REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2131

Indicazioni generali per l'interpretazione delle Norme del Piano territoriale paesistico regionale in relazione alle opere di interesse meramente locale da realizzare in zone tutelate

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste le Norme del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR),              
approvate con la deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1998, e                   
successivamente modificate con le deliberazioni n. 93 dell'1 febbraio           
2000, n. 2567 del 16 dicembre 2002 e n. 1321 del 7 luglio 2003, e in            
particolare degli articoli:                                                     
- 10, recante "Sistema forestale boschivo";                                     
- 17, recante "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi                 
bacini e corsi d'acqua";                                                        
- 18, recante "Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua";                
- 19, recante "Zone di particolare interesse                                    
paesaggistico-ambientale";                                                      
vista la L.R. 18 maggio 1999, n. 9, recante "Disciplina della                   
procedura di valutazione dell'impatto ambientale", e successive                 
modificazioni e integrazioni, che fissa l'ambito di applicazione, le            
competenze e le modalita' di attuazione delle procedure di screening            
e di VIA;                                                                       
preso atto che sono stati sollevati dubbi interpretativi in relazione           
all'applicazione delle suddette Norme del PTPR in sede di esame                 
istruttorio di alcuni progetti sottoposti a procedura di screening e            
di VIA relativi ad interventi di trasformazione del territorio da               
realizzarsi in zone tutelate dalle stesse Norme del PTPR, in quanto             
non espressamente da esse contemplati;                                          
considerato opportuno fornire in merito indicazioni che precisino le            
condizioni che devono essere soddisfatte nella realizzazione di tali            
interventi, garantendo il perseguimento degli obiettivi di tutela               
fissati dal PTPR, e cosi' rendendo certa e omogenea l'attuazione                
delle normative di tutela paesaggistica del territorio;                         
vista la determinazione del Direttore generale alla Programmazione              
territoriale e Sistemi di mobilita' n. 8066 del 15 giugno 2004, con             
la quale e' stato istituito un gruppo di lavoro interdirezionale che            
ha approfondito lo studio delle Norme del PTPR, individuando le                 
condizioni di applicazione delle stesse Norme per opere di interesse            
meramente locale da realizzare in zone tutelate;                                
ritenuto pertanto di approvare le indicazioni generali per                      
l'interpretazione delle Norme del PTPR di cui all'allegato, parte               
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, riportante gli            
esiti del documento finale elaborato dal gruppo di lavoro suddetto;             
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di                
mobilita', ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della              
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale,                    
Politiche abitative e Riqualificazione urbana e dell'Assessore                  
all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di approvare le indicazioni generali per l'interpretazione delle                
Norme del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) in relazione           
alle opere di interesse meramente locale da realizzare in zone                  
tutelate, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale alla               
presente deliberazione.                                                         
ALLEGATO                                                                        
Indicazioni generali per l'interpretazione delle Norme del Piano                
territoriale paesistico regionale in relazione alle opere di                    
interesse meramente locale da realizzare in zone tutelate                       
Premessa                                                                        
In sede di esame istruttorio dei progetti sottoposti a procedura di             
screening e di VIA ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, sono               
stati sollevati dubbi interpretativi sull'applicazione delle Norme              
del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) in merito ad                 
alcuni interventi di trasformazione del territorio. In particolare,             
pongono problemi in tal senso opere quali gli invasi o gli                      
sbarramenti per l'approvvigionamento idrico e irriguo e gli impianti            
di derivazione idrica per la produzione di energia elettrica, qualora           
ne venga richiesta la realizzazione all'interno delle zone                      
disciplinate dagli articoli 10, 17, 18 e 19 delle Norme del PTPR, in            
quanto queste opere non sono contemplate espressamente dalle stesse             
Norme per le rispettive zone. L'assenza di una specifica previsione             
determina incertezza nell'applicazione delle disposizioni                       
paesaggistiche regionali, sia sotto il profilo della conformita'                
delle opere da realizzarsi alle Norme del PTPR, sia in relazione agli           
effetti delle trasformazioni che le opere stesse provocano sul                  
contesto paesaggistico e ambientale nel quale vanno ad inserirsi.               
D'altra parte, per l'importanza che dette opere assumono, le stesse             
sono espressamente previste e addirittura promosse dalle normative              
comunitarie, statali e regionali relative alla attivita' agricola e             
alla produzione di fonti energetiche rinnovabili.                               
In attuazione di dette normative, purtroppo, si rileva che i                    
proponenti dei progetti in questione, di norma, presentano elaborati            
in cui:                                                                         
- la realizzazione delle opere si basa su richieste avanzate di volta           
in volta da un soggetto privato, in assenza di una pianificazione che           
localizzi puntualmente gli interventi;                                          
- la progettazione normalmente non considera anche i caratteri del              
contesto paesaggistico e ambientale nel quale dovra' inserirsi                  
l'opera;                                                                        
- il progetto di solito non contempla interventi di inserimento                 
paesaggistico delle opere o l'eventuale compensazione delle                     
trasformazioni prodotte allo stato dei luoghi dall'intervento;                  
- in generale, gli effetti cumulativi e complessivi delle opere sul             
contesto paesaggistico e ambientale non sono in alcun modo                      
considerati.                                                                    
Da questa situazione nasce la necessita' di precisare le condizioni             
che debbono essere soddisfatte per la realizzazione di questi                   
interventi, garantendo, al contempo, il perseguimento degli obiettivi           
di tutela disposti dal Piano paesaggistico regionale per le diverse             
zonizzazioni. L'applicazione delle indicazioni cosi' fornite, non               
solo potra' rendere certa e omogenea l'attuazione delle disposizioni            
del PTPR, ma potra' essere utilizzata quale utile esperienza nei casi           
di ulteriori opere che siano potenzialmente in grado di produrre un             
impatto paesaggistico analogo.                                                  
Ambito di applicazione                                                          
Dalla lettura delle citate Norme del PTPR in argomento (artt. 10, 17,           
18 e 19), si evidenziano alcuni presupposti normativi stabili                   
omogeneamente per tutte le zone da essi disciplinate. In particolare,           
le Norme del Piano dispongono che:                                              
1) le infrastrutture e le attrezzature devono essere oggetto di una             
pianificazione nazionale, regionale o provinciale, in un quadro di              
ordinata trasformazione del territorio e di compatibilita' rispetto             
ai valori, alle preesistenze e alle testimonianze di tipo                       
paesaggistico e ambientale (art. 10, comma 9; art. 17, comma 5; art.            
18 comma 2; art. 19, comma 3);                                                  
2) la subordinazione delle opere alle previsioni della pianificazione           
nazionale, regionale o provinciale non e' invece richiesta nei casi             
di opere che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto cioe' al             
servizio della popolazione di un Comune o di due Comuni confinanti,             
fermo restando l'obbligo di sottoposizione a procedura di screening             
ovvero di VIA nei casi in cui  cio' sia previsto dalle disposizioni             
vigenti;                                                                        
3) progetti delle opere, oltre a verificare la fattibilita' tecnica             
ed economica, debbono dimostrare la loro compatibilita' rispetto alle           
caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio                      
interessato (art. 10, comma 9; art. 17, comma 5; art. 18, comma 2;              
art. 19, comma 3).                                                              
Sulla base di tali indicazioni del PTPR, e tenendo presente                     
contemporaneamente le disposizioni di cui alla L.R. 18 maggio 1999,             
n. 9, in merito alle opere sottoposte alle procedure di screening               
ovvero di VIA, si ritiene di identificare due diverse situazioni o              
ambiti di applicazione delle suddette Norme regionali:                          
1) opere sottoposte a procedura di screening ovvero a procedura di              
VIA che siano di interesse nazionale, regionale o provinciale: per la           
loro realizzazione e' sempre obbligatoria una previsione all'interno            
degli strumenti di pianificazione;                                              
2) opere sottoposte a procedura di screening ovvero a procedura di              
VIA ma di interesse meramente locale, in quanto al servizio della               
popolazione di un comune o di due comuni confinanti.                            
Al fine di individuare l'interesse meramente locale che caratterizza            
questa seconda tipologia di opere, si e' ritenuto necessario                    
riferirsi alle normative di settore vigenti in materia, al fine di              
distinguerle dal punto di vista dimensionale.                                   
In particolare, per quanto riguarda gli invasi o sbarramenti per                
approvvigionamento idrico e irriguo, si e' fatto riferimento alla               
distinzione effettuata dalla citata L.R. 9/99 per l'applicazione                
delle procedure e l'individuazione delle competenze in materia di               
screening e di VIA. Nel caso degli impianti di derivazione idraulica            
per la produzione di energia idroelettrica  si e', viceversa, fatto             
ricorso alle indicazioni di cui al DLgs 29 dicembre 2003, n. 387,               
relativo alla promozione dell'utilizzo dell'energia elettrica                   
prodotta da fonti energetiche rinnovabili (in attuazione della                  
Direttiva 2001/77/CE).                                                          
D'altra parte, considerando che le zone territoriali nelle quali                
vengono realizzate le opere nei casi di cui si tratta sono                      
assoggettate a tutela paesaggistica, nell'individuazione delle soglie           
dimensionali si giudica corretto ricorrere a un criterio prudenziale            
analogo a quello previsto dall'art. 4, comma 5 della L.R. 9/99, e               
pertanto di ridurre della meta' le dimensioni indicate dalle suddette           
normative.                                                                      
Si ritiene, quindi, di poter considerare opere di interesse meramente           
locale gli invasi o sbarramenti per l'approvvigionamento idrico e               
irriguo con altezza non superiore a 5 metri e capacita' non superiore           
a 50.000 mc., nonche' gli impianti di derivazione idraulica per la              
produzione di energia idroelettrica con potenza non superiore a 5               
MVA, che corrispondono a 4,5 MW.                                                
Va ricordato che il PTPR esclude in ogni caso la possibilita' di                
realizzare impianti oggetto della presente direttiva nelle zone di              
tutela naturalistica (art. 25), nei boschi ricadenti nel sistema                
costiero (art. 10, comma 11), nei terreni posti a quota superiore ai            
1.200 mt. (art. 9), oltre che nelle zone archeologiche (art. 21),               
fatte salve le necessita' derivanti dalle attivita' di protezione               
civile e di prevenzione degli incendi boschivi.                                 
Analogamente, devono essere escluse dagli interventi di                         
trasformazione le aree ricadenti nei siti della rete Natura 2000                
all'interno dei quali siano presenti habitat e/o specie animali e               
vegetali di interesse comunitario prioritario di cui alle Direttive             
comunitarie n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, salvo parere favorevole               
dell'Unione Europea.                                                            
In considerazione dei distinti obiettivi di salvaguardia e le                   
diversificate modalita' di intervento contemplate dal Piano                     
paesaggistico regionale, si ritiene opportuno esporre le presenti               
direttive distinguendo tra le zone di cui agli articoli 17, 18 e 19 e           
le zone di cui all'art. 10.                                                     
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi               
d'acqua (art. 17);                                                              
- Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 18);                    
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19).             
All'interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,             
bacini e corsi d'acqua (art. 17), delle zone di tutela degli invasi             
ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18) e delle zone di             
particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19), la                    
realizzazione delle opere in argomento e' consentita dalle Norme del            
PTPR a condizione che venga verificata la compatibilita'                        
dell'intervento rispetto alle caratteristiche ambientali e                      
paesaggistiche del territorio interessato direttamente o                        
indirettamente dall'opera stessa, ai sensi dell'art. 17, comma 5,               
richiamato dall'art. 18, comma 2, e dall'art.19, comma 9.                       
In particolare, nel caso di opere da realizzare nelle zone di cui               
agli artt. 17 e 18, le Norme paesistiche dispongono che la                      
compatibilita' paesaggistica e ambientale dovra' essere verificata              
prendendo in esame un tratto significativo del corso d'acqua                    
interessato e un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili             
alternative di intervento. Infatti, un intervento, ancorche'                    
puntuale, puo' produrre sul sistema idraulico ed ecologico di                   
riferimento effetti che, per le evidenti connessioni fisiche e                  
funzionali, vanno oltre la semplice trasformazione della parte di               
territorio interessata dall'opera da realizzare.                                
Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 10 del           
PTPR, le stesse opere non devono interrompere la continuita' e la               
funzionalita' ecologica del corso d'acqua e delle relative fasce                
ripariali.                                                                      
In ogni caso, la valutazione della compatibilita' paesaggistica e               
ambientale degli interventi da realizzare nelle zone di cui si tratta           
(art. 17, art. 18 e art. 19), dovra' essere effettuata all'interno              
della procedura di screening ovvero della procedura di VIA, come                
previsto dalle Norme del PTPR.                                                  
Si sottolinea, ancora, che gli interventi da realizzarsi nelle zone             
di cui agli artt. 17 e 18, nonche' il loro esercizio, devono comunque           
garantire il deflusso minimo vitale del corso d'acqua interessato, ai           
sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e devono inoltre attenersi             
alle specifiche indicazioni contenute nei relativi piani di bacino              
ovvero nello strumento di pianificazione territoriale di                        
coordinamento provinciale competente, e negli strumenti di                      
pianificazione di settore vigenti.                                              
Infine, si ritiene opportuno precisare alcune condizioni di                     
realizzazione che devono essere rispettate da tutte le tipologie di             
opere che vengano realizzate in queste zone, sia nel caso siano                 
interventi oggetto delle presenti indicazioni, sia nel caso siano               
gia' espressamente contemplate dalle Norme paesistiche vigenti, e in            
particolare:                                                                    
- qualora gli interventi progettati rientrino nelle "zone di tutela             
dei corpi idrici superficiali e sotterranei" di cui all'art. 28 delle           
Norme del PTPR, non devono determinare l'interramento, l'interruzione           
o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare              
riguardo per quelle che alimentano acquedotti per uso idropotabile;             
- ai sensi dello stesso art. 28, non devono interessare sorgenti,               
risorgive o acquiferi carsici.                                                  
Sistema forestale boschivo (art. 10)                                            
L'art. 10 delle Norme del PTPR conferisce al sistema dei boschi                 
finalita' prioritarie di tutela naturalistica, di protezione                    
idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e                  
turistica-ricreativa, oltreche' produttiva (art. 10, comma 3).                  
Pertanto, lo stesso articolo elenca gli interventi di trasformazione            
consentiti in tali zone (commi 8 e 9) nonche' le condizioni di                  
ammissibilita' degli stessi (comma 10), rinviando quindi alle                   
Province ed ai Comuni la piu' specifica pianificazione del sistema              
forestale e boschivo, al fine di assegnare differenziati livelli di             
utilizzazione, in funzione degli specifici caratteri delle formazioni           
arboree rilevate, cosi' da impedire trasformazioni che possano                  
alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti e di quello              
idrogeologico piu' in generale.                                                 
Di conseguenza, e' affidata alle Province, in collaborazione con le             
Comunita' Montane, ed ai Comuni qualora le Province non abbiano                 
provveduto ad una piu' precisa individuazione, l'attivita' di                   
ricognizione, di rappresentazione grafica e di aggiornamento dei                
terreni coperti da vegetazione forestale e boschiva, al fine di                 
pianificare l'utilizzo in funzione delle finalita' sopra richiamate,            
nonche' delle tipologie elencate allo stesso art. 10.                           
Il PTPR prevede che questa attivita' di individuazione degli ambiti             
boscati e forestali debba essere condotta per areali territoriali               
omogenei (territorio provinciale o comunale), non essendo possibile             
procedere a modifiche cartografiche finalizzate esclusivamente alla             
realizzazione di un determinato intervento, in quanto attivita'                 
configurabile come deroga alle disposizioni di tutela.                          
Al fine di effettuare tale attivita' di ricognizione, di                        
rappresentazione grafica e di aggiornamento dei terreni coperti da              
vegetazione forestale e boschiva in modo esaustivo, sara' in ogni               
caso necessario fare riferimento alle "Prescrizioni di massima e di             
polizia forestale", tenendo conto, altresi', delle indicazioni                  
dell'art. 2, commi 4 e 6 del DLgs 18 maggio 2001, n. 227.                       
Si sottolinea pero' che vi sono alcune formazioni boschive e                    
forestali che, per significato e funzioni di tutela paesaggistica e             
ambientale, devono essere comunque escluse da qualsiasi intervento di           
trasformazione:                                                                 
a) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e                 
conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n.             
30;                                                                             
b) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il                    
miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica                   
attraverso finanziamento pubblico;                                              
c) boschi di cui alle precedenti lettere ancorche' percorsi o                   
danneggiati dal fuoco;                                                          
d) aree forestali ospitanti esemplari arborei singoli o in gruppi, di           
notevole pregio scientifico o monumentale sottoposti a tutela ai                
sensi dell'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11;                             
e) aree forestali ricadenti nei siti della rete Natura 2000                     
all'interno delle quali siano presenti habitat e/o specie animali e             
vegetali di interesse comunitario prioritario di cui alle Direttive             
comunitarie n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, salvo parere favorevole               
espresso dall'Unione Europea.                                                   
La pianificazione territoriale o urbanistica, provinciale o comunale,           
puo' motivatamente estendere questa salvaguardia assoluta a ulteriori           
tipologie di bosco presenti sul territorio, qualora ne riscontri la             
necessita' in attuazione delle finalita' di tutela stabilita dal                
Piano paesaggistico.                                                            
L'art. 10 delle Norme del PTPR non ammette la realizzazione delle               
opere oggetto della presente direttiva nei terreni coperti da                   
vegetazione forestale e boschiva, ma soltanto il loro attraversamento           
da parte delle relative infrastrutture lineari.                                 
Conseguentemente in tali casi, qualora venga proposto un intervento             
di attraversamento di zone boscate, il PTPR prevede che il Comune               
rilasci un apposito provvedimento abilitativo dichiarando la                    
compatibilita' dell'intervento agli obiettivi di tutela fissati dagli           
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero che               
l'area interessata dallo stesso intervento non rientri nelle                    
categorie di formazioni boschive di cui alle lettere a), b), c), d)             
ed e), sopra elencate.                                                          
I provvedimenti comunali in questione dovranno essere motivati in               
merito all'assenza o all'incongruita' delle possibili alternative.              
Qualora a seguito dell'esame del progetto l'intervento risultasse in            
tal senso ammissibile, il provvedimento comunale dovra' comunque                
indicare misure di compensazione paesaggistica e ambientale ai sensi            
dell'art. 146, comma 4, DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, della Direttiva            
n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985, del DPCM del 27 dicembre 1988 e del           
DPR 12 aprile 1996.                                                             
La valutazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, nonche' delle           
misure di compensazione proposte, sara' anche in questo caso                    
effettuata in sede di procedura di screening ovvero di VIA.                     
Interventi su manufatti esistenti                                               
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche'               
ogni altro intervento su manufatti esistenti, ricadenti in zone di              
tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua                
(art. 17) ovvero in zone di tutela dei caratteri ambientali dei                 
relativi invasi e alvei (art. 18), sono consentiti qualora definiti             
ammissibili dalla strumentazione urbanistica vigente e dall'Autorita'           
idraulica competente nei casi previsti, a condizione che non alterino           
lo stato complessivo dei luoghi o l'aspetto esteriore di edifici o              
manufatti a qualsiasi titolo tutelati.                                          
Documentazione                                                                  
Per gli interventi in argomento, il progetto dovra' essere corredato            
dalla documentazione che ordinariamente viene richiesta dalle                   
specifiche normative vigenti.                                                   
Al fine di migliorare l'attivita' di valutazione degli interventi da            
attuare, si ritiene comunque utile richiamare la documentazione                 
individuata dagli Allegati C e D della L.R. 9/99 e dalla delibera del           
Consiglio regionale n. 3109 del 19/3/1990.                                      
Qualora, inoltre, gli interventi vengano attuati in aree tutelate ai            
sensi degli artt. 136 e 142 del DLgs 42/04 (Codice urbani), si                  
rammenta che dovra', in ogni caso, essere acquisita l'autorizzazione            
paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del Codice per i beni culturali            
e per il paesaggio. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione                    
paesaggistica, la documentazione sopracitata dovra' essere integrata            
con quella di cui all'art. 9, comma 3 dell'Accordo tra la Regione               
Emilia-Romagna, il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali e le           
Associazioni delle Autonomie locali Emilia-Romagna, pubblicato nel              
Bollettino Ufficiale regionale n. 161 del 27 ottobre 2003.                      
Nel caso in cui, infine, gli interventi in progetto ricadano                    
all'interno di aree protette nazionali o regionali (parchi e riserve)           
devono comunque essere assoggettati alla procedura ordinaria di                 
acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore                   
dell'area protetta. Analogamente, qualora gli interventi in progetto            
ricadano all'interno di siti della Rete Natura 2000 (SIC Siti di                
importanza comunitaria e ZPS Zone di protezione speciale), dovra'               
essere espletata la procedura di valutazione di incidenza da parte              
dell'Ente competente, ai sensi dei DPR 357/97 e 120/03, nonche' della           
L.R. 7/04.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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