REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2004, n. 14

"Influenza aviaria misure di contenimento della influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicita'" sul territorio della regione Emilia-Romagna. Revoca ordinanza n. 270 del 27/10/2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Premesso che:                                                                   
- con ordinanza n. 226 del 20 agosto 2003 sono state adottate misure            
di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa                       
patogenicita' sul territorio regionale;                                         
- con ordinanza n. 270 del 27 ottobre 2003 e' stata istituita una               
"zona di attenzione" nelle province di Modena e di Bologna,                     
prevedendo le misure da applicarsi ai volatili ivi indicati;                    
atteso che, in tutti gli allevamenti di volatili delle specie                   
sensibili presenti nella suddetta zona di attenzione sono stati                 
effettuati, con esito favorevole, due controlli a distanza di almeno            
venti giorni;                                                                   
ritenuto quindi necessario, essendo venute meno le condizioni che ne            
hanno determinato l'emanazione, revocare l'ordinanza 270/03;                    
considerato che, sulla base dei risultati dei controlli svolti finora           
nel territorio regionale, la situazione sia tale da consentire di               
modificare le misure adottate nell'ordinanza 226/03, modificando la             
medesima nel modo seguente:                                                     
1) il comma 9 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                   
regionale" dell'ordinanza regionale n. 000226 del 20/8/2003 e'                  
revocato;                                                                       
2) il comma 15 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                  
regionale" dell'ordinanza regionale n. 000226 del 20/8/2003 e' cosi'            
modificato:                                                                     
"15. I titolari di allevamento di animali delle specie sensibili                
adibite al ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita            
(svezzamento) di animali destinati ad allevamenti rurali devono                 
garantire la separazione delle partite di animali introdotte e la               
tenuta di un registro di carico e scarico. In tali allevamenti da               
parte del servizio veterinario dell'Azienda USL competente per                  
territorio in 10 animali dell'allevamento dovrano essere eseguiti               
ogni 15 giorni controlli sierologici per la ricerca di anticorpi nei            
confronti dell'influenza aviare, o nel caso si tratti di oche o                 
anatre, controlli virologici dalle feci.";                                      
3) il comma 17 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                  
regionale" dell'ordinanza regionale n. 000226 del 20/8/2003 e' cosi'            
modificato:                                                                     
"17. La vendita di volatili nei mercati e' consentita solo a coloro             
che hanno un'autorizzazione per l'assegnazione di un posto fisso o              
comunque siano identificati mediante apposito tesserino che autorizza           
l'accesso al mercato e nel rispetto delle seguenti misure:                      
- i volatili, ad eccezione dei piccioni e degli uccelli da canto e da           
voliera, non provengono da zone soggette a restrizioni, compresa la             
zona di vaccinazione;                                                           
- il responsabile dell'allevamento di provenienza tiene un registro             
di carico e scarico degli animali correttamente compilato;                      
- nei 7 giorni precedenti la movimentazione un campione di animali              
dell'allevamento e' stato sottoposto con esito favorevole ad esami di           
laboratorio per verificare l'assenza della circolazione                         
dell'infezione secondo il protocollo che verra' predisposto                     
dall'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e           
diffuso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti;              
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 che deve                  
riportare un'attestazione veterinaria relativa all'esito e alla data            
degli esami diagnostici eseguiti, qualora previsti come obbligatori             
dal protocollo richiamato al punto precedente;                                  
- per quanto riguarda il pollame il trasporto dall'allevamento di               
provenienza al mercato deve avvenire senza che gli animali vengano in           
contatto con altri animali delle specie sensibili;                              
- per quanto riguarda il pollame da parte del titolare del posto al             
mercato deve essere fornito al Servizio Veterinario dell'Azienda USL            
competente per il mercato stesso un elenco scritto degli allevamenti            
di povenienza degli animali; tale comunicazione deve avvenire almeno            
due giorni prima dello svolgimento del mercato;                                 
- da parte del titolare del posto al mercato deve essere teuto un               
registro di carico scarico per tutte le specie.";                               
4) Il comma 18 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                  
regionale" dell'ordinanza regionale n. 000226 del 20/8/2003 e' cosi'            
modificato:                                                                     
"18. Le fiere e altre manifestazioni che prevedono il concentramento            
di volatili sono autorizzate solo a condizione che i responsabili               
dell'organizzazione delle stesse comunichino al Servizio Veterinario            
competente per territorio, con almeno 10 giorni di anticipi, la data            
e il luogo di svolgimento della manifestazione e sia previsto                   
l'obbligo del rispetto delle seguenti misure:                                   
- i volatili, ad eccezione dei piccioni e degli uccelli da canto e da           
voliera, non provengono da zone soggette a restrizioni, compresa la             
zona di vaccinazione;                                                           
- per polli, galline, faraone, tacchini, selvaggina e per i ratiti              
l'allevamento di provenienza e' sottoposto a controllo veterinario              
per influenza aviaria per verificare l'assenza della circolazione               
dell'infezione;                                                                 
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 che attesta la            
provenienza degli animali e che, per le specie indicate al punto                
precedente, deve riportare un'attestazione veterinaria relativa                 
all'esito e alla data degli esami diagnostici eseguiti.";                       
visti:                                                                          
- il TULLSS approvato con R.D. 1265/34;                                         
- la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed                     
integrazioni;                                                                   
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,             
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;                              
- la Legge n. 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro                
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;                  
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione            
dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali                  
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;                        
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione                
della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta            
contro l'influenza aviaria;                                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali - dott. Franco Rossi -           
ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della                        
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina:                                                                         
Punto 1 - Revoca di ordinanze precedenti                                        
L'ordinanza regionale n. 270 del 27/10/2003 e' revocata.                        
Punto 2 - Misure sanitarie per il territorio regionale                          
1.  Il comma 9 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                  
regionale" dell'ordinanza regionale n. 000226 del 20/8/2003 e'                  
revocato.                                                                       
2.  Il comma 15 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                 
regionale" dell'ordinanza regionale n. 000226 del 20/8/2003 e' cosi'            
modificato:                                                                     
"15. I titolari di allevamento di animali delle specie sensibili                
adibite al ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita            
(svezzamento) di animali destinati ad allevamenti rurali devono                 
garantire la separazione delle partite di animali introdotte e la               
tenuta di un registro di carico e scarico. In tali allevamenti da               
parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per                  
territorio in 10 animali dell'allevamento dovranno essere eseguiti              
quindicinalmente controlli sierologici per la ricerca di anticorpi              
nei confronti dell'influenza aviare, o nel caso si tratti di oche o             
anatre, controlli virologici dalle feci.";                                      
3.  Il comma 17 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                 
generale" dell'ordinanza regonale n. 000226 del 20/8/2003 e' cosi'              
modificato:                                                                     
"17. La vendita di volatili nei mercati e' consentita solo a coloro             
che hanno un'autorizzazione per l'assegnazione di un posto fisso o              
comunque siano identificati mediante apposito tesserino che autorizza           
l'accesso al mercato e nel rispetto delle seguenti misure:                      
- i volatili, non provengono da zone soggette a restrizioni, compresa           
la zona di vaccinazione;                                                        
- il responsabile dell'allevamento di provenienza tiene un registro             
di carico e scarico degli animali correttamente compilato;                      
- nei 7 giorni precedenti la movimentazione un campione di animali              
dell'allevamento e' stato sottoposto con esito favorevole ad esami di           
laboratorio per verificare l'assenza della circolazione                         
dell'infezione secondo il protocollo che verra' predisposto                     
dall'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e           
diffuso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti;              
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 che deve                  
riportare un'attestazione veterinaria relativa all'esito e alla data            
degli esami diagnostici eseguiti, qualora previsti come obbligatori             
dal protocollo richiamato al punto precedente;                                  
- per quanto riguarda il pollame il trasporto dall'allevamento di               
provenienza al mercato deve avvenire senza che gli animali vengano in           
contatto con altri animali delle specie sensibili;                              
- per quanto riguarda il pollame da parte del titolare del posto al             
mercato deve essere fornito al Servizio Veterinario dell'Azienda USL            
competente per il mercato stesso un elenco scritto degli allevamenti            
di provenienza degli animali; tale comunicazione deve avvenire almeno           
due giorni prima dello svolgimento del mercato;                                 
- da parte del titolare del posto al mercato deve essere tenuto un              
registro di carico scarico per tutte le specie.";                               
4. Il comma 18 del punto 1 "Misure sanitarie per il territorio                  
regionale" dell'ordinanza regionale n. 000226 del 20/8/2003 e' cosi'            
modificato:                                                                     
"18. Le fiere e altre manifestazioni che prevedono il concentramento            
di volatili sono autorizzate solo a condizione che i responsabili               
dell'organizzazione delle stesse comunichino al Servizio Veterinario            
competente per territorio, con almeno 10 giorni di anticipo, la data            
e il luogo di svolgimento della manifestazione e sia previsto                   
l'obbligo del rispetto delle seguenti misure:                                   
- i volatili, ad eccezione dei piccioni e degli uccelli da canto e da           
voliera, non provengono da zone soggette a restrizioni, compresa la             
zona di vaccinazione;                                                           
- per polli, galline, faraone, tacchini, anatre, oche, quaglie,                 
fagiani, pernici, selvaggina e per i ratiti l'allevamento di                    
provenienza e' sottoposto a controllo veterinario per influenza                 
aviaria per verificare l'assenza della circolazione dell'infezione;             
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 che attesta la            
provenienza degli animali e che, per le specie indicate al punto                
precedente, deve riportare un'attestazione veterinaria relativa                 
all'esito e alla data degli esami diagnostici eseguiti.".                       
Punto 6 - Sanzioni                                                              
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente ordinanza sono              
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del DLgs                   
196/99.                                                                         
Punto 7 - Competenze                                                            
I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori            
delle Aziende UUSSLL, i Responsabili dei Servizi Veterinari delle               
Aziende UUSSLL, il personale di vigilanza previsto dall'art. 13,                
Legge 19/82, nonche' gli agenti della forza pubblica, sono                      
incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione                
della presente ordinanza.                                                       
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e viene                    
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.               
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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