REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 30 gennaio 2004, n. 827

(III-B-06/65) - Ditta: Bonelli Dante e Antonella SS - Domanda in data 30/7/2003 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irriguo, dalle falde sotterranee in comune di Sissa (PR). R.R. n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6. Provvedimento di concessione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire alla ditta "Bonelli Dante e Antonella SS, partita IVA           
02005420340, con sede in comune di Sissa, Via Don Minzoni n. 4 e                
legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Sissa, la                   
concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in                
comune di Sissa, da destinare ad uso irrigazione agricola, nella                
quantita' stabilita fino ad un massimo e non superiore a moduli 0,30            
(30 l/sec), per un volume complessivo annuo di circa 23.400 metri               
cubi;                                                                           
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle                    
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte                    
integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione           
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 30 l/sec.,            
pari a 0,30 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo             
irriguo;                                                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 827 in data 30/1/2004                                              
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Gianfranco Larini                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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