DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2004, n. 93
Approvazione dell'Accordo di programma quadro "Montagna digitale"
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare l'art. 34,
"Accordi di programma";
- la L.R. 26 luglio 1988, n. 30, "Costituzione del Sistema
informativo regionale";
- il "Documento di politica economico-finanziaria 2002-2004" della
Regione Emilia-Romagna, ed in particolare l'obiettivo, riconfermato e
ulteriormente consolidato nel DPEF 2003-2005, di "efficienza del
sistema regionale e territoriale", da raggiungere attraverso progetti
infrastrutturali e di sistema, in particolare per quanto riguarda le
reti telematiche;
- il "Piano telematico regionale. Programma operativo 2002",
approvato con delibera della Giunta regionale n. 828 del 27 maggio
2002, e il "Piano telematico regionale. Programma operativo 2003",
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1546 del 28 luglio
2003, ed in particolare i principi e gli obiettivi, ivi contenuti:
- di confronto con i diversi settori della Amministrazione regionale
e con il sistema delle Autonomie locali e con le loro associazioni;
- di rafforzamento di un sistema a rete delle pubbliche
Amministrazioni della regione, in linea con quanto disposto dalla
citata L.R. 30/88, agli articoli 8 e 9;
considerato che, con delibera n. 1881 del 7 ottobre 2003, la Giunta
regionale ha approvato l'"Accordo di programma quadro ôMontagna
digitale'", nel testo allegato al presente decreto, da sottoscriversi
da parte degli Enti elencati in allegato al citato atto e/o dalle
loro associazioni e Unioni;
dato atto che, corrispondentemente a quanto stabilito dalla citata
delibera della Giunta regionale 1881/03, l'"Accordo di programma
quadro ôMontagna digitale'" e' stato sottoscritto dai rappresentanti
dei seguenti Enti:
- Regione Emilia-Romagna;
- Provincia di Modena;
- Provincia di Reggio Emilia;
- Provincia di Parma;
- Provincia di Piacenza;
- Comunita' Montana del Frignano;
- Comunita' Montana Modena Est;
- Comunita' Montana Modena Ovest;
- Comunita' Montana dell'Appennino Reggiano;
- Comunita' Montana Appennino Parma Est;
- Comunita' Montana Valli del Taro e del Ceno;
- Comunita' Montana dell'Appennino Piacentino;
- Comunita' Montana Val Tidone;
- Comunita' Montana Valli del Nure e dell'Arda;
- Comune di Albareto;
- Comune di Baiso;
- Comune di Bardi;
- Comune di Bedonia;
- Comune di Berceto;
- Comune di Bettola;
- Comune di Bobbio;
- Comune di Bore;
- Comune di Borgo Val di Taro;
- Comune di Busana;
- Comune di Calestano;
- Comune di Caminata;
- Comune di Canossa;
- Comune di Carpineti;
- Comune di Casina;
- Comune di Castelnuovo ne' Monti;
- Comune di Cerignale;
- Comune di Coli;
- Comune di Collagna;
- Comune di Compiano;
- Comune di Corniglio;
- Comune di Corte Brugnatella;
- Comune di Fanano;
- Comune di Farini;
- Comune di Ferriere;
- Comune di Fiumalbo;
- Comune di Fornovo di Taro;
- Comune di Frassinoro;
- Comune di Gropparello;
- Comune di Guiglia;
- Comune di Lama Mocogno;
- Comune di Langhirano;
- Comune di Lesignano de' Bagni;
- Comune di Ligonchio;
- Comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Comune di Marano sul Panaro;
- Comune di Medesano;
- Comune di Monchio delle Corti;
- Comune di Montecreto;
- Comune di Montefiorino;
- Comune di Montese;
- Comune di Morfasso;
- Comune di Neviano degli Arduini;
- Comune di Nibbiano;
- Comune di Ottone;
- Comune di Palagano;
- Comune di Palanzano;
- Comune di Pavullo nel Frignano;
- Comune di Pecorara;
- Comune di Pellegrino Parmense;
- Comune di Pianello Val Tidone;
- Comune di Pievepelago;
- Comune di Piozzano;
- Comune di Polinago;
- Comune di Prignano sulla Secchia;
- Comune di Ramiseto;
- Comune di Riolunato;
- Comune di Serramazzoni;
- Comune di Sestola;
- Comune di Solignano;
- Comune di Terenzo;
- Comune di Tizzano Val Parma;
- Comune di Toano;
- Comune di Tornolo;
- Comune di Travo;
- Comune di Valmozzola;
- Comune di Varano de' Melegari;
- Comune di Varsi;
- Comune di Vernasca;
- Comune di Vetto;
- Comune di Viano;
- Comune di Villa Minozzo;
- Comune di Zerba;
- Comune di Zocca;
- Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano;
ritenuto quindi:
- di approvare, a norma del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, l'"Accordo
di programma quadro ôRete privata delle pubbliche Amministrazioni
dell'Emilia-Romagna: primo stralcio'", nel testo allegato parte
integrante al presente decreto;
- di darne pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della delibera della Giunta regionale 447/03, del parere di
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica dott. Gaudenzio
Garavini;
su proposta dell'Assessore alle "Attivita' produttive, Sviluppo
economico, Piano telematico";
decreta:1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'"Accordo
di programma quadro ôMontagna digitale'", nel testo allegato al
presente atto, di cui costituisce parte integrante;
2) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
Accordo di programma quadro "Montagna digitale"
Premesse
Riconosciuto:
1) che la Regione Emilia-Romagna e' impegnata da tempo nella
promozione della societa' dell'informazione, come si delinea nel
"Piano telematico regionale. Programma operativo 2002", approvato con
delibera della Giunta regionale n. 828 del 27 maggio 2002, e nel
"Piano telematico regionale. Programma operativo 2003", approvato con
delibera della Giunta regionale n. 1546 del 28 luglio 2003;
2) che la disponibilita' di servizi di connessione a banda larga, a
basso costo e capillarmente diffusi sul territorio a disposizione di
cittadini ed aziende, e' al contempo strumento insostituibile e
motore primo dell'innovazione tecnologica, cosi' come definito nel
documento "L'e-government per un federalismo efficiente, una visione
condivisa per una realizzazione cooperativa" concertato tra il
Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, le Regioni e gli Enti
locali, oltre che dal Piano e-Europe della Commissione Europea;
3) che le Amministrazioni locali, in coordinamento con la Regione,
sono impegnate da tempo nello sviluppo di sistemi informativi
articolati e pervasivi, in attuazione di una idea di e-government che
vede nei servizi e nella loro distribuzione un consolidato punto di
forza;
4) che al fine di favorire l'aggregazione della domanda di servizi
telematici per finalita' pubbliche e finanziarne il soddisfacimento,
si e' proceduto ad una pianificazione della Rete privata delle
pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna per passi successivi: -
in questa ottica si e' predisposto, con apposito Accordo di programma
quadro, il primo stralcio per gli Enti locali delle province di
Bologna, Forli'-Cesena, Ravenna, Rimini; - e' particolarmente
importante completare la connessione di tutti i territori della
montagna e quindi anche quelli delle provincie di Modena, Reggio,
Parma e Piacenza come esplicitato nell'allegato, i cui enti hanno
condiviso l'impianto complessivo del progetto; - con ulteriori e
successivi stralci si completera' la copertura dell'intero territorio
regionale infrastrutturando, con la banda larga, le restanti aree
territoriali delle provincie di Ferrara, Modena, Reggio Emilia,
Parma, Piacenza;
5) che le linee guida dell'accordo sono le seguenti: A) la Regione
garantisce presso tutti i Comuni della Montagna e le Comunita'
Montane del territorio regionale la connessione mediante satellite o
xDSL (ove disponibile e facilmente integrabile nella "rete privata a
banda larga delle pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna"); in
linea generale verra' individuato un solo punto di collegamento per
territorio comunale: in casi particolari ne sara' impiegato un numero
maggiore; B) i Comuni della Montagna (e per essi le Comunita'
Montane, se del caso) provvedono a collegare tutte le sedi a quella
dove viene installata la connessione (cioe' a realizzare la Lan
interna dell'ente); C) la Regione si fa carico della gestione dei
servizi di base (connettivita' ad Internet e trasporto dati da e per
la rete a banda larga delle pubbliche Amministrazioni); D) i servizi
(compresi quelli aggiuntivi), gli SLA e le evoluzioni sono in linea
di massima quelli della convenzione relativa al gestore del primo
stralcio; E) le connessioni satellitari sono a cura del gestore di
cui all'accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: primo stralcio";
6) che tali linee sono da attuarsi mediante la sottoscrizione di un
Accordo di programma quadro con gli Enti locali, in cui questi si
impegnano a condividere con la Regione il progetto "Montagna
digitale";
7) che l'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo economico,
Piano telematico e la Direzione generale Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica hanno provveduto a determinare e negoziare i
contenuti dell'Accordo di programma quadro con gli Enti locali del
territorio interessato.
Gli Enti sottoscrittori stipulano il seguente Accordo di programma
quadro.
Articolo 1
Accoglimento delle premesse
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e
sostanziale del presente Accordo di programma quadro, di seguito
denominato per brevita' Accordo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
1. La infrastruttura primaria di base che si intende realizzare a
supporto delle telecomunicazioni e' costituita da connessioni
satellitari e da connessioni xDSL (ove disponibili e facilmente
integrabili nella rete privata a banda larga delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna). L'obbligo attribuito alla
Regione e agli Enti locali si configura come una attivita'
sussidiaria del mercato volta a garantire un contenuto effettivo alla
nozione di servizio di interesse generale e quindi di "servizio
universale", prevista dalla normativa comunitaria (cfr. dir. 96/19 e
successive modifiche) e nazionale (DPR 318/97) in materia di
telecomunicazioni.
2. Le connessioni satellitari sono a cura del gestore di cui
all'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: primo stralcio".
3. Le eventuali Man dei vari territori saranno a cura e col
finanziamento dei rispettivi enti utilizzatori (oltre ovviamente alle
Lan interne) e saranno commissionate dagli stessi al gestore che
sara' individuato per la sottorete della/e provincia/e di
appartenenza dei territori interessati (da adesso in poi detto
Gestore) a prezzi prestabiliti (e allineati a quelli di mercato).
4. La Regione assicura e finanzia sulla rete le funzionalita' di base
per quanto riguarda la trasmissione di dati con gli standard e i
livelli di servizio sufficienti a favorire lo sviluppo di sistemi
informativi innovativi; per questo ha stipulato, o stipulera' col
Gestore una opportuna convenzione che assicura una conduzione
integrata tale da realizzare un servizio di interesse generale e
quindi universale su un'area vasta e unitaria.
5. Gli Enti sottoscrittori concordano di acquisire la fonia e servizi
complementari (per esempio la videoconferenza), formando un gruppo di
acquisto che incarica il Gestore, quale capofila in quanto appunto
gestore della (sotto)rete, di acquistare (e ridistribuire) i suddetti
servizi dal mercato con procedure di evidenza pubblica, in modo da
ottenere condizioni di qualita' e prezzi piu' convenienti rispetto a
quelli stabiliti dalle gare Consip o di aderire alle convenzioni
stipulate da quest'ultimo.
6. Gli Enti sottoscrittori concordano altresi', ove ne sorgesse la
necessita', di acquisire dal Gestore altri servizi on net (per
esempio l'allargamento della banda) ampliando a proprie spese la
convenzione stipulata con la Regione, nell'ambito della normativa
vigente in materia.
7. Il Presidente della Giunta regionale puo' convocare una conferenza
di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della Legge 241/90, al
fine di acquisire gli atti autorizzativi, concessori o di assenso
comunque denominati e provvedere all'approvazione dei progetti
previsti dall'Accordo.
Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori
1. I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a promuovere lo
sviluppo delle telecomunicazioni come strumento di avanzamento
economico e sociale; in particolare si impegnano:
a) ad aggregare la domanda pubblica di ICT e ad assicurarne la
soddisfazione mediante la diffusione delle infrastrutture necessarie
nei territori di competenza, indipendentemente dalla collocazione
geografica;
b) ad attuare e promuovere applicazioni e servizi di interesse
pubblico che richiedano l'uso della banda larga;
c) a facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie incoraggiando
l'offerta di mercato di servizi avanzati, mediante la realizzazione
di quanto descritto nelle premesse e nell'articolo 2.
2. La Regione si impegna, per le ragioni di cui alle premesse, a dare
piena attuazione al presente atto attraverso il Gestore individuato
nell'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: primo stralcio", approvato con
decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna 165/03.
3. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione
all'articolo 2 per quanto di loro competenza.
Articolo 4
Copertura finanziaria
1. La Regione Emilia-Romagna si impegna a realizzare gli interventi
nei modi previsti all'articolo 2 entro i limiti del Piano telematico
regionale.
2. Le Amministrazioni coinvolte regoleranno i propri impegni
finanziari con i piani per la realizzazione di quanto previsto dal
precedente articolo 2 e dalle premesse, anche in collaborazione con
la Regione mediante apposite convenzioni, nelle quali verranno
definiti i termini e le modalita' dell'utilizzo, da parte dei
soggetti aderenti al presente Accordo, degli eventuali benefici
economici derivanti dalla gestione integrata e centralizzata degli
acquisti di servizi.
Articolo 5
Comitato di gestione
1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire
la celere e completa attuazione dell'Accordo nonche' la possibile
riprogrammazione ed implementazione delle attivita', e' istituito il
"Comitato di gestione". Esso e' composto dall'Assessore regionale
competente in materia di Piano telematico regionale, dai presidenti,
o propri delegati, delle Province e dai presidenti delle Comunita'
Montane, o propri delegati. presieduto dall'Assessore regionale.
2. Il Comitato di gestione puo' essere modificato nella sua
composizione, su indicazione del Presidente e con voto unanime dei
partecipanti.
3. Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta l'anno. La
convocazione e' predisposta dal Presidente; ulteriori riunioni
possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti.
4. Il Comitato delibera all'unanimita' dei suoi componenti.
5. Il Presidente del Comitato di gestione puo' promuovere la
conclusione di uno o piu' accordi di programma ai sensi dell'articolo
34 del DLgs 267/00 e dell'articolo 40 della L.R. 20/00.
6. Alle sedute del Comitato di gestione possono essere invitati, in
occasione della trattazione di specifiche problematiche, i
rappresentati degli Enti locali, i rappresentanti
dell'Amministrazione statale ed altri soggetti, pubblici o privati,
coinvolti nella fase della programmazione, o del finanziamento, o
della realizzazione dell'Accordo.
7. Il Comitato di gestione svolge i seguenti prevalenti, ma non
esclusivi, compiti:
a) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione del presente
Accordo, avvalendosi dell'attivita' del responsabile dell'attuazione
dell'Accordo di cui al successivo articolo 6;
b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono
all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro
rimozione;
c) provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti
sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per
l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo;
d) dirime, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere
tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del
presente Accordo;
e) adotta le sanzioni previste dal presente Accordo;
f) propone ai soggetti sottoscrittori l'avvio di ulteriori attivita',
anche prospettando nuove adesioni, nell'ambito delle finalita' del
presente Accordo;
g) individua ed attiva le misure e le procedure di scambio dei flussi
informativi secondo quanto stabilito nel presente Accordo
all'articolo 7;
h) definisce in maniera consorziata e unitaria, contrattandoli con il
gestore, caratteristiche e costi di altri servizi (videoconferenza,
allargamento della banda, ecc.).
Articolo 6
Responsabile dell'attuazione dell'Accordo
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del
presente Accordo si individua quale responsabile della sua attuazione
il Direttore generale competente in materia di Piano telematico
regionale.
2. Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti
sottoscrittori;
b) governare il processo complessivo di realizzazione degli
interventi compresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e
organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire
il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti
sottoscrittori dell'Accordo;
d) garantire lo scambio dei flussi informativi di cadenza annuale
sullo stato di attuazione dell'Accordo, trasmettendo al Comitato di
gestione le schede di scambio dei dati relativi a ciascuna
convenzione, mediante l'aggiornamento dei dati;
e) presentare al Comitato di gestione una relazione annuale sullo
stato di attuazione dell'Accordo che descriva ogni eventuale ostacolo
amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione e la
relativa proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di
superare l'ostacolo.
Articolo 7
Flusso informativo
1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dar vita ad un flusso
informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo
stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di
attivita'. Lo scambio di informazioni avverra' anche attraverso il
sistema di monitoraggio, come previsto dall'apposita iniziativa del
Piano telematico regionale.
2. La Regione Emilia-Romagna e' titolare delle attivita' di raccolta
ed elaborazione del flusso informativo. I soggetti sottoscrittori si
impegnano a trasmettere annualmente alla Regione le seguenti
informazioni, nei tempi e modi individuati nel sistema di
monitoraggio di cui al comma precedente:
a) conoscenza delle caratteristiche e delle modalita' di attuazione
del programma;
b) rilevazione, per ciascun intervento, dei dati sulla scorta delle
indicazioni del Comitato previste all'articolo 5, comma 7, punto g;
c) rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi,
compatibilita' urbanistica.
Articolo 8
Ulteriori attivita' e nuove adesioni
1. Il Comitato e' autorizzato a proporre anche a singoli soggetti
sottoscrittori la sottoscrizione di ulteriori accordi o convenzioni,
al fine di raggiungere le finalita' di cui all'articolo 2.
2. Il Comitato potra' proporre ai soggetti sottoscrittori, al fine di
raggiungere le finalita' di cui all'articolo 2, la adesione di nuove
Amministrazioni.
Articolo 9
Procedimento di conciliazione
1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti
all'Accordo, il Comitato di gestione, su segnalazione dei
responsabili dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti
interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in
conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il
conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i
termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i
firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora non si raggiunga una intesa, la risoluzione della
controversia e' affidata a un collegio arbitrale formato da due
membri, nominati dalle parti, e un presidente, nominato dal Tribunale
di Bologna, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati. In caso
di inerzia di una delle due parti nella nomina dell'arbitro di
propria spettanza si applicheranno le norme del CPC.
4. L'arbitrato, rituale, giudichera' secondo diritto ai sensi del CPC
e sedera' in Bologna.
Articolo 10
Inerzia, ritardo e inadempimento
1. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento agli impegni assunti
da parte di un soggetto sottoscrittore, il responsabile
dell'attuazione dell'Accordo informa il Comitato di gestione, il
quale assegna un congruo termine per adempiere.
2. Il soggetto sottoscrittore, cui e' imputabile l'inadempimento, e'
tenuto a comunicare al Comitato di gestione, entro il termine fissato
per l'adempimento, le determinazioni assunte. In assenza di
comunicazioni, il Comitato di gestione puo' disporre la revoca del
finanziamento.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di
eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia
imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che
hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento
contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri
medesimi.
Articolo 11
Durata dell'Accordo
1. Il presente Accordo dispone per le attivita' del Piano telematico
regionale e mantiene la sua validita' fino alla completa attuazione
degli interventi previsti e comunque non oltre tre anni a decorrere
dalla sottoscrizione del presente Accordo di programma quadro.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROVINCIA DI MODENA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PROVINCIA DI PARMA
PROVINCIA DI PIACENZA
COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO
COMUNITA' MONTANA MODENA EST
COMUNITA' MONTANA MODENA OVEST
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO
COMUNITA' MONTANA APPENNINO PARMA EST
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL TARO E DEL CENO
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO PIACENTINO
COMUNITA' MONTANA VAL TIDONE
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NURE E DELL'ARDA
COMUNE DI ALBARETO
COMUNE DI BAISO
COMUNE DI BARDI
COMUNE DI BEDONIA
COMUNE DI BERCETO
COMUNE DI BETTOLA
COMUNE DI BOBBIO
COMUNE DI BORE
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
COMUNE DI BUSANA
COMUNE DI CALESTANO
COMUNE DI CAMINATA
COMUNE DI CANOSSA
COMUNE DI CARPINETI
COMUNE DI CASINA
COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI
COMUNE DI CERIGNALE
COMUNE DI COLI
COMUNE DI COLLAGNA
COMUNE DI COMPIANO
COMUNE DI CORNIGLIO
COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA
COMUNE DI FANANO
COMUNE DI FARINI
COMUNE DI FERRIERE
COMUNE DI FIUMALBO
COMUNE DI FORNOVO DI TARO
COMUNE DI FRASSINORO
COMUNE DI GROPPARELLO
COMUNE DI GUIGLIA
COMUNE DI LAMA MOCOGNO
COMUNE DI LANGHIRANO
COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
COMUNE DI LIGONCHIO
COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
COMUNE DI MEDESANO
COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
COMUNE DI MONTECRETO
COMUNE DI MONTEFIORINO
COMUNE DI MONTESE
COMUNE DI MORFASSO
COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI
COMUNE DI NIBBIANO
COMUNE DI OTTONE
COMUNE DI PALAGANO
COMUNE DI PALANZANO
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
COMUNE DI PECORARA
COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE
COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
COMUNE DI PIEVEPELAGO
COMUNE DI PIOZZANO
COMUNE DI POLINAGO
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
COMUNE DI RAMISETO
COMUNE DI RIOLUNATO
COMUNE DI SERRAMAZZONI
COMUNE DI SESTOLA
COMUNE DI SOLIGNANO
COMUNE DI TERENZO
COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA
COMUNE DI TOANO
COMUNE DI TORNOLO
COMUNE DI TRAVO
COMUNE DI VALMOZZOLA
COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI
COMUNE DI VARSI
COMUNE DI VERNASCA
COMUNE DI VETTO
COMUNE DI VIANO
COMUNE DI VILLA MINOZZO
COMUNE DI ZERBA
COMUNE DI ZOCCA
UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO