REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2004, n. 2287

Decisione in merito procedura di verifica (screening) sul progetto relativo agli interventi per la messa in sicurezza del canale "Rio Casale", comune di Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art.           
10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive                        
modificazioni ed integrazioni, in considerazione degli interventi               
previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo             
agli interventi per la messa in sicurezza del canale consorziale                
denominato "Rio Casale" nel comune di Santarcangelo di Romagna, in              
provincia di Rimini, presentato da Consorzio di Bonifica della                  
provincia di Rimini, Via Oberdan n. 23 - 47900 Rimini, con le                   
seguenti prescrizioni:                                                          
1. realizzazione di una viabilita' alternativa tramite due piste                
provvisionali in materiale arido, aventi la funzione di collegare: -            
Via Casale e Via Martella, onde garantire la continuita' del transito           
tra il centro dell'abitato e                                                    
- Via Martella eVia Manduchi a monte dell'area di lavoro, in modo da            
garantire l'accesso pedonale e carrabile alle abitazioni di detta               
strada;                                                                         
2. garantire l'accesso, almeno pedonale, delle abitazioni                       
prospicienti le aree di scavo lungo Via Martella e Via Manduchi fino            
al completo rinterro della nuova tombinatura;                                   
3. relativamente ai sottoservizi presenti nelle zone di scavo, sono             
stati pianificati e previsti, in accordo con gli enti gestori, tutti            
gli interventi atti a: - garantire la continuita' dell'erogazione dei           
servizi per tutta la durata dei lavori mediante apposite opere                  
provvisionali e di by-pass; - assicurare il corretto ripristino e/o             
potenziamento delle infrastrutture a rete presenti, una volta                   
ultimate le opere in progetto;                                                  
4. si prescrive la manutenzione delle opere come previsto dal piano             
di manutenzione allegato al progetto presentato;                                
5. si prescrive la verifica ed il monitoraggio delle condizioni                 
statiche degli edifici in prossimita' delle aree di scavo;                      
6. per il ripristino delle aree di scavo e di eventuali aree di                 
cantiere si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo                 
scotico, che si avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre             
tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua           
manutenzione per evitarne la morte biologica;                                   
7. per quanto riguarda le operazioni di ripristino, in generale, si             
dovranno utilizzare specie autoctone e/o naturalizzate che                      
garantiscono un maggior successo di impianto (facilita' di                      
attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo,           
minori costi di manutenzione);                                                  
8. assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come                    
invadenti (Robinia, Alianto, etc.);                                             
9. particolare attenzione, all'inserimento ambientale e                         
paesaggistico, va posta nella realizzazione del rivestimento                    
dell'alveo del Mavone Grande, previsto in c.a. rivestito di pietrame            
calcareo, in considerazione del fatto che il Fosso Mavone Grande e'             
dichiarato di "notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. n. 134           
del DLgs n. 42 del 22 gennaio 2004, in quanto inserito all'interno              
dell'elenco relativo alle acque pubbliche del R.D. n. 1775 del 1933,            
e quindi tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del DLgs n. 42 del            
22 gennaio 2004;                                                                
10. particolare attenzione all'inserimento ambientale e                         
paesaggistico, va altresi' posta nella realizzazione dello scivolo di           
scarico nel Fosso Mavone Grande;                                                
11. per l'approvvigionamento idrico, durante la cantierizzazione                
dell'opera, e' da evitarsi la perforazione di nuovi pozzi e si                  
ritiene quindi necessario prevedere l'uso di acque superficiali o               
l'allacciamento alla rete acquedottistica;                                      
12. per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e           
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di             
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione            
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di                  
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento            
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e                     
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; - qualora           
nella composizione del calcestruzzo rientri come materia prima il               
polistirolo, il ciclo delle acque usate, provenienti anche dal                  
lavaggio delle autobetoniere, non dovra' essere svolta a cielo aperto           
e comunque, prima dello scarico delle acque usate nel contenitore               
preparato allo scopo, dovranno essere interposte griglie di                     
trattenimento del materiale plastico; - prevedere la umidificazione             
dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed              
inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto                 
quando queste si trovino nelle vicinanze dell'aggregato urbano; - per           
il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei               
cassoni con teloni;                                                             
13. durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto            
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e                    
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,            
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali             
aree, vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo              
misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50            
dB(A);                                                                          
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Consorzio di               
Bonifica della provincia di Rimini, al Comune di Santarcangelo di               
Romagna, all'ARPA Sezione di Rimini, alla Provincia di Rimini;                  
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della            
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni            
il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della             
Regione.                                                                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina