DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2004, n. 1179
Definizione degli standard essenziali e degli standard raccomandati di servizio delle strutture di polizia locale, ai sensi della L.R. 24/03
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio
delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella
Regione Emilia-Romagna, in conformita' a quanto previsto dall'art.
117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;
richiamato l'art. 14, comma 1, della citata L.R. 24/03 secondo cui la
Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia
locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni
standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio
regionale di qualificati servizi di polizia municipale e
provinciale;
premesso che tali standard sono solo in parte individuati
direttamente nella citata legge regionale, la quale definisce le
caratteristiche strutturali minime dei Corpi di polizia locale che
devono essere istituiti e strutturati per garantire le attivita' di
cui all'art. 14, comma 2 (Corpi di polizia municipale) e comma 3
(Corpi di polizia provinciale) della stessa legge, al fine di
rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle
rispettive funzioni;
considerato che l'art. 14, comma 7, della L.R. 24/03 ha previsto di
demandare alla Giunta regionale, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, la definizione degli standard essenziali che i Corpi
di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la
popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale,
nonche' il numero minimo di ore di servizio da garantire, precisando
che gli standard relativi alle ore di servizio possono essere
raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano piu'
Corpi di polizia municipale;
visto l'art. 12 della L.R. 24/03 ed in particolare:
- il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare
l'unitarieta' delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo,
della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa
locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione
tecnica, nonche' di sostegno all'attivita' operativa, alla formazione
e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia
locale;
- il comma 3 che prevede che la Giunta regionale d'intesa con la
Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del Comitato
tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative
all'organizzazione delle attivita', al reclutamento del personale,
all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e
strumentazione operativa della polizia locale;
rilevato che l'obiettivo fondamentale che la Regione Emilia-Romagna
si e' posta con la nuova legge regionale e' quello di dotare tutto il
territorio regionale di qualificate strutture di polizia municipale,
anche a carattere intercomunale, e provinciale, come elemento
portante di un rinnovato e qualificato sistema regionale delle
polizie locali incardinato nei Comuni e nelle Province;
atteso che la costituzione dei nuovi Corpi di polizia locale, ai
sensi della L.R. 24/03, e l'individuazione degli standard essenziali
di servizio, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale,
rappresentano lo strumento fondamentale per costruire tale sistema
regionale delle polizie locali e che, pertanto, e' indispensabile che
tale processo sia insieme articolato, credibile nei suoi obiettivi e
flessibile nella sua realizzazione;
ritenuto, a tal fine, di articolare i predetti standard secondo
criteri che tengano conto anche della scarsa densita' della
popolazione, della morfologia del territorio, dei comuni turistici e
degli altri comuni a forte affluenza periodica per i quali vengono
previsti i necessari adeguamenti di organico;
ritenuto altresi' importante prevedere, contestualmente all'atto di
indirizzo sugli "standard essenziali", l'individuazione di standard
di servizio "raccomandati", in modo da offrire agli Enti dei punti di
riferimento per un ulteriore rafforzamento degli standard di servizio
e valorizzare le strutture che gia' oggi hanno delle performance di
servizio superiori agli "standard essenziali";
considerato che tali standard, essenziali e raccomandati,
rappresentano la prima tappa di un processo di rafforzamento e
qualificazione delle strutture di polizia locale che sara'
periodicamente monitorato al fine di assumere ulteriori decisioni
volte a rafforzare tale processo;
vista la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente "Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali";
valutato che da un primo esame del territorio regionale che tiene
conto sia della popolazione di ciascun comune, sia
dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per le
gestioni associate realizzata dall'Assessorato competente, e'
possibile individuare alcuni criteri di deroga tali da rendere
effettivamente perseguibile la creazione su tutto il territorio
regionale di Corpi di polizia municipale intercomunali
sufficientemente strutturati;
ritenuto pertanto necessario definire con il presente atto gli
standard essenziali e gli standard "raccomandati" di servizio per i
Corpi di polizia locale, fissando altresi' i criteri generali di
deroga di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. 24/03, con riferimento
al numero degli operatori necessario per formare un Corpo di cui al
precedente comma 5, lettera b), dello stesso articolo della Legge
regionale;
ritenuta la necessita' di valorizzare gli Accordi di programma di cui
all'art. 15 della L.R. 24/03, quale strumento flessibile per la
promozione e l'istituzione dei Corpi di polizia locale;
considerato che nella seduta del 26 aprile 2004 la Conferenza
Regione-Autonomie locali ha approvato un documento di indirizzo in
materia di standard essenziali di servizio per i Corpi di polizia
locale e ha espresso parere favorevole in merito alle raccomandazioni
tecniche volte alla ulteriore qualificazione delle attivita' di
polizia locale;
sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai
sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 24/03, e preso atto delle riserve
espresse su alcuni punti degli allegati alla presente deliberazione;
sentito il Comitato tecnico di polizia locale istituito ai sensi
dell'art. 13 della L.R. 24/03;
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
- n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del
Presidente della Giunta (art. 5, L.R. 43/01) e conseguente
riarticolazione delle competenze di alcune direzioni generali. Nuova
ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo
di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e delle proprie
deliberazioni 447/03 e 1529/03;
su proposta dell'Assessore alla Innovazione amministrativa ed
istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, la Direttiva che definisce gli standard
essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale, secondo quanto
previsto dall'art. 14, comma 7, della L.R. 24/03;
2) di dare atto che nella precitata Direttiva vengono altresi'
dettati i criteri generali di deroga al numero degli operatori di
polizia locale previsto al comma 5, lettera b), dell'art. 14 della
L.R. 24/03, per la costituzione dei Corpi;
3) di approvare, nell'Allegato B parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, anche degli standard di servizio
"raccomandati" per i Corpi di polizia locale, ai sensi dell'art. 12,
comma 3, della L.R. 24/03;
4) di stabilire che gli standard di servizio, essenziali e
raccomandati, individuati rispettivamente negli Allegati A e B, si
applicano sia ai Corpi di polizia municipale sia ai Corpi di polizia
provinciale, in relazione alle rispettive attivita';
5) di dare atto che la Giunta regionale provvedera' alla periodica
revisione degli standard di cui all'art. 14, comma 7, della L.R.
24/03, sulla base delle risultanze del monitoraggio attuato
costantemente da parte della Regione sulla costituzione dei Corpi di
polizia locale e sul loro funzionamento;
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Standard essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale di cui al
comma 7 dell'art. 14 della L.R. 24/03
Corpo di polizia municipale anche a carattere intercomunale
Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi
L'art. 14 comma 7 della Legge 24/03 prevede:
1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra
popolazione residente e numero degli operatori di polizia locale
previsti, al fine di determinare l'organico dei Corpi di polizia
municipale;
2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni "di scarsa
densita' della popolazione e della morfologia del territorio";
3) che debbano essere previsti i necessari adeguamenti di organico
nei comuni turistici e negli altri comuni a forte affluenza
periodica.
Vengono pertanto definiti, con riferimento ai punti 1) e 2) di cui
sopra, i seguenti standard essenziali di personale dei Corpi di
polizia municipale:
a) comuni fino a 10.000 abitanti residenti: 0,80 operatori per 1.000
residenti;
b) comuni da 10.001 a 20.000 abitanti residenti: 0,90 operatori per
1.000 residenti;
c) comuni maggiori a 20.000 abitanti residenti: 1,00 operatori per
1.000 residenti;
d) comuni capoluogo: 1,20 operatori per 1.000 residenti;
e) capoluogo di regione: 1,30 operatori per 1.000 residenti.
Con riferimento al punto 3) di cui sopra viene inoltre definito un
adeguamento degli standard essenziali di personale di tutti i Corpi
di polizia municipale nella misura di: 1,00 operatore ogni 1.000
posti letto turistici, per comune.
Con riferimento agli standard cosi' individuati si precisa:
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/03;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli
standard essenziali in relazione all'orario di servizio
effettivamente svolto;
c) che nel caso dei Corpi intercomunali gli standard di personale si
intendono riferiti alla popolazione residente e alla dotazione di
posti letto di ciascun comune preso separatamente;
d) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione
annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa
alla "Struttura per eta' e sesso della popolazione residente nei
comuni della regione Emilia-Romagna";
e) che per "posti letto turistici" si intende quelli individuati
dall'ultima rilevazione disponibile diffusa dalla Regione
Emilia-Romagna nel Rapporto annuale sul movimento turistico e la
composizione della struttura ricettiva (alberghiera e complementare)
dell'Emilia-Romagna;
f) che le unita' di organico si arrotondano, a conclusione del
conteggio, secondo il criterio dell'unita' di riferimento piu'
prossima.
Dotazione organica minima dei Corpi
L'art. 14, commi 5 lettera b), e 7, della Legge 24/03 prevede:
1) che i Corpi di polizia municipale siano costituiti da un numero
minimo di operatori di polizia locale "non inferiore a trenta";
2) che siano individuati i criteri generali di deroga a tale numero
minimo.
Pertanto, fermi restando gli standard minimi di organico di cui al
punto precedente e quanto previsto all'art. 14, comma 6 della Legge
24/03 relativamente alla costituzione dei Corpi intercomunali, viene
riconosciuta la costituzione di Corpi di polizia municipale, anche a
carattere intercomunale, in deroga alla dotazione organica minima di
cui all'art. 14, comma 5, della Legge 24/03 nei seguenti casi:
a) Comunita' Montana o Comunita' Montana in associazione con un
raggruppamento di altri Comuni (associazione od unione), con almeno
20.000 abitanti residenti complessivi;
b) suddivisione in piu' zone di una stessa Comunita' Montana, con
almeno 20.000 abitanti residenti ciascuna;
c) comune singolo o raggruppamento di comuni con almeno 20.000
abitanti residenti quando, nella stessa provincia, i singoli comuni o
i raggruppamenti di comuni confinanti abbiano gia' costituito o
abbiano formalizzato, con apposito Accordo di programma, la
costituzione di un Corpo di polizia municipale anche secondo quanto
previsto ai precedenti punti a) e b).
Con riferimento alle deroghe cosi' individuate si precisa:
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione
dell'organico minimo in relazione all'orario di servizio
effettivamente svolto;
c) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione
annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa
alla "Struttura per eta' e sesso della popolazione residente nei
comuni della regione Emilia-Romagna".
Orario minimo di servizio
L'art. 14, comma 5, lettera a) e c), della Legge 24/03 prevede che i
Corpi di polizia municipale siano "strutturati per garantire la
continuita' del servizio tutti i giorni dell'anno" e che essi abbiano
in gestione una "centrale radio operativa"; sempre l'art. 14 prevede
inoltre, al successivo comma 7, che venga individuato il "numero
minimo di ore di servizio" che ciascun Corpo di polizia municipale,
anche a carattere intercomunale, deve garantire. Non si ritiene
infatti opportuno individuare, in questa prima fase di applicazione
della Legge 24/03, anche orari minimi di servizio da realizzarsi
attraverso intese tra piu' Corpi di polizia municipale.
Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:
a) Corpi di polizia municipale con organico uguale o minore a 46
operatori di polizia locale: orario non inferiore a 11,30 ore medie
di servizio giornaliero ordinariamente articolate su due turni di
servizio;
b) Corpi di polizia municipale con organico superiore a 46 operatori
di polizia locale: orario non inferiore a 17 ore medie di servizio
giornaliero ordinariamente articolate su tre turni di servizio;
c) Corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo: orario non
inferiore a 20 ore medie di servizio giornaliero articolate su tre o
piu' turni di servizio.
Con riferimento all'orario minimo di servizio qui definito si
precisa:
a) che il termine "medie" si riferisce alla settimana, al mese o
all'anno a seconda della programmazione dell'orario di servizio
prevalentemente utilizzata da ciascun Corpo;
b) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;
c) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione
dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente
svolto.
Corpo di polizia provinciale
Dimensione delle dotazioni organiche dei Corpi
L'art. 14 comma 7 della Legge 24/03 prevede:
1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra
popolazione residente e numero degli operatori di polizia locale
previsti, al fine di determinare l'organico dei Corpi di polizia
provinciale;
2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni "di scarsa
densita' della popolazione e della morfologia del territorio".
Tale previsione normativa viene concretizzata assumendo, ai fini
dell'individuazione della dotazione organica dei Corpi di polizia
provinciale, il duplice criterio della popolazione residente e
dell'ampiezza territoriale di ciascuna delle nove province
dell'Emilia-Romagna, nella misura che segue:
a) 1,00 operatore ogni 20.000 abitanti residenti;
b) 1,00 operatore ogni 110 chilometri quadrati di superficie.
Su questa base la dotazione organica dei Corpi di polizia provinciale
viene determinata scegliendo il valore numerico piu' alto risultante
dalla separata applicazione dei due indici in ciascuna provincia.
Con riferimento agli standard cosi' individuati si precisa:
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli
standard essenziali in relazione all'orario di servizio
effettivamente svolto;
c) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione
annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa
alla "Struttura per eta' e sesso della popolazione residente nei
comuni della regione Emilia-Romagna";
d) che le unita' di organico si arrotondano, a conclusione del
conteggio, secondo il criterio dell'unita' di riferimento piu'
prossima.
Orario minimo di servizio
L'art. 14, comma 7, della Legge 24/03 prevede che venga individuato
il "numero minimo di ore di servizio" che ciascun Corpo di polizia
provinciale deve garantire.
Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:
a) Corpi di polizia provinciale con organico uguale o minore a 30
operatori di polizia locale: orario non inferiore a 12 ore medie di
servizio giornaliero;
b) Corpi di polizia provinciale con organico superiore a 30 operatori
di polizia locale: orario non inferiore a 15 ore medie di servizio
giornaliero.
Con riferimento all'orario minimo di servizio qui definito si
precisa:
a) che i Corpi di polizia provinciale, in relazione alle competenze
individuate all'art. 14, comma 3, della Legge 24/03, devono essere
strutturati per garantire la continuita' del servizio tutti i giorni
dell'anno anche attraverso la gestione di una centrale radio
operativa;
b) che il termine "medie" si riferisce alla settimana, al mese o
all'anno a seconda della programmazione dell'orario di servizio
prevalentemente utilizzata da ciascun Corpo;
c) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;
d) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione
dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente
svolto.
Accordi di programma per la costituzione dei Corpi di polizia locale
L'art. 15, comma 1, lettera a) e il successivo comma 2 della legge
24/03 prevedono la possibilita' di sottoscrivere Accordi di programma
tra la Regione, da un lato, e singole Province, Comuni o loro
Associazioni, dall'altro, per la promozione e l'istituzione dei Corpi
di polizia locale di cui all'art. 14.
Con riferimento a tale opportunita' si stabilisce:
a) che sono riconosciuti come Corpi di polizia municipale o
provinciale ai sensi dell'art. 14 della Legge 24/03 quelle strutture
per le quali siano stati raggiunti gli Accordi di programma di cui al
successivo art. 15 e che tale riconoscimento decorre dalla data di
sottoscrizione degli stessi;
b) che il limite ultimo di durata degli Accordi di programma viene
individuato, coerentemente con l'art. 21, comma 1, della Legge 24/03,
nel 31 dicembre 2007;
c) che nell'ambito di detti Accordi di programma potranno essere
affrontate con la necessaria flessibilita' eventuali situazioni
limite che siano oggettivamente impossibilitate al raggiungimento
pieno degli standard essenziali di servizio previsti ai punti
precedenti;
d) che nell'ambito di quanto previsto al punto c), potra' essere
valutata la pertinenza, in relazione ai vincoli imposti dalla
legislazione nazionale sulle assunzioni di personale, di forme
transitorie di potenziamento degli organici diverse da quelle
ordinarie, ai fini del raggiungimento degli standard essenziali di
personale previsti.
Resta salva, in via ordinaria, la possibilita' per i Comuni e le
Province di costituire Corpi di polizia locale ai sensi dell'art. 14
della Legge 24/03, per ricognizione autonoma effettuata dagli Enti
titolari del servizio. Tale ricognizione deve dar conto dell'avvenuto
raggiungimento degli standard essenziali di servizio individuati
all'art. 14, comma 5, della Legge 24/03, nonche' di quelli previsti
dal presente allegato, e di essa deve essere data comunicazione
formale alla Regione Emilia-Romagna, Servizio "Promozione e Sviluppo
delle politiche per la sicurezza e della polizia locale".
ALLEGATO B
Raccomandazioni tecniche sugli standard di servizio dei Corpi di
polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. 24/03
Corpo e Servizi di polizia municipale, anche a carattere
intercomunale
Dimensione della dotazione organica dei Corpi e Servizi
1) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia
municipale dei Comuni, singoli o associati, con popolazione residente
inferiore a 20.000 unita', si raccomanda il raggiungimento di una
dotazione organica pari almeno ad 1,00 operatore ogni 1.000
residenti.
2) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia
municipale dei Comuni capoluogo si raccomanda un ulteriore
potenziamento dell'organico nella misura di 1,00 operatore ogni 1.000
studenti universitari iscritti presso le sedi universitarie di
ciascun Comune.
3) Ai fini di una omogenea qualificazione dei Servizi di polizia
municipale di cui all'art. 21, comma 1, della legge 24/03 si
raccomanda ai Comuni interessati di adottare gli standard essenziali
di cui all'Allegato A alla presente delibera (Dimensione della
dotazione organica dei Corpi).
Con riferimento agli standard individuati ai punti 1) e 2) si
precisa:
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli
standard raccomandati in relazione all'orario di servizio
effettivamente svolto;
c) che per studenti universitari iscritti si intendono i totali degli
iscritti alle sedi didattiche presenti in ciascun capoluogo
desumibili dall'ultima rilevazione disponibile diffusa dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (Miur-Urst Ufficio
di statistica);
d) che popolazione residente, studenti universitari e unita' di
organico si arrotondano secondo il criterio dell'unita' di
riferimento piu' prossima.
Orario minimo di servizio
Ai fini di una ulteriore e necessaria qualificazione dei Corpi di
polizia municipale dei Comuni capoluogo, con particolare riferimento
per i Corpi con un organico superiore ai 150 operatori, si raccomanda
la progressiva estensione dell'orario giornaliero di servizio fino al
raggiungimento delle 24 ore continuative.
Con riferimento a tale orario raccomandato si precisa:
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione
dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente
svolto.
Corpo di Polizia provinciale
Dimensione delle dotazioni organiche dei Corpi
Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia
provinciale si raccomanda il raggiungimento di una dotazione organica
da individuarsi assumendo il duplice criterio della popolazione
residente e dell'ampiezza territoriale di ciascuna delle nove
province dell'Emilia-Romagna, nella misura che segue:
a) 1,00 operatore ogni 17.500 abitanti residenti;
b) 1,00 operatore ogni 100 chilometri quadrati di superficie.
Su questa base la dotazione organica dei Corpi di polizia provinciale
viene determinata scegliendo il valore numerico piu' alto risultante
dalla separata applicazione dei due indici in ciascuna provincia.
Con riferimento agli standard cosi' individuati si precisa:
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli
standard essenziali in relazione all'orario di servizio
effettivamente svolto;
c) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione
disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla
"Struttura per eta' e sesso della popolazione residente nei comuni
della regione Emilia-Romagna";
d) che la popolazione residente e le unita' di organico si
arrotondano secondo il criterio dell'unita' di riferimento piu'
prossima.
Centrale radio operativa
Al fine di individuare in maniera omogenea sul territorio regionale
le componenti tecniche caratterizzanti una "centrale radio operativa"
di polizia municipale, di cui all'art. 14 comma 5 della Legge 24/03,
e di polizia provinciale, di cui all'Allegato A della presente
delibera, si forniscono le seguenti indicazioni.
La centrale radio operativa deve disporre:
1) di un sistema di radiocomunicazione che abbia, almeno, lo stesso
grado di copertura ed efficienza operativa previsto dalla rete
radiomobile digitale di prossima introduzione da parte della Regione
Emilia-Romagna (Capitolato tecnico allegato alla delibera 317/03);
2) di almeno: a) due apparecchi telefonici fissi, di cui almeno uno
direttamente collegato alla rete telefonica esterna; b) un telefono
cellulare; c) una fotocopiatrice; d) un fax direttamente collegato
alla rete telefonica esterna;
3) di almeno un computer fornito di: a) collegamento alla rete
Internet; b) indirizzo di posta elettronica; c) possibilita' di
accesso alle banche dati ACI-PRA e Banca dati del Dipartimento dei
Trasporti terrestri relative a veicoli e conducenti; d) collegamento
tramite rete interna alle banche dati dell'Ente di appartenenza; e)
collegamento in rete locale con gli altri computer presenti nella
sede della polizia municipale;
4) di carte orografiche e toponomastiche riguardanti tutto il
territorio di competenza;
5) di dispositivi idonei a consentire una funzionalita' minima in
caso di black out elettrico per almeno 6 ore.