REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 17 settembre 2004, n. 12707

DPR 24 maggio 1988, n. 203, articoli 6, 15, 7 e 8, DM 16 gennaio 2004, n. 44 - Integrazione ai criteri di autorizzabilita' approvati con delibera di Giunta n. 4606 del 4 giugno 1999, recante "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera". Annullamento della delibera di Giunta 12397/04

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Premesso che:                                                                   
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualita'            
dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento              
prodotto da impianti industriali, all'art. 7 attribuisce alla Regione           
la competenza al rilascio dell'autorizzazione preventiva per le                 
emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti             
fissi impiegati per usi industriali o di pubblica utilita' che                  
possono provocare inquinamento atmosferico;                                     
- ai sensi degli articoli 6 e 15 del citato DPR 203/88 sono                     
sottoposte a preventiva autorizzazione: la costruzione di un nuovo              
impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti                   
variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti ed           
il trasferimento di un impianto ad altra localita';                             
- la Regione con L.R. n. 3 del 21 aprile 1999, ai sensi dell'art.               
122, comma 4, ha delegato alle Province l'autorizzazione alle                   
emissioni in atmosfera degli impianti produttivi e di servizio di cui           
agli articoli 6, 15 e 17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, da                     
esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive emanate ai sensi           
dell'art. 121, comma 1, lettera c) della citata legge regionale;                
- ai sensi del punto 6) del DPCM 21 luglio 1989, la Regione, finche'            
lo Stato non ha emanato i decreti di cui all'art. 3, comma 2 del                
citato DPR 203/88, nel rilascio delle autorizzazioni tiene conto sia            
dei criteri individuati dal CRIA per il contenimento delle emissioni            
inquinanti, sia delle autorizzazioni rilasciate in precedenza nei               
confronti di impianti similari;                                                 
- con determinazione n. 4606 del 4 giugno 1999 il Direttore generale            
all'Ambiente aveva provveduto ad indicare alle Province i valori                
limite di emissione di impianti sulla base della migliore tecnologia            
disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e              
dei relativi valori di emissione;                                               
considerato che:                                                                
- in data 12 marzo 2004 e' entrato in vigore il decreto del Ministero           
dell'Ambiente e della Tutela del territorio, 16 gennaio 2004, n. 44             
"Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alle emissioni di              
composti organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi            
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24            
maggio 1988, n. 203", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio           
2004, n. 47;                                                                    
- all'art. 9, comma 2 del citato decreto 44/04, e' prescritto che               
entro 6 mesi dall'entrata in vigore, le Autorita' competenti                    
provvedano a rilasciare autorizzazioni di carattere generale per gli            
impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami,             
escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso;               
considerato inoltre che:                                                        
secondo quanto previsto dal Capo II del DPR 25 luglio 1991, le                  
attivita' indicate nell'Allegato I del citato DPR, fra le quali erano           
ricomprese anche l'attivita' di pulizia a secco di tessuti e pellami,           
escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, erano             
classificate come attivita' ad inquinamento atmosferico poco                    
significativo, il cui esercizio non richiedeva autorizzazione;                  
- per effetto della nuova normativa relativa alla limitazione delle             
emissioni in atmosfera di composti organici volatili di talune                  
attivita' industriali introdotta dal citato decreto 16 gennaio 2004,            
n. 44, le attivita' di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse            
le pellicce, e le  pulitintolavanderie a ciclo chiuso, possono essere           
ritenute assimilabili ad attivita' a ridotto inquinamento atmosferico           
anche ai sensi del Capo III, art. 5 del citato DPR 25 luglio 1991 e,            
pertanto possono essere autorizzate in via generale dalle competenti            
Autorita';                                                                      
dato atto che:                                                                  
- al fine di ottenere un comportamento omogeneo delle Province sia              
nell'attivita' di rilascio delle autorizzazioni in atmosfera, sia               
anche nella attivita' di predisposizione ed elaborazione dei Piani e            
Programmi per il miglioramento o il mantenimento della qualita'                 
dell'aria di cui al DLgs 4 agosto 1999, n. 351, e' stata adottata la            
propria determinazione n. 12397 del 10 settembre 2004 ad integrazione           
della precedente n. 4606 del 4 giugno 1999, con indicazioni relative            
a modalita' di presentazione delle domande ed alle prescrizioni da              
rispettare per attivare una procedura semplificata di                           
autorizzazione;                                                                 
- le Associazioni di Categoria, interpellate dal Servizio competente            
per materia, hanno formulato osservazioni con nota conservata agli              
atti n. 72539/AMB del 13/9/2004, circa l'opportunita' di introdurre             
elementi di semplificazione nelle procedure di autorizzazione                   
previste nella citata determinazione 12397/04;                                  
ritenuto pertanto opportuno di accogliere l'istanza delle                       
Associazioni di Categoria, riformulando l'integrazione ai criteri di            
autorizzabilita' approvati con delibera di Giunta n. 4606 del 4                 
giugno 1999, recante "Indicazioni alle Province per il rilascio delle           
autorizzazioni in atmosfera", e annullando contestualmente la                   
determinazione n. 12397 del 10 settembre 2004;                                  
visti:                                                                          
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203;                                                
- il DPR 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175             
del 27 luglio 1991;                                                             
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 351;                                                
- il decreto Ministero Ambiente e Tutela del territorio 16 gennaio              
2004, n. 44;                                                                    
- il decreto Ministero Ambiente e Tutela del territorio 2 aprile 2002           
n. 60;                                                                          
- il Decreto Ministero Ambiente e Tutela del territorio 1 ottobre               
2002 n. 261;                                                                    
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                 
- la deliberazione di Giunta regionale 804/01;                                  
- la determinazione del Direttore generale Ambiente n. 4606 del 4               
giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle                    
autorizzazioni in atmosfera";                                                   
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo               
2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
richiamate le proprie determinazioni:                                           
- n. 14199 del 21/12/2001, n. 17321 del 23/12/2003 e n. 4358                    
dell'1/4/2004, relative al conferimento di incarichi di                         
responsabilita' dirigenziali della Direzione Ambiente e Difesa del              
suolo e della costa;                                                            
- n. 17331 del 23 dicembre 2003 recante "Indirizzi e criteri per                
l'attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.447 in data              
24/3/2003, nella Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e               
della costa";                                                                   
dato atto inoltre del parere di regolarita' amministrativa espresso             
sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 37, quarto comma della            
L.R. 43/01 e della citata deliberazione 447/03 dal Responsabile del             
Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, dott.             
Sergio Garagnani;                                                               
determina:                                                                      
1) di annullare la determinazione del Direttore generale Ambiente n.            
12397 del 10 settembre 2004, per le motivazioni espresse in premessa            
e qui integralmente richiamate;                                                 
2) di integrare i Criteri di Autorizzabilita' approvati con la                  
determinazione del Direttore generale Ambiente 4606 del 4 giugno 1999           
con il nuovo punto V.01 - Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco            
di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a           
ciclo chiuso riportato nell'Allegato 1) al presente atto e parte                
integrante dello stesso;                                                        
3) di inviare alle Province, anche al fine di uniformare su tutto il            
territorio regionale le modalita' e le procedure di autorizzazione,             
un modello di domanda e di comunicazione dei consumi di materie                 
prime, dei quantitativi di prodotto pulito ed asciugato, riportati              
negli Allegati 2) e 3) al presente atto e parte integrante dello                
stesso; dall'esame del Rapporto annuale di attivita', nonche' della             
Comunicazione annuale di attivita', potra' essere possibile la                  
verifica del rispetto del valore limite di emissione totale indicato            
al punto 11) dell'Allegato II al citato decreto 16 gennaio 2004, n.             
44;                                                                             
4) di inviare alle Province, anche al fine di uniformare su tutto il            
territorio regionale le modalita' e le procedure di rilascio                    
dell'autorizzazione, un modello di determinazione per il rilascio               
dell'autorizzazione di carattere generale riportato nell'Allegato 4)            
al presente atto, e parte integrante dello stesso;                              
5) di trasmettere, corredato dagli allegati, su supporto informatico            
il presente atto alle Province quale strumento da utilizzare per la             
predisposizione degli opportuni adempimenti per il rilascio delle               
autorizzazioni in atmosfera;                                                    
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Leopolda Boschetti                                                              
ALLEGATO 1)                                                                     
Criteri di autorizzabilita': settore impianti a ciclo chiuso per la             
pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e                       
pulitintolavanderie a ciclo chiuso                                              
A - Definizioni                                                                 
B - Descrizione generale del processo                                           
C - Migliori tecniche per l'abbattimento ed il recupero dei solventi            
D - Valutazione dei limiti di emissione in atmosfera                            
E - Prescrizioni aggiunive                                                      
4.14.1 - Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e                
pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso              
Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e                       
pulitintolavanderie a ciclo chiuso                                              
Codice RER  V.01.00                                                             
Codice NOSE-P  107.02.02                                                        
Codice SNAP  6.02.02                                                            
A - Definizioni                                                                 
Solvente organico: qualsiasi COV (composto organico volatile) usato             
da solo o in combinazione con altri agenti  come agente di pulizia              
per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente;                            
Solvente organico alogenato: un solvente organico che contiene almeno           
un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;                          
Sistema di lavaggio a secco: e' costituito dalle seguenti                       
apparecchiature o apparati associati col processo di lavaggio a                 
secco: macchina di lavaggio a secco, filtro o sistema di                        
purificazione, sistema di conservazione, trattamento o conferimento             
delle morchie, sistema di pompaggio del solvente, serbatoio di                  
raccolta solvente, pompe, tubazioni, valvole o flange per il                    
convogliamento dei vapori di solvente e sistemi di abbattimento                 
(primario e secondario);                                                        
Sistema equivalente a ciclo chiuso di recupero solvente: ogni                   
apparecchiatura o combinazione di apparecchiature che raggiungono in            
pratica una resa di recupero del solvente uguale o superiore a quella           
fornita un impianto refrigerato di condensazione;                               
Impianto a ciclo chiuso: impianto di lavaggio a secco nel quale le              
fasi di lavaggio estrazione ed essiccamento sono tutte realizzate               
nella stessa apparecchiatura, che opera il ricircolo dei vapori di              
solvente attraverso un sistema primario di abbattimento senza                   
emissioni in atmosfera durante il ciclo di asciugatura. Una macchina            
a ciclo chiuso, dopo che il ciclo di asciugatura e' completato e                
mentre il portello di caricamento e' aperto, e' predisposta per lo              
scarico nell'ambiente dell'aria di ventilazione dopo                            
l'attraversamento di un sistema secondario di depurazione delle                 
emissioni fuggitive;                                                            
Ciclo di asciugatura: processo utilizzato per rimuovere il solvente             
rimasto nei materiali dopo  le fasi di lavaggio e di estrazione. Per            
le macchine (gli impianti) a ciclo chiuso la fase del ciclo                     
riscaldata e' seguita da una fase di raffreddamento e puo' essere               
estesa ad una fase di sottoraffreddamento tramite l'attivazione del             
sistema primario di abbattimento. Il ciclo di  asciugatura inizia               
quando sono attivati i lamierini di riscaldamento ed ha termine                 
quando nella macchina si arresta la rotazione del tamburo;                      
Sistema primario di abbattimento: un impianto refrigerante di                   
condensazione dei vapori di solvente o un impianto a ciclo chiuso di            
recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di               
captazione;                                                                     
Sistema secondario di abbattimento: un'apparecchiatura o un apparato            
che riduce la concentrazione di solvente nell'aria di ricircolo alla            
fine del ciclo di asciugatura, ad un livello inferiore a quello che             
e' possibile realizzare con il solo utilizzo di un impianto                     
refrigerato di condensazione o un altro impianto a ciclo chiuso di              
recupero dei vapori in grado di garantire la stessa efficienza di               
captazione;                                                                     
Sistema di controllo delle emissioni fuggitive: un impianto o una               
apparecchiatura a ciclo chiuso di recupero dei vapori in grado di               
garantire la stessa efficienza di captazione;                                   
Composto Organico Volatile (COV): qualsiasi composto organico che               
abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0.01kPa o superiore,                
oppure che abbia una volatilita' corrispondente in condizioni                   
particolari d'uso;                                                              
Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce            
l'impianto;                                                                     
Impianto refrigerato di condensazione: sistema di recupero, a ciclo             
chiuso,  nel quale i vapori  di solvente sono introdotti e trattenuti           
tramite raffreddamento ad una temperatura inferiore al punto di                 
ebollizione;                                                                    
Pulizia a secco: processo utilizzato per rimuovere da tessuti e                 
pellami residui di grasso, macchie od altre sostanze indesiderate;              
Modifica sostanziale: si intende per modifica sostanziale                       
l'occorrenza di almeno uno dei seguenti eventi:                                 
1) ogni aumento del 10% nell'emissione di COV, anche se dilazionato;            
2) ogni cambiamento nella tipologia dei solventi utilizzati;                    
3) ogni innovazione/sostituzione negli impianti il cui costo sia                
superiore al 50% del costo dell'impianto sostituito o modificato.               
B - Descrizione generale del processo                                           
Il ciclo produttivo e' generalmente costituito dalle seguenti fasi:             
V. 01.01 - Caricamento tamburo                                                  
V. 01.02 - Lavaggio                                                             
V. 01.03 - Estrazione solvente                                                  
V. 01.04 - Asciugatura                                                          
V. 01.05 - Aerazione/deodorizzazione                                            
V. 01.06 - Sottoraffreddamento                                                  
V. 01.07 - Svuotamento tamburo                                                  
Negli impianti a ciclo chiuso le fasi di lavaggio, estrazione,                  
essiccazione, aerazione, deodorizzazione, sottoraffreddamento sono              
tutte realizzate nella stessa apparecchiatura,  che opera il                    
ricircolo continuo dei vapori di solvente attraverso diversi sistemi            
di abbattimento e recupero dei solventi senza emissioni in                      
atmosfera.                                                                      
C - Migliori tecniche per l'abbattimento ed il recupero dei solventi            
Le migliori tecniche utilizzate in una apparecchiatura a ciclo chiuso           
per l'abbattimento ed il recupero dei solventi sono costituite da:              
C1 - Sistema primario di abbattimento dei solventi;                             
C2 - Sistema secondario di abbattimento dei solventi;                           
C3 - Sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive.                         
Il sistema primario di abbattimento e recupero dei solventi e'                  
generalmente costituito da un impianto refrigerante per la                      
condensazione dei solventi in funzione durante tutta la fase di                 
asciugatura. Durante questa fase, la corrente gassosa contenente                
solvente viene continuamente raffreddata e ricircolata attraverso il            
condensatore. Il condensatore recupera sia il solvente che il vapor             
d'acqua presenti nella corrente gassosa. Questa miscela viene poi               
separata per mezzo di un decantatore ed il solvente viene pompato nel           
serbatoio di raccolta.                                                          
Durante la fase di sottoraffreddamento del ciclo di asciugatura la              
corrente gassosa non viene riscaldata e pertanto il refrigeratore e'            
in grado di raffreddare ulteriormente la corrente gassosa estratta e            
di recuperare ulteriore solvente. Alla fine della fase di                       
sottoraffreddamento la temperatura della corrente gassosa in uscita             
dal raffreddatore e' all'incirca 280 K e la concentrazione del                  
solvente all'interno del cestello e' di circa 1400 mg.m-3.                      
Il sistema secondario di abbattimento, e' in genere costituito da un            
impianto di adsorbimento a carboni attivi (o zeoliti), che lavora in            
serie con il refrigeratore/ condensatore per captare le emissioni               
fuggitive di solvente e ridurre la concentrazione del solvente nel              
tamburo a valori anche inferiori a 50 mg.m-3 .                                  
Il sistema secondario di abbattimento viene attivato alla fine del              
ciclo di sottoraffreddamento prima dell'apertura del portello di                
caricamento.                                                                    
Il solvente contenuto nella corrente gassosa dopo la fase di                    
asciugatura viene catturato dal letto adsorbente e poi desorbito con            
aria calda e recuperato nell'impianto di condensazione.Il sistema di            
abbattimento delle emissioni fuggitive viene attivato all'apertura              
del portello di carico e convoglia i vapori contenenti il solvente              
residuo all'impianto di adsorbimento.                                           
D - Limiti di emissione                                                         
D.1 - Per le macchine a circuito chiuso di pulizia a secco di tessuti           
e pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo                
chiuso, il valore limite di emissione totale, espresso in massa di              
solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, non            
deve essere superiore a: COV (espressi come carbonio organico totale)           
20 gkg-1                                                                        
D.2 - Per le attivita' di cui al presente punto non si applica il               
limite di emissione di cui  all'art. 3, comma 11 del DM 16 gennaio              
2004, n. 44;                                                                    
D.3 - Per le attivita' di cui al presente punto non si effettuano i             
controlli previsti dall'art. 4, comma 2 del DM 16 gennaio 2004, n.              
44;                                                                             
D.4 - Per le attivita' di cui al presente punto, il controllo del               
rispetto dei limiti di emissione totale di cui al precedente punto              
D.1, vengono fatti sulla base della compilazione del Rapporto annuale           
di attivita' (Allegato 2), contenente i quantitativi di tessuti o               
pellami lavati ed i quantitativi di solvente integrato, firmato dal             
gestore dell'impianto o dell'attivita', e tenuto a disposizione delle           
Autorita' competenti;                                                           
D.5 Il gestore delle attivita' di cui al presente punto, ai sensi               
dell'art. 4, comma 1 del DM 16 gennaio 2004, n. 44, trasmette entro             
il 31 dicembre di ogni anno successivo alla data di autorizzazione,             
una Comunicazione annuale di attivita' conforme al modello di cui               
all'Allegato 3.                                                                 
E - Prescrizioni aggiuntive                                                     
E.1 - La conservazione delle materie prime e dei rifiuti deve                   
avvenire in luoghi chiusi, protetti dagli agenti atmosferici in grado           
di dare luogo a emissioni diffuse di inquinanti.                                
E.2 - Il gestore dell'impianto o dell'attivita' e' tenuto ad                    
effettuare controlli periodici delle apparecchiature, con la cadenza            
e le modalita' indicate nel libretto di manutenzione programmata,               
fornito dal costruttore delle macchine di lavaggio, al fine di                  
evitare emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro.                              
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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