REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 2004, n. 43

Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/99) gia' emanate con atto di Giunta regionale 804/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2001,           
n. 804, la Regione aveva emanato le Linee di indirizzo per                      
l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di                   
inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/99);                          
considerato che:                                                                
- per quanto attiene la qualita' dell'aria sono intervenute                     
sostanziali modifiche in seguito all'entrata in vigore del DM 2                 
aprile 2002, n. 60 che stabilisce per gli inquinanti biossido di                
zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato,               
piombo, benzene e monossido di carbonio, ai sensi dell'articolo 4 del           
DLgs 351/99:                                                                    
a) i valori limite e le soglie di allarme;                                      
b) il margine di tolleranza e le modalita' secondo le quali tale                
margine deve essere ridotto nel tempo;                                          
c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;            
d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria            
ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione con particolare                
riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti di                     
campionamento nonche' alle metodiche di riferimento per la misura, il           
campionamento e l'analisi;                                                      
e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione                 
inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e            
degli agglomerati;                                                              
f) le modalita' per l'informazione da fornire al pubblico;                      
g) il formato per la comunicazione dei dati;                                    
- il DM 1 ottobre 2002, n. 261, recante le direttive tecniche per la            
valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente ed i                  
criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli                
articoli 8 e 9 del DLgs 4 agosto 1999, n. 351, fornisce i principi di           
riferimento per:                                                                
a) le tecniche di valutazione che integrano le misure in siti fissi;            
b) la determinazione della distribuzione spaziale delle                         
concentrazioni;                                                                 
c) interpretazione dei dati ai fini della definizione delle zone;               
d) la zonizzazione;                                                             
- fra Regione, Province, Comuni capoluogo e Comuni superiori a 50.000           
abitanti e' stato stipulato, in data 14 luglio 2003, il II Accordo di           
programma sulla qualita' dell'aria "per la gestione dell'emergenza d            
PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UH al            
2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60", nel quale si individua il                   
complesso di misure da applicare per il risanamento della qualita'              
dell'aria e gli obiettivi temporali per la zonizzazione dei territori           
provinciali e per l'adozione dei piani e programmi di tutela e                  
risanamento della qualita' dell'aria;                                           
considerato altresi' che:                                                       
- e' necessario attivare un processo di pianificazione su tutto il              
territorio regionale sulla base di criteri omogenei;                            
- le modifiche alle linee di indirizzo sono state illustrate in modo            
approfondito nel corso di incontri tecnici tenutisi a livello di ogni           
Provincia e ai quali sono stati invitati tutti i Comuni interessati;            
- la zonizzazione definitiva e la struttura della rete di                       
monitoraggio saranno quelle risultanti dalle scelte operate a livello           
di singola Provincia avvalendosi della collaborazione di ARPA;                  
ritenuto quindi opportuno:                                                      
- apportare modifiche a quanto precedentemente indicato nella DGR               
804/01 riguardo ai limiti di qualita' dell'aria, alla zonizzazione              
del territorio, alla metodologia di valutazione dei dati di                     
monitoraggio, alla struttura della rete di monitoraggio, agli                   
strumenti modellistici e agli inventari per la pianificazione;                  
visti:                                                                          
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203;                                                
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;                                                
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127;                                              
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;                                                
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                 
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 351;                                                
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20;                                                 
- i DPCM 12 ottobre 2000 recanti l'individuazione dei beni e delle              
risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire           
alle Regioni e agli Enti locali, pubblicati nel supplemento ordinario           
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;                            
- i DPCM 14 dicembre 2000 recanti i criteri di ripartizione e                   
ripartizione tra le Regioni e tra gli Enti locali di risorse umane,             
finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle                  
funzioni conferite con DLgs 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in materia           
di mercato del lavoro pubblicati nel Supplemento ordinario alla                 
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001;                                   
- il DM 2 aprile 2002, n. 60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE            
del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di                 
qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido               
d'azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della                 
direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite della qualita'                   
dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";                 
- il DM 1 ottobre 2002, n. 261 "Regolamento recante le direttive                
tecniche per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria                
ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di             
cui agli articoli 8 e 9 del DLgs 4 agosto 1999, n. 351";                        
- la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2001, n. 804                
"Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti                
locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R.            
3/99)";                                                                         
- il decreto Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2003, n. 215,           
pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale n. 122 del 19 agosto              
2003 "Approvazione accordo di programma sulla qualita' dell'aria ôper           
la gestione delle emergenze da PM10 e per il progressivo allineamento           
ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2 aprile 2002, n.               
60'";                                                                           
vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447             
del 24/3/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni                       
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali";                                                         
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda                  
Boschetti in merito alla regolarita' amministrativa della presente              
deliberazione ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e            
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;                              
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l'aggiornamento           
delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti           
locali in materia di inquinamento atmosferico, relativamente a:                 
- il nuovo quadro normativo a scala nazionale di UE;                            
- la gestione della qualita' dell'aria;                                         
- strumenti per la pianificazione: inventari e modelli,                         
conformemente a quanto indicato all'Allegato 1) che costituisce parte           
integrante della presente deliberazione;                                        
b) di confermare la validita' di quanto indicato nelle precedenti               
Linee di indirizzo, approvate con deliberazione di Giunta regionale             
15 maggio 2001, n. 804, e non modificato ai sensi del precedente                
punto a);                                                                       
c) di inviare alle Province e Comuni interessati copia della presente           
deliberazione;                                                                  
d) di rinviare a successivi atti deliberativi l'integrazione di dette           
linee con particolare riferimento alla metodologia di valutazione,              
agli strumenti modellistici, alla redazione e aggiornamento degli               
inventari delle emissioni, alla rete di monitoraggio dei flussi di              
traffico, nonche' all'aggiornamento dei criteri di autorizzabilita'             
delle sorgenti fisse;                                                           
e) di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo              
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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