REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2004, n. 157

Elezione dei rappresentanti dei Comuni con meno di 50.000 abitanti in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali (art. 26, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEisti:                                       
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, come modificata dalle leggi regionali           
26 aprile 2001, n. 11 e 24 marzo 2004, n. 6, recante: Riforma del               
sistema regionale e locale, che dispone all'art. 25 l'istituzione               
della Conferenza Regione - Autonomie locali, quale strumento di                 
raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali;                   
- i commi 2 e 3 del citato articolo, i quali disciplinano la                    
composizione della rappresentanza della Regione e degli Enti locali             
in seno alla Conferenza;                                                        
- il comma 3, lett. c) dell'art. 25 citato, il quale stabilisce che             
la Conferenza sia composta, tra gli altri, da "tredici Sindaci di               
Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le             
procedure indicate dall'articolo 26";                                           
- l'art. 26 della citata legge regionale, il quale dispone la                   
convocazione, con decreto del Presidente della Regione dell'Assemblea           
dei Sindaci dei Comuni della regione con popolazione inferiore ai               
50.000 abitanti che elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti             
nella Conferenza secondo le modalita' disciplinate dai commi 3 e 4              
del medesimo articolo;                                                          
considerato che il citato art. 26 individua tra i contenuti necessari           
del decreto del Presidente della Regione, oltre alla convocazione               
dell'Assemblea (comma 1), la fissazione dei termini per la                      
presentazione delle candidature (comma 3) nonche' l'indicazione delle           
"modalita' per la eventuale espressione del voto per corrispondenza,            
tali da garantire la segretezza dello stesso" (comma 4);                        
richiamato il DPGR 26 settembre 2000,  n. 277 con il quale sono stati           
nominati i componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali;                
visto l'art. 27, comma 2 della L.R. 3/99 con il quale si stabilisce             
che la CRAL viene rinnovata per la quota di componenti elettivi, ai             
sensi della lett. c) del comma 3 dell'art. 25, entro 90 giorni dalle            
elezioni amministrative concernenti piu' della meta' dell'insieme dei           
Comuni della regione;                                                           
considerato che il giorno 13 giugno 2004 si sono svolte le elezioni             
amministrative per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli comunali in            
oltre la meta' dei Comuni della regione, e il turno di ballottaggio             
si e' tenuto il giorno 27 giugno e che pertanto e' necessario                   
procedere al rinnovo della Conferenza;                                          
ritenuto inoltre necessario integrare con il presente decreto la                
disciplina delle operazioni di elezione per tutto quanto non                    
espressamente indicato nell'art. 26 della citata Legge 3/99;                    
dato atto del parere favorevole di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale degli Affari istituzionali e                    
legislativi dott.ssa Filomena Terzini, ai sensi dell'art. 37, quarto            
comma, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione della           
Giunta regionale 447/03;                                                        
su proposta dell'Assessore all'Innovazione amministrativa e                     
istituzionale. Autonomie locali;                                                
decreta:                                                                        
1) Convocazione dell'Assemblea                                                  
Il 13 settembre 2004 alle ore 10, presso la sede della Regione                  
Emilia-Romagna, in Viale Aldo Moro n. 50, sala Polivalente del                  
Consiglio regionale, e' convocata l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni            
della regione con meno di 50.000 abitanti, in carica alla stessa                
data, al fine di procedere all'elezione della propria rappresentanza            
in seno alla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'art.              
25, comma 3, lett. c) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3. Ai            
fini della verifica della qualita' di Sindaco in carica, i Segretari            
comunali devono dare immediata comunicazione, con qualsiasi mezzo, al           
Servizio Segreteria della Conferenza Regione-Autonomie locali                   
(individuato quale Servizio competente per tutte le operazioni                  
preordinate allo svolgimento delle elezioni) di qualsiasi causa di              
cessazione dalla carica che intervenga da oggi fino alla data di                
svolgimento dell'Assemblea.                                                     
Per l'individuazione della popolazione si considerano i dati                    
risultanti dall'ultima rilevazione effettuata all'1/1/2004                      
dall'Ufficio Statistica della Regione Emilia-Romagna.                           
2) Presentazione delle candidature                                              
I Sindaci che intendono candidarsi per l'elezione, ai sensi del comma           
3 dell'art. 26, formulano richiesta in forma scritta al Presidente              
della Regione, inviandola al "Servizio Segreteria della Conferenza              
Regione-Autonomie locali, Viale Silvani n. 6 - Bologna" a mezzo                 
raccomandata a.r. o consegna a mano all'Ufficio Protocollo del                  
medesimo Servizio. In entrambi i casi la richiesta deve pervenire               
entro e non oltre le ore 12 del 30 luglio 2004: fa fede                         
esclusivamente la data indicata nel protocollo di arrivo del suddetto           
Servizio. Nella richiesta il candidato indica le proprie generalita'            
ed il Comune presso il quale ricopre la carica, ed appone la propria            
firma autografa. La candidatura e' irrevocabile, ferma restando la              
facolta' di dimettersi in seguito all'eventuale elezione.                       
Entro il 9 agosto 2004, il Servizio Segreteria della Conferenza                 
Regione-Autonomie locali cura la compilazione della lista delle                 
candidature pervenute, inviandola nel medesimo termine ai Sindaci dei           
Comuni interessati, unitamente alla scheda per l'eventuale                      
espressione del voto per corrispondenza ed alle buste di cui al punto           
3). Nel caso in cui le candidature presentate siano inferiori al                
numero di rappresentanti da eleggere (pari a 13), il voto potra'                
essere dato a qualsiasi Sindaco. In tale ultimo caso, per facilitare            
l'espressione del voto per corrispondenza, verra' compilata ed                  
inviata a ciascun Sindaco la lista di tutti gli eleggibili, con                 
l'indicazione dei Comuni di afferenza.                                          
Le candidature si considerano prive di effetto qualora, alla data di            
svolgimento dell'elezione, il candidato sia, per qualsiasi causa, non           
piu' in carica. La verifica di tale evenienza e' effettuata a cura              
del Servizio Segreteria della Conferenza Regione-Autonomie locali               
prima dello svolgimento dell'Assemblea per mezzo delle comunicazioni            
dei Segretari comunali di cui al punto 1); l'esito della verifica e'            
comunicato in Assemblea, prima dello svolgimento delle operazioni di            
voto. Qualora a seguito della verifica le candidature risultino in              
numero inferiore ai rappresentanti da eleggere, il Servizio mettera'            
a disposizione la lista dei componenti come sopra detto.                        
3) Voto per corrispondenza                                                      
Premesso che ciascun Sindaco puo' esprimere un solo voto, indicando             
il cognome ed il nome di uno dei candidati, ai sensi dell'art. 26,              
comma 4, della L.R. 3/99, al fine di garantire la legittima                     
provenienza del voto nonche' la sua segretezza, la scheda votata                
viene ripiegata e riposta in una busta recante sul fronte la                    
dicitura: "Regione Emilia-Romagna - Elezione dei rappresentanti dei             
Sindaci nella Conferenza Regione-Autonomie locali - Voto espresso dal           
Sindaco del Comune di . . . . . . .". Dopo avervi collocato                     
all'interno la scheda, il Sindaco elettore chiude la busta, apponendo           
sul fronte la propria firma autografa.                                          
Ai fini dell'espressione del voto dovra' essere utilizzato                      
esclusivamente il materiale inviato dalla Regione a pena di                     
nullita'.                                                                       
Le buste contenenti la scheda con il voto per corrispondenza,                   
consegnate a mano presso l'Ufficio protocollo del Servizio Segreteria           
della Conferenza Regione-Autonomie locali, ovvero spedite a mezzo               
raccomandata a.r., devono pervenire al Servizio suddetto entro e non            
oltre le ore 12 del 6 settembre 2004. A tale fine fa fede                       
esclusivamente la data indicata nel protocollo di arrivo della                  
Regione. Tutte le buste pervenute sono sottoposte a verifica di                 
regolarita' a cura del Servizio Segreteria della Conferenza                     
Regione-Autonomie locali. Qualora la busta presenti alterazioni tali            
da farla ritenere non autentica o manomessa, o sia rinvenuta aperta,            
lo stesso Servizio provvede a darne comunicazione all'interessato,              
con qualsiasi mezzo, al fine di consentirgli ove possibile                      
l'espressione del voto in sede di Assemblea. Le buste regolari sono             
conservate chiuse sino alla convocazione dell'Assemblea. Qualora                
siano intervenute cause di cessazione dalla carica di Sindaci che               
abbiano presentato la propria candidatura, accertate mediante le                
comunicazioni di cui al punto 1), il Servizio provvede a darne avviso           
con qualsiasi mezzo, entro il 10 settembre 2004, a coloro che hanno             
espresso il voto per corrispondenza al fine di consentire loro                  
l'espressione del voto in Assemblea.                                            
4) Svolgimento delle operazioni di voto                                         
Nella data e nel luogo indicati al punto 1) l'Assemblea si riunisce             
per l'elezione. La procedura di votazione ha termine alle ore 12,30;            
chi si presenta successivamente non sara' piu' ammesso al voto.                 
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente della Regione o                        
dall'Assessore all'Innovazione amministrativa e istituzionale.                  
Autonomie locali, suo delegato, coadiuvato, per lo svolgimento delle            
operazioni di voto e scrutinio, dal Direttore generale degli Affari             
istituzionali e legislativi e da un minimo di quattro collaboratori             
regionali. Il Presidente e gli incaricati delle funzioni di supporto            
provvedono, in via preliminare, alla apertura delle buste contenenti            
il voto per corrispondenza e le schede, riscontratane la regolarita',           
vengono inserite nell'urna predisposta per la votazione.                        
Per l'espressione del voto segreto da parte dei Sindaci dei Comuni              
che non si sono avvalsi della facolta' di votare per corrispondenza             
sono adibite  apposite cabine elettorali, all'interno delle quali il            
Sindaco elettore, previamente identificato, compila la scheda                   
esprimendo un solo voto mediante indicazione del nome e cognome del             
candidato prescelto. Il Sindaco elettore, ripiegata la scheda, la               
depone  nella stessa urna contenente i voti per corrispondenza.                 
Al termine delle operazioni di voto, il Presidente, coadiuvato dai              
collaboratori sopra indicati, procede alla verifica delle schede, al            
computo dei voti ed alla conseguente proclamazione degli eletti e               
determinazione della graduatoria dei non eletti, secondo le modalita'           
indicate all'art. 26, comma 5, della L.R. 3/99.                                 
Delle operazioni di voto e dell'esito delle scrutinio viene redatto             
apposito verbale, a cura del Servizio Affari istituzionali e                    
Autonomie locali, sulla base del quale il Presidente della Regione              
adotta il decreto di nomina dei componenti della Conferenza Regione -           
Autonomie locali e di convocazione della prima seduta, in                       
applicazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 6 della L.R.                
3/99.                                                                           
5) Le modalita' di espletamento delle procedure di voto in Assemblea            
e di scrutinio sono precisate con atto, assunto dal Responsabile del            
Servizio Segreteria della Conferenza Regione-Autonomie locali, del              
quale verra' data lettura in apertura dei lavori dell'Assemblea.                
Il presente decreto e' pubblicato in forma integrale nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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