CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 10 dicembre 2003, n. 368

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della Tabella A allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, II comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), promosso con ordinanza del 6 dicembre 2002 dalla Corte di Appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Comune di Parma e Rubaldo Giancarlo

La Corte Costituzionale composta dai Signori:
dott. Riccardo Chieppa - Presidente; dott. Gustavo Zagrebelsky, dott.
Valerio Onida, dott. Carlo Mezzanotte, dott.ssa Fernanda Contri,
dott. Guido Neppi Modona, dott. Piero Alberto Capotosti, dott.
Annibale Marini, dott. Giovanni Maria Flick, dott. Francesco
Amirante, dott. Ugo De Siervo, dott. Romano Vaccarella, dott. Paolo
Maddalena, giudici;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale della Tabella A allegata
alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme
per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,
II comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri
generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981),
promosso con ordinanza del 6 dicembre 2002 dalla Corte di Appello di
Bologna nel procedimento civile vertente tra Comune di Parma e
Rubaldo Giancarlo iscritta al n. 103 del Registro Ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, Prima
Serie speciale, dell'anno 2003;
visto l'atto di costituzione del Comune di Parma;
udito nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2003 il Giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
ritenuto che la Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza del 6
dicembre 2002, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della Tabella
A allegata alla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n.
12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina
dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi
dell'art. 2, II comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, in
attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione
del 19 novembre 1981), nella parte in cui, alla lettera c), fra i
requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale
pubblica, prevede la non titolarita' dei diritti reali su un alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare, qualificando come
"adeguato l'alloggio, sito nel comune cui si riferisce il bando di
concorso o in un comune contermine", che sia composto da un numero di
vani corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare o
che abbia una superficie utile individuata in proporzione alla
composizione del predetto nucleo familiare, ed "adeguato l'alloggio,
sito in qualunque altra localita', la cui rendita catastale sia
almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat.
A/3, classe 2, sito nel comune cui si riferisce il bando, con
riferimento alla zona censuaria con tariffa piu' elevata del comune
stesso";
che il giudice rimettente - riproponendo la questione a seguito
dell'Ordinanza n. 242 del 2002 con la quale questa Corte aveva
restituito gli atti per un nuovo esame della rilevanza dopo l'entrata
in vigore della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) - censura la
predetta norma nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per
la eventuale decadenza dalla medesima assegnazione - in specie la non
titolarita' di diritti reali su alloggi adeguati alle esigenze del
nucleo familiare - non prevede che il requisito della rendita
catastale, di cui alla lettera c) della succitata Tabella A, sia
applicabile anche alle unita' immobiliari site nel comune di
residenza e comuni contermini, realizzando in tal modo una disparita'
di trattamento tra situazioni omologhe, in quanto puo' accadere che
il possesso di una unita' immobiliare con identica rendita catastale
determini la decadenza dall'assegnazione dell'immobile di edilizia
residenziale pubblica a seconda che tale unita' sia o meno ubicata in
un comune diverso da quello ove e' sito l'alloggio ad esso
contermine;
che nel giudizio si e' costituito il Comune di Parma, parte nel
processo principale, il quale, nell'atto di costituzione e nella
memoria depositata in prossimita' della Camera di Consiglio, ha
chiesto che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
norma impugnata viziata da irrazionalita' "anche e soprattutto alla
luce della nuova disciplina dettata dal combinato disposto degli art.
15, comma 1, lettera c) e 30, comma 1, lettera c) legge della Regione
Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24", in tema di requisiti per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
nonche' per la permanenza negli stessi;
considerato che l'art. 53 della sopravvenuta legge n. 24 del 2001
stabilisce che la disciplina previgente relativa ai requisiti per
conseguire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per l'eventuale decadenza dalla medesima (di cui alla
legge regionale n. 12 del 1984) venga applicata "fino
all'approvazione della delibera del Consiglio regionale di cui al
comma 2 dell'art. 15";
che la delibera del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002,
adottata in attuazione del predetto art. 53 della citata legge
regionale n. 24 del 2001 (cosi' come la delibera n. 327 del 12
febbraio 2002), stabilisce, al punto 5, che l'applicazione dei nuovi
requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la decadenza decorre - in particolare in relazione al
requisito relativo alla titolarita' di diritti reali su beni immobili
(art. 15, lettera c della legge regionale n. 24 del 2001) - dal 24
agosto 2004;
che, pertanto, la questione deve ritenersi rilevante, in quanto della
norma censurata deve essere fatta applicazione nel giudizio a quo;
che la Corte d'Appello di Bologna dubita della legittimita'
costituzionale della Tabella A allegata alla legge della Regione
Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, nella parte in cui, ai fini
dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
dell'eventuale decadenza, stabilisce una diversa disciplina del
requisito della non titolarita' di diritti reali di godimento su
alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare, distinguendo fra
alloggi ubicati nel medesimo comune o in comuni limitrofi - in
relazione ai quali non prevede il criterio della rendita catastale
come indice di ricchezza dal quale far discendere l'assegnazione
dell'immobile e l'eventuale decadenza - ed alloggi siti in altre
localita', ai quali invece e' applicabile detto criterio, ponendo in
essere in tal modo una asserita disparita' di trattamento tra
situazioni omologhe;
che le situazioni cosi' diversamente disciplinate non sono affatto
omogenee, in quanto, nel primo caso, l'ubicazione dell'alloggio nel
medesimo comune o in comuni limitrofi e la sua consistenza in termini
di vani e superficie consentono il diretto soddisfacimento
dell'esigenza abitativa cui e' preordinata l'assegnazione
dell'alloggio, mentre tale esigenza, nel secondo caso, non puo'
invece essere direttamente soddisfatta da un immobile ubicato al di
fuori di detta area;
che non irragionevolmente quindi la norma censurata, nel primo caso,
fa riferimento alla idoneita' dell'immobile a soddisfare direttamente
l'esigenza abitativa dell'assegnatario mentre, nel secondo caso,
attribuisce rilevanza alla titolarita' di diritti reali in quanto
indice oggettivo di ricchezza - espresso in termini di rendita
catastale - rappresentativo della disponibilita' di un reddito
utilizzabile per il soddisfacimento della succitata esigenza;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
visti gli artt. 26, secondo comma della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte Costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale della Tabella A allegata alla legge della Regione
Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la
gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Bologna, con l'ordinanza
in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 10 dicembre 2003.
IL PRESIDENTE  IL REDATTORE
Riccardo Chieppa  Piero Alberto Capotosti
IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
G. Di Paola

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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