REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2004, n. 1870

L.R. 43/97 concernente interventi a favore di forme collettive di garanzie nel settore agricolo. Adozione Programma regionale anno 2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme             
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R.             
14 aprile 1995, n. 37";                                                         
richiamate le seguenti deliberazioni:                                           
- n. 921, in data 8 giugno 1999, con la quale sono stati approvati i            
criteri attuativi della citata legge;                                           
- n. 1362, in data 26 luglio 1999, con la quale e' stato adottato il            
primo Programma regionale annuale ed e' stato approvato lo schema di            
convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e le Cooperative di                   
garanzia ed i Consorzi fidi;                                                    
- n. 1883, in data 31 ottobre 2000, e n. 1150, in data 19 giugno                
2001, con le quali i predetti criteri attuativi sono stati modificati           
ed integrati;                                                                   
considerato che nei nuovi criteri approvati con la richiamata                   
deliberazione 1150/01, viene, tra l'altro, previsto che la Giunta               
regionale adotti il Programma annuale di attuazione degli interventi            
disciplinati dalla L.R. 43/97, definendo contestualmente le modalita'           
di concessione e liquidazione dei contributi;                                   
ravvisata pertanto la necessita':                                               
- di adottare il Programma regionale per l'anno 2004, nella                     
formulazione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale              
del presente atto;                                                              
- di determinare come indicato nel Programma medesimo le modalita' di           
concessione e liquidazione degli aiuti in questione;                            
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'Area Agricoltura;                                      
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle                
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il               
punto 4.1.1. dell'Allegato;                                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del                
sopra citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta                 
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il Programma regionale per l'anno 2004 di attuazione            
della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme                
collettive di garanzia nel settore agricolo", specificato                       
nell'Allegato A che fa parte integrante del presente atto;                      
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Attuazione della Legge 12 dicembre 1997, n. 43, "Interventi a favore            
di forme collettive di garanzia nel settore agricolo". Programma                
regionale per il 2004                                                           
1. Promozione delle forme collettive di garanzia                                
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 43/97 la           
Regione interviene:                                                             
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi           
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle            
imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema                    
creditizio e di finanziamento bancario;                                         
b) concedendo contributi agli Organismi di garanzia da utilizzare per           
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti              
assistiti dalle garanzie prestate dai medesimi Organismi sui prestiti           
concessi alle imprese agricole.                                                 
1.1. Soggetti beneficiari                                                       
Cooperative di garanzia e Consorzi fidi - composti da imprenditori              
agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile - con l'eventuale               
adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e organismi privati -             
costituitisi al fine di:                                                        
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema                     
creditizio e di finanziamento bancario;                                         
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti             
assistiti dalle summenzionate garanzie;                                         
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza           
tecnico-finanziaria.                                                            
Le Cooperative e i Consorzi fidi, che possono avere base provinciale,           
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado,                
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:                              
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;            
b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui            
all'art. 2135 del Codice civile, cosi' come stabilito nei criteri               
attuativi della L.R. 43/97 approvati al punto 3) della deliberazione            
della Giunta regionale n. 1150 del 19 giugno 2001;                              
c) essere regolati da uno statuto che preveda: - fini di mutualita'             
tra gli aderenti; - la concessione di garanzie e agevolazioni con               
valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o                  
versate da ciascun socio; - che il Consiglio di Amministrazione sia             
costituito, per almeno i due terzi dei membri, da titolari di aziende           
socie o loro rappresentanti;                                                    
d) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o            
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati.                  
Le Cooperative e i Consorzi devono inoltre assoggettarsi alle                   
prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni, comprese le                     
esclusioni, stabilite nel presente Programma e nei criteri attuativi            
dei programmi regionali di cui alla L.R. 43/97 approvati al punto 3)            
della deliberazione di Giunta regionale 1150/01.                                
1.2. Termine e modalita' di presentazione delle domande di                      
contributo                                                                      
Le domande di contributo dovranno pervenire alla Regione                        
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle           
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro le ore 12 del               
decimo giorno successivo alla data di notifica della deliberazione di           
approvazione del presente Programma alle Cooperative ed ai Consorzi             
di cui alla L.R. 43/97.                                                         
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare             
il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti             
documenti:                                                                      
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla Cooperativa di                 
garanzia o dal Consorzio fidi in attuazione della L.R. 43/97 e sui              
suoi programmi d'intervento;                                                    
b) copia autentica dello statuto in vigore, qualora modificato                  
rispetto a quello gia' trasmesso alla Regione Emilia-Romagna;                   
c) copia conforme del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso,               
regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;                                 
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale            
versato;                                                                        
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della               
normativa vigente dal legale rappresentante che, con riferimento alla           
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione            
della domanda, indichi: - il capitale sociale o il fondo consortile e           
gli altri fondi esistenti (fondi rischi, di riserva o garanzia); -              
l'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite ed                
effettivamente erogate o in essere (totale importo garantito); -                
l'importo complessivo dei prestiti concessi dalle banche agli                   
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile                    
effettivamente erogati o in essere ed assistiti dalle garanzie                  
prestate (totale importo movimentato); - l'eventuale conferma della             
validita' dello statuto gia' in possesso della Regione                          
Emilia-Romagna.                                                                 
1.3. Percentuali di riparto e misura dei contributi alle Cooperative            
di garanzia e ai Consorzi fidi                                                  
Gli stanziamenti definitivi iscritti nel Bilancio regionale per                 
l'esercizio finanziario 2004 per l'attuazione delle specifiche forme            
di aiuto previsti dalla L.R. 43/97 ed oggetto del presente Programma            
sono i seguenti:                                                                
- Capitolo 18344 "Contributi in favore di Cooperative di garanzia e             
di Consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei            
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),           
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)", compreso nell'UPB 1.3.1.3.6470                  
"Interventi a sostegno delle aziende agricole": Euro 814.000,00;                
- Capitolo 18346 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai               
Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi           
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole              
socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)",               
compreso nell'UPB 1.3.1.3.6470 "Interventi a sostegno delle aziende             
agricole": Euro 2.408.000,00;                                                   
detti stanziamenti verranno ripartiti, e contestualmente concessi,              
impegnati e liquidati - ricorrendo le condizioni previste dalla L.R.            
40/01 - fra le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi con atto              
del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, in base ai seguenti           
criteri:                                                                        
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e             
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)              
della L.R. 43/97: - per Euro 325.600,00, pari al 40% della                      
disponibilita' di Euro 814.000,00 recata dal Capitolo 18344: in                 
misura proporzionale all'entita' del capitale sociale o del fondo               
consortile e degli altri fondi esistenti alla chiusura dell'esercizio           
sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di                   
contributo; - per Euro 488.400,00, pari al 60% della predetta                   
disponibilita', in misura proporzionale all'importo globale delle               
operazioni di finanziamento garantite dalle Cooperative e dai                   
Consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura                   
dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della               
domanda. L'importo risultante dall'applicazione dei due parametri               
sopra indicati non potra' comunque superare l'importo del capitale              
sociale versato dai soci o l'importo del fondo consortile costituito            
dai soci stessi sommato all'importo degli altri fondi rischi, fondi             
di riserva o garanzia iscritti a bilancio;                                      
b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli                 
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a              
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/97: -                        
disponibilita' di Euro 2.408.000,00 recata dal Capitolo 18346,                  
ripartita in misura proporzionale alla somma complessiva dei prestiti           
concessi dalle banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135           
del Codice civile, garantiti dalle Cooperative e dai Consorzi ed                
effettivamente erogati o in essere alla chiusura dell'esercizio                 
sociale anteriore alla data di presentazione della domanda.                     
1.4. Concessione del contributo in conto interessi alle imprese                 
associate                                                                       
Le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi utilizzano i                      
finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.           
b), della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un                
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a prestiti a            
breve e medio termine contratti dalle aziende medesime con Istituti             
di credito.                                                                     
La tipologia dei prestiti ammessi al contributo attualizzato e'                 
quella definita al punto 4) dell'allegato B) parte integrante della             
deliberazione della Giunta regionale 1150/01 "Criteri attuativi dei             
programmi regionali di cui alla L.R. 43/97, interventi a favore di              
forme collettive di garanzia nel settore agricolo", ad esclusione di            
quelli indicati ai punti:                                                       
- 4.2.2, alla luce della decisione della Commissione Europea del 16             
dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato            
esecuzione per le calamita' naturali;                                           
- 4.2.4, stante il superamento della fase piu' acuta dell'emergenza             
nel settore zootecnico dovuta alla BSE.                                         
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'Organismo di garanzia              
con provvedimento del proprio Organo deliberante, e' concesso a                 
favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice              
civile, in possesso dei requisiti previsti e che ricorrono ai                   
prestiti - a breve e medio termine - assistiti dalle garanzie                   
prestate dagli Organismi stessi.                                                
L'attivazione del regime di aiuti previsto dalla L.R. 43/97 sul                 
credito a breve termine (abbattimento parziale del tasso d'interesse            
e/o garanzia) e' subordinata alla definizione del massimale di aiuto            
concedibile cosi' come indicato al successivo punto 1.5, lett. a),              
del presente Programma.                                                         
Gli interventi degli Organismi di garanzia sono limitati alle imprese           
socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale.              
Gli Organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in                 
attuazione del presente Programma per il pagamento, in forma                    
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a prestiti                  
erogabili dagli Istituti di credito successivamente alla data di                
pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale della             
Regione.                                                                        
Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 30                 
giugno 2005 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione            
del presente Programma attraverso la presentazione:                             
a) dell'elenco dei beneficiari delle garanzie e/o dei contributi in             
conto interessi attualizzati con l'indicazione: - dell'esatta                   
denominazione dell'azienda agricola e del CUAA (Codice Unico                    
dell'Azienda agricola); - delle tipologie di aiuto finanziate,                  
riportate utilizzando i codici o le descrizioni previste nella                  
codifica degli interventi della Misura 1.a, per gli investimenti                
aziendali, o nei criteri attuativi della L.R. 43/97, per gli altri              
aiuti; - dell'ammontare del prestito erogato dall'Istituto di                   
credito; - della sua durata; - della garanzia prestata (importo                 
garantito e percentuale garantita); - del contributo concesso                   
dall'Organismo di garanzia (percentuale abbattimento tasso e                    
contributo liquidato);                                                          
b) dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle                 
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche              
convenzionate;                                                                  
c) della documentazione bancaria, in copia autenticata (contratti di            
finanziamento corredati dai piani di ammortamento nonche' contabili             
od assegni di accredito del contributo alle aziende beneficiarie),              
relativa alle operazioni rendicontate;                                          
d) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi               
della normativa vigente dal legale rappresentante, con la quale si              
attesta che le garanzie prestate e le somme rendicontate sono state             
utilizzate nel pieno rispetto delle azioni ammissibili, della loro              
durata e dell'intensita' del tasso massimo dell'aiuto stabiliti nei             
criteri attuativi della L.R. 43/97.                                             
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della                     
Cooperativa o del Consorzio, e' presentata alla Regione                         
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle           
imprese.                                                                        
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale             
recupero delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero            
la compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione            
sul Programma annuale successivo.                                               
1.5. Misura dell'intervento in conto interessi degli Organismi di               
garanzia                                                                        
a) Prestiti di esercizio a breve termine                                        
Il tasso massimo dell'aiuto sui prestiti contratti dagli agricoltori            
soci per fare fronte alla gestione dell'azienda, sia che questo                 
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse                 
ovvero quella di concessione di garanzie, nonche' nelle ipotesi di              
cumulo delle due forme di aiuto in questione, non potra' superare il            
differenziale esistente tra i tassi medi applicati al settore                   
agricolo e la media dei medesimi tassi applicati alle altre branche             
produttive.                                                                     
Nel caso in cui siano stabiliti, ed approvati dalla Commissione CE, i           
limiti massimi dell'aiuto di Stato, la Direzione generale Agricoltura           
provvedera' a darne comunicazione agli Organismi di garanzia in modo            
da consentire l'eventuale attivazione della misura.                             
In attesa della definizione dell'aiuto concedibile e della                      
conseguente valutazione sulla compatibilita' ai sensi degli articoli            
92 e 93 del Trattato CE, l'attivazione degli aiuti previsti dalla               
L.R. 43/97 sui prestiti di esercizio a breve termine (abbattimento              
parziale del tasso d'interesse e/o garanzia) rimane sospesa.                    
b) Prestiti a medio termine                                                     
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7 della L.R.                
43/97, la garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai                 
Consorzi fidi ai propri soci sui prestiti a medio termine deve essere           
computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita'                      
applicabili a ciascuna categoria di aiuto.                                      
La garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai Consorzi               
fidi ai propri soci sui prestiti concessi a norma della L.R. 43/97              
non puo' coprire piu' dell'80% di ogni finanziamento.                           
L'entita' massima dell'aiuto concedibile sulle diverse tipologie di             
prestito a medio termine e' quella specificatamente indicata al punto           
4.2 dei criteri attuativi dei programmi regionali approvati al punto            
3) della deliberazione della Giunta regionale 1150/01.                          
A parziale modifica di quanto indicato al V capoverso del punto                 
4.2.1, lett. b) dei sopra citati criteri attuativi, gli Organismi di            
garanzia dovranno comunicare, entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 15           
dicembre, di ogni anno, agli Enti territoriali competenti (Province e           
Comunita' Montane), l'elenco dei beneficiari dei prestiti a medio               
termine concessi con l'indicazione:                                             
- delle tipologie di intervento finanziate, riportate utilizzando i             
codici o le descrizioni previste nella codifica degli interventi                
della Misura 1.a, per gli investimenti aziendali, o nei criteri                 
attuativi della L.R. 43/97, per gli altri aiuti;                                
- dell'importo concesso a prestito;                                             
- della durata dello stesso;                                                    
- dell'aiuto concesso sotto forma di abbuono in conto interessi;                
- del valore della garanzia prestata;                                           
- dell'aiuto complessivamente concesso in termini di equivalente                
sovvenzione quale abbuono e/o garanzia.                                         
2. Controlli e sanzioni                                                         
Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvedera' con                 
proprio atto alla definizione delle procedure inerenti i controlli,             
al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni                
dettate ai sensi della Legge 43/97 e delle disposizioni comunitarie.            
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle                       
disposizioni attuative suindicate nei criteri attuativi approvati al            
punto 3) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale             
1150/01, nonche' nella deliberazione di approvazione del presente               
Programma comporta:                                                             
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di               
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli               
obblighi verso la Regione;                                                      
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui            
alla L.R. 43/97.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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