DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2004, n. 2281
DLgs 36/03 - Articolo 14 - Aggiornamento delle modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione della direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti;
- il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
premesso che:
- con propria deliberazione n. 1991 del 13 ottobre 2003 sono state
approvate, quali atti di indirizzo alle Province, le direttive per la
determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste
per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 28 e 29
del DLgs 22/97;
- all'Allegato A della sopra richiamata DGR 1991/03:
- l'articolo 2 stabilisce che le garanzie finanziarie devono essere
costituite, cosi' come previsto dall'articolo 1 della Legge n. 348
del 10 giugno 1982, nei seguenti modi:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai
sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
RD 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui
all'articolo 5 del RDL 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche
ed integrazioni;
- da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante
nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento
o di liberta' di prestazione di servizi;
- l'articolo 6, lettera b), secondo capoverso, stabilisce che la
durata della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla
chiusura di una discarica deve essere pari a 30 anni;
considerato che:
- le aziende pubbliche e private che operano nella regione
Emilia-Romagna in qualita' di titolari delle autorizzazioni alla
gestione delle discariche, fin dall'entrata in vigore del DLgs 36/03,
hanno rappresentato l'impossibilita' di prestare le garanzie
finanziarie per la gestione successiva alla chiusura nelle forme
previste dalla Legge 348/82 e per la durata di 30 anni;
considerato in particolare:
- che e' stata segnalata da parte delle sopracitate aziende, sia
informalmente che mediante comunicazioni agli atti del competente
Servizio regionale, l'impossibilita' di costituire le garanzie
finanziarie nelle forme di fidejussione bancaria o polizza
assicurativa di durata trentennale senza piani quinquennali, in
quanto l'attuale mercato bancario e assicurativo non risulta ancora
attrezzato e disponibile a fornire prodotti idonei a causa dei rischi
connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti;
- che anche la prestazione delle garanzie finanziarie mediante
cauzione, in concreto, risulta a giudizio di tali aziende
estremamente gravosa da un punto di vista della sostenibilita'
economica e quindi si configura come sostanzialmente impraticabile da
parte delle predette aziende;
dato atto che una prima indagine attraverso le Amministrazioni
provinciali ha confermato la non disponibilita' di prodotti
assicurativi e bancari aventi caratteristiche in linea con le
disposizioni normative;
preso atto, per quanto sopra esposto, della difficolta' oggettiva di
applicazione delle disposizioni di legge in esame, con il concreto
rischio per gli organi competenti di non poter rilasciare le
necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di smaltimento
di rifiuti mediante le discariche sia per quelle in attesa di
iniziare l'attivita', che per quelle esistenti;
dato atto che:
- il Presidente della Giunta regionale, per far fronte ad una
possibile paralisi dell'intero sistema di smaltimento dei rifiuti, in
buona parte ancora incentrato sulle discariche, e le conseguenti
gravi ripercussioni sulla situazione ambientale e igienico-sanitaria,
con l'ordinanza n. 126 del 26 maggio 2004 ha consentito il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche anche a seguito
della sola presentazione della garanzia finanziaria riferita
all'attivita' ed alla gestione operativa, in deroga a quanto previsto
all'articolo 14, comma 3 del DLgs 36/03, circa la presentazione
contestuale delle garanzie finanziarie per l'attivazione e la
gestione operativa delle discariche e della garanzia finanziaria per
la gestione successiva alla chiusura;
- l'ordinanza sopra richiamata, della durata di sei mesi, non sara'
piu' efficace dal giorno 26 novembre 2004;
considerato che:
- tali difficolta' sono state piu' volte evidenziate al Governo,
nell'ambito del Tavolo tecnico Stato-Regioni, in sede di esame della
bozza del decreto di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle
discariche, e successivamente nell'ambito della prevista revisione
del DLgs 36/03, al fine di prevedere la possibilita' di prestare le
garanzie finanziarie con altre modalita' rispetto a quelle previste
dalla Legge 348/82, come consentito dalla direttiva 1999/31/CE,
ovvero "mediante idonea garanzia equivalente";
- nonostante le assicurazioni in tal senso formulate dal Ministero
delle Politiche comunitarie, che prevedeva la possibilita' di
intervenire con disposizioni integrative e correttive al DLgs 36/03,
a norma del comma 4, articolo 1 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306 -
Legge comunitaria 2003, con la cui delega e' stata recepita la
direttiva 1999/31/CE, non e' stata ancora trovata una soluzione a
tale problema, mettendo in gravi difficolta' le autorita' competenti
all'autorizzazione, impossibilitate ad essere garantite per una
durata trentennale, con riferimento al periodo di gestione successiva
alla chiusura della discarica;
- a tutt'oggi, per evitare la chiusura delle discariche derivante
dall'assenza di garanzie finanziarie di durata trentennale per la
gestione successiva alla chiusura delle discariche, alcune Regioni ed
alcune Province hanno accettato, per la gestione successiva alla
chiusura, garanzie finanziarie secondo piani quinquennali
rinnovabili;
- e' stato richiesto al Governo di mettere gli enti competenti nelle
condizioni di rispettare la norma, mediante l'assunzione di un
provvedimento normativo adeguato;
ritenuto:
- di assumere, in attesa degli opportuni adeguamenti della normativa
nazionale, un provvedimento che consenta di evitare la chiusura degli
impianti esistenti con conseguente interruzione anche di un servizio
di pubblica utilita';
- di prevedere che le Amministrazioni provinciali possano accettare
garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della
discarica riferite all'intero periodo di 30 anni come previsto
dall'articolo 14 del DLgs 36/03, anche secondo piani quinquennali,
purche' rinnovabili;
- di stabilire che tali garanzie finanziarie dovranno essere
ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il
mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari
di tale tipo;
dato atto infine del parere favorevole di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'articolo 37, quarto
comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, per le ragioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate, che:
- le Amministrazioni provinciali possono accettare garanzie
finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica
riferite all'intero periodo di 30 anni come previsto dall'articolo 14
del DLgs 36/03, anche secondo piani quinquennali, purche'
rinnovabili;
- tali garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata
unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario
rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;
- qualora intervenissero modifiche all'articolo 14 del DLgs 36/03 in
merito a forme equivalenti di garanzie finanziarie rispetto a quelle
previste dall'articolo 1 della Legge 348/82, le garanzie finanziarie
gia' prestate per la gestione successiva alla chiusura della
discarica dovranno essere sostituite secondo le forme previste dalle
disposizioni vigenti;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.