DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1397
Integrazione alle direttive in materia di interventi per il Diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2004/2005 di cui alla delibera di Giunta regionale 1034/04
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. n. 50 del 24 dicembre 1996 "Disciplina per il diritto allo
studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e
della L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 5 che istituisce le Aziende regionali per il DSU
(ARDSU) quali organismi di gestione degli interventi per il diritto
allo studio universitario sul territorio della Regione
Emilia-Romagna;
- la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati";
- la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 "Modifiche al
Titolo V della parte seconda della Costituzione", ed in particolare
l'art. 3;
- la L.R. n. 6 del 3 aprile 2002 "Modifiche alla L.R. 24 dicembre
1996, n. 50 'Disciplina del diritto allo studio universitario.
Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1991, n. 20' e alla L.R. 14 giugno
1996, n. 18 'Disciplina della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario'";
richiamato l'art. 4 della citata L.R. n. 50 del 1996 e successive
modificazioni, che prevede che la Giunta regionale impartisca agli
organismi di gestione direttive relativamente:
a) ai criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle
condizioni economiche per l'accesso agli interventi ed ai servizi
attribuibili per concorso;
b) ai limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi
delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
richiamata la propria deliberazione:
- n. 1034 del 31 maggio 2004, avente per oggetto "Direttive in
materia di interventi per il diritto allo studio universitario alle
Aziende regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno
accademico 2004/2005";ritenuto opportuno adeguare alla variazione
dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, pari al + 2,5% il limite dell'importo previsto
per l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo
familiare dello studente, nonche' il limite dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello
studente;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, avente
ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina
Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi,
delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di confermare per l'anno accademico 2004/2005 le direttive per
l'elaborazione dei bandi di concorso per borse di studio e
posti-alloggio e le indicazioni sul sistema tariffario dei servizi,
contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1034 del 31
maggio 2004 avente per oggetto "Direttive in materia di interventi
per il diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per
il diritto allo studio universitario per l'anno accademico
2004/2005", salvo la modifica di cui al successivo punto 2);
2) di approvare per l'anno accademico 2004/2005 i seguenti requisiti
economici:
- l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo
familiare dello studente non puo' superare il limite di Euro
29.104,36;
- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del
nucleo familiare dello studente non puo' superare il limite di Euro
17.247,03;
3) di stabilire che le Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario si attengano ai criteri per l'elaborazione dei bandi di
concorso di cui al precedente punto 2);
4) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.