REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1372

Convenzione fra Regione Emilia-Romagna e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 della Legge 353/00. Campagna anti incendi boschivi anno 2004. Approvazione schema di convenzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.                     
Protezione civile";                                                             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;                   
B) di approvare lo schema di Convenzione stralcio anti incendi                  
boschivi anno 2004 di cui all'Allegato "A" e che costituisce parte              
integrante e sostanziale del presente atto, d'ora in poi indicato               
solo come "Convenzione stralcio AIB 2004", in attuazione della                  
Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero                 
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso                  
pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per                        
l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attivita' di            
protezione civile, stipulata in data 16 luglio 2003 in attuazione               
della propria deliberazione n. 1354 del 14 luglio 2003, per un                  
importo complessivo di Euro 353.930,40;                                         
C) di dare atto che alla sottoscrizione del predetto schema di                  
convenzione provvedera' il Responsabile del Servizio Protezione                 
civile, e che la validita' di tale convenzione decorre dal 19 luglio            
2004 e fino al 27 agosto 2004, fatte salve eventuali revoche o                  
ulteriori proroghe, a seguito dell'andamento delle condizioni                   
meteoclimatiche, che verranno concesse dal Dirigente regionale                  
competente;                                                                     
D) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per             
tutte le attivita' regionali di natura tecnica ed operativa connesse            
con l'attuazione della Convenzione stralcio AIB 2004 di cui                     
all'Allegato "A";                                                               
E) di concedere pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, il           
finanziamento complessivo di Euro 353.930,40 secondo la ripartizione            
dei costi di cui all'allegato schema di convenzione e che si prevede            
di sostenere, a favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei            
Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -                 
Direzione regionale per la Regione Emilia-Romagna di Bologna per fare           
fronte alla campagna anti incendi boschivi per l'anno 2004;                     
F) di impegnare la spesa complessiva massima derivante dal presente             
provvedimento di Euro 353.930,40 al n. 2799 di impegno, imputandola             
sul Capitolo 47127 "Spese per l'esercizio delle funzioni conferite              
dallo Stato ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi            
del patrimonio boschivo nazionale (art. 12, comma 2, Legge 21                   
novembre 2000, n. 353) - Mezzi statali" di cui all'UPB n. 1.4.4.2.              
17101 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004, che presenta la            
necessaria disponibilita';                                                      
G) di dare atto che alla liquidazione della spesa a favore del                  
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del                 
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per la            
Regione Emilia-Romagna di Bologna, provvedera' con successivi atti il           
dirigente competente, ai sensi della normativa regionale vigente, in            
un'unica soluzione dietro presentazione della relativa ed idonea                
documentazione probatoria della spesa da parte della Direzione                  
regionale VVF nel rispetto di quanto previsto nello schema di                   
convenzione allegato parte integrante al presente provvedimento;                
H) di dare atto che alle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi           
previsti dalla Convenzione stralcio AIB 2004 in Allegato "A" si                 
procedera' ai sensi di quanto stabilito nella richiamata                        
convenzione-quadro;                                                             
I) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero              
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso                  
pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per la Regione             
Emilia-Romagna di Bologna - per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6,            
7 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di              
incendi boschivi" - Anno 2004                                                   
Attuazione della convenzione-quadro del 16/7/2003 tra Regione                   
Emilia-Romagna e Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del            
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione                  
regionale per l'Emilia-Romagna relativamente all'impiego del Corpo              
nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito delle competenze regionali           
in materia di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi tra la            
Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei           
Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile -                 
Direzione regionale per la Regione Emilia-Romagna di Bologna.                   
Visti:                                                                          
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio                   
nazionale di protezione civile";                                                
- la Legge 8 agosto 1995, n. 339 recante "Disposizioni urgenti per              
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio                    
nazionale", che prevede la possibilita' da parte delle Regioni di               
stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell' Interno per               
l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del              
fuoco";                                                                         
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di                 
incendi boschivi";                                                              
- il DPCM 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali             
per la programmazione delle attivita' di previsione e lotta attiva              
contro gli incendi boschivi";                                                   
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti             
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in                  
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                        
premesso che:                                                                   
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti             
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in                  
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ha conferito            
alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto                
salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di                  
competenza dello Stato;                                                         
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di                 
incendi boschivi" assegna alle Regioni e Province Autonome le                   
attivita' di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi                 
boschivi, nonche' le attivita' formative ed informative alla                    
popolazione, in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio            
ad alle norme comportamentali da attuare in situazione di pericolo;             
- la Legge 353/00 all'art. 7, comma 3, punto a), prevede che le                 
Regioni, negli interventi di lotta attiva contro gli incendi                    
boschivi, possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo             
nazionale dei Vigili del fuoco;                                                 
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della                
presente convenzione.                                                           
La presente convenzione ha per oggetto le attivita' che afferiscono             
anche al piano tecnico organizzativo della campagna antincendi                  
boschivi della Regione Emilia-Romagna, in particolare il                        
potenziamento stagionale dei dispositivi del Corpo nazionale dei                
Vigili del fuoco, mediante l'impiego delle squadre stagionali VVF da            
richiamare in servizio a cura della Direzione regionale dei Vigili              
del fuoco per la Regione Emilia-Romagna di Bologna.                             
Art. 2                                                                          
Oneri della Regione Emilia-Romagna                                              
Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti             
definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i                   
relativi aspetti finanziari.                                                    
La presente convenzione viene stipulata a titolo oneroso anche per              
finanziare il potenziamento del dispositivo di soccorso del Corpo               
nazionale VVF, mediante l'approntamento di squadre VVF stagionali,              
nel periodo a maggior rischio di incendi boschivi.                              
Art. 3                                                                          
Obiettivi della convenzione                                                     
Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di           
legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e              
degli interventi d'urgenza e di emergenza, le parti contraenti si               
impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni            
riguardanti le attivita' oggetto della presente convenzione, con                
particolare riferimento alle attivita' di lotta attiva agli incendi             
boschivi nel periodo considerato di "massima pericolosita'" per gli             
incendi, nonche' l'impiego di mezzi e personale adibito alle suddette           
attivita', in stretta collaborazione con le attivita' di competenza             
del Corpo Forestale dello Stato.                                                
Art. 4                                                                          
Rispettivi ruoli                                                                
La Regione Emilia-Romagna fornira' le informazioni inerenti lo stato            
di pericolosita' per gli incendi boschivi, le condizioni                        
meteorologiche per rischio da incendio boschivo, il supporto per le             
radiocomunicazioni alternative d'emergenza e ogni altra attivita'               
effettuata in coordinamento con il Corpo Forestale dello Stato, e si            
attivera', ove necessario, per la richiesta del concorso aereo                  
fornitole dal Dipartimento Protezione civile - COAU - in attivita' di           
estinzione di incendi boschivi.                                                 
Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nell'ambito del piano                  
tecnico organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi                   
boschivi, disporra' l'impiego di squadre aggiuntive di Vigili del               
fuoco, da richiamare in servizio a cura della Direzione regionale VVF           
Emilia-Romagna.                                                                 
Inoltre garantira', in caso di necessita', la presenza di proprio               
personale, sempre richiamato in servizio a cura della Direzione                 
regionale VVF Emilia-Romagna, presso la SOUP (Sala Operativa                    
Unificata Permanente) istituita in conformita' all'art. 7 comma 3               
della Legge 353/00.                                                             
Art. 5                                                                          
Attivazione degli interventi                                                    
Per l'anno 2004, il periodo considerato di maggiore pericolosita' per           
gli incendi boschivi sul territorio della regione Emilia-Romagna in             
cui potranno essere attivate le squadre antincendio boschivo e le               
squadre stagionali di VVF, pur non trascurando altri periodi, e'                
stabilito dalla Regione Emilia-Romagna, in accordo con la Direzione             
regionale VVF e la Direzione regionale CFS, e riguarda                          
prevalentemente l'arco temporale compreso tra il 19 luglio 2004 e il            
27 agosto 2004.                                                                 
Tale periodo rappresenta quindi la durata della validita' della                 
presente convenzione fatte salve eventuali revoche o ulteriori                  
proroghe, a seguito dell'andamento delle condizioni meteoclimatiche,            
che verranno concesse dal dirigente regionale competente.                       
Art. 6                                                                          
Organizzazione delle squadre                                                    
a) Il periodo considerato di maggiore pericolosita', in cui potranno            
essere attivate le squadre antincendio boschivo, riguarda l'arco                
temporale compreso fra il 19 luglio 2004 e il 27 agosto 2004.                   
b) L'inizio dell'attivazione delle n. 9 squadre dei Vigili del fuoco,           
all'interno del citato periodo, per la durata di 40 giorni, e'                  
determinato dal Responsabile regionale del Servizio Protezione civile           
d'intesa con il Direttore regionale dei Vigili del fuoco sentito il             
parere del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato               
sulle condizioni di pericolosita' di innesco di incendi boschivi e              
tenuto conto dell'andamento delle condizioni meteo-climatiche.                  
c) I nove distaccamenti e/o comandi, individuati dalla presente                 
convenzione e in riferimento ai quali verranno riconosciute, con                
oneri a carico della Regione, le prestazioni delle nove squadre dei             
Vigili del fuoco, sono i seguenti:                                              
- Comando prov.le VVF Piacenza - Sede centrale di Piacenza                      
- Comando prov.le VVF Parma - Distaccamento volontario VVF di Borgo             
Val di Taro (Parma);                                                            
- Comando prov.le VVF Reggio Emilia - Distaccamento permanente Vigili           
del fuoco di Castelnuovo Monti (Reggio Emilia);                                 
- Comando prov.le VVF Modena - Distaccamento volontario Vigili del              
fuoco di Fanano (Modena);                                                       
- Comando prov.le VVF Bologna - Distaccamento permanente Vigili del             
fuoco di Vergato (Bologna);                                                     
- Comando prov.le VVF Forli'-Cesena - Sede centrale di                          
Forli'-Cesena;                                                                  
- Comando prov.le VVF Ravenna - Sede centrale di Ravenna;                       
- Comando prov.le VVF Rimini - Sede centrale di Rimini;                         
- Comando prov.le VVF Ferrara - Sede centrale di Ferrara.                       
d) Le nove squadre sono formate da sei Vigili del fuoco, che                    
effettueranno un servizio diurno dalle ore 8 alle ore 20, salvo                 
situazioni particolari legate a pericoli contingenti nelle quali                
potranno essere impegnate in orari diversi.                                     
Le nove squadre da approntare sono composte nel seguente modo:                  
- n. 4 unita' permanenti di turno libero (di cui n. 1 con qualifica             
di capo squadra e n. 3 vigili permanenti generici) e n. 2 (+2) vigili           
discontinui, attivati a giorni alterni.                                         
I vigili da richiamare in servizio per ogni squadra sono:                       
- n. 4 unita' permanenti per 9 comandi per un totale di n. 36 vigili            
permanenti;                                                                     
- n. 2 (+2) vigili discontinui (n. 2 per squadra, a giorni alterni              
per n. 9 comandi) per un totale di n. 36 vigili discontinui da                  
richiamare.                                                                     
Le squadre sono dotate - a cura della Direzione regionale VVF - degli           
automezzi e delle attrezzature idonee, stazioneranno presso le sedi             
dei Comandi di appartenenza, costituendo rinforzo nei presidi                   
esistenti, e svolgeranno prevalentemente servizi di estinzione e di             
prevenzione di incendi boschivi.                                                
Le squadre VVF verranno attivate direttamente dalla Direzione                   
regionale VVF, o dal Comando provinciale, o in caso di presenza di un           
funzionario VF nella Sala Operativa regionale, su disposizione di               
detto funzionario.                                                              
In caso di necessita' la SOUP inoltra alla Sala Operativa della                 
Direzione regionale VVF o del Comando provinciale, richiesta per                
l'intervento delle squadre AIB del CNVVF.                                       
Le squadre opereranno in conformita' alle indicazioni impartite e               
concordate con il Direttore delle operazioni di spegnimento presente            
in loco.                                                                        
Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi che dovessero            
rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata                 
incolumita', saranno disposti direttamente dal CNVVF che ne dara'               
comunque contestuale comunicazione alla SOUP per l'assunzione di                
eventuali ulteriori iniziative.                                                 
Analogamente, richieste di intervento per incendi boschivi inoltrate            
direttamente al CNVVF dovranno essere comunicate alla SOUP.                     
Nelle ore non interessate da servizi di estinzione le squadre possono           
svolgere un servizio di monitoraggio, vigilanza e prevenzione nelle             
aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni              
dei rispettivi Comandi conseguenti ad intese con le componenti                  
territoriali del Corpo forestale dello Stato.                                   
La Direzione regionale VVF, ed all'occorrenza i Comandi provinciali             
interessati, dovranno inoltre essere in condizione di potersi                   
collegare con la Sala Operativa Unificata (SOUP) del Servizio                   
regionale protezione civile.                                                    
E' prevista inoltre l'assegnazione di un Vigile del fuoco, con                  
mansioni di Capo Reparto, presso la SOUP del Servizio regionale                 
protezione civile, per un periodo di 40 giorni da individuarsi                  
all'interno dell'arco temporale 19 luglio 2004 - 27 agosto 2004, con            
funzione di coordinatore delle squadre dei Vigili del fuoco in                  
raccordo con la Regione.                                                        
Per la copertura dei turni nella giornata di domenica dalle ore 8               
alle ore 20, il presidio della SOUP e' assicurato dal personale dei             
Vigili del fuoco, dal Corpo Forestale dello Stato e dai                         
rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di protezione                 
civile.                                                                         
Il Capo Reparto dei Vigili del fuoco e' individuato quale referente             
della SOUP negli orari e giornate sopra indicati con il compito di              
prendere contatti, in caso di necessita', con i funzionari del                  
Servizio regionale protezione civile in turno di reperibilita' e, per           
ogni evenienza ritenuta necessaria, anche con i dirigenti del                   
Servizio medesimo.                                                              
In caso di incendio la SOUP del Servizio regionale protezione civile,           
d'intesa con il Corpo Forestale, i Vigili del fuoco e                           
l'Amministrazione provinciale il cui territorio e' interessato                  
dall'emergenza, organizzera' - se ritenuto necessario e secondo una             
logica operativa di mutuo soccorso - il trasferimento delle squadre             
antincendi boschivi provenienti da altri distaccamenti.                         
e) Schema presunto di spesa:                                                    
Carburante                                                                      
- Acquisizione del carburante per i mezzi utilizzati nel periodo                
della campagna antincendi boschivi 2004 - Importo Euro 16.500,00;               
Squadre                                                                         
- (il costo medio orario per le prestazioni del personale permanente            
dei Corpo nazionale del Vigili del fuoco e' fissato in Euro                     
14,00/ora)                                                                      
- n. 1 caposquadra per 12 ore al giorno per 40 giorni, su nove                  
squadre - Importo Euro 60.480,00                                                
- n. 3 vigili permanenti per 12 ore al giorno, per 40 giorni, su nove           
squadre - Importo Euro 181.440,00                                               
- n. 2 vigili discontinui per 12 ore al giorno, per 40 giorni, su               
nove squadre - Importo Euro 55.700,00                                           
Operatore alla SOUP                                                             
- n. 1 capo reparto presso la Sala Operativa Unificata Permanente,              
per 12 ore al giorno, per 40 Giorni - Importo Euro 6.720,00                     
Mensa                                                                           
- n. 9 squadre composte da 6 unita', per un totale di 54 unita', per            
40 giorni:                                                                      
costo pasto unitario fino all'importo di Euro 4,83 giornalieri -                
Importo Euro 10.432,80                                                          
- n. 1 Capo reparto presso SOUP - Buono mensa regionale Euro 11,48              
per 40 giorni - Importo Euro 459,20                                             
- importo subtotale 1: Euro 331.732,00                                          
Nel caso in cui, per particolari condizioni meteorologiche o per                
documentate esigenze organizzative, la Direzione regionale VVF                  
attivasse i distaccamenti per un periodo inferiore ai 40 giorni o con           
organici inferiori a quelli indicati nel presente programma                     
operativo, la Regione riconoscera' esclusivamente le prestazioni                
effettuate e liquidera' i relativi oneri in funzione ai giorni di               
attivazione ed al numero dei Vigili del fuoco presenti.                         
Estensione costo pasto unitario                                                 
In considerazione che i servizi sopra descritti si svolgono dalle ore           
8 alle ore 20, e che quindi l'orario di lavoro effettivo ( compreso             
il tempo per raggiungere la sede di servizio e quello per il                    
riassetto della persona ) supera le 12 ore giornaliere, al personale            
permanente, ai sensi dell'art. 28 del CCNL VVF, spetta l'erogazione             
del rimborso per il secondo pasto.                                              
- n. 37 unita' permanenti (di cui n. 36 in n. 9 squadre e n. 1 presso           
SOUP), per 40 giorni, per costo unitario forfettizzato a Euro 11,48 -           
Importo Euro 16.990,40.                                                         
- Importo subtotale 2 Euro 16.990,40.                                           
Spese presunte di missione                                                      
Viene prevista una eventuale spesa presunta forfettaria per spese di            
missione - Importo Euro 5.208,00.                                               
- Importo subtotale 3 Euro 5.208,00.                                            
Oneri della Regione                                                             
- Squadre terrestri subtotale 1: Euro 331.732,00                                
- Estensione costo pasto subtotale 2: Euro 16.990,40                            
- Missione subtotale 3: Euro 5.208,00                                           
- Totale complessivo: Euro 353.930,40.                                          
Art. 7                                                                          
Informazioni fra le parti                                                       
Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili            
per lo svolgimento delle attivita' previste nella presente                      
convenzione.                                                                    
Art. 8                                                                          
Attivita' di formazione e di informazione                                       
La Regione Emilia-Romagna e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco -           
Direzione regionale per l'Emilia-Romagna, sentito il Corpo Forestale            
dello Stato, potranno concordare interventi congiunti mirati in                 
materia di formazione del personale adibito ad attivita' di incendio            
boschivo, di informazione ai cittadini in merito alle cause                     
determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da              
rispettare in situazioni di pericolo, nonche' lo svolgimento di                 
esercitazioni o simulazioni atte a verificare la preparazione                   
teorico-pratica delle squadre di volontariato antincendio boschivo.             
Art. 9                                                                          
Oneri per specifiche esigenze e progetti                                        
Gli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti             
articoli sono a carico della Regione Emilia-Romagna.                            
Per l'attuazione di quanto contenuto nella presente convenzione, la             
Regione Emilia-Romagna si impegna a corrispondere un finanziamento              
complessivo, che per l'anno 2004 relativamente al periodo 19                    
luglio-27 agosto viene stabilito, ogni onere incluso, in Euro                   
353.930,40.                                                                     
Il CNVVF - Direzione regionale Emilia-Romagna, si impegna a far                 
pervenire alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 ottobre 2004, una             
relazione riportante gli interventi effettuati, accompagnata da                 
adeguata rendicontazione economico-finanziaria.                                 
La Regione Emilia-Romagna, attestata la validita' della                         
rendicontazione presentata, si impegna a versare le somme concordate            
e derivanti dalla rendicontazione stessa, non prima dell'1 novembre             
2004, al Ministero dell'Interno, nell'apposito Capitolo di entrata n.           
2439 Cap. XIV - art. 11 - presso la Tesoreria dello Stato.                      
La quietanza in originale o equivalente documentazione amministrativa           
dovra' essere inoltrata agli Uffici centrali contabili del                      
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della                
difesa civile.                                                                  
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per IL CORPO                                     
  NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO                                                    
IL RESPONSABILE DEL  IL DIRETTORE REGIONALE                                     
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  REGIONE EMILIA-ROMAGNA                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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