REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 luglio 2004, n. 583

Indizione di consultazione popolare, a norma della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 in ordine al progetto di legge regionale "Modifica di confine tra i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro, in provincia di Bologna"

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Premesso:                                                                       
- che la Giunta regionale con atto n. 539 in data 29 marzo 2004 ha              
deliberato la presentazione del p.d.l. "Modifica di confine tra i               
Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro, in provincia di             
Bologna", pubblicato nel SSBU n. 291 del 6 aprile 2004;                         
- che con detta iniziativa la Giunta ha aderito all'istanza dei                 
Comuni di San Benedetto Val di Sambro (vedi deliberazione consiliare            
n. 104 del 21/11/2003) e di Monghidoro (vedi deliberazione consiliare           
n. 20 del 16/4/2003) ritenendo sussistenti tutti i presupposti ed i             
requisiti di forma e di sostanza necessari per attivare la procedura            
di variazione dei confini, ai sensi dell'art. 8, comma 2 e seguenti             
della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 "Norme in materia di riordino                   
territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni";               
- che la Commissione consiliare Bilancio Programmazione Affari                  
generali e istituzionali, prima di procedere all'esame in sede                  
referente del progetto di legge, ha provveduto ad acquisire il parere           
della Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 della            
L.R. 24/96; parere reso con deliberazione n. 249 del 25/5/2004 (I.P.            
2271/2004) del Consiglio provinciale che si e' espresso                         
all'unanimita' a favore della modificazione di confine prevista nel             
progetto di legge della Giunta regionale in accoglimento della                  
richiesta dei Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro;               
considerato:                                                                    
- che la Commissione consiliare ha concluso in data 22 giugno 2004              
l'esame referente sul progetto di legge trasmettendo al Consiglio una           
relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la                  
modifica territoriale proposta e considerato il consenso di tutte le            
Amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole              
all'approvazione di questo progetto di legge;                                   
- e che la Commissione stessa propone pertanto al Consiglio regionale           
di proseguire nell'iter procedurale avviato con il progetto di legge            
della Giunta regionale su istanza dei due Comuni interessati;                   
vista la L.R. 24/96 che all'art. 11 commi 1 bis, 3 e 4 recita:                  
"1 bis. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma             
1, il Consiglio regionale esamina il testo licenziato dalla                     
Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella                    
relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli Enti                 
locali interessati, e, prima della votazione finale, delibera se                
procedere o meno all'indizione del referendum.".                                
"3. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della           
legislazione vigente siano in numero inferiore a cinquanta, il                  
Consiglio regionale puo' stabilire che le consultazioni avvengano               
mediante convocazione, presso la sede del Comune interessato, degli             
elettori ai quali devono comunque essere assicurate adeguate garanzie           
circa la segretezza del voto.".                                                 
"4. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di             
territorio prive di residenti non si procede all'indizione del                  
referendum.",                                                                   
e che al comma 2, lett. c) precisa:                                             
"2. Ai fini delle consultazioni previste dall'art. 133, secondo comma           
della Costituzione, per popolazione interessata si intende:                     
(omissis)                                                                       
c) i soli elettori residenti nel territorio oggetto di modificazione            
negli altri casi.".                                                             
Atteso che:                                                                     
- le porzioni di territorio che sono oggetto di scorporo e di                   
aggregazione fra i due Comuni sono chiaramente individuate nella                
planimetria catastale che fa parte integrante del progetto di legge;            
- la modificazione prospettata e' di modesto impatto (coinvolgendo              
meno dell'1% del territorio e una persona residente nella porzione di           
territorio che il Comune di Monghidoro cede al Comune di San                    
Benedetto Val di Sambro) ma essa e' supportata da specifiche ed                 
oggettive argomentazioni circa l'esigenza di modificare i confini               
allo scopo principale di consentire, stante la reale conformazione              
dei territori, una migliore gestione dei servizi a vantaggio dei                
cittadini di entrambi i Comuni;                                                 
- la "popolazione interessata" che deve essere consultata, ai sensi             
del combinato disposto articolo 11, comma 2, e articolo 12, comma 1             
della citata legge regionale, verificata l'assenza di interessi                 
qualificati e diretti alla modifica territoriale da parte di tutta la           
popolazione, corrisponde, nel caso specifico, ai "soli elettori                 
residenti" nel territorio oggetto di modifica;                                  
- si tratta della situazione prevista e disciplinata dall'articolo              
11, comma 3 della citata legge regionale, nel caso in cui i residenti           
aventi diritto al voto siano in numero inferiore a 50;                          
ritenuto di accogliere la proposta della Commissione consiliare di              
stabilire che la consultazione dei cittadini residenti, ovvero, nello           
specifico, dell'unico cittadino residente sui territori oggetto di              
modifica, avvenga, stante la peculiarita' del caso in esame, mediante           
una forma semplificata di consultazione, presso la sede del Comune di           
Monghidoro, tramite l'acquisizione del parere dell'interessato sulla            
modifica territoriale espresso attraverso la compilazione della                 
scheda elettorale allegata alla presente relazione;                             
dato atto che:                                                                  
- nel caso di specie, trattandosi di un unico elettore, non puo'                
trovare applicazione il disposto dell'articolo 11, comma 3 (relativo            
alla segretezza del voto) che presuppone evidentemente la presenza di           
una pluralita' di elettori e che tuttavia dovra' essere cura del                
Comune di Monghidoro verificare se, nel frattempo, siano intervenute            
modifiche della popolazione residente nel territorio oggetto di                 
modifica che incidano sulla individuazione degli aventi diritto al              
voto, come meglio specificato nel seguito;                                      
- la legge regionale n. 24 del 1996 e successive modifiche non                  
disciplina in alcun modo la procedura di consultazione referendaria             
che si propone di adottare, nel presupposto che si possano di volta             
in volta seguire le regole piu' adeguate allo scopo;                            
visto infine l'art. 12, comma 1 della L.R. 24/96;                               
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
delibera:                                                                       
a) di stabilire che il Comune interessato, ovvero il Comune di                  
Monghidoro, proceda alla consultazione dell'unico cittadino residente           
nel territorio oggetto di variazione di confine, come indicato nella            
parte narrativa e con riferimento al progetto di legge esaminato che            
si allega come parte integrante della presente deliberazione (All. n.           
1) unitamente alla planimetria catastale (All. n. 2 e 2 bis) che                
individua in dettaglio le porzioni di terreno che sono oggetto di               
trasferimento da un Comune all'altro;                                           
b) di definire come nel testo allegato (All. n. 3) quale parte                  
integrante della presente deliberazione il quesito da sottoporre alla           
consultazione popolare con riferimento al progetto di legge                     
esaminato;c) di stabilire altresi', mancando nella L.R. 24/96 una               
dettagliata disciplina della procedura di consultazione popolare non            
referendaria, le seguenti condizioni minime da seguire                          
nell'espletamento della procedura consultiva (che sono tali,                    
peraltro, da assicurare la segretezza del voto nel caso in cui, nel             
frattempo, si dovesse verificare la presenza di una pluralita' di               
elettori):                                                                      
- il Comune individua la commissione che avra' il compito e la                  
responsabilita' di tutte le operazioni connesse al procedimento di              
consultazione;                                                                  
- il Comune individua il Responsabile della procedura di                        
consultazione che avra' il compito e la responsabilita' di tutte le             
operazioni connesse al procedimento in oggetto;                                 
- il cittadino elettore sara' convocato presso la sede del Comune               
mediante notifica personale;                                                    
- la consultazione avverra' entro sessanta giorni dalla data in cui             
perverra' al Comune la delibera del Consiglio regionale che indice la           
consultazione con autorizzazione a procedere secondo le modalita'               
previste dall'articolo 11, comma 3 della legge regionale n. 24 del              
1996;                                                                           
- gli uffici comunali competenti predisporranno l'elenco dei                    
cittadini che risulteranno maggiorenni e residenti nella zona                   
interessata alla consultazione, alla data in cui perverra' la                   
delibera del Consiglio regionale indicata al punto precedente;                  
provvederanno altresi' a verificare il godimento dei diritti politici           
degli iscritti nell'elenco suddetto;                                            
- nel luogo ove si effettua la votazione sara' resa nota la                     
planimetria dei territori oggetto di cessione;                                  
- l'elettore - o gli elettori individuati nel frattempo - avente                
diritto dovra' presentare l'atto di convocazione ed un documento di             
identita' valido;                                                               
- il Sindaco pubblichera' i risultati della consultazione all'Albo              
pretorio comunale, e li comunichera' tempestivamente al Consiglio               
comunale ed al Consiglio regionale, per l'ulteriore corso del                   
progetto di legge, secondo le previsioni dell'articolo 13 della legge           
regionale n. 24 del 1996;                                                       
- il Comune e' autorizzato a definire ulteriormente le modalita' di             
svolgimento della consultazione nel rispetto delle regole minime                
sopra descritte;                                                                
- nel caso in cui, alla data in cui perverra' al Comune la delibera             
del Consiglio regionale, l'ambito territoriale entro il quale gli               
elettori sono chiamati a votare sia privo di residenti, la                      
consultazione non si terra' (ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della           
legge regionale n. 24 del 1996 e successive modificazioni) ed il                
Comune ne dara' comunicazione al Consiglio regionale;                           
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO N. 1                                                                   
Modifica di confine tra i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e               
Monghidoro, in provincia di Bologna                                             
          Art. 1                                                                
1. Il confine tra i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e                     
Monghidoro, su proposta dei Consigli comunali interessati e sentite             
le popolazioni interessate, e' modificato secondo le linee risultanti           
dall'allegata planimetria che, delimitando il nuovo confine                     
catastale, indica in dettaglio le porzioni di terreno che sono                  
oggetto di trasferimento da un Comune all'altro.                                
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la                
Provincia di Bologna e' delegata a regolare, con propri atti e nel              
rispetto dei criteri e principi enunciati dall'articolo 14 della                
legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino              
territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), i             
rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni                    
comunali.                                                                       
(seguono cartine)                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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