REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 31 dicembre 2003, n. 17598

Incarico all'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze geologiche e Geotecnologie, per il prosieguo dello studio geologico-tecnico di dettaglio del fenomeno franoso interessante l'abitato di Valestra in comune di Carpineti (RE)

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
(omissis)  determina:                                                           
1) di affidare all'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, -                 
Dipartimento di Scienze geologiche e geotecnologie, con sede a                  
Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, il prosieguo del programma di            
attivita' per la definizione, attraverso uno studio geologico-tecnico           
di dettaglio, delle caratteristiche del movimento franoso                       
interessante l'abitato di Valestra in comune di Carpineti (RE), ai              
sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01;                                            
2) di approvare lo schema della convenzione per il prosieguo dello              
studio di cui al punto 1), il cui testo e' allegato alla presente               
determinazione quale parte integrante e sostanziale e nel quale sono            
dettagliatamente specificati i contenuti dell'incarico, nonche' le              
modalita' e i tempi per la sua esecuzione e per la liquidazione del             
corrispettivo;                                                                  
3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvedera'            
ai sensi della deliberazione di Giunta 447/03;                                  
4) di determinare il corrispettivo per l'incarico di cui al                     
precedente punto 1) in Euro 15.492,00, di cui Euro 2.582,00 per IVA             
al 20%;                                                                         
5) di imputare la spesa complessiva di Euro 15.492,00, registrata al            
n. 6203 di impegno, a carico del Capitolo n. 2100 "Spese per studi,             
consulenze e collaborazioni" di cui all'UPB 1.2.1.2.1100 del Bilancio           
per l'esercizio 2003 che presenta la necessaria disponibilita';                 
6) di dare altresi' atto che alla liquidazione della spesa ed alla              
richiesta di emissione del titolo di pagamento in favore                        
dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di                 
Scienze geologiche e Geotecnologie si provvedera' con propri atti               
formali ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 15 novembre 2001, n.            
40, secondo le modalita' previste nell'allegato schema di                       
convenzione;7) di pubblicare la presente determinazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' di trasmetterla alla                
Commissione consiliare Bilancio, Programmazione e Affari generali.              
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Leopolda Boschetti                                                              
ALLEGATO                                                                        
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita'             
degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze geologiche e             
Geotecnologie, per il prosieguo dello studio geologico-tecnico di               
dettaglio del fenomeno franoso interessante l'abitato di Valestra in            
comune di Carpineti (RE)                                                        
Art. 1                                                                          
Soggetti e oggetto della convenzione                                            
La Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore generale                 
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda                 
Boschetti, affida all'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca,                
Dipartimento di Scienze geologiche e geotecnologie, con sede a                  
Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, codice fiscale e partita IVA             
12621570154, rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore prof.               
Marcello Fontanesi, il prosieguo del programma di attivita' per la              
definizione, attraverso uno studio geologico-tecnico di dettaglio,              
delle caratteristiche del movimento franoso interessante l'abitato di           
Valestra in comune di Carpineti (RE).                                           
Art. 2                                                                          
Programma delle attivita'                                                       
II programma di attivita' della presente convenzione si svolgera' con           
le seguenti modalita':                                                          
1) analisi di stabilita' del versante all'equilibrio limite, mediante           
modellazione numerica con applicazioni di codici di calcolo in                  
condizioni piane e tridimensionali;                                             
2) considerazioni sulla geometria del dissesto, sulle cause della sua           
evoluzione, sulla modalita' evolutiva del fenomeno franoso;                     
3) valutazione degli interventi da mettere in atto per controllare              
l'attenuazione del fenomeno e per ottenere una messa in sicurezza del           
versante da possibili rischi futuri.                                            
Art. 3                                                                          
Responsabili dell'attivita'                                                     
I responsabili dell'esecuzione dell'attivita' oggetto della presente            
convenzione sono:                                                               
- dott. Gaetano Sartini, per conto della Regione Emilia-Romagna;                
- prof. Andrea Cancelli, per conto dell'Universita' degli Studi di              
Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze geologiche e Geotecnologie.             
Art. 4                                                                          
Corrispettivo della convenzione                                                 
Per l'esecuzione del presente programma di attivita' la Regione                 
Emilia-Romagna corrispondera' all'Universita' degli Studi di                    
Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze geologiche e Geotecnologie,             
un corrispettivo Euro 15.492,00, di cui Euro 2.582,00 per IVA al                
20%.                                                                            
Tale somma e' comprensiva di ogni costo necessario al fine della                
realizzazione del programma delle attivita' di cui all'art. 2 della             
presente convenzione.                                                           
Art. 5                                                                          
Restituzione dei risultati dell'attivita'                                       
Entro quattro mesi, a partire dalla data di esecutivita' della                  
determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico, sara'                
inviato al Servizio Tecnico Bacini Enza e sinistra Secchia di Reggio            
Emilia un rapporto iniziale sullo stato di avanzamento dell'attivita'           
a cura e firma del Responsabile della ricerca, ove saranno descritti            
i lavori svolti ed i risultati ottenuti. Al termine della ricerca,              
che non potra' comunque avere una durata superiore ai dodici mesi               
dalla data di esecutivita' della determinazione dirigenziale di                 
conferimento dell'incarico, sara' trasmessa la relazione conclusiva,            
in copia cartacea e su CD, contenente i risultati delle attivita' di            
cui all'art. 2 della presente convenzione. Il Servizio Tecnico Bacini           
Enza e Sinistra Secchia di Reggio Emilia trasmettera' copia del                 
rapporto iniziale e della relazione conclusiva alla Direzione                   
Ambiente, Difesa del suolo e della costa - Servizio Difesa del suolo            
e Bonifica che provvede ai pagamenti, accompagnata da attestazione              
della conformita' dell'attivita' svolta al programma definito con la            
presente convenzione.                                                           
Art. 6                                                                          
Mobilita' di pagamento                                                          
II pagamento del corrispettivo fissato dall'art. 4 a favore                     
dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di                 
Scienze geologiche e Geotecnologie con sede a Milano, Piazza                    
dell'Ateneo Nuovo n. 1, codice fiscale e partita IVA 12621570154,               
avverra' dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti           
modalita':                                                                      
1) una prima rata di Euro 4.000,00, piu' IVA al 20% per complessivi             
Euro 4.800,00, al ricevimento da parte della Direzione Ambiente,                
Difesa del suolo e della costa Servizio Difesa del suolo e Bonifica             
del rapporto iniziale;                                                          
2) una seconda rata di Euro 8.910,00, piu' IVA al 20% per complessivi           
Euro 10.692,00, al ricevimento da parte della Direzione Ambiente,               
Difesa del suolo e della costa Servizio Difesa del suolo e Bonifica             
della relazione tecnica conclusiva.                                             
Le singole fatture, regolarmente assoggettate ad IVA, dovranno                  
indicare gli estremi della determinazione regionale di approvazione             
della presente convenzione ed essere indirizzate alla Regione                   
Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini Enza e sinistra Secchia di             
Reggio Emilia, che provvedera' a trasmetterle alla Direzione                    
Ambiente, Difesa del suolo e della costa - Servizio Difesa del suolo            
e Bonifica, debitamente vistate.                                                
Art. 7                                                                          
Durata dell'attivita'                                                           
II termine fissato per lo svolgimento dell'attivita' e' di dodici               
mesi dalla data di esecutivita' della determinazione dirigenziale di            
conferimento dell'incarico.                                                     
Art. 8                                                                          
Modalita' di esecuzione dell'attivita'                                          
Sara' cura dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca,                      
Dipartimento di Scienze geologiche e Geotecnologie, reperire,                   
nell'ambito delle proprie disponibilita', quanto necessario e, su               
indicazione del Responsabile della ricerca, il personale incaricato             
dello svolgimento del programma.                                                
Il programma della ricerca sara' svolto in piena autonomia e                    
responsabilita' dall'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca,                 
Dipartimento di Scienze geologiche e Geotecnologie, sulla base di               
quanto concordato tra le parti.                                                 
L'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze            
geologiche e Geotecnologie, si impegna a rispettare tutti gli                   
obblighi di legge e di contratto nascenti dal rapporto di lavoro in             
tema di retribuzione.                                                           
Art. 9                                                                          
Utilizzazione dei risultati                                                     
L'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze            
geologiche e Geotecnologie, si impegna a fornire alla Regione                   
Emilia-Romagna tutti i risultati ottenuti nel periodo di durata                 
dell'attivita', la cui validita' sara' certificata dal Servizio                 
Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia di Reggio Emilia. I dati                 
raccolti durante lo studio ed i risultati dell'attivita' stessa                 
saranno patrimonio della Regione Emilia-Romagna e la loro                       
divulgazione, anche parziale, sara' possibile solo previa                       
autorizzazione regionale e dovra' recare l'indicazione che la Regione           
e' l'Ente promotore dell'attivita' in oggetto.                                  
Art. 10                                                                         
Responsabilita' civile e penale                                                 
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' per              
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale                        
dell'Universita' di Milano-Bicocca durante lo svolgimento                       
dell'attivita' di ricerca, salvo i casi di dolo o colpa grave.                  
Parimenti l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento             
di Scienze geologiche e Geotecnologie, e' sollevata da ogni                     
responsabilita' civile e penale per qualsiasi evento dannoso che                
possa accadere al personale della Regione Emilia-Romagna durante lo             
svolgimento dell'attivita' di ricerca, salvo i casi di dolo o colpa             
grave.                                                                          
La Regione Emilia-Romagna esonera e comunque ritiene indenne                    
l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze            
geologiche e Geotecnologie, da qualsiasi impegno e responsabilita'              
che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di                
terzi dall'esecuzione della presente convenzione, da parte del                  
proprio personale dipendente.                                                   
Parimenti l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento             
di Scienze geologiche e Geotecnologie, esonera e comunque ritiene               
indenne la Regione Emilia-Romagna da qualsiasi impegno e                        
responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei             
confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione, da               
parte del proprio personale dipendente.                                         
Art. 11                                                                         
Penalita' e risoluzione del disciplinare                                        
In caso di mancata consegna di tutta la documentazione nei termini              
previsti dalla presente convenzione, per cause diverse da quelle di             
forza maggiore, la Regione Emilia-Romagna potra' applicare una penale           
pari a 50 Euro per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo superera' i            
60 giorni, per cause e responsabilita' attribuibili all'Universita'             
degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze geologiche e             
Geotecnologie, la Regione Emilia-Romagna si considerera' libera da              
ogni impegno, senza che la medesima possa pretendere compensi o                 
indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.                    
E' espressamente convenuto che la presente convenzione si risolve su            
dichiarazione della Regione Emilia-Romagna qualora l'Universita'                
degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze geologiche e             
Geotecnologie, non provveda a quanto stabilito all'art. 2 nei tempi             
definiti dall'art. 7 e la diffida all'adempimento, notificata per               
lettera raccomandata all'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca,             
sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.                             
Letto, confermato e sottoscritto.                                               
Redatto in due originali.                                                       
Data . . . . . . . . . . . .                                                    
per LA REGIONE  per L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI                                   
EMILIA-ROMAGNA  DI MILANO-BICOCCA                                               
IL DIRETTORE GENERALE  IL MAGNIFICO RETTORE                                     
ALL'AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO  Marcello Fontanesi                               
E DELLA COSTA                                                                   
Leopolda Boschetti                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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