REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO

RICORSO N. 60 DEPOSITATO IL 22 GIUGNO 2004

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                                           
Risorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica,                    
rappresentato dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici               
della quale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge              
contro Regione Emilia-Romagna in persona del Presidente della Giunta            
regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita'                      
incostituzionalita' degli articoli 44, comma 3, e 47 della legge                
regionale Emilia -Romagna 14 aprile 2004, n. 7 recante Disposizioni             
in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali ,            
per violazione rispettivamente dell'articolo 117, comma secondo,                
lett. e) della Costituzione in relazione all'articolo 3, comma 29,              
della legge n.549 del 1995, e l'articolo 117, comma secondo, lettera            
m) e comma terzo, della Costituzione in relazione all'articolo 13,              
comma 3, della legge n. 36 del 1994 (Delibera del Consiglio dei                 
Ministri del 3 giugno 2004)                                                     
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a             
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)                   
1. La Regione Emilia-Romagna con la legge 14 aprile 2004, n.7 detta             
varie disposizioni in materia ambientale ed apporta modifiche ed                
integrazioni ad alcune leggi regionali.                                         
Il Titolo I reca norme in materia di conservazione degli habitat                
naturali e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche            
di cui alle direttive CE nn. 92/43 e 70/409 inerenti la retre natura            
2000.                                                                           
Il Capo I definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della               
legge, nonche' le funzioni della Regione in tale materia.                       
Viene regolamentata l'adozione delle misure di conservazione                    
necessarie, che possono prevedere la adozione di piani di gestione, e           
sono definite le varie fattispecie e, quindi, attribuite le                     
competenze a seconda del caso. Le funzioni di monitoraggio sono                 
attribuite alla Regione, che deve avvalersi a tale scopo di soggetti            
dotati della necessaria professionalita'. La valutazione di                     
incidenza, prevista dal DPR n. 237 del 1997, e' disciplinata dalla              
legge in esame anche per gli interventi ed i progetti che ricadono in           
un'area protetta.                                                               
Il Titolo II contiene una serie di disposizioni in campo ambientale,            
tra cui la attribuzione di competenze (in materia di raccolta dei               
funghi, di funzioni amministrative, di bonifica) e detta inoltre,               
disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio,                   
prevedendo una puntuale disciplina per quanto riguarda la gestione              
delle aree del demanio idrico, che regolamenta il procedimento per il           
rilascio delle concessioni, la durata , il rinnovo, la revoca e la              
decadenza delle stesse. Sono inoltre determinati i canoni per i vari            
casi di concessione delle aree del demanio idrico e vengono previste            
sanzioni amministrative per la violazione delle sue disposizioni.               
Una sezione e' dedicata alle disposizioni in materia di uso del                 
territorio, con particolare riguardo alle attivita' estrattive, agli            
abitati da consolidare e alle sopraelevazioni.                                  
Infine, per conformarsi alla evoluzione della disciplina in materia             
ambientale, apporta modifiche a precedenti leggi regionali di                   
settore.                                                                        
2. Le norme relative alla determinazione del tributo per il deposito            
in discarica dei rifiuti (art. 44, comma 3) e della fissazione della            
tariffa relativa al servizio idrico integrato e alla gestione dei               
rifiuti (art. 47) presentano profili di illegittimita'                          
costituzionale.                                                                 
3. L'articolo 44, comma 3, prevede che l'ammontare del tributo                  
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui                
all'articolo 3, comma 29 della legge n. 459 del 1995 sia fissato con            
deliberazione della Giunta regionale.                                           
Si verte in materia di tributi erariali attribuiti alla Regione, non            
di tributi regionali. In materia, la giurisprudenza costituzionale ha           
precisato che i tributi il cui gettito e' destinato agli enti                   
autonomi non possono essere qualificati come tributi propri, poiche'            
si tratta di tributi istituiti con legge statale che riconosce solo             
uno spazio di autonomia assai limitato. Non e' possibile, in materia            
tributaria, una piena esplicazione di potesta' regionali senza la               
normativa statale di coordinamento, senza la quale e' precluso alla             
Regione di intervenire, se non nei limiti gia' attualmente                      
riconosciuti.                                                                   
Fermo restando peraltro il divieto di procedere in senso inverso                
all'articolo 119 della Costituzione, e di sopprimere semplicemente,             
senza sostituirli, gli spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi              
statali in vigore (Sentenza n. 37 del 2004).                                    
La norma viola, dunque, l'articolo 117, comma secondo, ettera e)                
della Costituzione in relazione allo stesso articolo 3, comma                   
ventinovesimo, della legge n. 259 del 1995, che riserva alla legge              
regionale il compito di fissare l'ammontare di tale imposta.                    
4. L'articolo 47, che introduce l'articolo 25 ter alla legge                    
regionale n. 25 del 1999, prevede che con decreto del presidente                
della Giunta venga stabilito il metodo per la determinazione della              
tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei              
rifiuti.                                                                        
L'individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa in             
materia di acque costituisce per sua natura sia un livello essenziale           
di prestazione che deve essere garantito su tutto il territorio                 
nazionale, sia un principio fondamentale in materia di governo del              
territorio. Infatti, l'articolo 13, comma 3, della legge n. 36 del              
1994 rimette la determinazione di tali criteri allo Stato con un                
procedimento che prevede la concertazione e l'intesa con le Regioni.            
La disposizione in rassegna, pertanto, che attribuisce alla Giunta              
regionale la definizione di detti criteri, oltre a violare il                   
principio costituzionale dell'intesa e concertazione tra enti                   
territoriali, viola l'articolo 117, comma 2, lettera m) e l'articolo            
117, terzo comma, della Costituzione.                                           
Su tali premesse,                                                               
SI CHIEDEdi dichiarare la illegittimita' costituzionale degli                   
articoli 44, comma 3, per violazione dell'articolo 117, secondo                 
comma, lettera e) della Costituzione in relazione all'articolo 3,               
comma 29, della legge n. 549 del 1995, e 47 per violazione                      
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e dell'articolo 117,               
terzo comma, della Costituzione della legge regionale Emilia-Romagna            
14 aprile 2004, n. 7, recante Disposizioni in materia ambientale.               
Modifiche ed integrazioni a leggi regionali.                                    
Roma, 10 giugno 2004                                                            
AVVOCATO DELLO STATO                                                            
Maurizio Fiorilli                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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