REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2004, n. 1735

Classificazione zone di produzione molluschi bivalvi vivi art. 4, DLgs 530/92 e modifica p. 5 deliberazione 27/5/2002, n. 821

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che l'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 530 ha stabilito            
che le Regioni provvedano alla classificazione delle zone di                    
produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, nei territori             
di rispettiva competenza;                                                       
considerato:                                                                    
- che con proprie deliberazioni n. 821 del 27/5/2002, n. 827 del                
14/5/2003, n. 2010 del 20/10/2003, n. 910 del 10/5/2004, n. 1357 del            
12/7/2004 ha classificato le zone marine e le acque interne ove                 
avviene la produzione e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi ai               
sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto sopra richiamato;                        
- che le deliberazioni sopra richiamate sono state adottate dando               
applicazione ai criteri previsti dai Capitoli da I a X dell'allegato            
del succitato DLgs 530/92 cosi' come stabilito dall'art. 10, comma 3            
del DL 20/9/1995, n. 390, cosi' come convertito con modificazioni,              
nella Legge 20/11/1995, n. 490 in quanto il regolamento di esecuzione           
previsto dall'art. 15 del DLgs 530/92 non e' stato ancora emanato;              
viste:                                                                          
- la circolare n. 703/31.64/1647 del 20/3/1996 del Ministero della              
Salute inerente alla classificazione delle zone di produzione dei               
molluschi bivalvi vivi ai sensi del DLgs 30/12/1992, n. 530;                    
- la circolare n. 22 del 3/12/2002 dell'Assessorato alla Sanita'                
della Regione Emilia-Romagna avente per oggetto "Sistema di                     
sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi           
vivi";                                                                          
- la nota n. 071857 del 3/8/2004 acquisita agli atti del competente             
Servizio prot. 29018 del 4/8/2004 corredata dai certificati di                  
analisi con la quale il Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'                
sanitaria locale di Rimini ha proposto di riclassificare la zona di             
produzione compresa tra la linea di riva ed una linea parallela posta           
ad 1/2 miglio della stessa antistante la Provincia di Rimini e                  
suddivisa nelle aree gia' denominate 24/B, 25/B, 26/B, 27/B, 28/B,              
29/B, e 30/B, attualmente classificate di tipo B) ed individuate al             
punto 2.10 della deliberazione n. 821 sopracitata, in quanto le                 
analisi hanno evidenziato valori compatibili con le zone di                     
produzione tipo A);                                                             
preso atto della nota n. 65113/F/7.3) del 3/8/2004 acquisita agli               
atti del competente Servizio prot. 29986 del 12/8/2004 corredata dai            
certificati di analisi con la quale il Servizio Veterinario                     
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara ha segnalato che                
nell'area marina data in concessione alla Coop Rosa dei Venti di Goro           
per l'allevamento dei mitili, e' ora subentrata la Coop RO.MA.MAR di            
Goro che oltre ad allevare mitili, e' dedita all'allevamento di                 
ostriche;                                                                       
ritenuto che in via cautelativa e' tuttavia necessario mantenere una            
classificazione di tipo B) nella zona di produzione compresa tra la             
linea di riva ed una linea parallela distante 1/4 di miglio della               
stessa antistante la provincia di Rimini suddivisa in aree delimitate           
dalle coordinate geografiche elencate nell'Allegato n. 1;                       
atteso che e' necessario riservarsi di provvedere, con atti                     
successivi, alle eventuali classificazioni complementari e/o alla               
revisione della classificazione di cui trattasi, qualora vengano                
acquisiti, anche mediante l'attivazione di specifici programmi di               
indagine, nuovi elementi conoscitivi;                                           
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della               
delibera 447/03 del parere favorevole espresso dal Direttore generale           
alla Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in ordine alla            
regolarita' amministrativa del presente provvedimento;                          
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di classificare, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992,             
n. 530, le seguenti zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi:              
a) zone di produzione di tipo B) in cui e' consentita la raccolta e             
l'utilizzo per il consumo umano dei molluschi bivalvi vivi soltanto             
dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa            
stabulazione sono: fascia costiera compresa tra le linea di riva ed             
una linea parallela distante 1/4 m.m.. della stessa antistante la               
provincia di Rimini suddivisa in aree delimitate da coordinate                  
geografiche elencate nell'Allegato n. 2; molluschi presenti in banchi           
naturali: Chamalea g.;                                                          
b) le zone di produzione di tipo A), in cui e' consentita la raccolta           
e l'utilizzo per il consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi            
sono: la zona marina compresa tra 1/4 m.m. e 2 m.m. dalla costa                 
antistante la Provincia di Rimini e suddivisa in aree delimitate da             
coordinate geografiche elencate nell'Allegato n. 3; molluschi                   
presenti in banchi naturali: Chamalea g.;                                       
2) il punto 1.1 della deliberazione n. 821 del 27/5/1992, alla                  
indicazione "Coop Rosa dei Venti" e' sostituito con "Coop RO.MA.MAR             
Goro" e alla voce molluschi allevati e' integrato con l'indicazione             
"Ostrea e Crassostrea spp.";                                                    
3) di stabilire che restano salve le disposizioni contenute nelle               
proprie deliberazioni n. 821 del 27/5/2002, n. 827 del 14/5/2003, n.            
2010 del 20/10/2003, n. 910 del 10/5/2004 e n. 1357 del 12/7/2004;              
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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