REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART.1
Comma 3
1) La legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 concerne Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio.
2) La legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 concerne Disciplina
generale dell'edilizia.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
concernente Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici e' il seguente:
"Art. 32 - Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione
dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e'
consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo,
il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere
esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della
disciplina regionale ai princi'pi contenuti nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, in conformita' al Titolo V della Costituzione come modificato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte
salve le competenze delle autonomie locali sul governo del
territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto
titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle
normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce,
d'intesa con le Regioni interessate, il supporto alle Amministrazioni
comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il
coordinamento con la Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della Legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Abrogato.
7.
8.
9. Abrogato.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in
sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e'
destinata una somma di 20 milioni di Euro per l'anno 2004 e di 40
milioni di Euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici
interessati, predispone un programma operativo di interventi e le
relative modalita' di attuazione.
11. Abrogato.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a disposizione
l'importo massimo di 50 milioni di Euro per la costituzione, presso
la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai
soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche
avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 2, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi
agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti
dall'autorita' giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e
amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della
corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono
restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni,
secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a
carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento
spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla
riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano
rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro
dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai Comuni.
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo
all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero
collabora con le Regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale necessario anche per la redazione della relazione al
Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalita'
di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle
informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per le suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2 milioni di
Euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di Euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato
o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti
di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell'ente locale competente e' subordinato al
rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per
il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a
titolo oneroso la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio
disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire
onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo
appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la
disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al
mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il
31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario
della somma dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa
delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata
tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non
superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere
allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio
di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve
essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del
relativo frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere
l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia
del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.
Resta ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche
clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento
del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare,
con il conseguente diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere
favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31
dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente previa presentazione da parte
dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il
rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto
il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della
connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla tabella
B allegata al presente decreto ed e' corrisposto in due rate di pari
importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre
2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla
data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al
mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del
patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31
dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al
comma 18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni
venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno
2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di
Euro, a decorrere dall'1 gennaio 2004. In caso di mancata adozione
entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al
primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati,
con effetto dall'1 gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle
allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e
della navigazione, rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto
del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle
aree da parte delle Regioni, in base alla valenza turistica delle
stesse.
24. Abrogato.
25. Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal
presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato
ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresi'
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri
cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito
di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,
fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del
presente articolo, nonche' 4, 5 e 6 nell'a'mbito degli immobili
soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di
legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata
la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a
sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque
suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato
con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento
antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo
quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa dell'area di
proprieta' dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le
modalita' e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e
paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale
con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n.
353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui
al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il
Comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o
su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione
di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del
Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio
siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da
diritti di uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e
decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e
integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come
riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere
dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo
conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a
procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi
edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i
delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine alle condanne riportate nel certificato generale del
casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve
attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui articolo
46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione
ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o
di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato
dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, puo' essere
autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico
ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal
caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo
acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria di cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non
comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con
l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione
degli oneri concessori, e' presentata al Comune competente, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di
cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, emanano norme per la definizione del
procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro,
un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto ai
fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi
e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei
interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per
l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi
alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati
fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali
perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri
concessori sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che
in proprio o in forme consortili, nell'a'mbito delle zone
perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di
urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici
comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto gia'
versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui
alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai
sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative
modalita' di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione
fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le
quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, da una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione
dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonche'
il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto
pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di
trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso
spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della
denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30
settembre 2004, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi
da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del
comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se
nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente
corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le
costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono
assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri
concessori, nonche' le relative modalita' di versamento, sono
disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto
previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i
medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali
per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della
istruttoria delle domande di sanatoria edilizia puo' essere
determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con
le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e
oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria
presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi del Capo
IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di
conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto
al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione del
presente comma.
42.
43.
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti
l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre
1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate ai sensi
delle predette leggi.
44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "l'inizio" sono
inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167
e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti:
", nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46.
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate
del cento per cento.
48. abrogato.
49. abrogato.
49-bis.
49-ter.
49-quater.
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede,
nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e,
quanto a 82 milioni di Euro, per l'anno 2006, mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme
sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri
interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006
si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente
decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio"".
ORDINANZE  E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI
GIURISDIZIONALI

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina