REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2003, n. 2327

Approvazione modalita' di accesso di soggetti pubblici e privati ai finanziamenti finalizzati all'attuazione di iniziative promozionali rivolte a donne con figli minori in situazione di fragilita' psicosociale in attuazione della delibera CR 514/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione           
del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in                     
particolare l'art. 22, comma 2, lettera e) il quale contempla misure            
di sostegno alle donne in difficolta' per assicurare i benefici                 
disposti dal regio DL 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla Legge 6           
dicembre 1928, n. 2838, e dalla Legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e              
loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;                  
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della                   
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di            
interventi e servizi sociali" la quale prevede che:                             
- i Comuni promuovano e garantiscano la realizzazione del sistema               
locale dei servizi sociali in rete, al fine di dare risposta ai                 
bisogni sociali della popolazione (art. 5, comma 1);                            
- i servizi e gli interventi del sistema locale comprendono, tra                
l'altro, case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire                      
consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con                 
figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica           
e di costrizione economica (art. 5, comma 4, lett. f);                          
- il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a                  
sostegno dei servizi e degli interventi e' destinato, tra l'altro,              
per il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla                     
promozione sociale (art. 47, comma 2, lettera a);                               
richiamate:                                                                     
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della                  
Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle LL.RR. 6/07/1977, n. 31 e             
27/03/1972, n. 4";                                                              
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2003 e Bilancio                   
pluriennale 2003-2005";                                                         
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16 "Assestamento del Bilancio di                   
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'art. 30 della            
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 - Primo provvedimento generale di                  
variazione";                                                                    
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 514  del 4 novembre           
2003, avente per oggetto "Programma annuale degli interventi e dei              
criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3            
della L.R. 12 marzo 2003. Stralcio piano regionale degli interventi e           
dei servizi sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03", la quale, in             
particolare, alla lettera A) del Programma allegato, parte integrante           
della stessa, "Sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla             
promozione sociale e alle iniziative formative", stabilisce che la              
Giunta regionale:                                                               
- destina nell'ambito del programma e delle iniziative sopra citate,            
complessivi Euro 130.000,00 con imputazione degli oneri sul capitolo            
57109 UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio per l'anno finanziario in corso,           
per la realizzazione e la qualificazione di iniziative e servizi per            
l'accoglienza e l'autonomia delle donne in difficolta' con figli                
minori in situazione di fragilita' psicosociale come indicato nel               
punto 4 della succitata lettera A;                                              
- approvera' specifici bandi finalizzati all'accesso di soggetti                
pubblici e/o privati ai finanziamenti ivi previsti;                             
- provvedera' successivamente all'individuazione delle iniziative con           
la conseguente assegnazione delle risorse ai destinatari individuati            
e, qualora ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/01,                   
all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nonche' alla                      
definizione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti;                    
Considerato di procedere all'individuazione delle modalita' di                  
accesso ai finanziamenti da erogare, definiti in Euro 130.000,00 per            
la realizzazione di progetti a sostegno di donne con figli minori in            
situazione di fragilita' psicosociale e che hanno bisogno di un                 
affiancamento temporaneo per avviare un percorso di autonomia,                  
indicate nell'allegato, parte integrante della presente                         
deliberazione;                                                                  
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge n.             
447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle                    
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
           Dato atto:                                                           
del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore                 
generale Sanita' Politiche sociali dott. Franco Rossi ai sensi                  
dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 nonche' della propria                   
deliberazione 447/03;                                                           
Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione.                
Progetto Giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare l'allegato, parte integrante della presente                     
deliberazione, concernente le modalita' di accesso ai finanziamenti             
da parte di soggetti pubblici e privati per progetti finalizzati alla           
realizzazione e alla qualificazione di iniziative e servizi per                 
l'accoglienza e l'autonomia di donne con figli minori in situazione             
di fragilita' psicosociale, al fine di rispondere a nuovi bisogni               
sociali e ad individuare nuove modalita' organizzative e gestionali,            
rientrando nelle finalita' indicate alla lettera A) punto 4. del                
Programma approvato con la deliberazione di Consiglio regionale                 
514/03;                                                                         
b) di destinare alla suddetta iniziativa, finalizzata agli obiettivi            
di cui al punto 2. dell'allegato, della presente deliberazione                  
risorse per complessivi Euro 130.000,00 cosi' come previsto dalla               
delibera di Consiglio regionale sopra richiamata;                               
c) di dare atto che con successiva propria deliberazione si                     
provvedera', previa istruttoria condotta dal Servizio Politiche                 
familiari, Infanzia e Adolescenza:                                              
- all'individuazione dei progetti ammessi a finanziamento;                      
- alla quantificazione, all'assegnazione ed alla concessione dei                
finanziamenti, fino alla concorrenza massima del 50% della spesa                
ammissibile con variazioni connesse ad arrotondamenti e al                      
contestuale impegno di spesa qualora ricorrano le condizioni previste           
dalla L.R. 40/01;                                                               
d) di stabilire che il contributo regionale non potra' comunque                 
eccedere, per ciascun progetto finanziato, l'importo di Euro                    
10.000,00 fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;                         
e) di dare atto altresi' che alla liquidazione dei finanziamenti                
concessi a favore dei beneficiari, provvedera' ai sensi della L.R.              
40/01, nonche' della propria deliberazione 447/03, il dirigente                 
competente per materia, secondo le modalita' indicate al punto 8)               
dell'allegato della presente deliberazione;                                     
f) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO                                                                        
Modalita' di accesso ai finanziamenti per le iniziative volte alla              
promozione sociale di cui all'art. 47, comma 2, lettera A) della L.R.           
2/03 e alla delibera del Consiglio regionale 514/03                             
1. Soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento                       
I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento sono i                 
seguenti:                                                                       
a) i Comuni singoli o associati;                                                
b) le Aziende Unita' sanitarie locali;                                          
c) le Comunita' Montane;                                                        
d) le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le Aziende            
pubbliche di Servizi alla persona;                                              
e) i soggetti iscritti nei Registri delle Organizzazioni di                     
volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 e successive              
modificazioni, ambito socio-assistenziale;                                      
f) i soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali             
di cui alla  L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modificazioni;             
g) le Associazioni sociali, operanti nel settore socio-assistenziale,           
iscritte agli Albi delle associazioni di cui alla  L.R. 7 marzo 1995,           
n. 10 e successive modificazioni.                                               
2. Oggetto dei finanziamenti                                                    
Costituiscono oggetto di finanziamento i progetti, presentati dai               
soggetti di cui al punto precedente, finalizzati al raggiungimento              
del seguente obiettivo:                                                         
- realizzazione di interventi per l'accoglienza, il sostegno e                  
l'autonomia di donne con figli minori in situazione di fragilita'               
psicosociale senza significative reti di sostegno, che provengono da            
situazioni di abbandono, da separazioni altamente conflittuali e che            
necessitano di un affiancamento temporaneo per un recupero                      
psicologico e sociale.                                                          
3. Criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere a                     
finanziamento                                                                   
L'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento avverra'             
sulla base della valutazione dei progetti presentati in rapporto ai             
seguenti criteri:                                                               
a) pertinenza al raggiungimento degli obiettivi indicati al                     
precedente punto 2.;                                                            
b) presenza di caratteristiche di sostanziale innovazione e                     
sperimentalita';                                                                
c) collaborazione tra piu' istituzioni, enti e soggetti, pubblici e             
privati, finalizzata all'individuazione di un unico progetto per                
facilitare il percorso di autonomia delle donne con figli minori.               
4. Entita' del finanziamento                                                    
L'entita' del finanziamento e' determinata, in misura percentuale,              
fino alla concorrenza massima del 50% della spesa ammissibile, con              
variazioni connesse ad arrotondamenti, il contributo regionale non              
potra' eccedere per ciascun progetto finanziato l'importo di Euro               
10.000,00 fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.                         
Non saranno considerate ammissibili le spese relative a costruzione o           
riattamento di immobili, acquisto arredi e spese imputabili ad altre            
leggi regionali nonche' quelle poste a carico del Fondo sanitario ai            
sensi delle direttive regionali.                                                
5. Contenuto dell domande                                                       
      Ogni domanda deve nell'ordine contenere e indicare in modo                
sintetico quanto di seguito indicato:                                           
- promotore/i;                                                                  
- soggetto beneficiario dei contributi                                          
- titolo del progetto;                                                          
- coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale                     
- descrizione del progetto;                                                     
- tipologia dei destinatari e delle azioni previste.                            
6. Procedure                                                                    
Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere corredate             
dei relativi progetti d'intervento con l'indicazione analitica delle            
voci di spesa previste. I beneficiari indicati al punto 1 lettere d),           
e), f), g), dovranno allegare lo statuto, mentre i beneficiari                  
indicati al punto 1 lettere e), f), g), anche la dichiarazione di               
iscrizione agli Albi ed ai Registri.                                            
Le domande dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Servizio             
Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza  Viale Aldo Moro, 21 -              
40127 Bologna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Le domande inoltrate per posta saranno considerate valide qualora la            
data del timbro postale non sia successiva alla predetta data.                  
7. Concessione dei finanziamenti                                                
La Giunta provvedera' con proprio atto alla concessione dei                     
finanziamenti determinati in base ad una graduatoria e terra'                   
altresi' conto dell'ammontare massimo complessivo di risorse                    
destinate al presente bando pari a Euro 130.000,00.                             
8. Erogazione dei finanziamenti                                                 
La liquidazione dei finanziamenti concessi verra' effettuata dietro             
presentazione, da parte dei soggetti assegnatari entro il termine di            
12 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di              
una relazione a firma del legale rappresentante da cui risultino le             
modalita' di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e           
qualitativi raggiunti unitamente ad una elencazione analitica delle             
spese sostenute che non potranno essere riferite a data antecedente a           
quella di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
In caso di inosservanza del termine di presentazione della                      
sopracitata documentazione i finanziamenti concessi saranno                     
revocati.                                                                       
      Qualora dalla documentazione risultasse una spesa inferiore a             
quella approvata con deliberazione della Giunta regionale di                    
assegnazione del finanziamento, lo stesso sara' oggetto, in sede di             
liquidazione a saldo, di una corrispondente riduzione proporzionale             
al fine di ricondurlo alla misura della percentuale di finanziamento            
stabilita dalla deliberazione sopracitata.                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina