REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2004, n. 126

Disposizioni in merito alla prestazione delle garanzie finanziarie previste per la gestione successiva alla chiusura delle discariche di rifiuti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visti:                                                                          
- il comma 1, lett. h) dell'art. 28 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22,            
che prevede, fra le condizioni dell'autorizzazione all'esercizio                
delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la                   
prestazione di una garanzia finanziaria;                                        
- l'art. 14 del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della                   
Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" che prevede           
che la gestione delle discariche possa avvenire previa contestuale              
prestazione di due garanzie finanziarie, una per l'attivazione e la             
gestione operativa della discarica e l'altra per la gestione                    
successiva alla chiusura, e che tali garanzie siano trattenute                  
dall'ente autorizzante rispettivamente per un periodo di 2 anni e di            
30 anni dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura              
della discarica stessa;                                                         
- la Legge 348/82 che prevede che le garanzie finanziarie a favore              
dello Stato possano essere prestate mediante reale e valida cauzione            
o fidejussione bancaria o polizza assicurativa;                                 
considerato che le aziende pubbliche e private che operano nella                
regione Emilia-Romagna in qualita' di titolari delle autorizzazioni             
alla gestione delle discariche hanno rappresentato l'impossibilita'             
di prestare le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla             
chiusura nelle forme previste dalla Legge 348/82 e per la durata di             
30 anni;                                                                        
considerato in particolare:                                                     
- che viene segnalata, sia informalmente che mediante comunicazioni             
agli atti del competente Servizio regionale, l'impossibilita' di                
costituire le garanzie finanziarie nelle forme di fidejussione                  
bancaria o polizza assicurativa di durata trentennale, in quanto                
l'attuale mercato bancario e assicurativo non risulta ancora                    
attrezzato e disponibile a fornire prodotti idonei a causa dei rischi           
connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti;                    
- che anche la prestazione delle garanzie finanziarie mediante                  
cauzione, in concreto, risulta estremamente gravosa da un punto di              
vista della sostenibilita' economica e quindi si configura come                 
sostanzialmente impraticabile da parte delle predette aziende;                  
- che sono di fatto inapplicabili le disposizioni di legge in                   
materia, con il concreto rischio  per gli organi competenti di non              
poter rilasciare le necessarie autorizzazioni all'esercizio                     
dell'attivita' di smaltimento di rifiuti mediante le discariche sia             
per quelle in attesa di iniziare l'attivita', che per quelle                    
esistenti, in quanto verrebbe a mancare uno dei requisiti essenziali            
previsti dal comma 1, lett. h) dell'art. 28 del DLgs 22/97 per                  
l'efficacia delle medesime autorizzazioni;                                      
- che pertanto si prefigura una situazione di estrema gravita' sul              
territorio regionale, con il rischio di una progressiva paralisi                
dell'intero sistema di smaltimento dei rifiuti, in buona parte ancora           
incentrato sulle discariche e con conseguenti gravi ripercussioni               
sulla situazione ambientale e igienico-sanitaria;                               
visto l'art. 13 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, che attribuisce al             
Presidente della Giunta regionale, qualora si verifichino situazioni            
di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute pubblica            
e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il potere di              
emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso            
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga            
alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela              
della salute e dell'ambiente;                                                   
ravvisata pertanto la sussistenza delle condizioni per l'adozione di            
una ordinanza contingibile ed urgente  ai sensi del predetto art. 13            
del DLgs 22/97 che consenta, per un periodo di 6 mesi, la                       
prosecuzione dell'attivita' di gestione delle discariche esistenti e            
l'avvio di quelle gia' realizzate ma non ancora operative, anche in             
mancanza della prestazione della garanzia finanziaria prevista per la           
gestione successiva alla chiusura, al fine di scongiurare                       
nell'immediato i gravi rischi che potrebbero insorgere per la salute            
pubblica e per l'ambiente in seguito ad una sospensione della loro              
attivita' o ad una mancata autorizzazione all'esercizio;                        
ritenuto comunque che, nel tempo di validita' dell'ordinanza, le                
aziende titolari dell'autorizzazione alla gestione delle discariche             
si attivino per la individuazione di possibili soluzioni, anche                 
mediante forme di aggregazione, che consentano loro di sostenere gli            
oneri derivanti dalla prestazione sotto forma di cauzione della                 
garanzia finanziaria prevista per la gestione successiva alla                   
chiusura e nelle more della individuazione, da parte delle competenti           
autorita' statali, delle opportune misure volte al superamento della            
problematica sopra evidenziata;                                                 
dato atto del parere favorevole in merito alla regolarita'                      
amministrativa del presente atto espresso dal Direttore generale                
all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda                 
Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e                
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;                              
su proposta dell'Assessore competente;                                          
ordina:                                                                         
in deroga a quanto previsto all'art. 14, comma 3 del DLgs 36/03,                
circa la presentazione contestuale delle garanzie finanziarie per               
l'attivazione e la gestione operativa delle discariche e della                  
garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura, e'               
consentito il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle                  
discariche anche a seguito della sola presentazione della garanzia              
finanziaria riferita all'attivazione e alla gestione operativa.                 
Il presente provvedimento trova applicazione per la durata di 6                 
mesi.                                                                           
Il presente provvedimento sara' notificato alle Amministrazioni                 
provinciali della regione e trasmesso al Ministro dell'Ambiente e               
della Tutela del territorio e al Ministro della Salute.                         
La presente ordinanza sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della           
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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