REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2004, n. 1423

Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna per la valutazione dell'idoneita' alla guida dei soggetti segnalati per guida in stato di ebbrezza alcolica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- l'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 30 marzo 2001, n. 125           
"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";                
- gli articoli 119 e 186 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive           
modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della strada);                           
- l'articolo 330 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive                  
modifiche e integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione             
del Nuovo Codice della strada);                                                 
- l'articolo 320, Appendice II al DPR 495/92, lettera F;                        
- la propria deliberazione del 17 luglio 1996,  n. 1639 "Linee                  
d'indirizzo della Regione Emilia-Romagna sugli interventi per la                
prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'alcolismo e dei                   
problemi alcolcorrelati";                                                       
- la propria deliberazione 28 gennaio 2002, n. 54 "Attivita' libero             
professionale intramuraria del personale della Dirigenza sanitaria              
del Servizio sanitario nazionale. Direttiva alle Aziende";                      
- la propria deliberazione 22 dicembre 2003, n. 2656 "Progetto                  
regionale alcolismo. Assegnazione finanziamenti finalizzati a                   
realizzare programmi educativi e formazione operatori in tema di                
prevenzione e cura";                                                            
ritenuto necessario fornire alcune linee d'indirizzo alle Aziende               
sanitarie per uniformare in ambito regionale i criteri per la                   
valutazione dell'idoneita' alla guida nei soggetti segnalati per                
guida in stato di ebbrezza;                                                     
rilevato che, su mandato dell'Assessorato alle Politiche sociali e              
dell'Assessorato alla Sanita', un apposito gruppo di lavoro                     
regionale, costituito dai referenti dei Servizi alcologici aziendali            
e delle Commissioni mediche locali, ha prodotto un documento tecnico            
per la valutazione dell'idoneita' alla guida nei soggetti segnalati             
per guida in stato di ebbrezza alcolica, documento conservato agli              
atti presso il Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sociali           
e socio-sanitari ed il Servizio Sanita' pubblica;                               
tenuto conto delle indicazioni di carattere tecnico e organizzativo             
fornite dal succitato gruppo di lavoro che si ritengono congrue con             
le finalita' del mandato espresso;                                              
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24/3/2003 concernente            
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,             
ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della                   
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.                
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi e                
dell'Assessore alla Sanita', Giovanni Bissoni;                                  
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di recepire le indicazioni di carattere tecnico e organizzativo              
fornite dal gruppo di lavoro regionale, costituito dai referenti dei            
Servizi alcologici aziendali e delle Commissioni mediche locali;                
2) di approvare i documenti allegati, parti integranti e sostanziali            
della presente deliberazione, contenenti:                                       
A) Protocollo operativo per la valutazione dell'idoneita' alla guida            
nei soggetti segnalati per guida in stato di ebbrezza alcolica                  
(Allegato A);                                                                   
B) percorso valutativo per l'accertamento dell'idoneita' alla guida             
nei soggetti segnalati per ebbrezza alcolica (Allegato B);                      
C) Modello di scheda clinica (Allegato C);                                      
D) Modello di certificazione con legenda (Allegato D);                          
E) criteri di orientamento per la Commissione medica locale ai fini             
dell'individuazione della classe di rischio (Allegato E);                       
F) fac-simile di informativa sul percorso valutativo (Allegato F);              
3) di dare atto che le Aziende sanitarie sono tenute, entro 90 giorni           
dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ad attivare idonee procedure            
tecniche ed organizzative per consentire ai Servizi alcologici                  
operanti presso i Ser.T. e/o i Presidi ospedalieri di realizzare le             
seguenti azioni:                                                                
- fornire le professionalita' mediche, dotate di comprovata                     
esperienza e competenza in materia alcologica, che hanno il compito             
di integrare con la loro presenza le Commissioni mediche locali,                
secondo quanto previsto dalla Legge 125/01 all'articolo 6, comma 1,             
lettera a);                                                                     
- svolgere, su richiesta della Commissione medica locale, gli                   
eventuali approfondimenti clinico-diagnostici necessari, nei casi e             
secondo le modalita' previste dal protocollo operativo di cui                   
all'Allegato A della presente deliberazione, ai fini della                      
formulazione del giudizio conclusivo d'idoneita' alla guida da parte            
della Commissione stessa;                                                       
4) di dare atto che le Aziende sanitarie daranno comunicazione                  
all'Assessore alle Politiche sociali ed all'Assessore alla Sanita'              
della Regione Emilia-Romagna dell'avvenuta attivazione, entro i                 
termini indicati,  delle procedure tecniche e organizzative di cui              
al punto 3);                                                                    
5) di dare atto che le Aziende sanitarie presenteranno annualmente              
alla Direzione generale Sanita' e Politiche sociali della Regione               
Emilia-Romagna, una relazione sullo stato di attuazione del                     
protocollo operativo di cui all'Allegato A, a fini di monitoraggio e            
valutazione regionale complessiva;                                              
6) di dare atto che eventuali integrazioni tecniche al protocollo               
operativo di cui all'Allegato A ed ai restanti Allegati B, C, D, E,             
F, che non comportino modifiche sostanziali dei criteri di                      
valutazione del giudizio di idoneita' alla guida espressi nella                 
presente deliberazione, saranno dettate mediante circolare                      
dell'Assessorato competente;                                                    
7) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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