REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE

COMUNICATO DELL'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE

Avviso di avvenuta approvazione della modifica dell'art. 6 della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po 18/01 del 26 aprile 2001, disposta con deliberazione del C.I. 6/03 del 25 febbraio 2003

L'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione civile              
comunica che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri             
30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del                  
11/12/2003. e' stata approvata la modifica dell'art. 6 della                    
deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del           
fiume Po 18/01 del 26 aprile 2001, disposta con deliberazione del               
C.I. 6/03 del 25 febbraio 2003.                                                 
La modifica dell'art. 6 della deliberazione di C.I. 18/01, cosi' come           
approvata con DPCM 30 giugno 2003, stabilisce quanto segue: "Per le             
aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al precedente                 
articolo 4 le Regioni, entro il 31 dicembre 2003, trasmettono                   
all'Autorita' di Bacino eventuali proposte di aggiornamento                     
dell'elaborato n. 2 del PAI ("Atlante dei rischi idraulici e                    
idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a                 
pericolo"), risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai               
Comuni ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 delle norme tecniche di               
attuazione del PAI medesimo.                                                    
I Comuni che adottino le varianti di adeguamento di cui al comma                
precedente sono tenuti alla pubblicazione dei relativi atti di                  
adozione mediante affissione degli stessi all'Albo pretorio.                    
Fino alla data di pubblicazione dell'atto di adozione della variante            
ai sensi del comma precedente, nelle aree di cui al primo comma non             
possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o              
atti equivalenti, relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del            
territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della              
compatibilita' dell'intervento con le condizioni di dissesto,                   
effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea                         
documentazione tecnica. Di tale valutazione terra' conto il Comune              
competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da           
garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed                        
infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del             
rischio presente. Del rilascio di detti provvedimenti il Comune da              
altresi' comunicazione alla Regione.                                            
Dalla data dell'1 ottobre 2003, i Comuni che non abbiano provveduto             
alla pubblicazione dell'atto di adozione delle varianti di                      
adeguamento di cui al primo comma sono comunque tenuti a rispettare             
le prescrizioni di cui all'art. 9 delle norme tecniche di                       
attuazione.                                                                     
Entro il 30 giugno 2004, l'Autorita' di bacino provvede                         
all'aggiornamento di cui al primo comma con deliberazione del                   
Comitato Istituzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 10, delle                
norme tecniche di attuazione del PAI, garantendone la pubblicita'               
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'affissione               
all'Albo pretorio dei Comuni interessati".                                      
E' di seguito pubblicato il testo integrale del DPCM 30 giugno 2003.            
L'ASSESSORE                                                                     
Marioluigi Bruschini                                                            
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2003                
Approvazione della "Modifica dell'art. 6 della deliberazione del                
Comitato istituzionale n. 18/01 del 26 aprile 2001, recante "Adozione           
del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino                    
idrogeologico di rilevo nazionale del fiume Po" disposta dal Comitato           
istituzionale dell'Autorita' di bacino del Po, con deliberazione                
6/03, nella riunione del 25 febbraio 2003"                                      
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                                        
Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400;                                          
vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;                                          
visto l'art. 87 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112;                                 
visto il DLgs 30 luglio 1999, n. 300;                                           
visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;                                
vista la Legge, 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il                   
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e                  
successive modificazioni ed integrazioni;                                       
visti in particolare l'art. 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della             
Legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di                       
approvazione dei piani di bacino nazionale;                                     
visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della Legge 18 maggio              
1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono             
essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci                 
relativi a settori funzionali;                                                  
visto il proprio decreto del 4 settembre 2001 con il quale al                   
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, on. Altero                
Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al           
Presidente del Consiglio dei Ministri dalla Legge 18 maggio 1989, n.            
183, nonche' la presidenza del Consiglio dei Ministri per i servizi             
tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del                 
suolo;                                                                          
vista la Legge 31 luglio 2002, n. 179;                                          
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto            
1989 recante "Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Po";              
visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure                  
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore                
delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania",                 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 e              
successive modificazioni ed integrazioni;                                       
visto in particolare l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.              
180, relativo a "piani stralcio per la tutela dal rischio                       
idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio";                             
visto il proprio decreto emesso in data 29 settembre 1998, recante              
"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri             
relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del                    
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";                                          
visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "Interventi             
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in                  
materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da               
calamita' naturali", convertito, con modificazioni dalla Legge 11               
dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 1-bis,                 
relativo a "procedure per l'adozione dei progetti di piano                      
stralcio";                                                                      
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio            
2001, recante "Approvazione del Piano stralcio per l'assetto                    
idrogeologico";                                                                 
considerato che nella seduta del 20 febbraio 2003, il comitato                  
tecnico dell'Autorita' di Bacino del Po, recependo le osservazioni              
delle Regioni interessate, ha espresso parere favorevole alla                   
modifica dell'art. 6 della deliberazione del Comitato istituzionale             
18/01 del 26 aprile 2001, recante "Adozione del piano stralcio per              
l'assetto idrogeologico per il bacino idrogeologico di rilevo                   
nazionale del fiume Po";                                                        
vista la deliberazione 6/03 del 25 febbraio 2003, con la quale il               
Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del Po ha disposto le           
modifiche dell'art. 6 della deliberazione del Comitato istituzionale            
18/01 del 26 aprile 2001, recante "Adozione del piano stralcio per              
l'assetto idrogeologico per il bacino idrogeologico di rilevo                   
nazionale del fiume Po";                                                        
decreta:                                                                        
Art. 1                                                                          
E' approvata la "Modifica dell'art. 6 della deliberazione del                   
Comitato istituzionale 18/01 del 26 aprile 2001, recante "Adozione              
del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il Bacino                    
idrogeologico di rilevo nazionale del fiume Po" disposta dal Comitato           
istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Po, con deliberazione                
6/03, nella riunione del 25 febbraio 2003".                                     
Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di             
controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica           
Italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente              
competenti.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo             
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica                
Italiana.                                                                       
Roma, 30 giugno 2003                                                            
per IL PRESIDENTE                                                               
Matteoli                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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