REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2821

Programma operativo 2003-2004 del Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, L.R. 7/02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 525 del 5 novembre 2003,           
cosi' come modificata dalla successiva deliberazione n. 533 del 16              
dicembre 2003, che, in attuazione dell'art. 3, comma 1 della L.R. 14            
maggio 2002 n. 7, approva il Programma regionale per la ricerca                 
industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT)             
per gli anni 2003-2005;                                                         
dato atto:                                                                      
- che tale programma, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/02, in sede            
di prima applicazione della medesima legge regionale, e' stato                  
predisposto come integrazione del Programma Triennale per le                    
attivita' produttive 2003-2005, trovando, conseguentemente,                     
collocazione nell'ambito dell'Asse 3 "Programma per la ricerca                  
industriale e il trasferimento tecnologico (L.R.7/02)" di                       
quest'ultimo;                                                                   
vista la L.R. 14 maggio 2002, n. 7, e in particolare:                           
- l'art. 3, comma 2 che attribuisce alla Giunta regionale il compito            
di approvare, a seguito dell'approvazione del PRRIITT da parte del              
Consiglio regionale, un programma operativo che specifichi, per                 
ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti, le tipologie dei            
contributi ammissibili, le relative modalita' di concessione ed                 
erogazione, i soggetti ammissibili;                                             
- l'art. 10, che, per gli interventi indicati nel PRRIITT, istituisce           
il Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento             
tecnologico (FRRITT), integrato con il Fondo Unico regionale per le             
attivita' produttive industriali, istituito ai sensi dell'art. 53               
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                
- l'art. 12, comma 1, che dispone "Agli oneri derivanti                         
dall'attivazione del Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e            
il trasferimento tecnologico di cui all'art. 10, nonche' dalle                  
attivita' di valutazione e monitoraggio di cui all'art.9, si fa                 
fronte mediante l'istituzione di apposite Unita' previsionali di base           
e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della           
necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37              
della L.R. 15 novembre 2001, n. 40";                                            
richiamati inoltre, della stessa legge:                                         
- l'art. 1, che illustra le finalita' della legge in particolare                
rivolte allo sviluppo del sistema produttivo verso la ricerca                   
industriale, al trasferimento di conoscenze e competenze                        
tecnologiche, allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative,               
attivita' e strutture rivolte alla ricerca di interesse industriale e           
al trasferimento tecnologico;                                                   
- l'art. 2, che illustra le definizioni delle attivita' che vengono             
sostenute per le finalita' di cui all'art. 1;                                   
- gli artt. 4, 5 e 6, che illustrano le diverse tipologie di azioni             
che vengono sostenute;                                                          
- gli artt. 7 e 8 che indicano rispettivamente le tipologie di                  
finanziamenti ammissibili e i soggetti ammissibili;                             
visti:                                                                          
- la disciplina comunitaria sugli aiuti alla ricerca e sviluppo 96/C            
45/06 e successive modifiche e integrazioni;                                    
- il Regolamento 69/01 del 12 gennaio 2001 sull'applicazione degli              
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti de minimis;                            
- la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003 relativa alla               
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;                        
richiamati:                                                                     
- il DLgs 27 luglio 1999, n. 297 "Riordino della disciplina e                   
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica           
e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita'             
dei ricercatori", dichiarato compatibile con gli aiuti di stato alla            
ricerca e sviluppo del trattato CE con nota del 26 luglio 2000, e il            
DM 8 agosto 2000 n. 593 del Ministero dell'Universita' e della                  
Ricerca scientifica e tecnologica, contenente le modalita'                      
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal                  
decreto legislativo stesso;                                                     
- la Legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 14 "Fondo speciale rotativo            
per l'innovazione tecnologica" e il DM 16 gennaio 2001 del Ministero            
dell'Industria, contenente le modalita' procedurali per la                      
concessione delle agevolazioni previste da detto articolo;                      
visti:                                                                          
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il               
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per             
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione              
amministrativa", in particolare il Capo I;                                      
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e             
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", in                  
particolare gli artt. 17, 19, 23, 26, 48 e 49 che definiscono e                 
disciplinano il trasferimento alle Regioni delle funzioni                       
amministrative in materia di attivita' produttive industriali non               
mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 18 del medesimo                 
decreto legislativo;                                                            
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la                   
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,           
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della Legge 15 marzo               
1997, n. 59", cosi' come modificato dal DL 24 maggio 1999, n. 148;              
- il DPCM del 6 agosto 1999 concernente l'identificazione delle                 
attivita' relative alla concessione di agevolazioni, contributi,                
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria,             
conservate allo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o) del            
DLgs 31 marzo 1998, n. 112;                                                     
- la L.R. 21 aprile 1999, n.3, in particolare il Capo III, recante              
"Riforma del sistema regionale e locale", relativo alla disciplina              
dell'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle                 
funzioni concernenti la materia dell'industria, cosi' come definita             
dall'art. 17 del DLgs 112/98, citato;                                           
richiamati, in particolare, dalla sopra richiamata L.R. 3/99:                   
- l'art. 49, che definisce i compiti e le funzioni amministrative in            
materia di attivita' produttive industriali mantenute in capo alla              
Regione;                                                                        
- l'art. 53, che istituisce il Fondo unico regionale per le attivita'           
produttive industriali;                                                         
- l'art. 54, che disciplina l'attuazione degli obiettivi e degli                
interventi della Regione in materia di attivita' produttive                     
industriali prevedendo, tra l'altro, che il Consiglio - su proposta             
della Giunta - approvi un programma regionale, di norma triennale,              
relativo all'attuazione dell'insieme delle attivita' e delle funzioni           
spettanti alla Regione medesima nella materia in argomento;                     
- l'art. 55, che disciplina le modalita' e le procedure necessarie              
all'attuazione del programma regionale sopracitato;                             
- l'art. 60, secondo il quale la Regione, al fine di dare attuazione            
alle funzioni delegate inerenti la realizzazione di programmi per la            
ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al              
sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi comunitari e                    
nazionali in materia, predispone un provvedimento legislativo per le            
finalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 1                        
dell'articolo stesso;                                                           
dato atto:                                                                      
- che gli interventi previsti dalla legislazione statale delegata               
alla Regione ai sensi dei citati commi 1 e 2 dell'art. 19 del DLgs              
112/98, e subordinati all'avvenuta emanazione dei provvedimenti                 
previsti dagli artt. 7 e 19, comma 8, del citato DLgs 112/98, sono              
attuati nel rispetto delle finalita', tipologie di interventi e                 
soggetti beneficiari stabiliti dalle singole leggi di riferimento;              
visti, inoltre:                                                                 
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39, recante "Bilancio di previsione              
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e                 
Bilancio pluriennale 2003-2005";                                                
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 16, recante "Assestamento del Bilancio             
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio                      
finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005 a norma                   
dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento            
generale di variazione";                                                        
- la propria deliberazione n. 2293 del 17 novembre 2003 avente ad               
oggetto "Assegnazione dello Stato per l'esercizio delle funzioni in             
materia di incentivi alle imprese in attuazione della Legge 15 marzo            
1997, n. 59. Variazione di bilancio";                                           
- la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29 recante "Bilancio di previsione               
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e                 
Bilancio pluriennale 2004-2006", pubblicata nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna 193/03 e che entrera' in vigore l'1                
gennaio 2004;                                                                   
richiamata la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447,                      
concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;                                     
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' amministrativa del presente                         
provvedimento, espresso dal Direttore generale alle Attivita'                   
produttive, dott. Uber Fontanesi, ai sensi dell'art. 37, comma 4                
della L.R. 43/01 e della deliberazione 447/03;                                  
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari,                  
espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse                       
finanziarie, dr.ssa Amina Curti, ai sensi della propria deliberazione           
447/03;                                                                         
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il Programma operativo 2003-2004 del Programma                  
regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il                        
Trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 14           
maggio 2002, n. 7, allegato parte integrante della presente                     
deliberazione, dando atto che l'operativita' della suddetta                     
programmazione, per la parte finanziata con risorse riferite                    
all'esercizio 2004, e' subordinata all'entrata in vigore della L.R.             
29/03 di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione                  
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio                      
pluriennale 2004-2006;                                                          
2) di dare atto che per l'attuazione delle singole misure e azioni              
previste dal Programma, la Giunta regionale provvedera' attraverso              
successivi atti alla emanazione di singoli bandi che definiranno in             
modo specifico per ciascuna azione le caratteristiche dei progetti e            
dei soggetti beneficiari, le modalita' di presentazione e selezione             
delle proposte, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione dei            
contributi e di controllo sulle attivita' svolte, i tempi di                    
approvazione ed esecuzione;                                                     
3) di pubblicare la presente delibera comprensiva dell'allegato parte           
integrante nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.               
ALLEGATO                                                                        
Programma operativo 2003-2004 - Attuazione del Programma regionale              
per la Ricerca industriale, l'Innovazione e il Trasferimento                    
tecnologico - L.R. 14 maggio 2002, n. 7                                         
1) Finalita'                                                                    
Il presente Programma operativo, in attuazione del comma 2 dell'art.            
3 della L.R. 7/02, definisce le modalita' di attuazione per il                  
periodo 2003-2004 del Programma regionale per la Ricerca industriale,           
l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT), approvato               
nell'ambito del Programma triennale per le Attivita' produttive, dal            
Consiglio regionale con delibera n. 525 del 5/11/2003, cosi' come               
modificata con deliberazione n. 533 del 16/12/2003. In particolare,             
il Programma operativo indica, in forma sintetica, in riferimento a             
ciascuna azione prevista dal PRRIITT, l'attribuzione degli                      
stanziamenti, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative             
modalita' di concessione, i soggetti ammissibili.                               
2. Quadro normativo                                                             
Le modalita' di attuazione delle diverse azioni sono conformi alla              
disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo           
(GUCE n. C 45 del 17/2/1996 e successive integrazioni) o in                     
alternativa alla regola del de minimis (Regolamento CE n. 69/2001 del           
12/1/2001).                                                                     
Alcune delle azioni previste dal presente Programma operativo hanno             
un riferimento normativo in regimi di aiuto gia' applicati su scala             
nazionale. In particolare:                                                      
- L'Azione A della Misura 1 "Progetti di ricerca industriale e                  
sviluppo precompetitivo", del PRRIITT, Asse 3 del Programma triennale           
per le Attivita' produttive, costituisce una applicazione su base               
regionale coerente con un regime di aiuto simile a quello previsto              
dal DM n. 593 dell'8 agosto 2000 all'art. 5 ("Progetti autonomamente            
presentati per la realizzazione di attivita' di ricerca in ambito               
nazionale"), nonche' dalla Direttiva del Ministero dell'Industria del           
16 gennaio 2001, "Direttive per la concessione delle agevolazioni del           
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui                    
all'articolo 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46". In particolare,           
nell'attuazione della Azione A della Misura 1 si applicano le                   
medesime condizioni, o in alcuni casi condizioni maggiormente                   
restrittive, previste dalle norme sopra citate relative a:                      
- tipologia di progetti finanziabili;                                           
- soggetti beneficiari;                                                         
- tipologia di spese ammissibili;                                               
- intensita' di aiuto;                                                          
- l'azione B della Misura 1 "Sviluppo di laboratori industriali" del            
PRRIITT, Asse 3 del Programma Triennale per le Attivita' Produttive,            
costituisce una applicazione su base regionale coerente con le norme            
previste dal DM n. 593 dell'8 agosto 2000 all'art. 9 ("Progetti                 
autonomamente presentati per la realizzazione di centri di ricerca              
nuovi o da ristrutturare").                                                     
(segue allegato fotografato)                                                    
3. Piano di attivazione                                                         
Le misure previste dal PRRIITT, attualmente finanziate, saranno                 
attivate nel 2004 secondo la seguente scansione temporale.                      
  Misure del PRRIITT  Periodo di attivazione nel 2004                           
Misura 3.1 Azione A  febbraio, giugno, settembre                                
Misura 3.1 Azione B  febbraio                                                   
Misura 3.2 Azione A  settembre                                                  
Misura 3.2 Azione B  marzo                                                      
Misura 3.3  settembre                                                           
Misura 3.4 Azione A  febbraio                                                   
Misura 3.4 Azione B  febbraio                                                   
Le misure sopra elencate saranno attivate mediante l'emanazione di              
appositi bandi pubblicati nel Bollettino Ufficiale delle Regione                
Emilia-Romagna.                                                                 
L'Azione D della Misura 4 verra' attuata con riferimento alle                   
attivita' di indirizzo, valutazione e monitoraggio che si riferiscono           
alle misure che verranno attuate nella prima annualita'.                        
4. Ripartizione delle risorse                                                   
Con delibera n. 2293 del 17 novembre 2003, e' stato istituito,                  
nell'ambito del Fondo unico regionale per le attivita' produttive               
industriali, il Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il              
trasferimento tecnologico (FRRITT).                                             
Il FRRITT, analogamente al Fondo unico regionale per le attivita'               
produttive industriali da cui deriva, utilizza risorse di fonte                 
regionale e risorse trasferite dallo Stato, e fa riferimento alle               
unita' previsionali di base e capitoli di bilancio riportati nella              
tabella che segue.                                                              
Al finanziamento del presente Programma operativo concorrono risorse            
statali per l'esercizio 2003, e risorse regionali per gli esercizi              
2003 e 2004, allocate ai capitoli di spesa, per gli importi e secondo           
la scansione temporale, riportate nella tabella che segue:                      
(segue allegato fotografato)                                                    
5. Modalita' attuative delle azioni                                             
Le modalita' attuative delle azioni previste dalle misure del PRRIITT           
sono indicate nelle schede di misura allegate al Programma regionale            
per la Ricerca industriale, l'Innovazione e il Trasferimento                    
tecnologico, o inserite nell'Asse 3 del Programma triennale Attivita'           
produttive, delibera di Consiglio n. 526 del 5 novembre 2003. I bandi           
provvederanno ad un maggiore dettaglio e finalizzazione delle                   
modalita' attuative delle diverse azioni.                                       
Lo schema sinottico qui riportato da' le indicazioni di massima che             
si seguiranno nella loro elaborazione.                                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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