REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2004, n. 399

Programma pluriennale per la concessione di contributi per interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)   delibera:                                                           
- di approvare il Programma pluriennale per la concessione di                   
contributi per interventi di promozione dell'associazionismo e della            
cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97, di            
cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;            
- di abrogare il punto 1 "Promozione dell'associazionismo e della               
cooperazione creditizia artt. 6 e 7" dell'Allegato 1 "Indirizzi e               
modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in             
materia di concessione dei contributi nel Settore del Commercio ai              
sensi della L.R. 41/97 per il triennio 2002-2004" di cui alla propria           
deliberazione n. 685 del 6 maggio 2003;                                         
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Programma pluriennale per la concessione di contributi per interventi           
di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di           
cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97                                           
In attuazione dell'art. 3, comma 1, si concorre allo sviluppo di                
cooperative di garanzia e di consorzi fidi a livello locale,                    
provinciale e regionale mediante:                                               
a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla                
integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di           
fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;            
b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da                
parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati               
riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla                
lett. a).                                                                       
1. Soggetti beneficiari                                                         
a) Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi e di credito,                   
costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su            
aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande ed altri              
operatori dei settori commercio, turismo e servizi, costituitisi al             
fine di fornire ai propri soci:                                                 
- garanzie per l'accesso al sistema creditizio;                                 
- contributi in conto interessi attualizzati relativi ai                        
finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie.                           
Le cooperative e i consorzi fidi debbono essere in possesso dei                 
seguenti requisiti:                                                             
- avere sede legale ed operativa nel territorio della regione                   
Emilia-Romagna;                                                                 
- essere composti da almeno cinquanta piccole e medie imprese, ai               
sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 41/97, appartenenti ad una o           
piu' categorie economiche, ivi comprese quelle del Settore Turismo;             
- concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti             
dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;                 
- comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di              
scioglimento alla Regione e alla relativa Provincia di competenza;              
b) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado, aventi             
sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, costituiti da                 
almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei                   
requisiti di cui al precedente punto a).                                        
E' altresi' condizione di ammissione al contributo la nomina da parte           
della Giunta regionale del Presidente del Collegio sindacale.                   
2. Termine e modalita' di presentazione delle domande                           
Le domande di contributo, indirizzate al Presidente della Giunta                
regionale, (Servizio Programmazione della distribuzione commerciale,            
Viale A. Moro n. 44 - 40127 Bologna) dovranno essere inviate mediante           
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano              
direttamente all'Ufficio Protocollo della Direzione Attivita'                   
produttive, Commercio, Turismo con esclusione di qualsiasi altro                
mezzo di trasmissione entro il 15 giugno, pena esclusione della                 
stessa. Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale            
accettante o la data del Protocollo regionale accettante.                       
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:                      
- relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla cooperativa di                  
garanzia o consorzio-fidi e sui suoi programmi d'intervento;                    
- copia dello statuto in vigore;                                                
- copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente            
approvato dall'assemblea dei soci;                                              
- elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale             
versato.                                                                        
Le domande presentate da consorzi di secondo grado devono essere                
corredate, oltre che da copia dello statuto in vigore e da copia                
dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, anche da una relazione               
tecnica che illustri l'attivita' svolta ed i programmi di intervento            
predisposti per il coordinamento ed il sostegno dell'attivita' delle            
forme associative aderenti.                                                     
3. Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative di           
garanzia e ai consorzi fidi                                                     
I contributi, complessivamente destinati alla promozione                        
dell'associazionismo e della cooperazione, verranno ripartiti fra le            
cooperative di garanzia e i consorzi fidi, in base ai seguenti                  
criteri:                                                                        
a) per il 60% della disponibilita' di bilancio, in proporzione                  
all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo           
termine, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli                   
istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai               
consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura                   
dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della                 
domanda. L'importo dei contributi non potra' essere  superiore al 2%            
del volume delle operazioni di finanziamento suddette; e' comunque              
garantito il massimo del contributo (2%) ai consorzi e alle                     
cooperative costituiti da meno di 3 anni rispetto alla data di                  
scadenza per la presentazione delle domande e per i primi due anni di           
accesso ai contributi;                                                          
b) per il 40% della disponibilita' di bilancio, in proporzione                  
all'entita' del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri           
fondi, in sede di prima costituzione, ovvero all'incremento del                 
capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura                
dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della               
domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo                  
consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonche' in                      
proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di            
riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o               
avanzi di gestione, nonche' da attribuzioni erogate a qualsiasi                 
titolo da Enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli               
aderenti, che abbiano contribuito alla formazione di depositi                   
cauzionali o fondi fidejussori integrativi.                                     
Detti contributi non potranno comunque superare l'importo del                   
capitale sociale versato dai soci o l'importo del fondo consortile              
costituito dai soci stessi e l'importo degli altri fondi rischi,                
fondi di riserva o garanzia iscritti a bilancio.                                
I contributi di cui al precedente punto b), concessi ai consorzi di             
secondo grado, sono rapportati:                                                 
- alla somma, in sede di prima costituzione, dei capitali sociali o             
dei fondi consortili versati dai soci delle cooperative di garanzia o           
dei consorzi-fidi aderenti e degli altri fondi rischi, fondi di                 
riserva o di garanzia iscritti a bilancio;                                      
- all'entita' dell'incremento del capitale sociale o fondo consortile           
nonche' degli altri fondi rischi, di riserva o garanzia iscritti a              
bilancio.                                                                       
L'importo dei contributi non puo' essere superiore al 30% della somma           
risultante dalla lett. a) del precedente comma e al 50% della somma             
risultante dalla lett. b) del precedente comma.                                 
Qualora le richieste risultassero inferiori alle disponibilita' di              
bilancio, le percentuali di riparto potranno essere modificate al               
fine di consentire il completo utilizzo delle risorse disponibili; in           
tale caso, la percentuale definitiva di riparto verra' stabilita                
nella deliberazione annuale di assegnazione.                                    
4. Assegnazione dei contributi in conto interessi attualizzati alle             
imprese associate                                                               
Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, con provvedimento del            
proprio organo deliberante, assegnano i contributi in conto interessi           
attualizzati a favore delle imprese, escluse quelle del turismo, che,           
utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla                   
garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzino programmi che            
anche disgiuntamente prevedano:                                                 
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e              
l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio                     
dell'attivita' d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;                  
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature                
necessarie per l'esercizio e l'attivita' di impresa, ivi compresi i             
mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.                                   
Nella spesa complessiva puo' essere inclusa quella per la formazione            
di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimenti           
entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli                   
investimenti.                                                                   
Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere                 
compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare                     
antecedente il termine per la presentazione della domanda da parte              
della cooperativa o del consorzio di garanzia.                                  
Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed                   
operativa in Emilia-Romagna, per unita' locali ubicate nel territorio           
regionale.                                                                      
Nella deliberazione di riparto annuale la Giunta regionale stabilisce           
il termine entro il quale le cooperative ed i consorzi di garanzia              
individuano le imprese destinatarie dei contributi in conto interessi           
attualizzati ed il termine entro il quale la Regione procede al                 
recupero, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni, dei              
fondi inutilizzati.                                                             
L'elenco delle imprese destinatarie dei contributi va inviato, a cura           
del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, entro i            
suddetti termini, al Presidente della Giunta regionale, con                     
l'indicazione dell'impegno finanziario assunto dalla cooperativa o              
dal consorzio, per ciascuna iniziativa.                                         
5. Misure dei contributi in conto interessi alle imprese associate              
La misura del contributo e' determinata annualmente dalla Giunta                
regionale nella deliberazione di riparto annuale.                               
Detto contributo non puo' essere superiore a due punti, su                      
riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla                    
convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e                  
l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica                    
adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine.                            
La misura del contributo puo' essere elevata fino a sette punti nelle           
aree comprese nell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari                 
nonche' nei rimanenti territori compresi nelle Comunita' Montane.               
Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti           
in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del             
contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi           
non superino globalmente i limiti sopra fissati.                                
6. Priorita'                                                                    
Tra tutte le domande presentate ai fini della concessione dei                   
contributi in conto interessi le cooperative e i consorzi                       
considereranno prioritarie quelle relative a:                                   
- interventi inseriti nell'ambito di un Progetto di valorizzazione              
commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99;                  
- imprese di nuova costituzione;                                                
- realizzazione di esercizi che svolgono congiuntamente all'attivita'           
commerciale altri servizi di particolare interesse per la                       
collettivita', in Comune e nelle frazioni con meno di 3000 abitanti;            
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei            
centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;                     
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive                
nelle aree montane e rurali;                                                    
- imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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