REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2004, n. 2281

DLgs 36/03 - Articolo 14 - Aggiornamento delle modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione della direttive                    
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE            
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";                                   
- la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa            
alle discariche di rifiuti;                                                     
- il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva                    
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";                                
premesso che:                                                                   
- con propria deliberazione n. 1991 del 13 ottobre 2003 sono state              
approvate, quali atti di indirizzo alle Province, le direttive per la           
determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste             
per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni             
di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 28 e 29           
del DLgs 22/97;                                                                 
- all'Allegato A della sopra richiamata DGR 1991/03:                            
- l'articolo 2 stabilisce che le garanzie finanziarie devono essere             
costituite, cosi' come previsto dall'articolo 1 della Legge n. 348              
del 10 giugno 1982, nei seguenti modi:                                          
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai             
sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del                
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con            
RD 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;                           
- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui              
all'articolo 5 del RDL 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche             
ed integrazioni;                                                                
- da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione                
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante             
nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento           
o di liberta' di prestazione di servizi;                                        
- l'articolo 6, lettera b), secondo capoverso, stabilisce che la                
durata della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla               
chiusura di una discarica deve essere pari a 30 anni;                           
considerato che:                                                                
- le aziende pubbliche e private che operano nella regione                      
Emilia-Romagna in qualita' di titolari delle autorizzazioni alla                
gestione delle discariche, fin dall'entrata in vigore del DLgs 36/03,           
hanno rappresentato l'impossibilita' di prestare le garanzie                    
finanziarie per la gestione successiva alla chiusura nelle forme                
previste dalla Legge 348/82 e per la durata di 30 anni;                         
considerato in particolare:                                                     
- che e' stata segnalata da parte delle sopracitate aziende, sia                
informalmente che mediante comunicazioni agli atti del competente               
Servizio regionale, l'impossibilita' di costituire le garanzie                  
finanziarie nelle forme di fidejussione bancaria o polizza                      
assicurativa di durata trentennale senza piani quinquennali, in                 
quanto l'attuale mercato bancario e assicurativo non risulta ancora             
attrezzato e disponibile a fornire prodotti idonei a causa dei rischi           
connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti;                    
- che anche la prestazione delle garanzie finanziarie mediante                  
cauzione, in concreto, risulta a giudizio di tali aziende                       
estremamente gravosa da un punto di vista della sostenibilita'                  
economica e quindi si configura come sostanzialmente impraticabile da           
parte delle predette aziende;                                                   
dato atto che una prima indagine attraverso le Amministrazioni                  
provinciali ha confermato la non disponibilita' di prodotti                     
assicurativi e bancari aventi caratteristiche in linea con le                   
disposizioni normative;                                                         
preso atto, per quanto sopra esposto, della difficolta' oggettiva di            
applicazione delle disposizioni di legge in esame, con il concreto              
rischio  per gli organi competenti di non poter rilasciare le                   
necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di smaltimento           
di rifiuti mediante le discariche sia per quelle in attesa di                   
iniziare l'attivita', che per quelle esistenti;                                 
dato atto che:                                                                  
- il Presidente della Giunta regionale, per far fronte ad una                   
possibile paralisi dell'intero sistema di smaltimento dei rifiuti, in           
buona parte ancora incentrato sulle discariche, e le conseguenti                
gravi ripercussioni sulla situazione ambientale e igienico-sanitaria,           
con l'ordinanza n. 126 del 26 maggio 2004 ha consentito il rilascio             
dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche anche a seguito              
della sola presentazione della garanzia finanziaria riferita                    
all'attivita' ed alla gestione operativa, in deroga a quanto previsto           
all'articolo 14, comma 3 del DLgs 36/03, circa la presentazione                 
contestuale delle garanzie finanziarie per l'attivazione e la                   
gestione operativa delle discariche e della garanzia finanziaria per            
la gestione successiva alla chiusura;                                           
- l'ordinanza sopra richiamata, della durata di sei mesi, non sara'             
piu' efficace dal giorno 26 novembre 2004;                                      
considerato che:                                                                
- tali difficolta' sono state piu' volte evidenziate al Governo,                
nell'ambito del Tavolo tecnico Stato-Regioni, in sede di esame della            
bozza del decreto di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle               
discariche, e successivamente nell'ambito della prevista revisione              
del DLgs 36/03, al fine di prevedere la possibilita' di prestare le             
garanzie finanziarie con altre modalita' rispetto a quelle previste             
dalla Legge 348/82, come consentito dalla direttiva 1999/31/CE,                 
ovvero "mediante idonea garanzia equivalente";                                  
- nonostante le assicurazioni in tal senso formulate dal Ministero              
delle Politiche comunitarie, che prevedeva la possibilita' di                   
intervenire con disposizioni integrative e correttive al DLgs 36/03,            
a norma del comma 4, articolo 1 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306 -           
Legge comunitaria 2003, con la cui delega e' stata recepita la                  
direttiva 1999/31/CE, non e' stata ancora trovata una soluzione a               
tale problema, mettendo in gravi difficolta' le autorita' competenti            
all'autorizzazione, impossibilitate ad essere garantite per una                 
durata trentennale, con riferimento al periodo di gestione successiva           
alla chiusura della discarica;                                                  
- a tutt'oggi, per evitare la chiusura delle discariche derivante               
dall'assenza di garanzie finanziarie di durata trentennale per la               
gestione successiva alla chiusura delle discariche, alcune Regioni ed           
alcune Province hanno accettato, per la gestione  successiva alla               
chiusura, garanzie finanziarie secondo piani quinquennali                       
rinnovabili;                                                                    
- e' stato richiesto al Governo di mettere gli enti competenti nelle            
condizioni di rispettare la norma, mediante l'assunzione di un                  
provvedimento normativo adeguato;                                               
ritenuto:                                                                       
- di assumere, in attesa degli opportuni adeguamenti della normativa            
nazionale, un provvedimento che consenta di evitare la chiusura degli           
impianti esistenti con conseguente interruzione anche di un servizio            
di pubblica utilita';                                                           
- di prevedere che le Amministrazioni provinciali possano accettare             
garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della             
discarica riferite all'intero periodo di 30 anni come previsto                  
dall'articolo 14 del DLgs 36/03, anche secondo piani quinquennali,              
purche' rinnovabili;                                                            
- di stabilire che tali garanzie finanziarie dovranno essere                    
ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il                
mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari            
di tale tipo;                                                                   
dato atto infine del parere favorevole di regolarita' amministrativa            
espresso dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della             
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'articolo 37, quarto           
comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;                    
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, per le ragioni espresse in premessa e che qui si               
intendono integralmente richiamate, che:                                        
- le Amministrazioni provinciali possono accettare garanzie                     
finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica            
riferite all'intero periodo di 30 anni come previsto dall'articolo 14           
del DLgs 36/03, anche secondo piani quinquennali, purche'                       
rinnovabili;                                                                    
- tali garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata              
unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario                   
rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;                  
- qualora intervenissero modifiche all'articolo 14 del DLgs 36/03 in            
merito a forme equivalenti di garanzie finanziarie rispetto a quelle            
previste dall'articolo 1 della Legge 348/82, le garanzie finanziarie            
gia' prestate per la gestione successiva alla chiusura della                    
discarica dovranno essere sostituite secondo le forme previste dalle            
disposizioni vigenti;                                                           
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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