REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2004, n. 790

Protocollo d'Intesa per il servizio di trasferimento dei passeggeri a seguito della chiusura dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che l'Aeroporto G. Marconi di Bologna osservera' un periodo            
di chiusura dal 3 maggio 2004 al 2 luglio 2004 per le necessita' di             
riqualificazione del manto della pista secondo le direttive ENAC e di           
prolungamento della stessa;                                                     
dato atto della necessita' di definire un piano di intervento                   
coordinato volto ad assicurare continuita' ai collegamenti aerei                
delle compagnie e ai fornitori dei servizi che operano sullo scalo              
bolognese e sugli altri aeroporti regionali ad esso collegati;                  
ritenuto, a questo fine, che l'articolazione piu' opportuna degli               
impegni reciproci possa essere quella di un protocollo d'intesa                 
attraverso cui sancire l'impegno della Regione, della Provincia di              
Bologna, delle Agenzie locali della mobilita' di Modena, Bologna,               
Forl-Cesena, Rimini e della Societa' Aeroporto G. Marconi di Bologna            
SpA volto ad assicurare il movimento a terra dei passeggeri tra le              
diverse aree della regione, lo stesso Aeroporto Marconi e gli altri             
aeroporti coinvolti, soprattutto quelli di Rimini e Forl ai quali               
sara' diretto il traffico in occasione del periodo di chiusura                  
dell'Aeroporto di Bologna;                                                      
preso atto che la Societa' Aeroporto G. Marconi SpA e' impegnata a              
contribuire a dar garanzia ai passeggeri di un collegamento navetta             
tra l'Aeroporto di Bologna e gli altri aeroporti coinvolti, nel piu'            
ampio quadro dei servizi di handling, di security, di informazione e            
di coordinamento di scalo presso gli altri aeroporti della regione              
con conseguente trasferimento di addetti, secondo il piano di                   
partecipazione e di concorso nella spesa indicato dalla lettera                 
protocollo 392/DG/UL inoltrata alle Agenzie locali della mobilita' di           
Bologna e di Forl e alla Regione in data 21 aprile 2004;                        
preso atto altres della proposta operativa dei servizi di                       
collegamento tra gli aeroporti della Regione interessati, definita in           
coordinamento operativo dalle Agenzie locali della mobilita' di                 
Bologna, Modena, Forl, Rimini secondo il programma di esercizio-base            
allegato al presente Protocollo;                                                
visto l'art. 33 della L.R. 30/98 per la concessione di contributi per           
iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto              
pubblico in ordine al quale definire gli impegni della Regione                  
Emilia-Romagna nella presente intesa;                                           
preso atto degli impegni assunti dalle parti secondo la piu'                    
specifica articolazione indicata nel Protocollo d'Intesa allegato               
alla presente quale parte integrante;                                           
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di             
legge:                                                                          
- n. 1464 del 28 luglio 2003 di definizione delle attivita'                     
dell'Agenzia Trasporti pubblici;                                                
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 642 del 5 aprile 2004, concernente "Approvazione degli atti di             
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza                
1/4/2004)";                                                                     
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici ing. Bruno Ginocchini ai              
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della                       
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione                 
Emilia-Romagna, le Agenzie locali della mobilita' di Modena, Bologna,           
Forl-Cesena, Rimini, la Provincia di Bologna, la Societa' Aeroporto             
di Bologna per lo sviluppo dei servizi di trasferimento dei                     
passeggeri a seguito della chiusura dell'Aeroporto G. Marconi di                
Bologna, secondo il piano di collaborazione e delle azioni necessarie           
all'attuazione del Protocollo allegato alla presente deliberazione,             
quale sua parte integrante e sostanziale;                                       
b) di delegare l'Assessore regionale alla Mobilita' e Trasporti alla            
sottoscrizione del Protocollo d'Intesa;                                         
c) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO                                                                        
Schema di Protocollo d'Intesa per lo sviluppo dei servizi di                    
trasferimento dei passeggeri a seguito della chiusura dell'Aeroporto            
G. Marconi di Bologna                                                           
L'anno 2004 il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore ai Trasporti            
e alla Mobilita' Alfredo Peri, domiciliato per la carica in Bologna,            
Viale A. Moro n. 30                                                             
- la Provincia di Bologna, rappresentata dall'Assessore alla                    
Mobilita' e Trasporti Tiberio Rabboni, domiciliato per la carica in             
Bologna, Via Zamboni n. 23;                                                     
- l'Agenzia per la mobilita' Societa' Reti e Mobilita' SpA                      
rappresentata da Simonetta D'Ettorre, domiciliata per la carica in              
Bologna, Via Saliceto n. 1/4;                                                   
- l'Agenzia per la mobilita' e il Trasporto pubblico locale di Modena           
SpA rappresentata da Levizzani Enrico, domiciliato per la carica in             
Modena Viale Martiri della Liberta' n. 34;                                      
- l'Agenzia per la mobilita' Consorzio ATR rappresentata da Giulio              
Guerrini domiciliato per la carica in Forl Via Lombardini n. 2;                 
- l'Agenzia per la mobilita' TRAM rappresentata da Maurizio Baldacci,           
domiciliato per la carica in Rimini, Via Generale C.A. Dalla Chiesa             
n. 38;                                                                          
- la Societa' Aeroporto di Bologna SpA rappresentata da Alberto Clo',           
domiciliato per la carica in Bologna, Via Triumvirato n. 84;                    
si conviene                                                                     
di stipulare il seguente Protocollo d'Intesa per definire finalita',            
modalita', contenuti, oneri e ruoli per assicurare il trasferimento             
dei passeggeri a terra durante il periodo di chiusura dell'Aeroporto            
G. Marconi.                                                                     
Art. 1                                                                          
Finalita'                                                                       
Sviluppare il programma di collegamenti a terra tra gli Aeroporti di            
Bologna, Forl e Rimini, secondo le condizioni di trasporto definite             
nel programma di esercizio base allegato al presente Protocollo                 
concordato fra la Societa' Aeroporto G. Marconi e il Consorzio                  
Adriatic Transport Group (ATG) di Rimini.                                       
Art. 2                                                                          
Modalita'                                                                       
Le Agenzie locali della mobilita' di Modena, Bologna, Forl-Cesena,              
Rimini sono impegnate a rimodulare i servizi nei rispettivi ambiti              
territoriali volti ad assicurare l'integrazione con quelli definiti             
nel programma di esercizio di cui all'art. 1, provvedendo ai                    
necessari contratti con gli esercenti e alla rendicontazione nei                
confronti della Regione e degli altri firmatari del presente                    
Protocollo.                                                                     
La Provincia di Bologna, sul cui territorio ha sede l'Aeroporto G.              
Marconi, i cui lavori determinano l'esigenza del suddetto intervento,           
definisce le condizioni per la istituzione dei servizi pubblici di              
linea di natura temporanea idonei a collegare gli aeroporti                     
interessati provvedendo ai conseguenti atti autorizzativi.                      
L'Agenzia per la mobilita' ATR di Forl, in ragione della prevalenza             
del volume di traffico aereo, e conseguentemente di passeggeri,                 
trasferito nel proprio bacino di competenza, stipula il contratto di            
servizio con l'esercente per l'attuazione del Programma di esercizio            
richiamato all'art. 1. Il contratto di servizio con l'esercente                 
assicurera', con riferimento alla situazione specifica, la                      
pianificazione, la progettazione e il coordinamento operativo di                
controllo del servizio, anche delle eventuali necessarie                        
intensificazioni a carico dell'esercente, nonche' i tempi di                    
attuazione, le penalita', le modalita' di monitoraggio e di                     
verifica.                                                                       
Vista l'eccezionalita' e la temporaneita' del servizio in oggetto,              
non si applicano le condizioni e i limiti di cui al comma 1,                    
dell'art. 14 bis della L.R. 30/98 in tema di subaffidamenti.                    
La Regione Emilia-Romagna e' impegnata a incrementare di una cifra              
pari a Euro 250.000,00 il fondo previsto dall'art. 33 della L.R.                
30/98 per lo sviluppo e la qualificazione del trasporto pubblico                
relativamente all'anno 2004 da erogare all'Agenzia per la mobilita'             
Consorzio ATR di Forl a fronte della documentazione comprovante il              
servizio effettuato in dipendenza dei contatti con l'esercente per              
l'attuazione del Programma di esercizio richiamato all'art. 1.                  
La Societa' Aeroporto G. Marconi SpA stanzia una cifra pari a Euro              
121.841,94 + IVA per la copertura della parte residua della spesa               
prevista, fatta salva l'acquisizione di ulteriori contributi pubblici           
e privati, secondo il piano di partecipazione e di concorso nella               
spesa indicato dalla lettera protocollo 392/DG/UL inoltrata alla                
Regione e alle Agenzie locali della mobilita' di Bologna e di Forl in           
data 21 aprile 2004.                                                            
Per quanto riguarda le eventuali corse "bis", si precisa che per i              
primi 20 giorni tali corse saranno garantite dall'esercente a fronte            
del pagamento di un forfait di Euro 16.000,00 + IVA e di Euro 0,66 +            
IVA per ogni chilometro effettuato, a carico della Societa' Aeroporto           
G. Marconi SpA di Bologna in aggiunta a quanto previsto al punto                
precedente.                                                                     
Il corrispettivo per ogni corsa "bis" effettuata dal ventunesimo                
giorno sara' pari a Euro 290,00 + IVA fra Bologna e Forl e a Euro               
350,00 + IVA fra Bologna e Rimini, a carico della Societa' Aeroporto            
G. Marconi in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti.                   
I ricavi da titoli di viaggio sono di spettanza dell'affidatario fino           
ad un monte ricavi equivalente a Euro 120,00 (IVA compresa) per corsa           
fra Bologna e Forl e fino ad un monte ricavi equivalente a Euro 90,00           
(IVA compresa) per corsa fra Bologna e Rimini.                                  
Per il calcolo del monte ricavi per corsa, distintamente per ognuna             
delle tratte interessate, Bologna-Forl e Bologna-Rimini, gli introiti           
risulteranno da tutti i ricavi derivanti dalla vendita di titoli di             
viaggio, corse "bis" incluse e diviso per il numero di corse                    
effettuate nel rispetto del programma di esercizio-base allegato al             
presente Protocollo ("bis" esclusi).                                            
Le entrate eventualmente superiori alle soglie suddette saranno di              
spettanza dell'Agenzia Consorzio ATR di Forl, che si impegna, sin               
d'ora, a destinarle alla copertura dei costi delle corse "bis".                 
Ulteriori ricavi determineranno una riduzione dei corrispettivi                 
stanziati nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio e           
una contestuale riduzione di contributi di cui al presente articolo             
secondo il seguente schema di priorita':                                        
a) 50% - contributo Societa' Aeroporto G. Marconi SpA per                       
servizi-base;                                                                   
b) riduzione nella stessa percentuale (50%) dei contributi della                
Societa' Aeroporto G. Marconi SpA e della Regione Emilia-Romagna;               
c) riduzione residuo contributo della Regione Emilia-Romagna.                   
Nel caso in cui vi siano economie non derivanti dalla riduzione del             
numero di corse, queste andranno nella misura fino all'1% del                   
fatturato all'Agenzia Consorzio ATR di Forl, oltre in riduzione dei             
contributi a carico della Societa' Aeroporto G. Marconi SpA e della             
Regione Emilia-Romagna di cui al presente articolo come determinata             
nel comma precedente.                                                           
Nel caso in cui le entrate siano tali da coprire completamente il               
costo del servizio, fatta salva una quota per la copertura dei costi            
sostenuti dall'Agenzia Consorzio ATR di Forl, i ricavi ulteriori                
saranno riconosciuti all'esercente.                                             
Art. 3                                                                          
Tariffe                                                                         
Le tariffe del servizio, che si configura come funzionale al                    
mantenimento di adeguati livelli di servizio nelle comunicazioni                
aeree e come accessorio al mantenimento delle relazioni fra la                  
Regione, il resto del Paese e i Paesi esteri, anche in coerenza con             
le tariffe attuali, sono le seguenti (IVA compresa):                            
BO aer - BO staz  Euro  4,50                                                    
MO-BO           Euro  5,00 (non compresa nei calcoli                            
                              art. 2)                                           
BO-FO            Euro 10,00                                                     
MO-FO            Euro 15,00 (di cui Euro 5,00 non                               
                               compresi nei calcoli art. 2)                     
BO-RN           Euro 15,00                                                      
Art. 4                                                                          
Attivita' di promozione e di informazione                                       
La Societa' Aeroporto G. Marconi SpA si impegna a garantire                     
l'informazione attraverso l'inserimento di una finestra di                      
informazione sul sito web in italiano e in inglese, la distribuzione            
di materiale informativo, l'attivazione di un numero verde, la                  
relazione con le agenzie di viaggio, con gli enti locali e con la               
stampa.                                                                         
L'esercente curera' l'informazione relativa al servizio, con totem e            
informazioni sul territorio e presso i punti di salita/discesa,                 
nonche' prevedendo l'informazione anche presso i call-center e i siti           
web aziendali.                                                                  
Art. 5                                                                          
Validita' del Protocollo                                                        
Il Protocollo d'Intesa manterra' la propria validita' per il periodo            
di chiusura dell'Aeroporto G. Marconi derivante dai lavori di                   
manutenzione e prolungamento della pista. Forme di accordo                      
eventualmente diverse da quelle previste dal presente Protocollo                
d'Intesa dovranno essere assunte di comune accordo.                             
Art. 6                                                                          
Coordinamento delle attivita'                                                   
Per l'attuazione degli impegni previsti dal presente Protocollo                 
d'Intesa le Agenzie locali della mobilita' agiscono in coordinamento            
di attivita' con l'Agenzia Consorzio ATR di Forl.                               
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per LA PROVINCIA DI                              
  BOLOGNA                                                                       
per L'AGENZIA MOBILITA'  per L'AGENZIA                                          
CONSORZIO ATR DI FORLI'  SOCIETA' RETI E MOBILITA' SPA                          
per L'AGENZIA MOBILITA'  per L'AGENZIA PER LA MOBILITA'                         
TRAM DI RIMINI  E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                  
  DI MODENA SPA                                                                 
per LA SOCIETA' AEROPORTO                                                       
DI BOLOGNA SPA                                                                  
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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