MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO

COMUNICATO

Autorizzazioni alla SEF Sri alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a 380 kV, in semplice terna in cavo interrato, di collegamento tra la stazione di smistamento "Ferrara F.W." e l'impianto di cogenerazione della Societa' SEF Srl e della stazione elettrica 380 kV di smistamento denominata "Ferrara F.W." in comune di Ferrrara - Autorizzazione alla TERNA SpA alla costruzione ed esercizio di raccordi a 380 kV, in semplice terna, dalla stazione di smistamento di "Ferrara F.W." all'elettrodotto a 380 kV "Ostiglia-Ferrrara Focomorto"

Vista l'istanza in data 22/2/2002, corredata di relazione tecnica e             
disegni, con la quale la SEF Srl, con sede in San Donato Milanese               
(MI), Piazza Vanoni n. 1, codice fiscale e partita IVA 13212410156,             
ha chiesto, per il tramite del Provveditorato regionale alle OOPP per           
l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Ferrara, l'autorizzazione,               
avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' nonche'                  
indifferibilita' ed urgenza ai sensi del TU 11/12/1933, n. 1775, e              
dell'art. 81 del DPR 616/77, dell'art. 9 del DPR 342/65 e dell'art. 3           
del DLgs 79/99 alla costruzione ed all'esercizio di:                            
- elettrodotto a 380 kV, in semplice terna in cavo interrato, di                
collegamento tra la stazione di smistamento "Ferrara F.W." e                    
l'impianto di cogenerazione della Societa' SEF Srl;                             
- stazione elettrica a 380 kV di smistamento denominata "Ferrara                
F.W.";                                                                          
- raccordi a 380 kV, in semplice terna, dalla stazione di smistamento           
di "Ferrara F.W." all'elettrodotto a 380 kV "Ostiglia-Ferrara                   
Focomorto";                                                                     
considerato che l'elettrodotto, della tensione di 380 kV, partendo              
dal futuro impianto di cogenerazione a ciclo combinato da 800 MW                
all'interno del Petrolchimico di Ferrara, dopo un percorso                      
complessivo, in cavo interrato, di km. 2,050 si colleghera' alla                
stazione a 380 kV di smistamento e da questa all'elettrodotto a 380             
kV Ostiglia-Ferrara Focomorto della TERNA SpA, mediante raccordi in             
"entra-esce" della lunghezza di km. 0,150 ciascuno, e che citate                
opere interessano il solo comune di Ferrara;                                    
considerato che dette opere sono comprese nell'ambito del Piano di              
sviluppo della rete di trasmissione nazionale come predisposto dal              
GRTN il quale, ai sensi dell'art. 3, punto 2 del DLgs 79/99, e'                 
concessionario pubblico delle attivita' di trasmissione e                       
dispacciamento, e che in base alla Convenzione tipo del 22/12/2000,             
la proprieta' dei raccordi a 380 kV e' stata assegnata direttamente a           
TERNA SpA, mentre il resto sara' oggetto di confronto concorrenziale            
da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale;                      
considerato che la TERNA SpA - Realizzazione impianti e sviluppo, con           
sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale             
05779661007, con istanza del 3/9/2003, n. TE/P2003002609, ha chiesto            
che, nel provvedimento di autorizzazione delle suddette opere, le               
venga attribuita la titolarita' alla costruzione dei raccordi a 380             
kV in "entra-esce" tra la stazione a 380 kV di smistamento e                    
l'elettrodotto a 380 kV Ostiglia-Ferrara Focomorto;                             
considerato che l'elettrodotto in questione ha una lunghezza                    
inferiore a 3 km. e non e' pertanto soggetto ne' alla procedura VIA             
ai sensi del DPR 27/4/1992, ne' ai sensi della L.R.                             
dell'Emilia-Romagna n. 9 del 18/5/1999;                                         
considerato che la pronuncia di compatibilita ambientale da parte del           
Ministero dell'Ambiente relativamente all'impianto di cogenerazione,            
e' stata espressa positivamente dal predetto Ministero, di concerto             
con il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali, con                       
provvedimento in data 3/9/2002, n. 7581,                                        
decreta:                                                                        
Art. 1 - E' concessa alla SEF Srl, con sede in San Donato Milanese              
(MI), Piazza Vanoni n. 1, codice fiscale e partita IVA 13212410156,             
l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto            
a 380 kV, in semplice terna in cavo interrato, di collegamento tra la           
stazione di smistamento "Ferrara F.W." e l'impianto di cogenerazione            
della Societa' SEF Srl, e della stazione elettrica a 380 kV di                  
smistamento denominata "Ferrara F.W." in comune di Ferrara.                     
Art. 2 - E' concessa alla TERNA SpA - Realizzazione impianti e                  
sviluppo, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125,              
codice fiscale 05779661007, l'autorizzazione alla costruzione e                 
all'esercizio di raccordi a 380 kV, in semplice terna, dalla stazione           
di smistamento di "Ferrara F.W." all'elettrodotto a 380 kV                      
"Ostiglia-Ferrara Focomorto".                                                   
Art. 3 - Ai sensi del RD 1775/33 e dell'art. 9, comma 8 del DPR                 
342/65, nonche' del combinato disposto di cui all'art. 1, commi 3 e 4           
della Legge n. 10 del 9/1/1991, e delle disposizioni di cui all'art.            
2, comma 3 del DM Ministero dell'industria, del Commercio e                     
dell'Artigianato, del 22/12/2000, con il quale e' stata approvata la            
convenzione tipo prevista dall'art. 3, comma 8 del DLgs 79/99, la               
presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica               
utilita', urgenza ed indifferibilita'.                                          
Le opere autorizzate con il presente decreto sono inamovibili ai                
sensi dell'art. 9, comma 10 del DPR 342/65.                                     
Art. 4 - I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro            
sei mesi dalla data del presente decreto e condotti a termine entro             
dodici mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine di sei mesi            
la SEF Srl e la TERNA SpA dovranno presentare al Provveditorato                 
regionale alle OOPP per l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di                  
Ferrara, a norma dell'art. 116 del predetto RD 1775/33, i piani                 
particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni               
rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione delle               
opere in questione, a termini della Legge 25/6/1865, n. 2359, e                 
successive modificazioni. Dovranno inoltre presentare i progetti                
esecutivi delle opere oggetto del presente decreto al medesimo N.O.             
di Ferrara come stabilito dal predetto voto del Consiglio superiore             
dei lavori pubblici 264/03.                                                     
Art. 5 - Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformita'               
alle norme tecniche di cui al DI 21/3/1988, n. 449 e successive                 
modificazioni ed integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive            
specificate nel voto n. 457/98 in data 17/12/1998 di cui alle                   
premesse, alle prescrizioni e osservazioni imposte dalle                        
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, ed in osservanza delle           
disposizioni di cui al DPCM 29/7/2003 e delle norme vigenti in                  
materia di elettrodotti.                                                        
Dei suddetti adempimenti la SEF Srl e la TERNA SpA dovranno fornire             
apposita dettagliata relazione ai fini del collaudo.                            
Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da             
apposita Commissione ministeriale.                                              
Art. 6 - L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei                  
diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni                 
vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di                  
energia elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni delle singole            
Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato TU               
11/12/1933, n. 1775. In conseguenza le societa' vengono ad assumere             
la piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e              
gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di           
cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o               
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.                      
Art. 7 - Le societa' restano obbligate ad eseguire, durante la                  
costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o            
modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela             
dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno                   
all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso                        
d'inadempimento.                                                                
Art. 8 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a            
carico della SEF Srl e della TERNA SpA a norma della Legge                      
15/11/1973, n. 765.                                                             
Art. 9 - L'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di                  
Ferrara ed il Provveditorato regionale alle OOPP per l'Emilia-Romagna           
- Nucleo Operativo di Ferrara, curano, sulla base delle competenze              
attribuite dalla normativa vigente, l'esecuzione del presente                   
decreto.                                                                        
Art. 10 - Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso                 
giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso                    
straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di             
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente           
decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                  
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Bruno Agricola                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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