REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 2072

Indirizzi in ordine alle modalita' di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni               
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare               
territoriale" ed in particolare l'art. 3 comma 3, lett. a), con la              
quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative                
relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle                     
concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreative;               
- la delibera del Consiglio regionale 6 marzo 2003, n. 468 recante              
"Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia             
di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi                   
dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02";                                          
- il DL 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla              
Legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare l'art. 3, comma 4 che           
prevede che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali                  
marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva           
utilizzazione del bene oggetto della concessione, se l'utilizzazione            
e' inferiore all'anno, purche' non sussistano strutture che                     
permangono oltre la durata della concessione stessa;                            
- il DM 5 agosto 1998, n. 342 recante "Regolamento recante norme per            
la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali                   
marittime per finalita' turistico-ricreative" ed in particolare                 
l'art. 3 comma 2;                                                               
preso atto dell'esigenza manifestata da parte delle Associazioni di             
categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali piu'                       
rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali               
marittimi di rapportare i canoni delle aree in concessione al periodo           
di effettiva utilizzazione delle stesse in considerazione del fatto             
che larga parte delle suddette aree e' utilizzata solo in alcuni                
periodi dell'anno;                                                              
considerato che le predette aree, ad esclusione del periodo della               
stagione balneare, sono effettivamente destinate alla libera                    
fruizione da parte degli utenti e che lo stesso art. 3, comma 4 del             
DL 400/93 convertito con modificazioni dalla Legge 494/93, prevede              
che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime,               
anche pluriennali, siano rapportati alla effettiva utilizzazione del            
bene oggetto della concessione, se l'utilizzazione e' inferiore                 
all'anno;                                                                       
viste inoltre le circolari del Ministero dei Trasporti e della                  
Navigazione n. 114 del 14/2/2001 e n. 120 del 24/5/2001 con le quali            
vengono precisati i presupposti e le modalita' per la corretta                  
applicazione dell'art. 3, comma 4 della Legge 494/93, nonche' forniti           
chiarimenti circa la procedura per la determinazione del canone                 
dovuto in presenza della fattispecie in parola;                                 
ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, nell'ambito                      
dell'esercizio delle funzioni di programmazione ed indirizzo generale           
di cui all'art. 2 della L.R. 9/02 e con riferimento a quanto previsto           
dall'art. 3, comma 4 del DL 400/93 convertito con modificazioni dalla           
Legge 494/93, fornire indirizzi relativamente alle modalita' di                 
determinazione dei canoni inerenti le concessioni demaniali marittime           
per finalita' turistico-ricreative;                                             
sentite le Associazioni di categoria appartenenti alle Organizzazioni           
sindacali piu' rappresentative nel settore turistico dei                        
concessionari demaniali marittimi;                                              
richiamata la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447 recante               
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal                
Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche, sulla base della                   
documentazione acquisita agli atti del Servizio stesso;                         
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott.              
Andrea Vecchia, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre           
2001, n. 43 e della deliberazione della Giunta regionale 24 marzo               
2003, n. 447;                                                                   
su proposta dell'Assessore al Commercio. Turismo                                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) i canoni di concessione per l'utilizzo di beni del demanio                   
marittimo con finalita' turistico-ricreative devono essere rapportati           
al periodo di effettiva utilizzazione;                                          
2) il presupposto per l'applicazione del suindicato criterio viene              
individuato nell'obbligo, da parte del concessionario, di rimuovere             
ogni struttura realizzata o utilizzata al termine del periodo di                
utilizzazione, da ritenersi comprensivo anche del tempo necessario              
per la messa in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in            
pristino stato delle aree. Ne consegue che in caso di impianti,                 
manufatti ed opere che non possano qualificarsi non fissi e                     
completamente amovibili, tale norma non puo' trovare applicazione.              
L'area individuata per l'utilizzo stagionale potra' essere adibita              
esclusivamente ad ombreggio. In caso di utilizzazione inferiore                 
all'anno, l'importo dovuto si determinera' dividendo il canone dovuto           
per l'occupazione annuale per 365 moltiplicato per i giorni di                  
effettiva utilizzazione;                                                        
3) gli uffici provvederanno all'attivazione delle necessarie                    
procedure amministrative per l'applicazione degli indirizzi                     
suesposti, tenuto conto di eventuali modifiche o integrazioni                   
sopravvenute a seguito di intervenuti accordi tra lo Stato e le                 
Regioni;                                                                        
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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