DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2004, n. 2225
Completamento del programma regionale della Legge 366/98 rivolto all'attuazione di iniziative ed azioni di promozione della mobilita' ciclistica. Modalita' e criteri
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 19 ottobre 1998, n. 366 recante "Norme per il
finanziamento della mobilita' ciclistica" che, all'art. 2 affida alle
Regioni il compito di redigere i piani regionali di riparto dei
finanziamenti previsti dalla legge stessa;
- la L.R. n. 30 del 2 ottobre 1998 "Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale" che all'art. 30, comma 1, lett. a)
individua tra le azioni per la riorganizzazione della mobilita' la
realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti;
richiamati:
- i decreti ministeriali 7 giugno 2000, 11 aprile 2001, 9 novembre
2001, 14 giugno 2002 e 24 settembre 2003 che hanno assegnato alla
Regione Emilia-Romagna le risorse derivanti dai riparti dei
finanziamenti statali, previsti dalla Legge 366/98 e successivamente
dalle leggi finanziarie 488/99, 388/00 e 448/01 corrispondenti a
complessivi Euro 10.923.257,33 di cui Euro 6.981.518,60 allocati al
Capitolo 45345 "Interventi finalizzati alla valorizzazione e allo
sviluppo della mobilita' ciclistica (Legge 19 ottobre 1998, n. 366)"
ed Euro 3.941.738,73 allocati al Capitolo 45347 "Interventi
finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilita'
ciclistica (Legge 19 ottobre 1998, n. 366 e Legge 23 dicembre 1999,
n. 488) - Mezzi statali";
- le delibere della Giunta regionale 117/01, 1218/02 e 2704/02 che
hanno definito gli interventi ammessi a contributo - di cui ai numeri
da 1 a 58 - e le relative quote di cofinanziamento regionale ,
allocate al Capitolo 43270 "Contributi agli Enti locali per
investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di
trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e
comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)";dato atto:
- che entro il termine prefissato dai succitati atti deliberativi
sono stati concessi ed impegnati i contributi relativi agli
interventi programmati, fatta eccezione per gli interventi di cui ai
numeri 3, 7, 13, 23, 42 e 49 esclusi dal finanziamento per espressa
rinuncia motivata dei beneficiari;
- che anche il Comune di Scandiano, con nota pervenuta in data 8
aprile 2004 e il Comune di Ferrara, con note del 19 aprile 2004 e 13
maggio 2004, hanno comunicato la rinuncia di contributi
rispettivamente degli interventi n. 55 e nn. 56 e 57;
- che le risorse concesse e impegnate sono state assicurate, per un
terzo dai soggetti attuatori e per i restanti 2/3 della spesa
ammissibile da contributi regionali e statali, con una quota di
contributo statale comunque non superiore al 50% della spesa
ammissibile per ciascun intervento;
rilevato:
- che le risorse di derivazione statale allocate al Capitolo 45345,
in attuazione alle delibere di Giunta regionale 117/01 e 1218/02,
sono state interamente impegnate;
- che permane una disponibilita' residua di limitata entita' relativa
alle ulteriori risorse di derivazione statale allocate al Capitolo
45347;
ritenuto:
- che la quota residua di cui al succitato Capitolo 45347 possa
essere utilizzata per il completamento del programma regionale
secondo le finalita' di cui alla Legge 366/98;
- che all'art. 6 della Legge 366/98 sono individuati tra gli altri i
seguenti interventi finanziabili:
- costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e
custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
- messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale,
specializzata per il traffico ciclistico;
- predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a
realizzare l'intermodalita' tra biciclette e mezzi di trasporto
pubblico;
- redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli
segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti
preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
- realizzazione di conferenze, attivita' culturali ed iniziative
educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato
a quello ciclistico;
- realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato SpA al fine di
promuovere l'intermodalita' tra la bicicletta e il treno, in
particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle
aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del
trasporto della bicicletta al seguito;
- realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in
concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della
bicicletta, nonche' predisposizione di strutture per il trasporto
delle biciclette sui mezzi pubblici;
- ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla
sicurezza del traffico ciclistico;
- che l'art. 5 della Legge 366/98 indica quali soggetti attuatori di
tali interventi "gli Enti locali e le loro Associazioni direttamente
o in concorso con altri soggetti pubblici o privati";
ritenuto pertanto:
- che tali risorse residue, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge
366/98, possano essere orientate alla promozione di iniziative e
azioni volte a favorire e potenziare l'uso della bicicletta, come
mezzo alternativo all'automobile, ivi compresa l'organizzazione
dell'interscambio con i mezzi di spostamento collettivo su ferro o su
gomma, al fine di diffondere la cultura della mobilita' ciclistica;
- che tali obiettivi possano essere perseguiti anche attraverso lo
sviluppo ed il sostegno di percorsi partecipativi, laboratori,
strumenti informativi, seminari, conferenze, rivolti sia alle
istituzioni che ai cittadini, promossi dagli Enti locali e/o loro
Associazioni, nonche' dalle Agenzie della mobilita', dagli esercenti
il trasporto pubblico su ferro o su gomma, direttamente o in concorso
con altri soggetti pubblici o privati;
- che tali obiettivi ed azioni promozionali risultano coerenti con le
priorita' indicate dalla delibera di Giunta regionale 2661/02 in
attuazione degli Accordi di programma per la mobilita' sostenibile di
cui alla L.R. 30/98, approvati con delibera di Giunta regionale
546/04 e che relativamente alla Misura 3 "Potenziamento della
mobilita' ciclistica" sono orientate prioritariamente a:
- il miglioramento della fruizione degli spazi urbani da parte dei
bambini e degli adolescenti attraverso la realizzazione di percorsi
sicuri di collegamento dei principali punti di aggregazione dedicati
(casa-scuola, verde pubblico e attrezzature sportive) di cui all'art.
7 della Legge 285/97 e all'art. 2 della L.R. 40/99, nei Comuni almeno
dotati di un Piano urbano del traffico;
- l'attivazione di sistemi di uso collettivo di parchi bici
tradizionali o a pedalata assistita;
- l'incentivazione dell'uso integrato della bici con treni e bus;
- la particolare attenzione alla definizione, contestuale agli
interventi, di modalita' di monitoraggio, anche con il concorso degli
utenti, dell'efficacia del progetto realizzato;
ritenuto altresi' opportuno, al fine di dare avvio ad "Iniziative ed
azioni di promozione della mobilita' ciclistica", di stabilire i
criteri e le modalita' di riferimento per la presentazione delle
domande di contributo da parte dei soggetti promotori e/o
beneficiari, per l'assegnazione dei contributi e per la
concessione-impegno, liquidazione o eventuale revoca degli stessi
come specificato all'allegato parte integrante della presente
deliberazione;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
- n. 1901 del 30 settembre 2004 di definizione delle attivita'
dell'Agenzia Trasporti pubblici;
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 642 del 5 aprile 2004, concernente "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/4/2004)";
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici ing. Bruno Ginocchini ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di dare atto, per quanto richiamato in premessa, dell'avvenuta
concessione-impegno dei contributi relativi agli interventi di cui
alle delibere di Giunta regionale 117/01, 1218/02 e 2704/02 di cui ai
numeri da 1 fino a 58, con esclusione motivata dal finanziamento
degli interventi di cui ai nn. 3,7,13, 23,42, 49, 55, 56 e 57 per
espressa rinuncia dei beneficiari;
b) di stabilire che le risorse residue non impegnate , relative al
Capitolo n. 45347 siano destinate ad iniziative ed azioni di
promozione della mobilita' ciclistica ai sensi della Legge 366/98 che
costituiranno completamento del programma regionale;
c) di stabilire i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei
contributi ai soggetti promotori e/o beneficiari, e per la
concessione-impegno e liquidazione o eventuale revoca degli stessi
secondo quanto riportato nell'allegato parte integrante del presente
atto;
d) la presente delibera verra' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Criteri e modalita' di concessione impegno e liquidazione, nonche'
eventuale revoca, dei contributi per "iniziative e azioni di
promozione della mobilita' ciclistica" ai sensi della Legge 366/98
1. Obiettivi e iniziative
Gli interventi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della
mobilita' ciclistica (Legge 19 ottobre 1998, n. 366, art. 6) sono
rivolti a favorire e potenziare la mobilita' ciclistica anche
attraverso lo sviluppo di percorsi partecipativi, laboratori,
strumenti informativi, seminari, conferenze, rivolti sia alle
istituzioni che ai cittadini.
2. Soggetti promotori e/o beneficiari
Gli Enti locali e/o le loro Associazioni, nonche' le Agenzie della
mobilita', gli esercenti il trasporto pubblico, sia ferroviario che
autofilotranviario, direttamente o in concorso con altri soggetti
pubblici o privati che perseguano finalita' coerenti con gli
obiettivi di cui al punto 1.
3. Criteri di assegnazione del contributo
a) In fase di prima applicazione potranno essere presentate domande
anche per iniziative gia' svolte comunque entro l'anno in corso;
b) il contributo relativo ad ogni intervento/azione non potra'
superare il 50% del costo preventivato e ammissibile;
c) il soggetto promotore o beneficiario dovra' allegare alla domanda
la seguente documentazione: - relazione illustrativa del tipo di
iniziativa che intende sviluppare e dei risultati previsti; -
modalita' e termini di attuazione di norma non superiori a sei mesi;
- costo previsto della stessa ed indicazione della copertura
finanziaria della quota non coperta dal contributo regionale; -
soggetto beneficiario del contributo; - eventuali intese, contratti o
convenzioni assunte o da assumere tra promotore, beneficiari e/o
altri soggetti partecipanti o coofinanziatori;
d) sulla base degli atti ricevuti il competente Servizio regionale
verifica la coerenza della richiesta rispetto agli obiettivi del
presente programma e definisce le priorita' di assegnazione e
contestuale concessione-impegno dei contributi.
4. Modalita' di liquidazione ed erogazione del saldo
a) Con successivi atti dirigenziali potra' essere liquidato ed
erogato in un'unica soluzione a titolo di saldo il contributo
concesso e impegnato a presentazione di: - relazione illustrativa
dell'attivita' svolta documentata con elaborati adeguati; -
descrizione analitica e sintesi dei risultati conseguiti; -
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute; - atti relativi
ad eventuali intese, contratti o convenzioni;
b) in base a tale documentazione il Servizio competente, tramite i
relativi atti dirigenziali, potra' confermare o riproporzionare
l'ammontare del contributo, qualora la spesa effettivamente sostenuta
non corrisponda al costo preventivato, nei limiti della somma
assegnata.
5. Revoca
Il contributo potra' essere revocato qualora l'iniziativa non risulti
corrispondente agli obiettivi prefissati.