DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1357
Classificazione zone di produzione molluschi bivalvi vivi art. 4, DLgs 530/92 e modifica p. 5 deliberazione 27/5/2002, n. 821
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che l'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 530 ha stabilito
che le Regioni provvedano alla classificazione delle zone di
produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, nei territori
di rispettiva competenza;
considerato:
- che con proprie deliberazioni n. 821 del 27/5/2002, n. 827 del
14/5/2003, n. 2010 del 20/10/2003 e n. 910 del 10/5/2004 ha
classificato le zone marine e le acque interne ove avviene la
produzione e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi ai sensi
dell'art. 4, comma 1 del decreto soprarichiamato;
- che le deliberazioni sopra richiamate sono state adottate dando
applicazione ai criteri previsti dai Capitoli da I a X dell'allegato
del succitato DLgs 530/92 cosi' come stabilito dall'art. 10, comma 3
del DL 20/9/1995, n. 390, cosi' come convertito con modificazioni,
nella Legge 20/11/1995, n. 490 in quanto il regolamento di esecuzione
previsto dall'art. 15 del DLgs 530/92 non e' stato ancora emanato;
considerata la necessita' di modificare il punto 5 della
deliberazione n. 821 del 27/5/2002 in quanto l'Ordinanza balneare n.
1/04 del 26/3/2004 emanata dal Servizio Turismo e Qualita' Aree
turistiche ha individuato come zone riservate alla balneazione le
zone di mare comprese:
- tra la foce del Po di Goro ed il comune di Cesenatico per una
profondita' di 300 metri di distanza dalla battigia;
- tra il comune di Cesenatico ed il comune di Cattolica per una
profondita' di 500 metri di distanza dalla battigia;
viste:
- la Circolare n. 703/31.64/1647 del 20/3/1996 del Ministero della
Sanita' inerente alla classificazione delle zone di produzione dei
molluschi bivalvi vivi ai sensi del DLgs 30/12/1992, n. 530;
- la Circolare n. 22 del 3/12/2002 dell'Assessorato alla Sanita'
della Regione Emilia-Romagna avente per oggetto "Sistema di
sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi
vivi";
- la nota n. 41427 dell'11/5/2004 acquisita agli atti del competente
Servizio prot. 20081 del 19/5/2004 corredata dei certificati di
analisi con la quale il Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ferrara ha proposto di classificare come zona di
produzione di tipo B) il tratto del Canale Navigabile compreso tra lo
stabilimento CERCOM ed il cimitero di Comacchio, in concessione alla
Cooperativa La Valle Srl con sede a Comacchio, Via U. Bassi n. 13 e
delimitata dalle coordinate geografiche:
Lat. nord Long. est
44 40' 11'' 12 13' 47''
44 40' 19'' 12 12' 10''
riferimenti a terra: da stabilimento CERCOM al cimitero di Comacchio
- la nota n. F 52168 del 17/6/2004 acquisita agli atti dal competente
Servizio prot. 24588 del 24/6/2004 corredata dei certificati di
analisi, con la quale il Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ferrara ha proposto di classificare come zone di
produzione di tipo A) l'area marina in concessione alla Cooperativa a
r.l. Rosa dei Venti di Goro (FE) e delimitata dalle coordinate
geografiche:
Lat. Long.
44 44' 45'' 12 19' 58''
44 44' 45'' 12 20' 15''
44 44' 16'' 12 20' 15''
44 44' 16'' 12 19' 58''
- la nota n. F/53979 del 23/6/2004 acquisita agli atti del competente
Servizio prot. 24987 del 29/6/2004 corredata dei certificati di
analisi, con la quale il Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ferrara ha proposto di classificare come zona di
produzione di tipo B) lo specchio vallivo denominato "Contrada La
Macchia" ubicato nel comune di Comacchio, di proprieta' del sig.
Nordi Massimo residente in Viale Paisolo n. 6 - Comacchio e
delimitato dalle coordinate geografiche:
Lat. Long.
44 38' 59'' 12 14' 06''
44 39' 00'' 12 14' 13''
44 40' 14'' 12 13' 55''
44 38' 40'' 12 13' 10''
atteso che e' necessario riservarsi di provvedere, con atti
successivi, alle eventuali classificazioni complementari e/o alla
revisione della classificazione di cui trattasi, qualora vengano
acquisiti, anche mediante l'attivazione di specifici programmi di
indagine, nuovi elementi conoscitivi;
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
delibera 447/03 del parere favorevole espresso dal Direttore generale
alla Sanita' e Politiche sociali dott. Franco Rossi in ordine alla
regolarita' amministrativa del presente provvedimento;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di classificare, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992,
n. 530, le seguenti zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi:
a) zone di produzione di tipo B) in cui e' consentita la raccolta e
l'utilizzo per il consumo umano dei molluschi bivalvi vivi soltanto
dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa
stabulazione sono: - il tratto del Canale Navigabile dato in
concessione alla Cooperativa La Valle Soc. Coop. a rl con sede a
Comacchio - Via U. Bassi n. 13 e delimitato dalle coordinate
geografiche:
Lat. Long.
44 40' 11'' 12 13' 47''
44 40' 19'' 12 12' 10''
riferimenti a terra: da stabilimento CERCOM al cimitero di Comacchio;
molluschi presenti in banchi naturali: Tapes spp; - lo specchio
vallivo denominato "Contrada La Macchia" ubicato nel comune di
Comacchio, di proprieta' del sig. Nordi Massimo residente in Viale
Paisolo n. 6 a Comacchio e delimitato dalle coordinate geografiche:
Lat. Long.
44 38' 59'' 12 14' 06''
44 39' 00'' 12 14' 13''
44 40' 14'' 12 13' 55''
44 38' 40'' 12 13' 10''
molluschi allevati: Tapes spp;
b) zona di produzione di tipo A), in cui e' consentita la raccolta e
l'utilizzo per il consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi
l'allevamento della Cooperativa Rosa dei Venti Soc. coop. a rl con
sede a Goro (FE) - Via Mazzini n. 38, ubicato nell'area marina
costiera delimitata dalle coordinate geografiche:
Lat. Long.
44 44' 45'' 12 19' 58''
44 44' 45'' 12 20' 15''
44 44' 16'' 12 20' 15''
44 44' 16'' 12 19' 58''
molluschi allevati: Mytilus spp;
2) di modificare il punto 5) della deliberazione n. 821 del 27/5/2002
e precisamente:
"Di vietare la raccolta dei molluschi bivalvi vivi nei tratti di mare
interessati alla balneazione, individuati nell'ordinanza balneare
emanata dal competente Servizio Turismo e Qualita' Aree
turistiche.";
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.