COMUNICATO
RICORSO N. 60 DEPOSITATO IL 22 GIUGNO 2004
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Risorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica,
rappresentato dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici
della quale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge
contro Regione Emilia-Romagna in persona del Presidente della Giunta
regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita'
incostituzionalita' degli articoli 44, comma 3, e 47 della legge
regionale Emilia -Romagna 14 aprile 2004, n. 7 recante Disposizioni
in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali ,
per violazione rispettivamente dell'articolo 117, comma secondo,
lett. e) della Costituzione in relazione all'articolo 3, comma 29,
della legge n.549 del 1995, e l'articolo 117, comma secondo, lettera
m) e comma terzo, della Costituzione in relazione all'articolo 13,
comma 3, della legge n. 36 del 1994 (Delibera del Consiglio dei
Ministri del 3 giugno 2004)
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)
1. La Regione Emilia-Romagna con la legge 14 aprile 2004, n.7 detta
varie disposizioni in materia ambientale ed apporta modifiche ed
integrazioni ad alcune leggi regionali.
Il Titolo I reca norme in materia di conservazione degli habitat
naturali e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche
di cui alle direttive CE nn. 92/43 e 70/409 inerenti la retre natura
2000.
Il Capo I definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della
legge, nonche' le funzioni della Regione in tale materia.
Viene regolamentata l'adozione delle misure di conservazione
necessarie, che possono prevedere la adozione di piani di gestione, e
sono definite le varie fattispecie e, quindi, attribuite le
competenze a seconda del caso. Le funzioni di monitoraggio sono
attribuite alla Regione, che deve avvalersi a tale scopo di soggetti
dotati della necessaria professionalita'. La valutazione di
incidenza, prevista dal DPR n. 237 del 1997, e' disciplinata dalla
legge in esame anche per gli interventi ed i progetti che ricadono in
un'area protetta.
Il Titolo II contiene una serie di disposizioni in campo ambientale,
tra cui la attribuzione di competenze (in materia di raccolta dei
funghi, di funzioni amministrative, di bonifica) e detta inoltre,
disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio,
prevedendo una puntuale disciplina per quanto riguarda la gestione
delle aree del demanio idrico, che regolamenta il procedimento per il
rilascio delle concessioni, la durata , il rinnovo, la revoca e la
decadenza delle stesse. Sono inoltre determinati i canoni per i vari
casi di concessione delle aree del demanio idrico e vengono previste
sanzioni amministrative per la violazione delle sue disposizioni.
Una sezione e' dedicata alle disposizioni in materia di uso del
territorio, con particolare riguardo alle attivita' estrattive, agli
abitati da consolidare e alle sopraelevazioni.
Infine, per conformarsi alla evoluzione della disciplina in materia
ambientale, apporta modifiche a precedenti leggi regionali di
settore.
2. Le norme relative alla determinazione del tributo per il deposito
in discarica dei rifiuti (art. 44, comma 3) e della fissazione della
tariffa relativa al servizio idrico integrato e alla gestione dei
rifiuti (art. 47) presentano profili di illegittimita'
costituzionale.
3. L'articolo 44, comma 3, prevede che l'ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui
all'articolo 3, comma 29 della legge n. 459 del 1995 sia fissato con
deliberazione della Giunta regionale.
Si verte in materia di tributi erariali attribuiti alla Regione, non
di tributi regionali. In materia, la giurisprudenza costituzionale ha
precisato che i tributi il cui gettito e' destinato agli enti
autonomi non possono essere qualificati come tributi propri, poiche'
si tratta di tributi istituiti con legge statale che riconosce solo
uno spazio di autonomia assai limitato. Non e' possibile, in materia
tributaria, una piena esplicazione di potesta' regionali senza la
normativa statale di coordinamento, senza la quale e' precluso alla
Regione di intervenire, se non nei limiti gia' attualmente
riconosciuti.
Fermo restando peraltro il divieto di procedere in senso inverso
all'articolo 119 della Costituzione, e di sopprimere semplicemente,
senza sostituirli, gli spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi
statali in vigore (Sentenza n. 37 del 2004).
La norma viola, dunque, l'articolo 117, comma secondo, ettera e)
della Costituzione in relazione allo stesso articolo 3, comma
ventinovesimo, della legge n. 259 del 1995, che riserva alla legge
regionale il compito di fissare l'ammontare di tale imposta.
4. L'articolo 47, che introduce l'articolo 25 ter alla legge
regionale n. 25 del 1999, prevede che con decreto del presidente
della Giunta venga stabilito il metodo per la determinazione della
tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei
rifiuti.
L'individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa in
materia di acque costituisce per sua natura sia un livello essenziale
di prestazione che deve essere garantito su tutto il territorio
nazionale, sia un principio fondamentale in materia di governo del
territorio. Infatti, l'articolo 13, comma 3, della legge n. 36 del
1994 rimette la determinazione di tali criteri allo Stato con un
procedimento che prevede la concertazione e l'intesa con le Regioni.
La disposizione in rassegna, pertanto, che attribuisce alla Giunta
regionale la definizione di detti criteri, oltre a violare il
principio costituzionale dell'intesa e concertazione tra enti
territoriali, viola l'articolo 117, comma 2, lettera m) e l'articolo
117, terzo comma, della Costituzione.
Su tali premesse,
SI CHIEDEdi dichiarare la illegittimita' costituzionale degli
articoli 44, comma 3, per violazione dell'articolo 117, secondo
comma, lettera e) della Costituzione in relazione all'articolo 3,
comma 29, della legge n. 549 del 1995, e 47 per violazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e dell'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione della legge regionale Emilia-Romagna
14 aprile 2004, n. 7, recante Disposizioni in materia ambientale.
Modifiche ed integrazioni a leggi regionali.
Roma, 10 giugno 2004
AVVOCATO DELLO STATO
Maurizio Fiorilli