DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2004, n. 1423
Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna per la valutazione dell'idoneita' alla guida dei soggetti segnalati per guida in stato di ebbrezza alcolica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 30 marzo 2001, n. 125
"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";
- gli articoli 119 e 186 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della strada);
- l'articolo 330 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modifiche e integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo Codice della strada);
- l'articolo 320, Appendice II al DPR 495/92, lettera F;
- la propria deliberazione del 17 luglio 1996, n. 1639 "Linee
d'indirizzo della Regione Emilia-Romagna sugli interventi per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'alcolismo e dei
problemi alcolcorrelati";
- la propria deliberazione 28 gennaio 2002, n. 54 "Attivita' libero
professionale intramuraria del personale della Dirigenza sanitaria
del Servizio sanitario nazionale. Direttiva alle Aziende";
- la propria deliberazione 22 dicembre 2003, n. 2656 "Progetto
regionale alcolismo. Assegnazione finanziamenti finalizzati a
realizzare programmi educativi e formazione operatori in tema di
prevenzione e cura";
ritenuto necessario fornire alcune linee d'indirizzo alle Aziende
sanitarie per uniformare in ambito regionale i criteri per la
valutazione dell'idoneita' alla guida nei soggetti segnalati per
guida in stato di ebbrezza;
rilevato che, su mandato dell'Assessorato alle Politiche sociali e
dell'Assessorato alla Sanita', un apposito gruppo di lavoro
regionale, costituito dai referenti dei Servizi alcologici aziendali
e delle Commissioni mediche locali, ha prodotto un documento tecnico
per la valutazione dell'idoneita' alla guida nei soggetti segnalati
per guida in stato di ebbrezza alcolica, documento conservato agli
atti presso il Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sociali
e socio-sanitari ed il Servizio Sanita' pubblica;
tenuto conto delle indicazioni di carattere tecnico e organizzativo
fornite dal succitato gruppo di lavoro che si ritengono congrue con
le finalita' del mandato espresso;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24/3/2003 concernente
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi e
dell'Assessore alla Sanita', Giovanni Bissoni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di recepire le indicazioni di carattere tecnico e organizzativo
fornite dal gruppo di lavoro regionale, costituito dai referenti dei
Servizi alcologici aziendali e delle Commissioni mediche locali;
2) di approvare i documenti allegati, parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione, contenenti:
A) Protocollo operativo per la valutazione dell'idoneita' alla guida
nei soggetti segnalati per guida in stato di ebbrezza alcolica
(Allegato A);
B) percorso valutativo per l'accertamento dell'idoneita' alla guida
nei soggetti segnalati per ebbrezza alcolica (Allegato B);
C) Modello di scheda clinica (Allegato C);
D) Modello di certificazione con legenda (Allegato D);
E) criteri di orientamento per la Commissione medica locale ai fini
dell'individuazione della classe di rischio (Allegato E);
F) fac-simile di informativa sul percorso valutativo (Allegato F);
3) di dare atto che le Aziende sanitarie sono tenute, entro 90 giorni
dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ad attivare idonee procedure
tecniche ed organizzative per consentire ai Servizi alcologici
operanti presso i Ser.T. e/o i Presidi ospedalieri di realizzare le
seguenti azioni:
- fornire le professionalita' mediche, dotate di comprovata
esperienza e competenza in materia alcologica, che hanno il compito
di integrare con la loro presenza le Commissioni mediche locali,
secondo quanto previsto dalla Legge 125/01 all'articolo 6, comma 1,
lettera a);
- svolgere, su richiesta della Commissione medica locale, gli
eventuali approfondimenti clinico-diagnostici necessari, nei casi e
secondo le modalita' previste dal protocollo operativo di cui
all'Allegato A della presente deliberazione, ai fini della
formulazione del giudizio conclusivo d'idoneita' alla guida da parte
della Commissione stessa;
4) di dare atto che le Aziende sanitarie daranno comunicazione
all'Assessore alle Politiche sociali ed all'Assessore alla Sanita'
della Regione Emilia-Romagna dell'avvenuta attivazione, entro i
termini indicati, delle procedure tecniche e organizzative di cui
al punto 3);
5) di dare atto che le Aziende sanitarie presenteranno annualmente
alla Direzione generale Sanita' e Politiche sociali della Regione
Emilia-Romagna, una relazione sullo stato di attuazione del
protocollo operativo di cui all'Allegato A, a fini di monitoraggio e
valutazione regionale complessiva;
6) di dare atto che eventuali integrazioni tecniche al protocollo
operativo di cui all'Allegato A ed ai restanti Allegati B, C, D, E,
F, che non comportino modifiche sostanziali dei criteri di
valutazione del giudizio di idoneita' alla guida espressi nella
presente deliberazione, saranno dettate mediante circolare
dell'Assessorato competente;
7) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)