COMUNE DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 gennaio 2004, n. 11

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della liberta' personale. Modificazioni ed integrazioni dello Statuto comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE                                                           
(omissis)  delibera:                                                            
di approvare la novella di modificazione ed integrazione dello                  
Statuto del Comune di Bologna contenuta nell'Allegato A, parte                  
integrante e sostanziale del presente atto, per la istituzione del              
Garante dei diritti delle persone private della liberta' personale:             
"Art. 13 bis                                                                    
Garante per i diritti                                                           
delle persone private                                                           
della liberta' personale                                                        
1. Il Comune istituisce il Garante dei diritti delle persone private            
della liberta' personale, al fine di promuovere l'esercizio dei                 
diritti e delle opportunita' di partecipazione alla vita civile e di            
fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private dalla             
liberta' personale o limitate nella liberta' di movimento.                      
2. Il Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle            
persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano               
domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio del Comune            
di Bologna, con riferimento alle competenze dell'Amministrazione e              
tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi.                 
3. Le azioni poste in essere per le finalita' di cui al precedente              
comma 1 sono volte a garantire alle persone private della liberta'              
personale il diritto al lavoro, alla formazione, alla crescita                  
culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona, anche             
mediante la pratica di attivita' formative, culturali e sportive.               
4. L'elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali            
riferiti all'attivita' da esso esercitata sono disciplinati da                  
apposito regolamento.".                                                         
LA DIRETTRICE DEL SETTORE                                                       
Vanna Minardi                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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