REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2004, n. 1179

Definizione degli standard essenziali e degli standard raccomandati di servizio delle strutture di polizia locale, ai sensi della L.R. 24/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della                  
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di           
sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio            
delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella                
Regione Emilia-Romagna, in conformita' a quanto previsto dall'art.              
117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;                              
richiamato l'art. 14, comma 1, della citata L.R. 24/03 secondo cui la           
Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia                 
locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni                
standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio              
regionale di qualificati servizi di polizia municipale e                        
provinciale;                                                                    
premesso che tali standard sono solo in parte individuati                       
direttamente nella citata legge regionale, la quale definisce le                
caratteristiche strutturali minime dei Corpi di polizia locale che              
devono essere istituiti e strutturati per garantire le attivita' di             
cui all'art. 14, comma 2 (Corpi di polizia municipale) e comma 3                
(Corpi di polizia provinciale) della stessa legge, al fine di                   
rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle                    
rispettive funzioni;                                                            
considerato che l'art. 14, comma 7, della L.R. 24/03 ha previsto di             
demandare alla Giunta regionale, sentita la Conferenza                          
Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente             
rappresentative, la definizione degli standard essenziali che i Corpi           
di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la            
popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale,           
nonche' il numero minimo di ore di servizio da garantire, precisando            
che gli standard relativi alle ore di servizio possono essere                   
raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano piu'            
Corpi di polizia municipale;                                                    
visto l'art. 12 della L.R. 24/03 ed in particolare:                             
- il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare                  
l'unitarieta' delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo,               
della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa              
locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione                   
tecnica, nonche' di sostegno all'attivita' operativa, alla formazione           
e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia               
locale;                                                                         
- il comma 3 che prevede che la Giunta regionale d'intesa con la                
Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del Comitato                 
tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative              
all'organizzazione delle attivita', al reclutamento del personale,              
all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e                      
strumentazione operativa della polizia locale;                                  
rilevato che l'obiettivo fondamentale che la Regione Emilia-Romagna             
si e' posta con la nuova legge regionale e' quello di dotare tutto il           
territorio regionale di qualificate strutture di polizia municipale,            
anche a carattere intercomunale, e provinciale, come elemento                   
portante di un rinnovato e qualificato sistema regionale delle                  
polizie locali incardinato nei Comuni e nelle Province;                         
atteso che la costituzione dei nuovi Corpi di polizia locale, ai                
sensi della L.R. 24/03, e l'individuazione degli standard essenziali            
di servizio, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale,              
rappresentano lo strumento fondamentale per costruire tale sistema              
regionale delle polizie locali e che, pertanto, e' indispensabile che           
tale processo sia insieme articolato, credibile nei suoi obiettivi e            
flessibile nella sua realizzazione;                                             
ritenuto, a tal fine, di articolare i predetti standard secondo                 
criteri che tengano conto anche della scarsa densita' della                     
popolazione, della morfologia del territorio, dei comuni turistici e            
degli altri comuni a forte affluenza periodica per i quali vengono              
previsti i necessari adeguamenti di organico;                                   
ritenuto altresi' importante prevedere, contestualmente all'atto di             
indirizzo sugli "standard essenziali", l'individuazione di standard             
di servizio "raccomandati", in modo da offrire agli Enti dei punti di           
riferimento per un ulteriore rafforzamento degli standard di servizio           
e valorizzare le strutture che gia' oggi hanno delle performance di             
servizio superiori agli "standard essenziali";                                  
considerato che tali standard, essenziali e raccomandati,                       
rappresentano la prima tappa di un processo di rafforzamento e                  
qualificazione delle strutture di polizia locale che sara'                      
periodicamente monitorato al fine di assumere ulteriori decisioni               
volte a rafforzare tale processo;                                               
vista la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente "Disciplina delle               
forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali";              
valutato che da un primo esame del territorio regionale che tiene               
conto sia della popolazione di ciascun comune, sia                              
dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per le                   
gestioni associate realizzata dall'Assessorato competente, e'                   
possibile individuare alcuni criteri di deroga tali da rendere                  
effettivamente perseguibile la creazione su tutto il territorio                 
regionale di Corpi di polizia municipale intercomunali                          
sufficientemente strutturati;                                                   
ritenuto pertanto necessario definire con il presente atto gli                  
standard essenziali e gli standard "raccomandati" di servizio per i             
Corpi di polizia locale, fissando altresi' i criteri generali di                
deroga di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. 24/03, con riferimento           
al numero degli operatori necessario per formare un Corpo di cui al             
precedente comma 5, lettera b), dello stesso articolo della Legge               
regionale;                                                                      
ritenuta la necessita' di valorizzare gli Accordi di programma di cui           
all'art. 15 della L.R. 24/03, quale strumento flessibile per la                 
promozione e l'istituzione dei Corpi di polizia locale;                         
considerato che nella seduta del 26 aprile 2004 la Conferenza                   
Regione-Autonomie locali ha approvato un documento di indirizzo in              
materia di standard essenziali di servizio per i Corpi di polizia               
locale e ha espresso parere favorevole in merito alle raccomandazioni           
tecniche volte alla ulteriore qualificazione delle attivita' di                 
polizia locale;                                                                 
sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai            
sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 24/03, e preso atto delle riserve             
espresse su alcuni punti degli allegati alla presente deliberazione;            
sentito il Comitato tecnico di polizia locale istituito ai sensi                
dell'art. 13 della L.R. 24/03;                                                  
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:               
- n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni                      
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali";                                                         
- n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del                  
Presidente della Giunta (art. 5, L.R. 43/01) e conseguente                      
riarticolazione delle competenze di alcune direzioni generali. Nuova            
ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";                 
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo            
di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai              
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e delle proprie               
deliberazioni 447/03 e 1529/03;                                                 
su proposta dell'Assessore alla Innovazione amministrativa ed                   
istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della           
presente deliberazione, la Direttiva che definisce gli standard                 
essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale, secondo quanto              
previsto dall'art. 14, comma 7, della L.R. 24/03;                               
2) di dare atto che nella precitata Direttiva vengono altresi'                  
dettati i criteri generali di deroga al numero degli operatori di               
polizia locale previsto al comma 5, lettera b), dell'art. 14 della              
L.R. 24/03, per la costituzione dei Corpi;                                      
3) di approvare, nell'Allegato B parte integrante e sostanziale della           
presente deliberazione, anche degli standard di servizio                        
"raccomandati" per i Corpi di polizia locale, ai sensi dell'art. 12,            
comma 3, della L.R. 24/03;                                                      
4) di stabilire che gli standard di servizio, essenziali e                      
raccomandati, individuati rispettivamente negli Allegati A e B, si              
applicano sia ai Corpi di polizia municipale sia ai Corpi di polizia            
provinciale, in relazione alle rispettive attivita';                            
5) di dare atto che la Giunta regionale provvedera' alla periodica              
revisione degli standard di cui all'art. 14, comma 7, della L.R.                
24/03, sulla base delle risultanze del monitoraggio attuato                     
costantemente da parte della Regione sulla costituzione dei Corpi di            
polizia locale e sul loro funzionamento;                                        
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO  A                                                                     
Standard essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale di cui al           
comma 7 dell'art. 14 della L.R. 24/03                                           
Corpo di polizia municipale anche a carattere intercomunale                     
Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi                                  
L'art. 14 comma 7 della Legge 24/03 prevede:                                    
1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra               
popolazione residente e numero degli operatori di polizia locale                
previsti, al fine di determinare l'organico dei Corpi di polizia                
municipale;                                                                     
2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni "di scarsa           
densita' della popolazione e della morfologia del territorio";                  
3) che debbano essere previsti i necessari adeguamenti di organico              
nei comuni turistici e negli altri comuni a forte affluenza                     
periodica.                                                                      
Vengono pertanto definiti, con riferimento ai punti 1) e 2) di cui              
sopra, i seguenti standard essenziali di personale dei Corpi di                 
polizia municipale:                                                             
a) comuni fino a 10.000 abitanti residenti: 0,80 operatori per 1.000            
residenti;                                                                      
b) comuni da 10.001 a 20.000 abitanti residenti: 0,90 operatori per             
1.000 residenti;                                                                
c) comuni maggiori a 20.000 abitanti residenti: 1,00 operatori per              
1.000 residenti;                                                                
d) comuni capoluogo: 1,20 operatori per 1.000 residenti;                        
e) capoluogo di regione: 1,30 operatori per  1.000 residenti.                   
Con riferimento al punto 3) di cui sopra viene inoltre definito un              
adeguamento degli standard essenziali di personale di tutti i Corpi             
di polizia municipale nella misura di: 1,00 operatore ogni 1.000                
posti letto turistici, per comune.                                              
Con riferimento agli standard cosi' individuati si precisa:                     
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure                        
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo               
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/03;                  
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli                
standard essenziali in relazione all'orario di servizio                         
effettivamente svolto;                                                          
c) che nel caso dei Corpi intercomunali gli standard di personale si            
intendono riferiti alla popolazione residente e alla dotazione di               
posti letto di ciascun comune preso separatamente;                              
d) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione                
annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa               
alla "Struttura per eta' e sesso della popolazione residente nei                
comuni della regione Emilia-Romagna";                                           
e) che per "posti letto turistici" si intende quelli individuati                
dall'ultima rilevazione disponibile diffusa dalla Regione                       
Emilia-Romagna nel Rapporto annuale sul movimento turistico e la                
composizione della struttura ricettiva (alberghiera e complementare)            
dell'Emilia-Romagna;                                                            
f) che le unita' di organico si arrotondano, a conclusione del                  
conteggio, secondo il criterio dell'unita' di riferimento piu'                  
prossima.                                                                       
Dotazione organica minima dei Corpi                                             
L'art. 14, commi 5 lettera b), e 7, della Legge 24/03 prevede:                  
1) che i Corpi di polizia municipale siano costituiti da un numero              
minimo di operatori di polizia locale "non inferiore a trenta";                 
2) che siano individuati i criteri generali di deroga a tale numero             
minimo.                                                                         
Pertanto, fermi restando gli standard minimi di organico di cui al              
punto precedente e quanto previsto all'art. 14, comma 6 della Legge             
24/03 relativamente alla costituzione dei Corpi intercomunali, viene            
riconosciuta la costituzione di Corpi di polizia municipale, anche a            
carattere intercomunale, in deroga alla dotazione organica minima di            
cui all'art. 14, comma 5, della Legge 24/03 nei seguenti casi:                  
a) Comunita' Montana o Comunita' Montana in associazione con un                 
raggruppamento di altri Comuni (associazione od unione), con almeno             
20.000 abitanti residenti complessivi;                                          
b) suddivisione in piu' zone di una stessa Comunita' Montana, con               
almeno 20.000 abitanti residenti ciascuna;                                      
c) comune singolo o raggruppamento di comuni  con almeno 20.000                 
abitanti residenti quando, nella stessa provincia, i singoli comuni o           
i raggruppamenti di comuni confinanti abbiano gia' costituito o                 
abbiano formalizzato, con apposito Accordo di programma, la                     
costituzione di un Corpo di polizia municipale anche secondo quanto             
previsto ai precedenti punti a) e b).                                           
Con riferimento alle deroghe cosi' individuate si precisa:                      
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure                        
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo               
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;                  
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione                      
dell'organico minimo in relazione all'orario di servizio                        
effettivamente svolto;                                                          
c) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione                
annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa               
alla "Struttura per eta' e sesso della popolazione residente nei                
comuni della regione Emilia-Romagna".                                           
Orario minimo di servizio                                                       
L'art. 14, comma 5, lettera a) e c), della Legge 24/03 prevede che i            
Corpi di polizia municipale siano "strutturati per garantire la                 
continuita' del servizio tutti i giorni dell'anno" e che essi abbiano           
in gestione una "centrale radio operativa"; sempre l'art. 14 prevede            
inoltre, al successivo comma 7, che venga individuato il "numero                
minimo di ore di servizio" che ciascun Corpo di polizia municipale,             
anche a carattere intercomunale, deve garantire. Non si ritiene                 
infatti opportuno individuare, in questa prima fase di applicazione             
della Legge 24/03, anche orari minimi di servizio  da realizzarsi               
attraverso intese tra piu' Corpi di polizia municipale.                         
Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:                  
a) Corpi di polizia municipale con organico uguale o minore a 46                
operatori di polizia locale: orario non inferiore a 11,30 ore medie             
di servizio giornaliero ordinariamente articolate su due turni di               
servizio;                                                                       
b) Corpi di polizia municipale con organico superiore a 46 operatori            
di polizia locale: orario non inferiore a 17 ore medie di servizio              
giornaliero ordinariamente articolate su tre turni di servizio;                 
c) Corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo: orario non                 
inferiore a 20 ore medie di servizio giornaliero articolate su tre o            
piu' turni di servizio.                                                         
Con riferimento all'orario minimo di servizio qui definito si                   
precisa:                                                                        
a) che il termine "medie" si riferisce alla settimana, al mese o                
all'anno a seconda della programmazione dell'orario di servizio                 
prevalentemente utilizzata da ciascun Corpo;                                    
b) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure                        
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo               
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;                  
c) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione                      
dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente                
svolto.                                                                         
Corpo di polizia provinciale                                                    
Dimensione delle dotazioni organiche dei Corpi                                  
L'art. 14 comma 7 della Legge 24/03 prevede:                                    
1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra               
popolazione residente e numero degli operatori di polizia locale                
previsti, al fine di determinare l'organico dei Corpi di polizia                
provinciale;                                                                    
2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni "di scarsa           
densita' della popolazione e della morfologia del territorio".                  
Tale previsione normativa viene concretizzata assumendo, ai fini                
dell'individuazione della dotazione organica dei Corpi di polizia               
provinciale,  il duplice criterio della popolazione residente e                 
dell'ampiezza territoriale di ciascuna delle nove province                      
dell'Emilia-Romagna, nella misura che segue:                                    
a) 1,00 operatore ogni 20.000 abitanti residenti;                               
b) 1,00 operatore ogni 110 chilometri quadrati di superficie.                   
Su questa base la dotazione organica dei Corpi di polizia provinciale           
viene determinata scegliendo il valore numerico piu' alto risultante            
dalla separata applicazione dei due indici in ciascuna provincia.               
Con riferimento agli standard cosi' individuati si precisa:                     
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure                        
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo               
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;                  
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli                
standard essenziali in relazione all'orario di servizio                         
effettivamente svolto;                                                          
c) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione                
annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa               
alla "Struttura per eta' e sesso della popolazione residente nei                
comuni della regione Emilia-Romagna";                                           
d) che le unita' di organico si arrotondano, a conclusione del                  
conteggio, secondo il criterio dell'unita' di riferimento piu'                  
prossima.                                                                       
Orario minimo di servizio                                                       
L'art. 14, comma 7, della Legge 24/03 prevede che venga individuato             
il "numero minimo di ore di servizio" che ciascun Corpo di polizia              
provinciale deve garantire.                                                     
Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:                  
a) Corpi di polizia provinciale con organico uguale o minore a 30               
operatori di polizia locale: orario non inferiore a 12 ore medie di             
servizio giornaliero;                                                           
b) Corpi di polizia provinciale con organico superiore a 30 operatori           
di polizia locale: orario non inferiore a 15 ore medie di servizio              
giornaliero.                                                                    
Con riferimento all'orario minimo di servizio qui definito si                   
precisa:                                                                        
a) che i Corpi di polizia provinciale, in relazione alle competenze             
individuate all'art. 14, comma 3, della Legge 24/03, devono essere              
strutturati per garantire la continuita' del servizio tutti i giorni            
dell'anno anche attraverso la gestione di una centrale radio                    
operativa;                                                                      
b) che il termine "medie" si riferisce alla settimana, al mese o                
all'anno a seconda della programmazione dell'orario di servizio                 
prevalentemente utilizzata da ciascun Corpo;                                    
c) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure                        
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo               
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;                  
d) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione                      
dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente                
svolto.                                                                         
Accordi di programma per la costituzione dei Corpi di polizia locale            
L'art. 15, comma 1, lettera a) e il successivo comma 2 della legge              
24/03 prevedono la possibilita' di sottoscrivere Accordi di programma           
tra la Regione, da un lato, e singole Province, Comuni o loro                   
Associazioni, dall'altro, per la promozione e l'istituzione dei Corpi           
di polizia locale di cui all'art. 14.                                           
Con riferimento a tale opportunita' si stabilisce:                              
a) che sono riconosciuti come Corpi di polizia municipale o                     
provinciale ai sensi dell'art. 14 della Legge 24/03 quelle strutture            
per le quali siano stati raggiunti gli Accordi di programma di cui al           
successivo art. 15 e che tale riconoscimento decorre dalla data di              
sottoscrizione degli stessi;                                                    
b) che il limite ultimo di durata degli Accordi di programma viene              
individuato, coerentemente con l'art. 21, comma 1, della Legge 24/03,           
nel 31 dicembre 2007;                                                           
c) che nell'ambito di detti Accordi di programma potranno essere                
affrontate con la necessaria flessibilita' eventuali situazioni                 
limite che siano oggettivamente impossibilitate al raggiungimento               
pieno degli standard essenziali di servizio previsti ai punti                   
precedenti;                                                                     
d) che nell'ambito di quanto previsto al punto c), potra' essere                
valutata la pertinenza, in relazione ai vincoli imposti dalla                   
legislazione nazionale sulle assunzioni di personale, di forme                  
transitorie di potenziamento degli organici diverse da quelle                   
ordinarie, ai fini del raggiungimento degli standard essenziali di              
personale previsti.                                                             
Resta salva, in via ordinaria, la possibilita' per i Comuni e le                
Province di costituire Corpi di polizia locale ai sensi dell'art. 14            
della Legge 24/03, per ricognizione autonoma effettuata dagli Enti              
titolari del servizio. Tale ricognizione deve dar conto dell'avvenuto           
raggiungimento degli standard essenziali di servizio individuati                
all'art. 14, comma 5, della Legge 24/03, nonche' di quelli previsti             
dal presente allegato, e di essa deve essere data comunicazione                 
formale alla Regione Emilia-Romagna, Servizio "Promozione e Sviluppo            
delle politiche per la sicurezza e della polizia locale".                       
ALLEGATO  B                                                                     
Raccomandazioni tecniche sugli standard di servizio dei Corpi di                
polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. 24/03                
Corpo e Servizi di polizia municipale, anche a carattere                        
intercomunale                                                                   
Dimensione della dotazione organica dei Corpi e Servizi                         
1) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia                   
municipale dei Comuni, singoli o associati, con popolazione residente           
inferiore a 20.000 unita', si raccomanda il raggiungimento di una               
dotazione organica pari almeno ad 1,00 operatore ogni 1.000                     
residenti.                                                                      
2) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia                   
municipale dei Comuni capoluogo si raccomanda un ulteriore                      
potenziamento dell'organico nella misura di 1,00 operatore ogni 1.000           
studenti universitari iscritti presso le sedi universitarie di                  
ciascun Comune.                                                                 
3) Ai fini di una omogenea qualificazione dei Servizi di polizia                
municipale di cui all'art. 21, comma 1, della legge 24/03 si                    
raccomanda ai Comuni interessati di adottare gli standard essenziali            
di cui all'Allegato A alla presente delibera (Dimensione della                  
dotazione organica dei Corpi).                                                  
Con riferimento agli standard individuati ai punti 1) e 2) si                   
precisa:                                                                        
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure                        
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo               
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;                  
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli                
standard raccomandati in relazione all'orario di servizio                       
effettivamente svolto;                                                          
c) che per studenti universitari iscritti si intendono i totali degli           
iscritti alle sedi didattiche presenti in ciascun capoluogo                     
desumibili dall'ultima rilevazione disponibile diffusa dal Ministero            
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (Miur-Urst Ufficio            
di statistica);                                                                 
d) che popolazione residente, studenti universitari e unita' di                 
organico si arrotondano secondo il criterio dell'unita' di                      
riferimento piu' prossima.                                                      
Orario minimo di servizio                                                       
Ai fini di una ulteriore e necessaria qualificazione dei Corpi di               
polizia municipale dei Comuni capoluogo, con particolare riferimento            
per i Corpi con un organico superiore ai 150 operatori, si raccomanda           
la progressiva estensione dell'orario giornaliero di servizio fino al           
raggiungimento delle 24 ore continuative.                                       
Con riferimento a tale orario raccomandato si precisa:                          
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure                        
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo               
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;                  
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione                      
dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente                
svolto.                                                                         
Corpo di Polizia provinciale                                                    
Dimensione delle dotazioni organiche dei Corpi                                  
Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia                      
provinciale si raccomanda il raggiungimento di una dotazione organica           
da individuarsi assumendo il duplice criterio della popolazione                 
residente e dell'ampiezza territoriale di ciascuna delle nove                   
province dell'Emilia-Romagna, nella misura che segue:                           
a) 1,00 operatore ogni 17.500 abitanti residenti;                               
b) 1,00 operatore ogni 100 chilometri quadrati di superficie.                   
Su questa base la dotazione organica dei Corpi di polizia provinciale           
viene determinata scegliendo il valore numerico piu' alto risultante            
dalla separata applicazione dei due indici in ciascuna provincia.               
Con riferimento agli standard cosi' individuati si precisa:                     
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure                        
professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo               
indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della Legge 24/03;                  
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli                
standard essenziali in relazione all'orario di servizio                         
effettivamente svolto;                                                          
c) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione                
disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla                  
"Struttura per eta' e sesso della popolazione residente nei comuni              
della regione Emilia-Romagna";                                                  
d) che la popolazione residente e le unita' di organico si                      
arrotondano secondo il criterio dell'unita' di riferimento piu'                 
prossima.                                                                       
Centrale radio operativa                                                        
Al fine di individuare in maniera omogenea sul territorio regionale             
le componenti tecniche caratterizzanti una "centrale radio operativa"           
di polizia municipale, di cui all'art. 14 comma 5 della Legge 24/03,            
e di polizia provinciale, di cui all'Allegato A della presente                  
delibera, si forniscono le seguenti indicazioni.                                
La centrale radio operativa deve disporre:                                      
1) di un sistema di radiocomunicazione che abbia, almeno, lo stesso             
grado di copertura ed efficienza operativa previsto dalla rete                  
radiomobile digitale di prossima introduzione da parte della Regione            
Emilia-Romagna (Capitolato tecnico allegato alla delibera 317/03);              
2) di almeno: a) due apparecchi telefonici fissi, di cui almeno uno             
direttamente collegato alla rete telefonica esterna; b) un telefono             
cellulare; c) una fotocopiatrice; d) un fax direttamente collegato              
alla rete telefonica esterna;                                                   
3) di almeno un computer fornito di: a) collegamento alla rete                  
Internet; b) indirizzo di posta elettronica; c) possibilita' di                 
accesso alle banche dati ACI-PRA e Banca dati del Dipartimento dei              
Trasporti terrestri relative a veicoli e conducenti; d) collegamento            
tramite rete interna alle banche dati dell'Ente di appartenenza; e)             
collegamento in rete locale con gli altri computer presenti nella               
sede della polizia municipale;                                                  
4) di carte orografiche e toponomastiche riguardanti tutto il                   
territorio di competenza;                                                       
5) di dispositivi idonei a consentire una funzionalita' minima in               
caso di black out elettrico per almeno 6 ore.                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina