DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2004, n. 681
Disciplina concernente la deroga alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano per il parametro Cloriti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs n. 31 del 2 febbraio 2001 "Attuazione della direttiva n.
98/83/CE, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano", cosi' come modificato dal DLgs n. 27 del 2 febbraio 2002, che
all'art. 13 disciplina la concessione di deroghe ai valori di
parametro di cui all'Allegato I, parte B;
- le motivate richieste di HERA SpA e di Romagna Acque SpA;
- il decreto 23/12/2003 del Ministro della Salute di concerto con il
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio con il quale
all'art. 1 viene fissato un Valore massimo ammissibile per il
parametro clorito di 1.3 mg/l;
considerato che:
- dall'1 novembre 2002 la Societa' multiservizi HERA SpA fornisce il
servizio acquedottistico a 127 Comuni dell'Emilia-Romagna per una
estensione territoriale di 9000 Kmq. con una popolazione servita di
circa 1.900.000 abitanti. L'acqua immessa in rete deriva sia da fonti
gestite direttamente sia da forniture esterne di acqua gia'
potabilizzata;
- per una porzione del territorio servito da HERA SpA la principale
fornitura esterna di acqua gia' potabilizzata e' quella di Romagna
Acque SpA;
- l'acqua fornita da Romagna Acque SpA e' raccolta nell'invaso di
Ridracoli sito a Capaccio di Santa Sofia (Forli'-Cesena) ed e' di
ottima qualita', come risulta da una sistematica attivita' di
monitoraggio in corso da anni ed e' classificata come acqua di prima
categoria ai sensi del DLgs 152/99; tuttavia essa, come tutte le
acque di origine superficiale e' ricca di sostanze organiche, il cui
livello varia anche in rapporto alle precipitazioni atmosferiche;
- la disinfezione di tale acqua e' effettuata ricorrendo a biossido
di cloro;
- la presenza di reti acquedottistiche molto estese, con conseguenti
elevati tempi di permanenza dell'acqua in condotta, obbliga, inoltre,
a ulteriori disinfezioni per garantire la necessaria conformita'
microbiologica;
considerato altresi' che, il biossido di cloro, che e' attualmente
fra i disinfettanti maggiormente utilizzati nelle reti
acquedottistiche italiane, a contatto con alcune sostanze organiche
(acidi umici e fulvici), tipiche delle acque di origine superficiale,
produce ione clorito;
rilevato che:
- le concentrazioni di ione clorito misurate a scopo conoscitivo
nell'ultimo biennio in alcuni punti di consegna dell'area romagnola
sono risultate comprese tra 0,7 e 1,3 mg/l;
- le oscillazioni della concentrazione di ione clorito, entro i
limiti sopra riportati dipendono dal livello di miscelazione con
acque provenienti da diverse fonti e dalla distanza fra il punto
terminale della rete e l'impianto di potabilizzazione, nonche'
dall'andamento stagionale e, in particolare, dalla presenza di
periodi siccitosi;
- per i motivi sopra espressi la presenza di concentrazioni di ione
clorito in misura superiore ai limiti di norma interessa in modo
discontinuo tutte le aree approvvigionate con acque provenienti
dall'invaso di Ridracoli;
valutato che:
- non e' possibile ricorrere, nel caso in questione, ad altre fonti
di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano ed e'
necessario garantire la continuazione della fornitura di acqua
potabile nei comuni e/o frazioni interessati dalle concentrazioni
superiori al limite previsto dalla legge;
- risulta prevalente ai fini della tutela della salute della
popolazione garantire la conformita' microbiologica dell'acqua
distribuita, cio' anche in accordo con le raccomandazioni espresse in
tal senso dall'Organizzazione mondiale della Sanita';
- il parametro clorito e' stato introdotto nella normativa nazionale
per una maggiore cautela e non era previsto nella normativa
precedente e neppure e' presente nella normativa comunitaria da cui
il decreto in parola discende;
- i valori massimi finora riscontrati sul territorio regionale non
superano il valore indicato dal DM del 23/12/2003 come valore che non
mette a rischio la salute umana;
dato atto che:
- l'art. 13 del citato DLgs n. 31 del 2 febbraio 2001 prevede che la
Regione possa stabilire deroghe ai parametri fissati dalla norma
stessa, entro valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero
della Salute, purche' la deroga non presenti potenziale pericolo per
la salute umana e sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate
al consumo umano, conformi ai valori di parametro, non possa essere
assicurato con nessun altro mezzo congruo;
- in attesa dell'entrata in vigore del DM sopracitato, al fine di
garantire la continuazione della fornitura dell'acqua potabile nei
comuni serviti da Hera SpA e' stata emanata dal Presidente della
Giunta regionale in data 18/12/2003 l'ordinanza n. 318 avente per
oggetto "Acque destinate al consumo umano - Superamento del valore di
parametro di cui all'Allegato 1 del DLgs 31/01 come modificato e
integrato dal DLgs 27/02 per il parametro Clorito";
- e' stata sottoscritta tra Romagna Acque SpA e l'Istituto Superiore
di Sanita' una convenzione per l'attuazione di una ricerca
sperimentale, per l'individuazione e la messa a punto di soluzioni
tecniche impiantistiche e gestionali efficaci ai fini della riduzione
della quota di ione clorito presente nell'acqua fornita ad Hera SpA;
- a tale ricerca collaborera' anche la Regione Emilia-Romagna,
nominando esperti tecnico-scientifici della Direzione Sanita' e
Politiche sociali e della Direzione Ambiente Territorio e Sviluppo
sostenibile;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali dott. Franco
Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
delibera:
1) di avvalersi della facolta' di deroga di cui all'art. 13 del DLgs
31/01 consentendo, per i motivi espressi in premessa che qui si
intendono integralmente richiamati, la continuazione dell'erogazione
di acqua destinata al consumo umano alla popolazione interessata,
anche qualora si verifichino superamenti del valore parametrico del
parametro clorito stabilito dal medesimo decreto legislativo, purche'
contenuti entro il Valore massimo ammissibile di 1,3 mg/l fissato dal
DM del 23/12/2003, che costituisce un limite tale da non implicare
pregiudizio per la salute dei consumatori;
2) di stabilire che l'ordinanza presidenziale 318/03 cessa di
produrre effetti dalla adozione del presente provvedimento;
3) di fissare il termine di validita' della presente deroga al
25/12/2004. Il rinnovo e' vincolato alla presentazione di
documentazione dettagliata sullo stato di avanzamento delle misure
correttive e relativi interventi sul territorio, compreso un
calendario di lavori, la stima dei costi, la relativa copertura
finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate da parte di Hera
SpA e Romagna Acque SpA, nonche' un comprovato miglioramento della
qualita' dell'acqua erogata;
4) di stabilire, che Romagna Acque SpA consegni acqua con
concentrazioni di clorito tali da permettere ad Hera SpA il rispetto
del Valore massimo ammissibile indicato nel presente decreto;
5) di stabilire, che la stessa Hera SpA adotti tutte le pratiche di
buona tecnica gestionale, utili per il massimo contenimento della
concentrazione di clorito;6) di stabilire, infine, che le Autorita'
d'Ambito (ATO) di Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini devono predisporre
congiuntamente un piano di interventi contenente le misure necessarie
al ripristino della qualita' dell'acqua erogata i cui oneri saranno
ripartiti ed individuati all'interno di ciascun Piano d'Ambito. Le
ATO individuate sono tenute a trasmettere i Piani d'Ambito contenenti
gli interventi predisposti alla Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali e alla Direzione generale Ambiente, Territorio e
Sviluppo sostenibile, non appena approvati dagli Organi competenti;7)
di dare pubblicizzazione al presente provvedimento tramite invio
dello stesso ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Aziende Unita'
saniarie locali interessate, alle Autorita' d'Ambito territoriale
competenti per territorio, alle Prefetture, nonche' ai Comandi NAS
della Regione Emilia-Romagna;
8) di impegnarsi a rivedere la presente deroga in caso di revisione
della VMA a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative;
9) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.