REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2004, n. 415

Approvazione della direttiva per la concessione di contributi regionali alle attivita' di ricerca e sviluppo per la societa' dell'informazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 26 luglio 1988, n. 30 "Costituzione del Sistema                   
informativo regionale" e successive modifiche ed integrazioni;                  
visto il "Documento di politica economico-finanziaria 2002-2004"                
della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare l'obiettivo di                  
"efficienza del sistema regionale e territoriale", da raggiungere               
attraverso progetti infrastrutturali e di sistema, in particolare per           
quanto riguarda le reti telematiche;                                            
richiamate le proprie delibere:                                                 
- n. 828 del 27 maggio 2002, con la quale e' stato approvato il                 
"Documento 'Piano telematico regionale. Programma operativo 2002'";             
- n. 1583 del 28 luglio 2003, "Bando sulla ricerca e sviluppo per la            
societa' dell'informazione in attuazione dell'Iniziativa 1.1 del                
Piano telematico regionale - Programma operativo 2002", con la quale            
si sono richieste manifestazioni di interesse al fine di valutare               
l'esistenza e la consistenza di progettualita', sul piano regionale,            
nel settore della ricerca e sviluppo per la societa'                            
dell'informazione e per l'industria avanzata di creazione di                    
contenuti e di servizi multimediali;                                            
preso atto dell'interesse manifestato dal mondo della ricerca e delle           
imprese della regione e del consistente numero di progetti                      
preliminari presentati e dell'interesse della Regione a procedere con           
la valutazione di progetti di ricerca e sviluppo definitivi;                    
considerata l'esigenza di rispettare i principi della disciplina                
comunitaria degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del              
trattato CE;                                                                    
vista, in particolare, la Disciplina comunitaria per gli aiuti alla             
ricerca e sviluppo, pubblicata in GUCE C n. 45 del 17 febbraio 1996;            
vista la definizione comunitaria di PMI di cui all'Allegato I del               
Regolamento (CE) 70/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo           
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di           
Stato a favore delle piccole e medie imprese, e successive                      
modificazioni;                                                                  
ritenuto quindi di approvare, nel testo allegato parte integrante al            
presente atto, la "direttiva per la concessione di contributi                   
regionali alle attivita' di ricerca e sviluppo per la societa'                  
dell'informazione, in attuazione dell'Iniziativa 1.1 del Piano                  
telematico regionale (delibera Giunta regionale 828/02) e della                 
delibera di Giunta regionale n. 1583 del 28 luglio 2003";                       
ritenuto inoltre di stabilire:                                                  
- che il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e           
Telematica:                                                                     
- trasmettera', ad avvenuta adozione del presente atto, la                      
"Direttiva" alla Commissione Europea;                                           
- nel caso di eventuali modifiche alla "Direttiva" richieste dalla              
Commissione Europea, recepira', con proprio atto amministrativo, le             
modifiche stesse e dara' ulteriore pubblicazione della "Direttiva"              
nel testo definitivo nel Bollettino Ufficiale della Regione                     
Emilia-Romagna;                                                                 
- che l'applicabilita' della direttiva resta pertanto sospesa in                
attesa della autorizzazione da parte della Commissione Europea;                 
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e                    
Telematica dott. Gaudenzio Garavini ai sensi dell'art. 37, quarto               
comma della L.R. 43/01 e della delibera della Giunta regionale                  
447/03;                                                                         
su proposta dell'Assessore alle "Attivita' produttive, Sviluppo                 
economico, Piano telematico";                                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, nel testo allegato parte integrante al presente                
atto, la "Direttiva per la concessione di contributi regionali alle             
attivita' di ricerca e sviluppo per la societa' dell'informazione, in           
attuazione dell'Iniziativa 1.1 del Piano telematico regionale                   
(delibera Giunta regionale 828/02) e della delibera di Giunta                   
regionale n. 1583 del 28 luglio 2003";                                          
2) di pubblicare la "Direttiva" di cui al precedente punto 1) nel               
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;                              
3) di stabilire:                                                                
- che il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e           
Telematica:                                                                     
- trasmettera', ad avvenuta adozione del presente atto, la                      
"Direttiva" alla Commissione Europea;                                           
- nel caso di eventuali modifiche alla "Direttiva" richieste dalla              
Commissione Europea, recepira', con proprio atto amministrativo, le             
modifiche stesse e dara' ulteriore pubblicazione della "Direttiva"              
nel testo definitivo nel Bollettino Ufficiale della Regione                     
Emilia-Romagna;                                                                 
- che l'applicabilita' della direttiva resta pertanto sospesa in                
attesa della autorizzazione da parte della Commissione Europea.                 
ALLEGATO                                                                        
Direttiva per la concessione di contributi regionali alle attivita'             
di ricerca e sviluppo per la societa' dell'informazione, in                     
attuazione dell'Iniziativa 1.1 del Piano telematico regionale                   
(delibera Giunta regionale 828/02) e della delibera di Giunta                   
regionale n. 1583 del 28 luglio 2003                                            
Articolo 1                                                                      
Obiettivi                                                                       
1. Scopo della presente direttiva e' quello di stabilire le regole              
per la concessione di contributi regionali alle attivita' di ricerca            
e sviluppo per la societa' dell'informazione promosse nell'ambito               
della Iniziativa 1.1 del Piano telematico regionale 2002-2005 con la            
procedura di cui alla delibera della Giunta regionale 28 luglio 2003,           
n. 1583.                                                                        
2. Le attivita' di ricerca agevolabili hanno per oggetto                        
l'Informatica e la Telematica, con preciso riferimento ai seguenti              
temi nell'ambito della information society (con specifico riferimento           
alla suddetta delibera):                                                        
- sistemi multimediali;                                                         
- tecnologie ed applicazioni richiedenti la banda larga;                        
- sviluppo di applicazioni per ambient intelligence;                            
- piattaforme e/o contenuti per e-learning;                                     
- applicazioni per le organizzazioni a rete e per reti di imprese e             
distretti industriali.                                                          
Articolo 2                                                                      
Rispetto degli obblighi comunitari                                              
1. Gli interventi di cui alla presente direttiva sono conformi alla             
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo           
e saranno concessi nei limiti e con le modalita' autorizzati dalla              
Commissione Europea. L'operativita' della presente direttiva e della            
delibera di cui all'articolo precedente sono pertanto subordinate a             
tale autorizzazione.                                                            
2. L'Amministrazione sottoporra' alla Commissione Europea una                   
relazione annuale relativa all'applicazione del presente regime di              
aiuti. In essa verra' evidenziato, in particolare, l'effetto                    
incentivante dell'agevolazione, di cui all'art. 5, comma 3 della                
presente direttiva, per ogni caso di applicazione individuale del               
regime alle grandi imprese.                                                     
3. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva possono essere                
accordate soltanto se la domanda sia stata presentata prima che siano           
stati avviati i lavori per l'esecuzione del progetto.                           
4. Ai fini della presente direttiva, per piccole e medie imprese si             
intendono quelle cosi' qualificate in base alla definizione di PMI di           
cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione            
del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88            
del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie              
imprese, e successive modificazioni.                                            
Articolo 3                                                                      
Definizioni                                                                     
In conformita' a quanto previsto all'Allegato I della disciplina                
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C 45           
del 17 febbraio 1996), ai fini della valutazione degli aiuti                    
concedibili si intende:                                                         
a) per ricerca fondamentale, un'attivita' che mira all'ampliamento              
delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi              
industriali o commerciali;                                                      
b) per ricerca industriale, la ricerca pianificata o indagini                   
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, cosi' che queste                
conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti,             
processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento            
dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;                          
c) per attivita' di sviluppo precompetitiva, la concretizzazione dei            
risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un               
disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati           
o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione,            
compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini                   
commerciali. Tale attivita' puo' inoltre comprendere la formulazione            
teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o             
servizi, nonche' progetti di dimostrazione iniziale o progetti                  
pilota, a condizione che tali progetti non siano convertibili ne'               
utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento                  
commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le                    
modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,                 
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in              
corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.             
Articolo 4                                                                      
Soggetti beneficiari                                                            
1. Possono accedere alle agevolazioni regolate dalla presente                   
direttiva associazioni di almeno due partner appartenenti alle                  
seguenti categorie di soggetti, che abbiano presentato progetti di              
massima in risposta all'invito di cui alla delibera della Giunta                
regionale 28 luglio 2003, n.1583 e che si impegnino ad effettuare la            
ricerca sul territorio regionale:                                               
a) Universita' o enti di ricerca con sede nella regione;                        
b) imprese o loro consorzi che abbiano almeno un'unita' locale non              
esclusivamente commerciale nella regione o siano disposte a                     
costituirla ad avvenuto finanziamento e le pubbliche Amministrazioni            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
I rapporti tra i partner dovranno essere disciplinati da specifici              
accordi che determinino, in particolare, i ruoli e gli obblighi                 
reciproci, nonche' i diritti di sfruttamento dei risultati e i                  
diritti di proprieta' intellettuali derivanti dal progetto, nel                 
rispetto di quanto previsto dal punto 2.4 della Disciplina                      
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca & sviluppo.                     
2. Per associazioni si intendono:                                               
- consorzi o societa' consortili senza fini di lucro;                           
- associazioni temporanee gia' costituite ai sensi della Legge n. 109           
dell'1 febbraio 1994 e successive modifiche;                                    
- una delle forme precedenti non ancora costituite, con l'impegno di            
costituirsi in caso di finanziamento.                                           
3. La partecipazione dei soggetti di cui alla lettera b) del punto 1            
potra' avvenire sotto forma di partecipazione diretta                           
all'associazione, di sponsorizzazione o di manifestazione di                    
interesse.                                                                      
4. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese di produzione,                    
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della               
pesca, di cui all'Allegato I del Trattato CE. Sono inoltre escluse le           
imprese in difficolta', ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli            
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese           
in difficolta'.                                                                 
Articolo 5                                                                      
Iniziative ammissibili                                                          
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente direttiva            
le attivita' di ricerca indicate all'art. 1, par. 2, come definite              
all'art. 3.                                                                     
2. Sono esclusi dalle agevolazioni i progetti di ricerca il cui costo           
superi i 25 milioni di Euro e che comportino un aiuto superiore a 5             
milioni di Euro in equivalente sovvenzione lordo.                               
3. Nel caso di progetti di ricerca presentati da grandi imprese,                
dovra' essere dimostrato l'effetto di incentivazione dell'aiuto, ai             
sensi del punto 6.2 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato           
alla ricerca e sviluppo.                                                        
Articolo 6                                                                      
Spese ammesse                                                                   
1. Possono beneficiare delle agevolazioni le spese seguenti, al netto           
di IVA:                                                                         
a) spese di personale interno coinvolto formalmente nella ricerca a             
tempo pieno per tutta la durata del progetto o per almeno un anno;              
b) spese per il personale esterno di tipo altamente specialistico,              
finalizzate alla realizzazione della ricerca (non sono ammesse le               
consulenze a carattere continuativo o periodico e quelle ordinarie di           
tipo fiscale, legale, amministrativo, ecc.);                                    
c) spese per l'acquisto di attrezzature scientifiche, brevetti,                 
software, solo se altamente specializzati e specifici al tema di                
ricerca (tali beni devono rimanere di proprieta' dell'associazione              
per almeno cinque anni dalla data di concessione del finanziamento;             
le licenze d'uso devono essere valide per almeno la durata della                
ricerca).                                                                       
Qualora i costi suddetti siano imputabili anche ad altre attivita',             
essi saranno computati per la quota attribuibile all'attivita' di               
ricerca oggetto delle agevolazioni disposte dalla presente                      
direttiva.                                                                      
2. Sono ammissibili solo le spese sostenute dopo la firma del                   
contratto con la Regione Emilia-Romagna, relative a progetti avviati            
successivamente alla presentazione della domanda.                               
Articolo 7                                                                      
Entita' delle agevolazioni                                                      
1. L'entita' dell'agevolazione regionale, nel limite massimo, per               
ciascun progetto, del 50% delle spese totali sostenute, non potra'              
superare le seguenti percentuali per ciascuna delle seguenti voci di            
spesa di cui all'art. 6:                                                        
a) il 90% per le spese di cui all'art. 6, primo comma, lettera a;               
b) il 70% per le spese di cui all'art. 6, primo comma, lettera b;               
c) il 30% per le spese di cui all'art. 6, primo comma, lettera c.               
2. In ogni caso l'agevolazione regionale non potra' superare le                 
seguenti intensita' di aiuto delle spese di cui al successivo comma             
6, espresse in equivalente sovvenzione lordo, con le maggiorazioni di           
cui al comma 3:                                                                 
a) per la ricerca fondamentale effettuata da Universita', Istituti di           
istruzione superiore, da Istituti di ricerca che non si prefiggano              
scopo di lucro e da Fondazioni che non operano in regime di mercato,            
il 100% dei costi ammissibili. Potra' essere concessa la stessa                 
intensita' massima di aiuto nel caso la ricerca fondamentale sia                
effettuata dai soggetti suddetti in collaborazione con imprese, a               
condizione che i lavori non siano connessi agli obiettivi industriali           
o commerciali perseguiti da una singola impresa, che la ricerca si              
svolga molto a monte del mercato ed i risultati siano ampiamente                
diffusi e utilizzati secondo criteri non discriminatori e alle                  
condizioni del mercato;                                                         
b) per la ricerca industriale, il 50% dei costi ammissibili;                    
c) per le attivita' di sviluppo precompetitive, il 25% dei costi                
ammissibili;                                                                    
d) per le attivita' che interessano sia la ricerca industriale che              
attivita' di sviluppo precompetitive, l'intensita' sara' determinata            
in base alla media ponderata delle intensita' ammissibili per i due             
tipi di ricerca;                                                                
e) per gli studi di fattibilita' tecnica preliminari ad attivita' di            
ricerca industriale o di sviluppo preconcorrenziali, rispettivamente            
il 75% ed il 50% dei costi di tali studi;                                       
f) per il deposito e la conferma dei brevetti a beneficio delle PMI,            
le stesse percentuali previste per le attivita' di ricerca che hanno            
dato origine a tali brevetti;                                                   
g) quando l'attivita' di ricerca sia effettuata in collaborazione fra           
imprese ed Enti pubblici di ricerca, al di fuori dell'ipotesi di cui            
alla lettera a), il contributo potra' raggiungere i massimali                   
indicati alle lettere da b) ad f), sui costi totali ammissibili del             
progetto.                                                                       
3. Le entita' degli aiuti di cui al comma 2, lettere da b) ad f),               
possono essere maggiorate nei casi e nelle misure seguenti:                     
a) se l'aiuto e' destinato a PMI: 10 punti percentuali;                         
b) se il progetto di ricerca e' svolto - o per la parte svolta - in             
una regione di cui all'art. 87, par. 3, lettera c): 5 punti                     
percentuali;                                                                    
c) se il progetto di ricerca rientra negli obiettivi di un progetto             
specifico elaborato nell'ambito del programma quadro comunitario di             
ricerca e sviluppo in corso: 15 punti percentuali;                              
d) se, oltre alle condizioni di cui alla lettera precedente, il                 
progetto comporti una collaborazione transfrontaliera che implichi              
una cooperazione effettiva tra imprese ed Enti pubblici di ricerca o            
fra almeno due partners indipendenti di due Stati membri e quando il            
progetto si accompagni ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei               
risultati: 25 punti percentuali;                                                
e) qualora non si verifichi la condizione di cui alla lettera c), la            
maggiorazione potra' essere di 10 punti percentuali, se si                      
verifichera' almeno una delle condizioni seguenti: - il progetto                
comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due           
partner in dipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro            
del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R&ST; - il            
progetto comporti una collaborazione effettiva tra imprese ed Enti              
pubblici di ricerca, in particolare nel quadro del coordinamento                
delle politiche nazionali in materia di R&ST; - il progetto si                  
accompagni ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, alla           
concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altro mezzo                    
adeguato, in condizioni analoghe a quelle previste per la                       
divulgazione dei risultati delle azioni di R&ST comunitarie.                    
4. Il cumulo degli aiuti di cui al comma 2 e delle maggiorazioni di             
cui al comma 3 non puo' in ogni caso portare a superare una                     
intensita' massima degli aiuti superiore al 75% lordo per la ricerca            
industriale e al 50% per le attivita' di sviluppo precompetitive.               
5. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva sono cumulabili con           
altri aiuti - anche derivanti dalla partecipazione ai progetti da               
parte delle pubbliche Amministrazioni della regione nei limiti di cui           
ai punti 2 e 3 del presente articolo, con le limitazioni di cui al              
punto 4. Sono inoltre cumulabili, anche per la stessa voce di spesa,            
con altri interventi finanziari non qualificabili aiuti di Stato ai             
sensi dell'art. 87, par. 1 del trattato CE.                                     
6. Le percentuali di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, per           
l'importo massimo di cui al comma 1, sono calcolate sulle spese                 
ammissibili di cui alla Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato           
alla ricerca e sviluppo, e cioe':                                               
- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale                    
ausiliario adibito esclusivamente all'attivita' di ricerca);                    
- costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati             
esclusivamente e in forma permanente per l'attivita' di ricerca;                
- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente            
per l'attivita' di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di            
ricerche, di brevetti e di know how, di diritti di licenza, ecc.;               
- spese generali supplementari direttamente imputabili all'attivita'            
di ricerca, quantificate nella misura del 40% dei costi del                     
personale;                                                                      
- altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attivita' di              
ricerca (ad esempio, costo dei materiali, delle forniture e di                  
prodotti analoghi).                                                             
Articolo 8                                                                      
Presentazione dei progetti dettagliati - Istruttoria                            
1. Saranno presi in considerazione i progetti preliminari di cui alla           
delibera della Giunta regionale 28 luglio 2003, n. 1583 e la cui                
ammissione alla seconda fase sia stata deliberata dalla Giunta                  
regionale su proposta del nucleo di valutazione di cui all'art. 6               
della delibera stessa.                                                          
2. Le domande dovranno essere corredate di tutta la documentazione              
indicata nella delibera di cui al comma precedente, nonche' della               
documentazione aggiuntiva indicata nella lettera di invito.                     
3. I progetti saranno valutati secondo i parametri di cui all'art. 9            
della manifestazione di interesse di cui al comma 1.                            
4. L'Amministrazione si riserva la possibilita' di non finanziare               
alcun progetto o di finanziarne per un importo inferiore alle somme             
stanziate.                                                                      
5. Su iniziativa del Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi             
informativi e Telematica si provvedera' alla stipula dei contratti di           
finanziamento.                                                                  
Articolo 9                                                                      
Erogazione delle agevolazioni - Rendicontazione                                 
L'erogazione delle agevolazioni e la rendicontazione finanziaria sono           
disciplinate dall'art. 12 dell'invito a manifestare interesse di cui            
all'articolo precedente.                                                        
Articolo 10                                                                     
Revoca delle agevolazioni                                                       
Oltre al caso previsto all'art. 13 dell'invito a manifestare                    
interesse, qualora si verifichino irregolarita' nella realizzazione             
dei progetti, l'Amministrazione procedera' alla revoca totale o                 
parziale degli interventi finanziari concessi.                                  
Articolo 11                                                                     
Disposizioni finali                                                             
Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva, si fa rinvio              
all'invito a manifestare interesse di cui alla delibera della Giunta            
regionale 28 luglio 2003, n. 1583, pubblicata nel Bollettino                    
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, Parte seconda, n. 139, del              
17/9/2003.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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