DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2004, n. 157
Elezione dei rappresentanti dei Comuni con meno di 50.000 abitanti in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali (art. 26, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEisti:
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, come modificata dalle leggi regionali
26 aprile 2001, n. 11 e 24 marzo 2004, n. 6, recante: Riforma del
sistema regionale e locale, che dispone all'art. 25 l'istituzione
della Conferenza Regione - Autonomie locali, quale strumento di
raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali;
- i commi 2 e 3 del citato articolo, i quali disciplinano la
composizione della rappresentanza della Regione e degli Enti locali
in seno alla Conferenza;
- il comma 3, lett. c) dell'art. 25 citato, il quale stabilisce che
la Conferenza sia composta, tra gli altri, da "tredici Sindaci di
Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le
procedure indicate dall'articolo 26";
- l'art. 26 della citata legge regionale, il quale dispone la
convocazione, con decreto del Presidente della Regione dell'Assemblea
dei Sindaci dei Comuni della regione con popolazione inferiore ai
50.000 abitanti che elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti
nella Conferenza secondo le modalita' disciplinate dai commi 3 e 4
del medesimo articolo;
considerato che il citato art. 26 individua tra i contenuti necessari
del decreto del Presidente della Regione, oltre alla convocazione
dell'Assemblea (comma 1), la fissazione dei termini per la
presentazione delle candidature (comma 3) nonche' l'indicazione delle
"modalita' per la eventuale espressione del voto per corrispondenza,
tali da garantire la segretezza dello stesso" (comma 4);
richiamato il DPGR 26 settembre 2000, n. 277 con il quale sono stati
nominati i componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali;
visto l'art. 27, comma 2 della L.R. 3/99 con il quale si stabilisce
che la CRAL viene rinnovata per la quota di componenti elettivi, ai
sensi della lett. c) del comma 3 dell'art. 25, entro 90 giorni dalle
elezioni amministrative concernenti piu' della meta' dell'insieme dei
Comuni della regione;
considerato che il giorno 13 giugno 2004 si sono svolte le elezioni
amministrative per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli comunali in
oltre la meta' dei Comuni della regione, e il turno di ballottaggio
si e' tenuto il giorno 27 giugno e che pertanto e' necessario
procedere al rinnovo della Conferenza;
ritenuto inoltre necessario integrare con il presente decreto la
disciplina delle operazioni di elezione per tutto quanto non
espressamente indicato nell'art. 26 della citata Legge 3/99;
dato atto del parere favorevole di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale degli Affari istituzionali e
legislativi dott.ssa Filomena Terzini, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione della
Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Innovazione amministrativa e
istituzionale. Autonomie locali;
decreta:
1) Convocazione dell'Assemblea
Il 13 settembre 2004 alle ore 10, presso la sede della Regione
Emilia-Romagna, in Viale Aldo Moro n. 50, sala Polivalente del
Consiglio regionale, e' convocata l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni
della regione con meno di 50.000 abitanti, in carica alla stessa
data, al fine di procedere all'elezione della propria rappresentanza
in seno alla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'art.
25, comma 3, lett. c) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3. Ai
fini della verifica della qualita' di Sindaco in carica, i Segretari
comunali devono dare immediata comunicazione, con qualsiasi mezzo, al
Servizio Segreteria della Conferenza Regione-Autonomie locali
(individuato quale Servizio competente per tutte le operazioni
preordinate allo svolgimento delle elezioni) di qualsiasi causa di
cessazione dalla carica che intervenga da oggi fino alla data di
svolgimento dell'Assemblea.
Per l'individuazione della popolazione si considerano i dati
risultanti dall'ultima rilevazione effettuata all'1/1/2004
dall'Ufficio Statistica della Regione Emilia-Romagna.
2) Presentazione delle candidature
I Sindaci che intendono candidarsi per l'elezione, ai sensi del comma
3 dell'art. 26, formulano richiesta in forma scritta al Presidente
della Regione, inviandola al "Servizio Segreteria della Conferenza
Regione-Autonomie locali, Viale Silvani n. 6 - Bologna" a mezzo
raccomandata a.r. o consegna a mano all'Ufficio Protocollo del
medesimo Servizio. In entrambi i casi la richiesta deve pervenire
entro e non oltre le ore 12 del 30 luglio 2004: fa fede
esclusivamente la data indicata nel protocollo di arrivo del suddetto
Servizio. Nella richiesta il candidato indica le proprie generalita'
ed il Comune presso il quale ricopre la carica, ed appone la propria
firma autografa. La candidatura e' irrevocabile, ferma restando la
facolta' di dimettersi in seguito all'eventuale elezione.
Entro il 9 agosto 2004, il Servizio Segreteria della Conferenza
Regione-Autonomie locali cura la compilazione della lista delle
candidature pervenute, inviandola nel medesimo termine ai Sindaci dei
Comuni interessati, unitamente alla scheda per l'eventuale
espressione del voto per corrispondenza ed alle buste di cui al punto
3). Nel caso in cui le candidature presentate siano inferiori al
numero di rappresentanti da eleggere (pari a 13), il voto potra'
essere dato a qualsiasi Sindaco. In tale ultimo caso, per facilitare
l'espressione del voto per corrispondenza, verra' compilata ed
inviata a ciascun Sindaco la lista di tutti gli eleggibili, con
l'indicazione dei Comuni di afferenza.
Le candidature si considerano prive di effetto qualora, alla data di
svolgimento dell'elezione, il candidato sia, per qualsiasi causa, non
piu' in carica. La verifica di tale evenienza e' effettuata a cura
del Servizio Segreteria della Conferenza Regione-Autonomie locali
prima dello svolgimento dell'Assemblea per mezzo delle comunicazioni
dei Segretari comunali di cui al punto 1); l'esito della verifica e'
comunicato in Assemblea, prima dello svolgimento delle operazioni di
voto. Qualora a seguito della verifica le candidature risultino in
numero inferiore ai rappresentanti da eleggere, il Servizio mettera'
a disposizione la lista dei componenti come sopra detto.
3) Voto per corrispondenza
Premesso che ciascun Sindaco puo' esprimere un solo voto, indicando
il cognome ed il nome di uno dei candidati, ai sensi dell'art. 26,
comma 4, della L.R. 3/99, al fine di garantire la legittima
provenienza del voto nonche' la sua segretezza, la scheda votata
viene ripiegata e riposta in una busta recante sul fronte la
dicitura: "Regione Emilia-Romagna - Elezione dei rappresentanti dei
Sindaci nella Conferenza Regione-Autonomie locali - Voto espresso dal
Sindaco del Comune di . . . . . . .". Dopo avervi collocato
all'interno la scheda, il Sindaco elettore chiude la busta, apponendo
sul fronte la propria firma autografa.
Ai fini dell'espressione del voto dovra' essere utilizzato
esclusivamente il materiale inviato dalla Regione a pena di
nullita'.
Le buste contenenti la scheda con il voto per corrispondenza,
consegnate a mano presso l'Ufficio protocollo del Servizio Segreteria
della Conferenza Regione-Autonomie locali, ovvero spedite a mezzo
raccomandata a.r., devono pervenire al Servizio suddetto entro e non
oltre le ore 12 del 6 settembre 2004. A tale fine fa fede
esclusivamente la data indicata nel protocollo di arrivo della
Regione. Tutte le buste pervenute sono sottoposte a verifica di
regolarita' a cura del Servizio Segreteria della Conferenza
Regione-Autonomie locali. Qualora la busta presenti alterazioni tali
da farla ritenere non autentica o manomessa, o sia rinvenuta aperta,
lo stesso Servizio provvede a darne comunicazione all'interessato,
con qualsiasi mezzo, al fine di consentirgli ove possibile
l'espressione del voto in sede di Assemblea. Le buste regolari sono
conservate chiuse sino alla convocazione dell'Assemblea. Qualora
siano intervenute cause di cessazione dalla carica di Sindaci che
abbiano presentato la propria candidatura, accertate mediante le
comunicazioni di cui al punto 1), il Servizio provvede a darne avviso
con qualsiasi mezzo, entro il 10 settembre 2004, a coloro che hanno
espresso il voto per corrispondenza al fine di consentire loro
l'espressione del voto in Assemblea.
4) Svolgimento delle operazioni di voto
Nella data e nel luogo indicati al punto 1) l'Assemblea si riunisce
per l'elezione. La procedura di votazione ha termine alle ore 12,30;
chi si presenta successivamente non sara' piu' ammesso al voto.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente della Regione o
dall'Assessore all'Innovazione amministrativa e istituzionale.
Autonomie locali, suo delegato, coadiuvato, per lo svolgimento delle
operazioni di voto e scrutinio, dal Direttore generale degli Affari
istituzionali e legislativi e da un minimo di quattro collaboratori
regionali. Il Presidente e gli incaricati delle funzioni di supporto
provvedono, in via preliminare, alla apertura delle buste contenenti
il voto per corrispondenza e le schede, riscontratane la regolarita',
vengono inserite nell'urna predisposta per la votazione.
Per l'espressione del voto segreto da parte dei Sindaci dei Comuni
che non si sono avvalsi della facolta' di votare per corrispondenza
sono adibite apposite cabine elettorali, all'interno delle quali il
Sindaco elettore, previamente identificato, compila la scheda
esprimendo un solo voto mediante indicazione del nome e cognome del
candidato prescelto. Il Sindaco elettore, ripiegata la scheda, la
depone nella stessa urna contenente i voti per corrispondenza.
Al termine delle operazioni di voto, il Presidente, coadiuvato dai
collaboratori sopra indicati, procede alla verifica delle schede, al
computo dei voti ed alla conseguente proclamazione degli eletti e
determinazione della graduatoria dei non eletti, secondo le modalita'
indicate all'art. 26, comma 5, della L.R. 3/99.
Delle operazioni di voto e dell'esito delle scrutinio viene redatto
apposito verbale, a cura del Servizio Affari istituzionali e
Autonomie locali, sulla base del quale il Presidente della Regione
adotta il decreto di nomina dei componenti della Conferenza Regione -
Autonomie locali e di convocazione della prima seduta, in
applicazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 6 della L.R.
3/99.
5) Le modalita' di espletamento delle procedure di voto in Assemblea
e di scrutinio sono precisate con atto, assunto dal Responsabile del
Servizio Segreteria della Conferenza Regione-Autonomie locali, del
quale verra' data lettura in apertura dei lavori dell'Assemblea.
Il presente decreto e' pubblicato in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani