REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DELL'ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 30 settembre 2004, n. 33

Assegnazione ai Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno (BO) e Zola Predosa (BO) delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei contributi a favore di soggetti privati previsti nel Piano approvato con proprio decreto n. 10 del 19/3/2004. OPCM 3237/02

L'ASSESSORE REGIONALE                                                           
Premesso che:                                                                   
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio               
2002, e' stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 15 maggio               
2003, termine prorogato fino al 31 gennaio 2005 dai successivi                  
decreti del 23 maggio 2003 e 22 giugno 2004 nei territori delle                 
province di Bologna e Modena colpiti nel periodo dal 6 al 12 maggio             
2002 da un eccezionale evento atmosferico che ha causato gravi danni            
al patrimonio pubblico e privato;                                               
- con ordinanza n. 3237 del 12 agosto 2002, pubblicata nella GURI del           
20 agosto 2002, n. 194, per fronteggiare i danni conseguenti, agli              
eventi in parola sono stati stanziati appositi fondi per l'attuazione           
di interventi urgenti di protezione civile, ammontanti                          
complessivamente a cinquanta milioni di Euro da ripartirsi                      
successivamente tra le Regioni interessate, la cui quota-parte                  
spettante alla Regione Emilia-Romagna, pari ad Euro 7.450.000,00, e'            
stata assegnata con successivo decreto n. 3256 di rep. dell'1 ottobre           
2002 del Capo Dipartimento della Protezione Civile;                             
- il DL 7 febbraio 2003, n. 15, recante "Misure finanziarie per                 
consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita'                
naturali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio             
2003 e convertito, con modificazioni, nella Legge 8 aprile 2003, n.             
62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2003, ha             
autorizzato (art. 1, commi 1 e 2) il Dipartimento della Protezione              
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a provvedere con             
contributi quindicennali ai mutui stipulabili dalle Regioni                     
interessate per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione           
degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti            
da calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni               
legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza           
ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 225/92;                               
- l'art. 1, comma 3 del DL 15/03, ha disposto che alla ripartizione             
delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo si provveda           
con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai             
sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 225/92, riservandone una quota           
non inferiore al 60% per fronteggiare le esigenze derivanti, tra le             
altre, dalle situazioni emergenziali verificatesi nel mese di                   
novembre 2002 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei              
Ministri del 29 novembre 2002 e la restante quota del 40% per le                
esigenze connesse, in particolare, alle calamita' di cui ai decreti             
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003,                  
nonche' alle altre calamita' per le quali non sia cessato lo stato di           
emergenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione             
del decreto-legge medesimo;                                                     
- con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del           
12 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20                   
settembre 2003, n. 219, come modificata dall'ordinanza del Presidente           
del Consiglio dei Ministri n. 3317 del 10 ottobre 2003, pubblicata              
nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2003, n. 242, con la quale              
sono state determinate le procedure, le modalita' di utilizzo e di              
riparto, tra le varie Regioni interessate, della seconda tranche del            
40% delle risorse finanziarie autorizzate dal citato DL 15/03, ed               
alla Regione Emilia Romagna e' stato autorizzato, come da prospetto             
allegato alla citata ordinanza 3311/03, un limite di impegno per                
l'anno 2004 pari ad Euro 273.672,00;                                            
richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 288              
del 9 ottobre 2002, con il quale sono stati affidati all'Assessore              
"Difesa del suolo e della costa. Protezione civile" tutti i compiti             
previsti in capo al Presidente medesimo dall'ordinanza del Presidente           
del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 12 agosto 2002;                          
richiamato il proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2004, pubblicato nel           
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 31 marzo 2004,            
n. 43, con il quale e' stato approvato il Piano recante "Legge 8                
aprile 2003, n. 62, di conversione del DL 15/03. Piano degli                    
interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori colpiti              
dagli eventi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 in attuazione                  
dell'OPCM 3237/02 - II fase: prosecuzione degli interventi -                    
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3311/03,                    
integrata con ordinanza 3317/03", contenente anche la direttiva per             
l'erogazione di contributi a favore di soggetti privati per i danni             
subiti in conseguenza degli eventi calamitosi predetti. Per tale                
finalita' e' stata destinata la somma di Euro 1.400.000,00, quota               
parte delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;                   
dato atto altresi' che con la succitata direttiva si e' stabilito che           
i Comuni provvedessero ad istruire le domande di contributo                     
presentate dai soggetti interessati nei termini ivi previsti ed a               
trasmettere successivamente alla Regione Emilia-Romagna la richiesta            
di finanziamento con allegato un elenco degli aventi titolo al                  
contributo medesimo, approvati dal competente organo comunale;                  
rilevato che dagli elenchi trasmessi dai Comuni di Bologna,                     
Casalecchio di Reno (BO) e Zola Predosa (BO), acquisiti agli atti del           
Servizio regionale di Protezione Civile, risultano ammissibili a                
contributo:                                                                     
- per il Comune di Bologna n. 2 domande di contributo presentate da             
soggetti privati proprietari di beni immobili danneggiati, per danni            
pari a Euro 13.772,00;                                                          
- per il Comune di Casalecchio di Reno (BO) n. 15 domande di                    
contributo presentate da soggetti privati proprietari di beni                   
immobili danneggiati, per danni pari a Euro 180.069,96;                         
- per il Comune di Zola Predosa (BO) n. 50 domande di contributo                
presentate da soggetti privati proprietari di beni immobili                     
danneggiati, per danni pari a Euro 1.184.503,19;                                
dato atto che la Regione si e' riservata di provvedere alla                     
determinazione delle percentuali di calcolo concretamente applicabili           
entro i limiti stabiliti nella citata direttiva, tenendo conto sia              
delle priorita' ivi previste che del rapporto tra numero di domande             
ammissibili a contributo e risorse finanziarie disponibili;                     
preso atto che dai conteggi effettuati dal Servizio regionale                   
competente, sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni interessati           
e tenuto conto di quanto sopra precisato, risulta che la percentuale            
effettivamente applicabile per l'erogazione dei contributi agli                 
aventi titolo e' pari al 75%;                                                   
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Responsabile del Servizio Protezione Civile, a cio' delegato dal                
Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dott.ssa           
Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003,              
prorogata con determinazione n. 8989 del 5 luglio 2004, ai sensi                
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione               
della Giunta regionale 447/03;                                                  
decreta:                                                                        
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che           
qui si intendono integralmente richiamate:                                      
1) di assegnare ai Comuni di seguito indicati che, ai sensi della               
direttiva approvata con proprio decreto 10/04, hanno presentato                 
richiesta di finanziamento a copertura dei contributi erogabili a               
favore di soggetti privati per i danni subiti in conseguenza                    
dell'evento specificato in premessa, le seguenti risorse finanziarie            
ammontanti complessivamente ad Euro 746.887,34, cosi' ripartite:                
- Bologna  Euro   6.429,00;                                                     
- Casalecchio di Reno (BO)  Euro 105.802,47;                                    
- Zola Predosa (BO)  Euro 634.655,87;                                           
2) di precisare che, in considerazione dei limiti stabiliti nella               
direttiva approvata con proprio decreto 10/04 oltre che in                      
considerazione del rapporto tra le domande ammissibili a contributo e           
le risorse finanziarie disponibili, la percentuale effettivamente               
applicabile per l'erogazione dei contributi agli aventi titolo e'               
pari al 75%;                                                                    
3) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti previsti al             
precedente punto 1) , provvedera' il Servizio Bilancio-Risorse                  
finanziarie, Settore Contabilita' speciale della Regione                        
Emilia-Romagna, ai sensi della normativa vigente su richiesta dei               
Comuni interessati, corredata degli atti comunali di liquidazione dei           
contributi a favore degli aventi titolo, in copia conforme agli                 
originali. I Comuni richiedenti la liquidazione dovranno inviare                
contestualmente copia semplice della documentazione al Servizio                 
Protezione Civile;                                                              
4) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna.                                                         
L'ASSESSORE                                                                     
Marioluigi Bruschini                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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