REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DELL'ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 10 maggio 2004, n. 17

Integrazione al Piano interventi straordinari e di messa in sicurezza - Terza fase: prosecuzione degli interventi connessi agli eventi idrogeologici dei mesi di ottobre e novembre 2000. In attuazione dell'OM 3090/00. OPCM 3311/03, int. con ordinanza 3317/03, approvato con decreto Assessore 31/03

L'ASSESSORE                                                                     
Visti:                                                                          
- l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;                                
- gli articoli 107 e 108 del DLgs 30 marzo 1998, n. 112;                        
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45;                                                
premesso:                                                                       
- che il territorio della regione Emilia-Romagna, nei mesi di ottobre           
e novembre 2000 e' stato interessato da eventi alluvionali e dissesti           
idrogeologici che hanno determinato un grave impatto sulle comunita'            
locali rivierasche del fiume Po e del versante appenninico;                     
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18              
ottobre 2000 (GU n. 246 del 20/10/2000), nel territorio delle regione           
Emilia-Romagna, oltre che in quello di altre Regioni e' stato                   
dichiarato, per gli eventi suindicati, lo stato di emergenza fino al            
31 dicembre 2001, termine prorogato fino al 31 dicembre 2004 dai                
successivi decreti 10 novembre 2000 (GU n. 268 del 16/11/2000), 17              
novembre 2000 (GU n. 272 del 21/11/2000), 23 novembre 2000 (GU n. 278           
del 28/11/2000), 21 dicembre 2001 (GU n. 1 del 2/1/2002), 6 dicembre            
2002 (GU n. 291 del 12/12/2002) e 13 gennaio 2004 (GU n. 18 del                 
23/1/2004);                                                                     
- che con ordinanza 18 ottobre 2000, n. 3090 del Ministro                       
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile              
(GU n. 246 del 20/10/2000), sono stati stanziati appositi fondi per             
l'attuazione di interventi urgenti di protezione civile diretti a               
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai                  
dissesti idrogeologici che a partire dal 13 ottobre 2000 hanno                  
colpito il territorio della regione autonoma Valle D'Aosta e delle              
regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna;                         
- che l'art. 1 della citata ordinanza ministeriale 3090/00, ha                  
demandato alle Regioni il compito di adottare, anche per stralci, un            
Piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di             
sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia            
e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per             
la stabilizzazione dei versanti, nonche' per adeguate opere di                  
prevenzione dei rischi;                                                         
- che con ordinanze ministeriali 3095/00, nonche' 3110/01, 3135/01 e            
3192/02 sono stati assegnati ulteriori fondi rispettivamente per                
l'attuazione e la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1               
dell'ordinanza 3090/00;                                                         
- che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311           
del 12 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20               
settembre 2003, n. 219, come modificata dall'ordinanza del Presidente           
del Consiglio dei Ministri n. 3317 del 10 ottobre 2003, pubblicata              
nella GU del 17 ottobre 2003, n. 242, sono state assegnate, ai sensi            
di quanto previsto e autorizzato dall'art. 80, comma 29, secondo                
periodo della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 1, commi 1 e           
2 del DL 7 febbraio 2003, n. 15, ulteriori risorse finanziarie per              
consentire interventi urgenti nei territori colpiti anche dalle                 
calamita' in premessa;                                                          
- che a valere sulle quote parti dei fondi di cui alle citate                   
ordinanze ministeriali, assegnate alla Regione Emilia-Romagna per               
fronteggiare le conseguenze di tali eventi, sono stati gia' approvati           
ed avviati i relativi piani di intervento;                                      
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1822 del 24               
ottobre 2000, cos come integrata dalla successiva deliberazione n.              
2390 del 19 dicembre 2000, con la quale e' stato affidato                       
all'Assessore "Difesa del suolo e della costa. Protezione cvile" il             
coordinamento istituzionale ed il governo delle attivita' necessarie            
per fronteggiare le situazioni di emergenza di ottobre e novembre               
2000;                                                                           
richiamato il proprio decreto n. 31 del 23 dicembre 2003 con il quale           
e' stato approvato il Piano recante in oggetto "Legge 8 aprile 2003,            
n. 62, di conversione del DL 15/03. Piano degli interventi                      
straordinari e di messa in sicurezza - Terza fase: prosecuzione degli           
interventi connessi agli eventi idrogeologici dei mesi di ottobre e             
novembre 2000, in attuazione dell'OM 3090/00. Ordinanza del                     
Presidente del Consiglio dei Ministri 3311/03, integrata con                    
ordinanza 3317/03";                                                             
rilevato che nel Capitolo 5 del suddetto Piano, e' stato assunto, tra           
le altre, l'indirizzo di non provvedere alla delocalizzazione di                
un'area golenale situata nel comune di Guastalla (RE) in quanto, lo             
studio preliminare di delocalizzazione di tale area denominata Cinta            
Bacchi, in attuazione della L.R. 8 agosto 2001, n. 25, cos come                 
modificata dalla L.R. 21 dicembre 2001, n. 47, e individuata sulla              
cartografia come centro abitato, ha riscontrato che, le particolari             
caratteristiche urbanistiche, storiche e sociali di tale area non               
rendono praticabile nemmeno la fattibilita' del progetto di                     
delocalizzazione, nonostante la stessa sia soggetta a significativi             
rischi di esondazione;                                                          
rilevato inoltre che per garantire comunque la messa in sicurezza del           
centro abitato dell'area Cinta Bacchi, vista l'improponibilita' di              
una ipotesi di delocalizzazione, si sono tenute numerose riunioni               
tecniche tra i soggetti istituzionali territorialmente competenti che           
hanno portato alla individuazione di una nuova soluzione progettuale            
concretizzatasi nello studio preliminare per la realizzazione di un             
intervento di rialzo degli argini golenali, che delimitano tale area,           
elaborato su mandato del Comune di Guastalla dal Consorzio Golenale             
Cinta Bacchi;                                                                   
dato atto che per favorire il processo di delocalizzazione di cui               
alla L.R. 25/01, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dalle             
ordinanze di protezione civile sono stati assegnati nei piani di                
seguito elencati le seguenti somme:                                             
- Euro 5.164.568,99 previste nel "Piano generale straordinario degli            
interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza delle               
infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio                       
idrogeologico, Prima fase" approvato con proprio decreto n. 26 del 23           
luglio 2001;                                                                    
- Euro 7.500.000,00 previste nel "Piano generale straordinario degli            
interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza delle               
infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio                       
idrogeologico, Seconda fase" approvato con proprio decreto n. 7 del 5           
giugno 2002;                                                                    
dato atto che si e' altres stabilito nel Piano in parola, su parere             
favorevole espresso dal Comitato istituzionale, di cui al decreto               
assessorile 39/00, nella seduta del 14 novembre 2003, sulla proposta            
formulata in linea tecnica dallo staff tecnico-amministrativo di cui            
alla determinazione del Direttore generale all'Ambiente, Difesa del             
suolo e della costa 12376/00, di utilizzare parte dei fondi destinati           
alla delocalizzazione per la realizzazione di un intervento                     
strutturale teso alla difesa degli argini golenali per la messa in              
sicurezza delle abitazioni e delle attivita' produttive del quartiere           
Cinta Bacchi;                                                                   
vista la proposta di intervento presentata dal Comune di Guastalla              
(RE), dal titolo "Messa in sicurezza dell'argine golenale della Cinta           
Bacchi e di Viale Po, mediante ringrossi e rialzi arginali"                     
dell'importo complessivo di Euro 2.640.000,00;                                  
dato atto che all'acquisizione dei pareri, da esprimersi da parte               
delle Autorita' competenti, e necessari per la realizzazione                    
dell'intervento, provvedera' il Comune di Guastalla;                            
ravvisata pertanto la necessita' di procedere all'approvazione                  
dell'integrazione del Piano recante in oggetto "Legge 8 aprile 2003,            
n. 62, di conversione del DL 15/03. Piano degli interventi                      
straordinari e di messa in sicurezza - Terza fase: prosecuzione degli           
interventi connessi agli eventi idrogeologici dei mesi di ottobre e             
novembre 2000, in attuazione dell'OM 3090/00. Ordinanza del                     
Presidente del Consiglio dei Ministri 3311/03, integrata con                    
ordinanza 3317/03", con il citato intervento da realizzarsi da parte            
del Comune di Guastalla (RE);                                                   
dato atto che l'integrazione del Piano in parola non comporta una               
maggiorazione di spesa in quanto agli oneri per la realizzazione                
dell'intervento in parola si fa fronte con una riduzione della                  
corrispondente somma dalle risorse finanziarie destinate nella                  
Seconda fase del Piano approvata con proprio decreto n. 7 del 5                 
giugno 2002;                                                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Responsabile del Servizio Protezione civile, a cio' delegato dal                
Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dott.ssa           
Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003, ai           
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della                       
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
dato atto del parere favorevole espresso ai sensi della citata                  
determinazione 8519/03 dal Direttore generale Ambiente, Difesa del              
suolo e della costa in ordine alla coerenza tra il piano degli                  
interventi di protezione civile che si va ad approvare con il                   
presente atto e i programmi di intervento di difesa del suolo;                  
decreta:                                                                        
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che           
qui si intendono integralmente richiamate:                                      
1) di integrare il Piano recante in oggetto "Legge 8 aprile 2003, n.            
62, di conversione del DL 15/03. Piano degli interventi straordinari            
e di messa in sicurezza - III fase: prosecuzione degli interventi               
connessi agli eventi idrogeologici dei mesi di ottobre e novembre               
2000, in attuazione dell'OM 3090/00. Ordinanza del Presidente del               
Consiglio dei Ministri 3311/03, integrata con ordinanza 3317/03", con           
l'intervento da realizzarsi da parte del Comune di Guastalla (RE) dal           
titolo "Messa in sicurezza dell'argine golenale della Cinta Bacchi e            
di Viale Po, mediante ringrossi e rialzi arginali" (codice intervento           
RE011), dell'importo complessivo di Euro 2.640.000,00;                          
2) di dare atto che per quanto non previsto nel presente atto si                
applicano le disposizioni stabilite con proprio decreto 31 del 23               
dicembre 2003;                                                                  
3) di stabilire che agli oneri per la realizzazione dell'intervento             
in parola si fa fronte con una riduzione della corrispondente somma             
dalle risorse finanziarie destinate alle delocalizzazioni, previste             
nella Seconda fase del Piano approvata con proprio decreto n. 7 del 5           
giugno 2002;                                                                    
4) di dare atto pertanto che per favorire il processo di                        
delocalizzazione di cui alla L.R. 8 agosto 2001, n. 25, le risorse              
finanziarie assegnate a tal fine ammontano a complessivi Euro                   
10.024.568,99 cos come di seguito distinte:                                     
- Euro 5.164.568,99 previste nel "Piano generale straordinario degli            
interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza delle               
infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio                       
idrogeologico, Prima fase" approvato con proprio decreto n. 26 del 23           
luglio 2001;                                                                    
- Euro 4.860.000,00 (Euro 7.500.000,00 - Euro 2.640.000,00) previste            
nel "Piano generale straordinario degli interventi urgenti per il               
ripristino, la messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate e            
per la riduzione del rischio idrogeologico, Seconda Fase" approvato             
con proprio decreto n. 7 del 5 giugno 2002;                                     
5) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna.                                                         
L'ASSESSORE                                                                     
Marioluigi Bruschini                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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