REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA' PUBBLICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA' PUBBLICA 6 ottobre 2004, n. 13871

Disciplina delle modalita' tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Vista la L.R. n 19 del 29 luglio 2004 recante "Disciplina in materia            
funeraria e di polizia mortuaria", e in particolare l'art. 10 che, al           
comma 13, demanda ad apposito atto della Direzione generale Sanita' e           
Politiche sociali la disciplina delle modalita' tecniche e delle                
procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei           
resti mortali, nonche' la individuazione degli obblighi di                      
comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e delle                   
precauzioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e degli           
operatori;                                                                      
ritenuto di procedere, in attuazione di quanto previsto all'art. 10             
citato, all'adozione del presente atto al fine di garantire                     
uniformita', semplificazione ed adeguatezza di prescrizioni tecniche            
e procedure amministrative sul territorio della regione, tutelando              
gli interessi degli utenti dei servizi funebri e degli operatori;               
richiamata la deliberazione di Giunta regionale, esecutiva ai sensi             
di legge, n. 447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle            
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione            
di Giunta regionale sopra citata;                                               
determina:                                                                      
1) di disciplinare, in attuazione del comma 13 dell'art. 10 della               
L.R. 19/04, le modalita' tecniche e le procedure da osservarsi nel              
trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali nei termini             
di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente                
atto;                                                                           
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Pierluigi Macini                                                                
ALLEGATO                                                                        
Il trasporto di salma                                                           
Ai sensi della L.R. 19/04 per salma si intende il corpo umano rimasto           
privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.               
Il comma 1 dell'art. 10 prevede che, qualora il decesso avvenga in              
abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta              
dei familiari o dei conviventi, la salma puo' essere trasportata per            
l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle                  
strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le              
apposite strutture adibite al commiato.                                         
Emerge pertanto una sostanziale novita' rispetto a quanto previsto              
dalla normativa previgente che subordinava la possibilita' di                   
spostamento della salma alla sola casistica della inidoneita'                   
dell'alloggio affinche' vi si svolgesse la prescritta osservazione.             
Pertanto era sempre necessaria una certificazione rilasciata dal                
medico del dipartimento di Sanita' pubblica che attestasse la                   
inidoneita' dell'abitazione.                                                    
Con la nuova normativa regionale il medico curante o il medico                  
dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale                  
intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui           
i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in             
altro luogo, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che           
la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma puo'                 
avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.                              
Il medico intervenuto in occasione del decesso puo' eventualmente               
rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per            
avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al               
decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale della                 
Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8             
della L.R. 19/04 le funzioni di coordinamento, consulenza e                     
supervisione delle attivita' di medicina necroscopica.                          
La certificazione di cui sopra e' titolo valido per il trasporto                
della salma, purche' lo stesso si svolga interamente nell'ambito del            
territorio della regione Emilia-Romagna. Al fine di facilitare e                
uniformare tale procedura si fornisce di seguito il modello di                  
certificazione da utilizzare.                                                   
Questa nuova disposizione, tra l'altro, viene incontro alle esigenze            
delle famiglie di coloro che decidono di affrontare la morte nella              
propria abitazione e favorisce l'umanizzazione della morte stessa,              
riducendo il numero delle figure mediche che intervengono                       
immediatamente dopo il decesso e rendendo possibile il trasporto                
della salma su semplice richiesta dei familiari, anche per                      
motivazioni di ordine psicologico o di opportunita',                            
indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio.                   
L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della                  
certificazione medica di cui sopra al personale della struttura                 
ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere            
pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al                
commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto,                   
trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra            
via telematica, al Comune ove e' avvenuto il decesso e al servizio di           
Medicina legale dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente per             
territorio (quella che opera sul territorio ove e' ubicato il comune            
in cui e' avvenuto il decesso). La trasmissione al Servizio di                  
Medicina legale delle Aziende Sanitarie e' motivata dal ruolo dei               
medesimi, cui la legge attribuisce compiti di supervisione e di                 
coordinamento su tutta l'attivita' di Medicina necroscopica al fine             
di garantirne correttezza e rigore.                                             
Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra               
l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza,            
dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette queste           
informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui            
e' avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura                     
ricevente, se diverso dal primo.                                                
La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto           
della salma puo' avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e            
che e' escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verra'               
successivamente consegnata al Comune in cui e' avvenuto il decesso.             
Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 19/04, la salma deve essere           
riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non                  
sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni            
di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.                             
Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso di                   
apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale            
la medesima, secondo le modalita' ed i requisiti che la Giunta                  
regionale deve individuare con apposito atto (art. 13, L.R. 19/04).             
Fino alla adozione di tale atto, il trasporto deve essere effettuato            
da imprese autorizzate secondo la normativa attualmente in vigore.              
La salma puo' essere trasferita presso:                                         
1) l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;                        
2) i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private             
accreditate;                                                                    
3) strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2 della L.R.             
19/04,                                                                          
ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di                      
osservazione, secondo le modalita' previste dalla legge, e deve                 
essere effettuato l'accertamento della realta' della morte da parte             
del medico necroscopo.                                                          
Il trasporto di resti mortali                                                   
Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si             
deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e                      
biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in                    
relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome,            
data di morte del defunto.                                                      
Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli            
o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure             
precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente           
comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e           
sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura                  
ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva                  
operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione o la           
cremazione.                                                                     
Il trasporto di cadavere                                                        
Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma            
e' definita "cadavere".                                                         
Al fine di ridurre gli adempimenti richiesti la L.R. 19/04 prevede              
che i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento             
il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es.            
dalla abitazione ove e' avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al            
cimitero).                                                                      
L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di               
destinazione del cadavere.                                                      
Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 285/90 tale comunicazione             
va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la            
sosta del feretro per tributare speciali onoranze.                              
Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre,               
deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini             
numerici e per conoscenza delle modalita' regolamentari) e nel                  
rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei                       
lavoratori.                                                                     
L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio,            
deve verificare in particolare:                                                 
a) la corrispondenza della identita' del defunto con le generalita'             
contenute nel titolo che autorizza il trasporto;                                
b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della                 
destinazione;                                                                   
c) le modalita' di confezionamento del feretro e della sua chiusura.            
A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al                  
trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando           
e sottoscrivendo un'apposita attestazione. Al fine di facilitare tale           
procedura si fornisce di seguito un modello di attestazione.                    
Poiche' la attivita' sopra descritta viene attribuita dalla L.R.                
19/04 direttamente alle imprese che effettuano l'attivita' funebre (e           
che saranno dotate di specifica autorizzazione del Comune, come                 
previsto dall'art. 13 nei tempi determinati dall'articolo stesso),              
non occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte             
le imprese dovranno dotarsi degli strumenti (timbro e ceralacca,                
modulistica) necessari.                                                         
Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno             
il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attivita' funebre,            
ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/04, e il numero identificativo              
dell'autorizzazione.                                                            
In Emilia-Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre                        
internazionale (rilascio passaporto mortuario e autorizzazione                  
all'estradizione nei casi dei Paesi diversi da quelli aderenti                  
all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso.                         
La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29,           
comma 1, lettera b) del DPR 285/90 e' sostituita a tutti gli effetti            
dalla attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al                     
trasporto, comprovante l'idoneita' del feretro in funzione del                  
trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.               
Attestato medico per il trasporto di salma (art. 10, comma 2, L.R.              
19/04)                                                                          
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
(generalita' del defunto), nato/a il . . . . . /. . . . . /. . . . .            
. . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( . . . . . )              
deceduto/a il . . . . . . . /. . . . . . . /. . . . . . . . . alle              
ore . . . . . . . . .                                                           
Io sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . medico . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . (medico curante, continuita'                
assistenziale, emergenza territoriale o altro)                                  
certifico                                                                       
di essere intervenuto, alle ore . . . . . .del giorno . . . /. . . /.           
. . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . .;                               
di aver posto diagnosi di morte e che dalla visita effettuata non               
ravviso ipotesi di reato. Il trasporto della salma, se effettuato nei           
modi previsti dalla L.R. 19/04, puo' svolgersi senza pregiudizio per            
la salute pubblica.                                                             
La salma verra' trasportata, come da richiesta dei familiari, presso            
la seguente struttura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. .                                                                             
Rilasciato il . . .  /. . . /. . . . . . alle ore . . . . . . . .               
timbro e firma . . . . . . . . . . . .                                          
Nota                                                                            
Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 19/04, la salma deve essere           
riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non                  
sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni            
di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.                             
Inoltre il trasporto dovra' essere effettuato da impresa in possesso            
di apposita autorizzazione (art. 13, L.R. 19/04), con mezzi adeguati            
e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della            
sicurezza dei lavoratori addetti.                                               
La salma puo' essere trasferita presso:                                         
1) l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;                        
2) i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private             
accreditate;                                                                    
3) strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2 della L.R.             
19/04,                                                                          
ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di                      
osservazione secondo le modalita' previste dalla legge e deve essere            
effettuato l'accertamento della realta' della morte da parte del                
medico necroscopo.                                                              
Attestato di garanzia per il trasporto di cadavere                              
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . .  in qualita' di addetto al trasporto              
funebre della impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , incaricata dagli aventi               
titolo del trasporto di: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . ., nato il . . .  /. . .  /. . . . . .            
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. prov. . . . . . . . . Paese . . . . . . . . . . . . . . deceduto il           
. . .  / . . . /. . . . . . .  a . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . prov. . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. ,                                                                             
da effettuarsi nei modi e nei tempi consentiti secondo le norme                 
regionali e statali vigenti,in veste di incaricato di pubblico                  
servizio,                                                                       
attesta:                                                                        
1) di aver identificato il defunto attraverso: [. . . . . . . . . . .           
. . . ] carta identita' n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  
rilasciata dal Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. il . . . . . . . . . . . [. . . . . . .] o nella seguente forma: .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . .  e che l'identita' del cadavere corrisponde con le            
generalita' contenute nelle autorizzazioni al trasporto e alla                  
inumazione, tumulazione o cremazione;                                           
2) che il feretro utilizzato e' rispondente per modalita' costruttive           
e allestimento a quanto previsto dalla normativa vigente, in                    
relazione alla immediata destinazione;                                          
3) che la partenza avviene, alle ore . . . . del giorno  . . . / . .            
. /. . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . n.  . . . . . . per la seguente                     
destinazione: [. . . . . . . . . . . . . . . . . ] cimitero di . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sito nel              
comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. .  [. . . . . . . . . . . . . . . . . ] crematorio di . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sito nel comune di            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [. . . . .           
. . . . . . . . . . . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . sito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e            
che il trasporto avviene in base alla seguente documentazione                   
accompagnatrice: [. . . . . . . . ] . . . . . . . . .  autorizzazione           
alla inumazione [. . . . . . . . ] . . . . . . . . .  autorizzazione            
alla tumulazione [. . . . . . . . ] . . . . . . . . .  autorizzazione           
alla cremazione [. . . . . . . . ] . . . . . . . . .  autorizzazione            
al trasporto                                                                    
4) con l'utilizzo di auto funebre, rispondente ai requisiti di legge,           
targato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . .                                                     
firma . . . . . . . . . .                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina