DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2004, n. 399
Programma pluriennale per la concessione di contributi per interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
- di approvare il Programma pluriennale per la concessione di
contributi per interventi di promozione dell'associazionismo e della
cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97, di
cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di abrogare il punto 1 "Promozione dell'associazionismo e della
cooperazione creditizia artt. 6 e 7" dell'Allegato 1 "Indirizzi e
modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in
materia di concessione dei contributi nel Settore del Commercio ai
sensi della L.R. 41/97 per il triennio 2002-2004" di cui alla propria
deliberazione n. 685 del 6 maggio 2003;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Programma pluriennale per la concessione di contributi per interventi
di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di
cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97
In attuazione dell'art. 3, comma 1, si concorre allo sviluppo di
cooperative di garanzia e di consorzi fidi a livello locale,
provinciale e regionale mediante:
a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla
integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di
fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da
parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati
riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla
lett. a).
1. Soggetti beneficiari
a) Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi e di credito,
costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su
aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande ed altri
operatori dei settori commercio, turismo e servizi, costituitisi al
fine di fornire ai propri soci:
- garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
- contributi in conto interessi attualizzati relativi ai
finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie.
Le cooperative e i consorzi fidi debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- avere sede legale ed operativa nel territorio della regione
Emilia-Romagna;
- essere composti da almeno cinquanta piccole e medie imprese, ai
sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 41/97, appartenenti ad una o
piu' categorie economiche, ivi comprese quelle del Settore Turismo;
- concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti
dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
- comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di
scioglimento alla Regione e alla relativa Provincia di competenza;
b) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado, aventi
sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, costituiti da
almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei
requisiti di cui al precedente punto a).
E' altresi' condizione di ammissione al contributo la nomina da parte
della Giunta regionale del Presidente del Collegio sindacale.
2. Termine e modalita' di presentazione delle domande
Le domande di contributo, indirizzate al Presidente della Giunta
regionale, (Servizio Programmazione della distribuzione commerciale,
Viale A. Moro n. 44 - 40127 Bologna) dovranno essere inviate mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano
direttamente all'Ufficio Protocollo della Direzione Attivita'
produttive, Commercio, Turismo con esclusione di qualsiasi altro
mezzo di trasmissione entro il 15 giugno, pena esclusione della
stessa. Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante o la data del Protocollo regionale accettante.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
- relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla cooperativa di
garanzia o consorzio-fidi e sui suoi programmi d'intervento;
- copia dello statuto in vigore;
- copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente
approvato dall'assemblea dei soci;
- elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale
versato.
Le domande presentate da consorzi di secondo grado devono essere
corredate, oltre che da copia dello statuto in vigore e da copia
dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, anche da una relazione
tecnica che illustri l'attivita' svolta ed i programmi di intervento
predisposti per il coordinamento ed il sostegno dell'attivita' delle
forme associative aderenti.
3. Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative di
garanzia e ai consorzi fidi
I contributi, complessivamente destinati alla promozione
dell'associazionismo e della cooperazione, verranno ripartiti fra le
cooperative di garanzia e i consorzi fidi, in base ai seguenti
criteri:
a) per il 60% della disponibilita' di bilancio, in proporzione
all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo
termine, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli
istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai
consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura
dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della
domanda. L'importo dei contributi non potra' essere superiore al 2%
del volume delle operazioni di finanziamento suddette; e' comunque
garantito il massimo del contributo (2%) ai consorzi e alle
cooperative costituiti da meno di 3 anni rispetto alla data di
scadenza per la presentazione delle domande e per i primi due anni di
accesso ai contributi;
b) per il 40% della disponibilita' di bilancio, in proporzione
all'entita' del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri
fondi, in sede di prima costituzione, ovvero all'incremento del
capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura
dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della
domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo
consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonche' in
proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di
riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o
avanzi di gestione, nonche' da attribuzioni erogate a qualsiasi
titolo da Enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli
aderenti, che abbiano contribuito alla formazione di depositi
cauzionali o fondi fidejussori integrativi.
Detti contributi non potranno comunque superare l'importo del
capitale sociale versato dai soci o l'importo del fondo consortile
costituito dai soci stessi e l'importo degli altri fondi rischi,
fondi di riserva o garanzia iscritti a bilancio.
I contributi di cui al precedente punto b), concessi ai consorzi di
secondo grado, sono rapportati:
- alla somma, in sede di prima costituzione, dei capitali sociali o
dei fondi consortili versati dai soci delle cooperative di garanzia o
dei consorzi-fidi aderenti e degli altri fondi rischi, fondi di
riserva o di garanzia iscritti a bilancio;
- all'entita' dell'incremento del capitale sociale o fondo consortile
nonche' degli altri fondi rischi, di riserva o garanzia iscritti a
bilancio.
L'importo dei contributi non puo' essere superiore al 30% della somma
risultante dalla lett. a) del precedente comma e al 50% della somma
risultante dalla lett. b) del precedente comma.
Qualora le richieste risultassero inferiori alle disponibilita' di
bilancio, le percentuali di riparto potranno essere modificate al
fine di consentire il completo utilizzo delle risorse disponibili; in
tale caso, la percentuale definitiva di riparto verra' stabilita
nella deliberazione annuale di assegnazione.
4. Assegnazione dei contributi in conto interessi attualizzati alle
imprese associate
Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, con provvedimento del
proprio organo deliberante, assegnano i contributi in conto interessi
attualizzati a favore delle imprese, escluse quelle del turismo, che,
utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla
garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzino programmi che
anche disgiuntamente prevedano:
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e
l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio
dell'attivita' d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature
necessarie per l'esercizio e l'attivita' di impresa, ivi compresi i
mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.
Nella spesa complessiva puo' essere inclusa quella per la formazione
di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimenti
entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli
investimenti.
Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere
compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare
antecedente il termine per la presentazione della domanda da parte
della cooperativa o del consorzio di garanzia.
Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed
operativa in Emilia-Romagna, per unita' locali ubicate nel territorio
regionale.
Nella deliberazione di riparto annuale la Giunta regionale stabilisce
il termine entro il quale le cooperative ed i consorzi di garanzia
individuano le imprese destinatarie dei contributi in conto interessi
attualizzati ed il termine entro il quale la Regione procede al
recupero, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni, dei
fondi inutilizzati.
L'elenco delle imprese destinatarie dei contributi va inviato, a cura
del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, entro i
suddetti termini, al Presidente della Giunta regionale, con
l'indicazione dell'impegno finanziario assunto dalla cooperativa o
dal consorzio, per ciascuna iniziativa.
5. Misure dei contributi in conto interessi alle imprese associate
La misura del contributo e' determinata annualmente dalla Giunta
regionale nella deliberazione di riparto annuale.
Detto contributo non puo' essere superiore a due punti, su
riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla
convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e
l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica
adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine.
La misura del contributo puo' essere elevata fino a sette punti nelle
aree comprese nell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari
nonche' nei rimanenti territori compresi nelle Comunita' Montane.
Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti
in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del
contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi
non superino globalmente i limiti sopra fissati.
6. Priorita'
Tra tutte le domande presentate ai fini della concessione dei
contributi in conto interessi le cooperative e i consorzi
considereranno prioritarie quelle relative a:
- interventi inseriti nell'ambito di un Progetto di valorizzazione
commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99;
- imprese di nuova costituzione;
- realizzazione di esercizi che svolgono congiuntamente all'attivita'
commerciale altri servizi di particolare interesse per la
collettivita', in Comune e nelle frazioni con meno di 3000 abitanti;
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei
centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive
nelle aree montane e rurali;
- imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.