REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2004, n. 2304

Integrazione alla delibera di Giunta regionale 1161/04 recante criteri e modalita' di accesso ai contributi di cui alla L.R. 29/97

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per                  
favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale              
delle persone disabili", cosi' come modificata dall'articolo 60 della           
L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza            
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e            
servizi sociali" ed in particolare:                                             
- l'articolo 9, commi 1, 2, 3, che prevedono la concessione di                  
contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto e l'adattamento di              
veicoli ad uso privato utilizzati per la mobilita' di cittadini                 
gravemente disabili;                                                            
- il comma 4 del medesimo articolo 9, che prevede la concessione di             
contributi per la modifica degli strumenti di guida a favore delle              
persone con disabilita' titolari di patente delle Categorie A, B, e C           
speciali, con incapacita' motorie permanenti, con i medesimi criteri            
e modalita' previsti al comma 1 dell'articolo 27 della Legge 5                  
febbraio 1992, n.104;                                                           
- l'articolo 10 che prevede la concessione di contributi per                    
l'acquisto di strumentazioni ed attrezzature domestiche, per le                 
finalita' e a favore dei destinatari indicati all'articolo 8 della              
L.R. 29/97;                                                                     
dato atto che gli articoli 9 e 10 della L.R. 29/97 prevedono la                 
concessione dei contributi sulla base di criteri e modalita' definiti           
dalla Giunta regionale;                                                         
vista la propria deliberazione del 21 giugno 2004, n. 1161 con la               
quale si e' provveduto a definire i criteri e le modalita' di accesso           
ai contributi per la mobilita' e l'autonomia nell'ambiente domestico            
a favore di persone con disabilita' di cui agli articoli 9 e 10 della           
L.R. 29/97;                                                                     
ritenuto di dover definire ulteriori criteri ad integrazione di                 
quanto gia' disposto con deliberazione 1161/04 al fine di poter                 
meglio rispondere ai bisogni espressi dalle persone disabili e dalle            
loro associazioni, prevedendo in particolare che:                               
- in caso di genitori della persona con disabilita' separati o                  
divorziati, entrambi i genitori possono presentare domanda di                   
contributo, anche per interventi uguali, in modo tale che entrambi i            
genitori siano in grado di poter attrezzare o adeguare la propria               
abitazione di residenza o la propria autovettura e di poter cosi'               
continuare ad assistere il proprio figlio;                                      
- nel caso in cui la persona con disabilita' sia, al momento della              
scadenza del bando, ancora in attesa di visita o rilascio della                 
certificazione di handicap con connotazione di gravita' di cui al               
comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92, potra' presentare                   
richiesta di contributo l'anno successivo se in possesso di tale                
certificazione, anche per spese effettuate nel corso dei due anni               
precedenti alla scadenza dell'ultimo bando;                                     
- la periodicita' dei contributi di cui all'art. 9, comma 4 della               
L.R. 29/97 a favore di titolari di patente speciale sia uniformata              
per ragioni di equita' a quella gia' prevista con la DGR 1161/04 -              
Allegato B, punto 5) - per le altre tipologie di contributo previste            
dal medesimo articolo 9 della L.R. 29/97;                                       
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente             
per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale della Sanita' e Politiche sociali dr. Franco Rossi           
ai sensi dell'art. 37, IV comma della L.R. 43/01 e della                        
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.                
Progetto giovani. Cooperazione internazionale - Gianluca Borghi;                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di integrare quanto gia' disposto con deliberazione 1161/04 in               
merito ai criteri di accesso ai contributi per la mobilita' e                   
l'autonomia nell'ambiente domestico di cui agli articoli 9 e 10 della           
L.R. 29/97, prevedendo in particolare che:                                      
- in caso di genitori della persona con disabilita' separati o                  
divorziati, entrambi i genitori possono presentare domanda di                   
contributo, anche per interventi uguali, in modo tale che entrambi i            
genitori siano in grado di poter attrezzare o adeguare la propria               
abitazione di residenza o la propria autovettura e di poter cosi'               
continuare ad assistere il proprio figlio;                                      
- nel caso in cui la persona con disabilita' sia, al momento della              
scadenza del bando, ancora in attesa di visita o rilascio della                 
certificazione di handicap con connotazione di gravita' di cui al               
comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92, potra' presentare                   
richiesta di contributo l'anno successivo se in possesso di tale                
certificazione, anche per spese effettuate nel corso dei due anni               
precedenti alla scadenza dell'ultimo bando;                                     
- i contributi di cui all'articolo 9, comma 4 della L.R. 29/97,                 
indicati nella DGR 1161/04 all'Allegato B, punto 2, lettera d) ,                
competono per un solo autoveicolo o per lo stesso adattamento nel               
corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto. E'                   
possibile riottenere il beneficio per acquisti e/o adattamenti                  
effettuati entro il quadriennio, qualora il primo autoveicolo                   
beneficiario risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro           
Automobilistico. In caso di furto il contributo regionale puo' essere           
richiesto entro il quadriennio, in tal caso il contributo deve essere           
calcolato al netto dell'eventuale rimborso assicurativo;                        
b) di dare atto che in sede di prima applicazione della propria                 
deliberazione 1161/04 relativamente ai contributi di cui all'art. 9             
indicati all'Allegato B, punto 2, lettera d), sono ammissibili a                
contributo unicamente le spese effettuate in data successiva al 13              
marzo 2003, data di pubblicazione della L.R. 2/03 con la quale e'               
stato modificato l'articolo 9 della L.R. 29/97;                                 
c) di confermare la deliberazione della Giunta regionale 1161/04 in             
ogni altro suo punto;                                                           
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina