DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2004, n. 370
Erogazione di interventi sanitari nell'ambito del Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15, Legge 449/97, di cui alla delibera Consiglio regionale 516/03
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la L.R. n. 12 del 24 giugno 2002 "Interventi regionali per la
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di
transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una
cultura di pace";
- il Consiglio regionale, con deliberazione n. 516 del 4 novembre
2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 10 di detta legge, su proposta
della Giunta, il Documento di indirizzo programmatico per il triennio
2003-2005 per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in
transizione;
- l'atto di programmazione 2003-2005 e' frutto di un percorso di
consultazione e concertazione con l'insieme dei soggetti
emiliano-romagnoli, operanti nell'ambito della solidarieta' e della
cooperazione internazionale realizzato attraverso lo strumento dei
Tavoli-Paese, ovvero riunioni di coordinamento tra Enti locali,
associazioni di volontariato, e organizzazioni non governative
presenti sul territorio regionale, finalizzate allo scambio di
informazioni sulle attivita' in corso ed in progetto, al confronto
tra esperienze e alla messa a punto di programmi d'intervento
organici per area-Paese;
- richiamato il Documento di indirizzo programmatico per il triennio
2003-2005 per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in
transizione, che persegue gli ambiti di azione regionale individuati
dalla Legge 22/02:
- le attivita' di cooperazione internazionale;
- gli interventi di emergenza;
- le iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e
di sensibilizzazione ai principi della pace e
dell'interculturalita';
- le iniziative di formazione nel campo della cooperazione
internazionale;
richiamata, inoltre, la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recente
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ed, in particolare, l'art.
6 che reca "Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della
Costituzione sull'attivita' internazionale delle Regioni";
richiamato, in particolare, per quanto riguarda il "Programma di
assistenza sanitaria a cittadini stranieri", il comma 15 dell'art. 32
della Legge 449/97 che prevede la possibilita' che le Regioni,
d'intesa con il Ministero della Salute, nell'ambito della quota del
Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzino le Aziende
sanitarie ad erogare prestazioni di alta specializzazione che
rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a
favore di:
a) cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali
non esistono o non sono facilmente accessibili competenze
medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi
patologie e con i quali non sono in vigore accordi di reciprocita'
relativi all'assistenza sanitaria;
b) cittadini provenienti da Paesi la cui particolare condizione
contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari, o
di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione
dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale;
avuto ancora presente che, cosi' come evidenziato dai Piani di lavoro
approvati dal Consiglio regionale con delibere 221/01 e 397/02, si e'
reso necessario formulare un programma, che ha coinvolto Assessorato
alla Sanita', Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, per rendere efficace
ed appropriata la risposta delle Aziende sanitarie della Regione
Emilia-Romagna, attraverso la sistematizzazione degli interventi, al
fine di mettere in atto strategie tese non tanto a rispondere
all'emergenza (con le sue alterne punte di criticita' legate alle
alterne vicende socio-politiche dei paesi di provenienza), quanto
piuttosto a sviluppare una politica che sappia agire su cause ed
effetti, attraverso interventi mirati e coordinati;
richiamate, a tal proposito, le delibere di Giunta regionale n. 1469
del 17 luglio 2001 e n. 1430 del 2 agosto 2002 con le quali e' stato
approvato il Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri
- ex art. 32, comma 15, Legge 449/97 - per l'erogazione di interventi
sanitari, rispettivamente nei periodi 1 luglio 2001-30 giugno 2002 e
1 luglio 2002-30 giugno 2003;
in particolare, il Programma 2002-2003 ha contribuito a portare
all'attenzione il problema dell'accoglienza ed assistenza a favore di
cittadini extracomunitari, cosi' come previsto dalla Legge 449/97,
attraverso una mirata informazione in sede di Conferenza dei
Presidenti delle Regioni, da parte del Presidente della Regione
Emilia-Romagna;
conseguentemente la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome ha espresso la necessita' di un piu' ampio
coinvolgimento del sistema Regioni, al fine di poter soddisfare la
crescente domanda di ricovero soprattutto nei confronti di minori
provenienti da Paesi poveri. In quella sede e' stata inoltre
sottolineata l'importanza di un coordinamento tra le Regioni stesse
per utilizzare al meglio le strutture specializzate ed evitare
sovrapposizioni di interventi, individuando il Servizio Politiche
europee e Relazioni internazionali, messo a disposizione da parte
della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di tale funzione di
raccordo e di riferimento;
in data 3 luglio 2003 e 5 febbraio 2004 si sono svolti a Bologna
specifici incontri dei referenti regionali al fine di migliorare
l'efficacia del coordinamento;
considerato che in questo secondo anno di attivita', a fronte dei 100
casi previsti nell'ambito del Programma assistenziale, i cittadini
stranieri autorizzati ammontano a 75. Gli interventi hanno riguardato
prevalentemente minori di 14 anni (circa 51 casi) e affetti da
patologie importanti: di ambito cardiochirurgico (35 casi), a
carattere ortopedico (9 casi), leucemie ed altre forme tumorali (7
casi). I Paesi di provenienza piu' frequentemente interessati sono
stati: Albania (22 casi), Zimbabwe (14 casi), Kosovo (11 casi)
Bosnia-Erzegovina (9 casi), Romania (4 casi), Ucraina (3 casi),
Eritrea (2 casi), Zambia (2 casi);
visto che l'esperienza maturata nell'ambito dei Programmi
assistenziali 2001-2002 e 2002-2003 a favore di cittadini stranieri,
ha dimostrato come una collaborazione sinergica tra i diversi attori
del territorio regionale migliora l'efficacia dell'azione, si e'
ritenuto di garantire continuita' a tale tipologia di interventi
sanitari, continuando tale Programma anche per il periodo 2003-2004;
tenuto conto che il nuovo Programma assistenziale per il periodo
2003-2004 si articola, in particolare, attraverso le seguenti
azioni:
a) sviluppare interventi nei Paesi d'origine, attraverso: -
interventi strutturali e di aiuti materiali, anche attraverso l'invio
e l'impiego nelle strutture ospedaliere dei Paesi terzi, di materiali
ed attrezzature medico-chirurgiche dismesse che si rendono
disponibili presso le Aziende Sanitarie regionali nell'ambito delle
iniziative di cooperazione internazionale; - scambio di esperienze
professionali mediante azioni di formazione e addestramento del
personale dei Paesi interessati, sia in loco che presso le Aziende
sanitarie della Regione Emilia-Romagna, anche attraverso la
costituzione di team di professionisti di nostre Aziende disponibili
allo sviluppo di tali interventi;
b) promuovere la concertazione, per tale ambito specifico, con i
Ministeri competenti e con le altre Regioni, per definire linee
politiche comuni e coordinare sfere e campi d'intervento;
c) sviluppare un'azione d'informazione e relazioni istituzionali nei
confronti dei mediatori (Ambasciate, Istituzioni, Organismi
internazionali), per un'informazione sulle scelte politiche e sui
contenuti materiali del Programma umanitario approvato dalla Regione
Emilia-Romagna;
d) specializzare le risposte delle strutture sanitarie regionali, in
ordine alle quali il Programma prevede di dare priorita' alle
prestazioni che: - siano ricomprese in quelle di alta specialita' e
prioritariamente in favore di soggetti stranieri in eta' pediatrica;
- non siano erogabili nei Paesi di provenienza cosi' come individuati
negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna,
nell'ambito delle proprie attivita' di cooperazione internazionale e,
comunque, rientranti nei criteri di cui all'art. 32, comma 15, Legge
449/97 sopramenzionati per l'accesso al Fondo Sanitario regionale; -
non siano previste da specifici rapporti convenzionali gia' in essere
con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei Paesi
stessi, ne' siano ricomprese in iniziative e programmi di assistenza
sanitaria finanziati dallo Stato o, comunque, altrimenti finanziati;
siano riferite a soggetti stranieri provenienti dalle aree definite
prioritarie, di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 516 del
4 novembre 2003, ai sensi della L.R. 24 giugno 2002: Albania,
Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cuba, Eritrea, Etiopia, Iraq, Marocco,
Mozambico, Repubblica di Bielorussia, Romania, Senegal, Territori
dell'Autonomia Palestinese, Unione di Serbia e Montenegro ,nonche' al
popolo Saharawi, proveniente dai campi profughi algerini;
e) garantire che l'accesso degli utenti alle prestazioni avvenga: -
all'interno delle strutture pubbliche e private accreditate del
sistema sanitario regionale, in rapporto alla tipologia di domanda
verso la quale si vuole privilegiare l'intervento; tramite
Istituzioni, Organismi e/o Associazioni a scopo non lucrativo
operanti a livello internazionale, nazionale o locale di provata
affidabilita', o di strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo
d'intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi
presente. Ogni segnalazione dovra' essere corredata da una relazione
clinica sulle condizioni del paziente predisposta da una struttura
ospedaliera pubblica del paese di provenienza;
ritenuto, altresi', di tenere conto delle richieste provenienti da
organizzazioni non lucrative del territorio regionale, e riguardante
in particolare minori provenienti dall'Africa sub-sahariana, in
special modo Zambia e Zimbabwe, nella misura pari al 20% della
totalita' degli interventi umanitari, di cui alla presente delibera;
ritenuto, inoltre, per le tipologie d'intervento di cui al protocollo
regionale "Chernobyl" di tenere conto delle richieste provenienti
dalle aree ucraine contaminate dall'incidente nucleare di Chernobyl;
tenuto conto, inoltre, che:
- questa Regione riconosce la cooperazione allo sviluppo quale
strumento essenziale di solidarieta' attiva con i popoli dei Paesi in
via di sviluppo, utilizzando tutte le possibilita' di coordinamento
ed integrazione;
- a tale scopo e' importante che le Aziende sanitarie della regione
Emilia-Romagna contribuiscano, in modo sinergico, al conseguimento
degli obiettivi previsti in questo Programma, anche attraverso
l'impiego di risorse economiche proprie, per gli interventi a favore
di cittadini stranieri di cui sopra, nella misura del tetto massimo
del 30% delle spese sostenute;
considerato, inoltre, opportuno predisporre, al termine della
realizzazione del Programma assistenziale, una sintetica ed esaustiva
relazione per la Giunta regionale in merito ai risultati ottenuti;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto, dei pareri ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.
43/01 e della propria delibera 447/03:
- di regolarita' amministrativa, espresso dal Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi;
su proposta dell'Assessore alla Sanita' Giovanni Bissoni e
dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto
giovani. Cooperazione internazionale Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di ribadire che la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a
continuare lo sviluppo di interventi sanitari nell'ambito del
Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri trasferiti in
Italia, ai sensi dell'art. 32 della Legge 449/97, all'interno delle
piu' generali politiche di cooperazione internazionale di cui al
Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2003-2005 per la
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in transizione,
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 516 del 4
novembre 2003;
2) di tenere conto, inoltre, delle richieste provenienti da
organizzazioni non lucrative del territorio regionale, e riguardante
in particolare minori provenienti dall'Africa sub-sahariana, in
special modo Zambia e Zimbabwe, nella misura pari al 20% della
totalita' degli interventi umanitari, di cui alla presente delibera;
3) di determinare che le Aziende sanitarie della regione
Emilia-Romagna contribuiscano, in modo sinergico, al conseguimento
degli obiettivi previsti in questo Programma, anche attraverso
l'impiego di risorse economiche proprie, per gli interventi a favore
di cittadini stranieri di cui sopra, nella misura del tetto massimo
del 30% delle spese sostenute;
4) di stabilire che, nell'ambito di tale Programma assistenziale,
l'Assessorato alla Sanita', tramite le strutture della Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali, dovra' continuare ad assicurare
le seguenti funzioni:
- specializzare le risposte all'interno delle strutture pubbliche e
private accreditate del sistema sanitario regionale, in rapporto alla
tipologia di domanda verso la quale si vuole privilegiare
l'intervento;
- selezionare le patologie, per interventi mirati a quelle non
adeguatamente trattabili nei paesi di provenienza dei cittadini
interessati;
- garantire prioritariamente interventi in favore di soggetti
stranieri in eta' pediatrica;
- verificare che le prestazioni sanitarie da erogare rispondano ai
seguenti criteri generali:
a) siano ricomprese in quelle di alta specialita';
b) non siano erogabili nei Paesi di provenienza cosi' come
individuati negli atti di programmazione generale della Regione
Emilia-Romagna;
c) non siano previste da specifici rapporti convenzionali gia' in
essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei
Paesi stessi, ne' siano ricomprese in iniziative e programmi di
assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o comunque altrimenti
finanziati;
5) di stabilire che le strutture operative della Direzione Sanita' e
Politiche sociali di cui al punto precedente dovranno raccordarsi in
particolare con il Servizio Politiche europee e Relazioni
internazionali dell'Assessorato alle Politiche sociali, Immigrazione,
Progetto giovani, Cooperazione internazionale, al fine di:
- regolare l'accesso degli utenti alle prestazioni, prevedendo
l'intervento di istituzioni, organismi e/o associazioni a scopo non
lucrativo operanti a livello internazionale, nazionale o locale di
provata affidabilita', o di strutture sanitarie pubbliche del Paese
terzo d'intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato
italiano ivi presente. Ogni segnalazione dovra' essere corredata da
una relazione clinica sulle condizioni del paziente predisposta da
una struttura ospedaliera pubblica del Paese di provenienza;
- verificare l'attivazione di servizi di supporto all'assistenza
sanitaria per quanto riguarda in particolare l'organizzazione del
soggiorno del familiare o dell'accompagnatore dei minori assistiti e
degli stessi ed il rientro nei Paesi d'origine da parte di
organizzazioni di volontariato presenti in loco e/o sul territorio
italiano;
- sviluppare interventi nei Paesi di origine secondo quanto indicato
in premessa;
- monitorare l'andamento delle richieste di intervento e predisporre
gli elementi utili alla descrizione dell'attivita' svolta dalle
Aziende sanitarie;
6) di determinare in Euro 1.550.000 il finanziamento a carico del
Fondo sanitario regionale, in corrispondenza della previsione di
prestazioni di alta specialita' a favore di circa 100 cittadini
stranieri, per il periodo 1 luglio 2003-30 giugno 2004;
7) di dare atto che all'impegno e alla liquidazione della spesa a
favore delle Aziende sanitarie interessate si procedera' con
successivo provvedimento del Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali sulla base delle rendicontazioni delle spese sostenute per
singolo caso fatte pervenire dalle Aziende medesime;
8) di stabilire che, al termine della realizzazione del Programma
assistenziale, l'Assessore alla Sanita' relazioni alla Giunta
regionale in merito ai risultati ottenuti.