DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2004, n. 1765
Approvazione dello schema di convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia-Romagna - per il concorso alle attivita' di protezione civile nell'ambito del territorio regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:a) di richiamare integralmente le premesse del
presente atto;
b) di approvare lo schema di convenzione-quadro di durata
quinquennale con la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale
Emilia-Romagna - per la reciproca collaborazione nelle attivita' di
protezione civile di cui all'Allegato "A" nonche' lo schema tipo di
atto di concessione in comodato d'uso gratuito temporaneo di
strutture, mezzi e attrezzature di cui all'Allegato "B", che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto alla
cui sottoscrizione provvedera' il Dirigente regionale competente;
c) di stabilire che l'onere finanziario annuo a carico della Regione
Emilia-Romagna per l'attuazione della presente convenzione-quadro
viene determinato, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio
regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali,
nell'ambito di un apposito atto amministrativo adottato annualmente
dalla Regione, nell'ambito della programmazione annuale di attivita'
del Servizio Protezione civile;
d) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per
tutte le attivita' regionali connesse con lo schema di cui agli
Allegati "A" e "B";
e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Schema di convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e la Croce
Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia-Romagna - per il concorso
alle attivita' di protezione civile nell'ambito del territorio
regionale
L'anno 2004, il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . presso la sede della Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione
civile, Viale Silvani n. 6 - Bologna;
visto l'art. 117, comma 3 della Costituzione che individua la
protezione civile tra le materie di legislazione concorrente;
visto il RD 7 febbraio 1884, n. 1243, recante "Erezione in corpo
morale dell'Associazione italiana Croce Rossa";
vista la Legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente" e, in particolare, l'articolo 1;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, concernente il "Riordinamento della Croce Rossa Italiana", e, in
particolare l'articolo 1;
visto il DPCM del 5 luglio 2002, n. 208, recante "Approvazione del
nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa";
vista la Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge-quadro sul
volontariato", e, in particolare, gli artt. 1, 5, 6, 7, 10 e 13;
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche
ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 6, 11, 12 e 18;
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59", e, in particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni
conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di protezione
civile;
visto il DL 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte
alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture
logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401, e in particolare
l'art. 5;
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che
ha istituito il "Fondo regionale di Protezione civile", ripartito
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato
a "finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e
degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le
calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del DLgs 31
marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione
civile delle Regioni e degli Enti locali";
visto il DPR 8 febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante
nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di
volontariato alle attivita' di protezione civile", e, in particolare,
gli artt. 2, 8, e 10;
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia
di protezione civile", e, in particolare, gli artt. 1, 3, 4, 7, 9,
16-bis, 20 e 21;
vista la L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali
di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", come
modificata ed integrata dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3, e, in
particolare, gli artt. l, 8, 9, 10, 12;
vista la L.R. 25 febbraio 2000, n. 10, recante "Disciplina dei beni
regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11" e, in
particolare, l'art. 7, commi 3 e 4, che disciplina il ricorso da
parte della Regione alla concessione di beni in comodato d'uso
gratuito, specificando che tale possibilita' trova attuazione anche
nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile;
vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di
protezione civile", che nel sottolineare l'essenziale prospettiva
collaborativa Stato-Regioni che e' racchiusa nel disegno complessivo
delle relazioni che devono intercorrere tra le strutture statali,
regionali e locali impegnate nelle attivita' di protezione civile
afferma, tra l'altro, che "la specificita' delle esigenze relative
alla protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una
disciplina delle competenze basata sul principio collaborativo";
vista la delibera della Giunta regionale n. 2320 del 10 dicembre 1998
con la quale e' stato approvato il progetto per la costituzione di
una colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile;
preso atto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 agosto
2003 tra il Dipartimento della Protezione civile e l'Associazione
italiana della Croce Rossa per assicurare un ulteriore sviluppo ai
rapporti istituzionali di collaborazione tra le parti;
dato atto che e' stata avviata la procedura di revisione del DPR 8
febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante nuova disciplina
della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attivita' di protezione civile" e che, pertanto, il riferimento a
tale atto contenuto nella presente convenzione-quadro si intendera' -
ove possibile ed in assenza di modificazioni sostanziali - riferito
alle corrispondenti norme del nuovo provvedimento;
dato atto che la Croce Rossa Italiana, struttura operativa del
Servizio nazionale della Protezione civile, e' articolata in diverse
e distinte componenti, talune delle quali a carattere volontario;
dato atto, altresi', che in previsione od in occasione del
verificarsi di eventi calamitosi di protezione civile, le varie
componenti della Croce Rossa Italiana intervengono offrendo il
proprio qualificato contributo in termini tecnici ed operativi;
considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle
citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da
parte della Regione Emilia-Romagna, il massimo sforzo teso al
miglioramento della qualita' e della quantita' dei servizi resi alla
popolazione in materia di protezione civile, dando priorita'
all'attivazione di ogni opportuna iniziativa di sostegno e supporto
alla crescita del sistema regionale di protezione civile, anche
mediante tutte le componenti della Croce Rossa Italiana presenti sul
territorio regionale;
considerato altresi' che tale sostegno deve opportunamente
articolarsi su un orizzonte temporale congruo, al fine di poter
conseguire gli obiettivi prefissati con la massima efficacia;
ritenuto che il perseguimento degli obiettivi posti dalle citate
disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse
impartiti, comporti la necessita' di procedere alla stipula di una
convenzione-quadro che, sul modello di quanto fatto con altre
organizzazioni a composizione volontaria e con altre strutture
operative non volontarie, disciplini le modalita' di collaborazione e
di raccordo tra la struttura regionale di protezione civile e la
Croce Rossa Italiana regionale in tutti gli ambiti di attivita'
precedentemente richiamati, perseguendo la piu' razionale allocazione
delle risorse finanziarie disponibili, in vista del piu' efficace
potenziamento della capacita', dell'efficienza e della prontezza
operativa delle strutture operative presenti sul territorio
regionale;
dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
convenzione la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti delle
proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di
protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo con la
Croce Rossa Italiana regionale;
tra
la Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come Regione),
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile,
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6,
la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia-Romagna (in
seguito indicata come CRI-RER), P. IVA/C.F. n. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . , con sede legale . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ., rappresentata dal legale rappresentante . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . in qualita' di . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, domiciliato per la carica in Bologna, Via del Cane n. 9;
si conviene e si stipula la presente convenzione-quadro
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1. La presente convenzione-quadro ha come obiettivo il consolidamento
ed il potenziamento della capacita' operativa e della qualificazione
tecnica della CRI-RER, nonche' la definizione dei rapporti di
reciproca collaborazione tra la Regione e la CRI Emilia-Romagna, al
fine di rafforzare e rendere sempre piu' moderno ed efficiente il
sistema di protezione civile nella regione Emilia-Romagna.
2. La Regione e la CRI-RER attribuiscono il massimo interesse al
raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla
presenza qualificata sul territorio regionale delle forze preposte
agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi e di contrasto
attivo alle pubbliche calamita'.
3. Annualmente la Regione, con proprio atto, determina, sulla base
delle disponibilita' di bilancio, le risorse disponibili per le
attivita' di protezione civile da svolgere in convenzione dalle
diverse componenti della CRI-RER sul territorio regionale.
Nell'ambito di tale quadro finanziario complessivo il Servizio
Protezione civile della Regione e la CRI-RER concordano, sul piano
tecnico, un programma operativo annuale per l'attuazione della
presente convenzione-quadro. Il programma viene elaborato con le
modalita' illustrate al successivo art. 2, tenendo conto delle
disponibilita' di bilancio e delle esigenze e delle disponibilita'
operative delle parti e viene adottato dalla Regione con proprio atto
amministrativo.
4. In base alla presente convenzione-quadro, e nei limiti di cui al
comma precedente, il programma operativo annuale puo' articolarsi
nelle seguenti attivita':
a) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per
la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture
di protezione civile delle varie componenti della CRI-RER, a valere
sulle disponibilita' iscritte ai pertinenti capitoli del bilancio
della Regione, nei limiti determinati nel programma operativo
annuale;
b) il concorso delle varie componenti della CRI-RER per l'attivazione
degli interventi in previsione o in caso di eventi calamitosi di
qualsiasi tipologia, secondo modalita' operative che verranno
stabilite dalle parti successivamente, prevedendo, in particolare, la
costante reperibilita' di un proprio qualificato referente per le
esigenze connesse con le situazioni di crisi e di emergenza;
c) la concessione di contributi finalizzati ad attivita' di
formazione, informazione e addestramento in un'ottica di
collaborazione e di reciproco interesse che consenta l'acquisizione
ed il potenziamento delle competenze teoriche e pratiche del
personale che opera nell'ambito della protezione civile, con
particolare riguardo al personale volontario ed in raccordo con le
strutture sanitarie regionali. In specifico formazione ed
addestramento del: - personale appartenente alla CRI-RER , con
specifico riferimento personale volontario, da parte del Servizio
Protezione civile e delle altre strutture operative con esso all'uopo
convenzionate - personale del Servizio regionale e del volontariato
organizzato di protezione civile da parte della CRI-RER per talune
attivita' formative e addestrative in materia socio sanitaria;
d) la definizione congiunta ed il costante aggiornamento di un
disciplinare d'uso per i mezzi della CRI-RER che verranno inseriti,
d'intesa, nella colonna mobile del volontariato della Regione;
e) la definizione congiunta delle modalita' di partecipazione delle
strutture, del personale e dei mezzi delle varie componenti della
CRI-RER allo svolgimento di esercitazioni promosse dalla Regione,
articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale
anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;
f) l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso
gratuito, da parte della Regione, di strutture, attrezzature e mezzi
da impiegare per potenziare la capacita' operativa delle varie
componenti della CRI-RER per le attivita' di protezione civile sul
territorio regionale, determinando la ripartizione dei connessi oneri
di manutenzione e di assicurazione come di seguito indicato: f.l)
tutti gli oneri relativi all'impiego ed alla manutenzione ordinaria
delle strutture, attrezzature e mezzi in questione sono a carico del
comodatario; f.2) gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria
- ad esclusione della copertura assicurativa relativa ai mezzi in
questione interamente posta a carico della CRI - sono ripartiti tra
le parti nella misura del 50%, fatto salvo ogni connesso adempimento
di ordine fiscale o tributario a carico della Regione nei limiti
stabiliti dal programma operativo annuale di cui al successivo art.
2; f.3) sono in capo al comodatario tutti i danni che possono
derivare dall'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei
mezzi oggetto di comodato; f.4) il comodatario puo' utilizzare la
struttura o il mezzo in comodato anche per i propri fini
istituzionali;
g) condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento alle
diverse tipologie di rischio, anche mediante mezzi informatici,
secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente
definite, nonche' l'acquisizione, secondo le vigenti disposizioni
normative, dei supporti hardware e software eventualmente necessari;
h) 1'implementazione delle connessioni e delle radiocomunicazioni tra
il Centro operativo regionale e le strutture delle varie componenti
della CRI-RER, per assicurare i migliori collegamenti in situazioni
di crisi;
i) la definizione di procedure operative per migliorare e rendere
sempre piu' efficaci le modalita' di informazione, attivazione e
coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in
occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile, anche
in relazione a quanto previsto dall'art. 108 del DLgs 112/98 o
dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della
Legge 225/92;
j) avvalimento, anche a titolo oneroso, di personale CRI per lo
svolgimento di attivita' regionali di protezione civile nell'ambito
del Centro operativo regionale (COR), secondo modalita' che, di volta
in volta, verranno stabilite nel programma operativo annuale.
5. L'attivita' di cui alla lettera f) avviene mediante la
sottoscrizione di atti di comodato d'uso gratuito relativi ai beni di
cui trattasi, redatti secondo l'apposito modello "Allegato B" che e'
parte integrante della presente convenzione, nei quali la Regione
(comodante) e la CRI Emilia-Romagna (comodatario) convengono in
merito ai seguenti punti:
a. l'individuazione di strutture, attrezzature, e mezzi oggetto del
comodato;
b. la durata del comodato non puo' superare il periodo di vigenza
della presente convenzione-quadro ed e' rinnovabile qualora la
convenzione-quadro medesima venga ulteriormente rinnovata;
c. il comodatario si impegna a ricevere quanto concordato, mantenere
in esercizio o ad assicurare la cura della struttura,
dell'attrezzatura o del mezzo in questione osservando la massima
diligenza e prudenza nell'utilizzo, garantendone la costante
efficienza e prontezza d'uso, unitamente alla custodia in luogo
idoneo e sicuro presso le strutture della CRI Emilia-Romagna
articolata in Comitati provinciali e locali CRI. Il comodatario
provvedera' alla targatura dei mezzi secondo la vigente disciplina,
ferma restandone la proprieta' regionale;
d. il comodatario si impegna a non apportare modifiche strutturali ai
beni oggetto di comodato senza espressa autorizzazione scritta da
parte del comodante.
6. La Regione potra' provvedere, altresi', ad adempiere alle
attivita' ed alle funzioni che potranno esserle attribuite dallo
Stato ai sensi e per gli effetti del regolamento di attuazione
dell'art. 18, comma 3 della Legge 225/92, con particolare riguardo
all'eventuale gestione di fondi e contributi disciplinati dal
medesimo provvedimento.
Art. 2
Programma operativo annuale
1. Il Programma operativo annuale di attuazione della presente
convenzione-quadro viene elaborato, anche per stralci, secondo la
seguente procedura:
a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'
operative delle parti con riguardo a tutte le attivita' di cui
all'art. 1, comma 4;
b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione
di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a
verifica di compatibilita con le risorse disponibili nel bilancio
regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e
viene, quindi, congiuntamente definito lo schema di programma
operativo annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le
tipologie di attivita' possibili;
c) lo schema di programma operativo annuale viene quindi adeguato
alle disponibilita' finanziarie determinate con l'atto della Regione
riguardante le attivita' di protezione civile svolte dalle varie
componenti della CRI-RER sul territorio regionale e viene
successivamente approvato dalla Regione con proprio atto
amministrativo;
d) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli
eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza, con
propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia;
la CRI-RER assicura la ripartizione delle risorse strumentali
disponibili tra le proprie componenti, garantendone altresi' il
concorso coordinato in occasione di intervento.
2. Il programma operativo annuale contiene anche le modalita'
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole
tipologie di attivita'.
3. In fase di prima applicazione, per l'anno 2004, il programma
operativo annuale viene definito, anche per stralci, entro il mese di
ottobre.
4. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attivita'
contenute nel programma operativo annuale per le quali sia previsto
il rimborso alla CRI-RER da parte della Regione, avviene con le
seguenti modalita':
- l'erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo
complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo
annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine
dell'avvio delle attivita', da disporre contestualmente
all'approvazione del programma medesimo;
- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria
della spesa da parte della CRI Emilia-Romagna, anche tenendo conto
dell'attivita' di verifica prevista.
Art. 3
Comitato tecnico a carattere temporaneo
1. Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del
programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un
Comitato tecnico a carattere temporaneo e per la cui attivita' non e'
previsto alcun compenso, composto dal delegato regionale alla
Protezione civile CRI Emilia-Romagna, dal Direttore regionale CRI
Emilia-Romagna e dall'incaricato area socio-sanitaria CRI
Emilia-Romagna nonche' dal Responsabile del Servizio Protezione
civile della Regione e da due rappresentanti da lui designati.
2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato tecnico
provvede anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al
riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del
livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi'
proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed
alle modalita' attuative del programma nonche' agli aspetti
organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di
cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione
dei successivi programmi annuali.
Art. 4
Responsabilita' ed oneri a carico della CRI-RER
1. L'Organizzazione e' tenuta ad assolvere i compiti definiti nel
programma operativo annuale rispettando i termini temporali ivi
previsti per le differenti attivazioni operative. In caso di mancato
rispetto di tali termini e prescrizioni, il legale rappresentante
della CRI-RER e' tenuto ad informare per iscritto il Servizio
Protezione civile delle cause che hanno impedito di adempiere a
quanto richiesto.
2. La CRI-RER si impegna ad assicurare, anche in regime ordinario, la
presenza di un numero sufficiente di associati per sviluppare i
programmi concordati.
3. La CRI-RER si impegna affinche' le attivita' programmate siano
rese con continuita' per il periodo concordato e si impegna a dare
immediata comunicazione al Servizio Protezione civile delle
interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato
motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attivita'
concordate.
4. La CRI-RER garantisce che gli operatori inseriti nelle attivita'
oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni
tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e/o
delle prestazioni richieste.
5. La CRI-RER assicura, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266,
art. 4, che i volontari inseriti nei programmi di attivita' e che
intervengono in situazioni di crisi o di emergenza sono coperti da
assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento
dell'attivita' stessa e per la responsabilita' civile verso terzi,
come da polizze assicurative stipulate singolarmente dai vari
soggetti aderenti alla CRI-RER.
Art. 5
Oneri della Regione Emilia-Romagna
e modalita' di impiego delle risorse disponibili
1. L'onere finanziario annuo a carico della Regione Emilia-Romagna
per l'attuazione della presente convenzione-quadro viene determinato,
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, anche
provenienti da specifici trasferimenti statali, nell'ambito di un
apposito atto amministrativo adottato annualmente dalla Regione,
nell'ambito della programmazione annuale di attivita' del Servizio
Protezione civile.
2. In particolare la Regione potra' provvedere, nell'ambito dei
programmi operativi annuali di attuazione della presente
convenzione-quadro, nei limiti stabiliti dal precedente comma 1, alle
esigenze di natura finanziaria, adeguatamente documentate, relative
al rimborso, con le modalita' e nei limiti di ammissibilita'
concordati, delle spese di viaggio, vitto, quant'altro previsto nei
medesimi programmi operativi annuali.
Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dei mezzi concessi
in comodato d'uso gratuito da parte della Regione alla CRI
Emilia-Romagna sono a carico della Regione nella misura del 50%,
cosi' come indicato nell'art. 1, comma 4, punto f.2).
Eventuali spese non documentate potranno essere rimborsate su
apposita dichiarazione fornita dal legale rappresentante della
CRI-RER, a condizione che il relativo importo sia comunque marginale
rispetto a quelle globalmente sostenute in occasione dell'intervento
o dell'attivita' in questione. La documentazione giustificativa delle
spese sara' presentata dalla CRI-RER al Servizio Protezione civile
entro il mese di dicembre di ciascun anno, al fine di consentire la
tempestiva erogazione del saldo di cui all'art. 2, comma 3.
3. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attivita'
previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate
dalla Regione provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di
contabilita' regionale, il Responsabile del Servizio regionale
competente.
Art. 6
Durata, decorrenza e modalita'
di risoluzione della convenzione
Disposizione transitoria
1. La presente convenzione-quadro ha validita' quinquennale e decorre
dalla data della sua stipula, ma vincola la Regione in termini
finanziari annualmente, secondo le disponibilita' arrecate nei
pertinenti capitoli di bilancio all'uopo istituiti. Inoltre, previo
accordo fra le parti la stessa convenzione-quadro puo' essere
modificata.
2. Il Servizio Protezione civile puo' risolvere la presente
convenzione-quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno
quindici giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti
dalla liquidazione delle spese sostenute dalla CRI-RER stessa fino al
ricevimento della diffida per provata inadempienza agli impegni
previsti nei precedenti articoli.
3. La CRI-RER puo' risolvere la presente convenzione-quadro in ogni
momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, per provata
inadempienza da parte della Regione agli impegni previsti nei
precedenti articoli.
Art. 7
Attivita' regionale di verifica amministrativa
Il Servizio Protezione civile della Regione puo', in qualsiasi
momento, verificare le procedure amministrative messe in atto dalla
CRI-RER per la gestione di interventi il cui finanziamento sia posto
a carico dello specifico contributo regionale in misura superiore od
uguale al trenta per cento dell'importo totale, formulando, all'uopo,
richieste di informazioni anche agli organi nazionali di gestione e
di controllo interno della CRI-RER medesima.
Art. 8
Controversie
La sede competente per eventuali controversie derivanti dalla
applicazione della presente convenzione che non trovino composizione
in seno al Comitato tecnico a carattere temporaneo di cui al
precedente art. 3, e' il Foro di Bologna.
Art. 9
Registrazione
La presente convenzione, redatta in duplice originale, e' esente
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.
8, comma 1 della Legge 266/91.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL RESPONSABILE DEL
DELLA CRI-RER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
ALLEGATO B
Schema tipo di atto di concessione in comodato d'uso gratuito
temporaneo di strutture, mezzi e attrezzature ai sensi della
convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e la Croce Rossa
Italiana regionale
L'anno . . . . . . . . . . . . , addi' del mese di . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(specificare)
fra
la Regione Emilia-Romagna che in seguito per brevita' verra'
denominata "Regione" C.F. n. 80062590379 rappresentata dal
Responsabile del Servizio regionale di Protezione civile, domiciliato
per la carica in Bologna, V.le Silvani n. 6
la Croce Rossa Italiana regionale, che, in seguito, sara' chiamata
"CRI-RER", P. IVA/C.F. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . , con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ,rappresentata da . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , in qualita' di . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
premesso:
- che la Regione puo' stipulare, a norma della L.R. 19 aprile 1995,
n. 45 convenzioni con strutture operative, anche a carattere
volontario, presenti sul territorio regionale al fine di assicurare
la pronta disponibilita' di particolari attrezzature, mezzi,
macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi di
crisi, di pericolo e di emergenza a supporto delle strutture
regionali e locali di protezione civile;
- che con delibera della Giunta regionale n. . . . . . . . del . . .
. . . . e' stata approvata la convenzione-quadro tra la Regione
Emilia-Romagna e la CRI-RER che, all'art. 1, comma 4, lettera f),
prevede la possibilita' che la Regione conceda in comodato d'uso
gratuito strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare
le capacita' operative per le attivita' di protezione civile sul
territorio regionale, mantenendo a carico della Regione
esclusivamente l'onere del rimborso delle spese relative alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, alle eventuali coperture
assicurative necessarie e ad ogni connesso adempimento di ordine
fiscale o tributario;
- che l'art. l, comma 5 della predetta convenzione-quadro prevede che
gli atti di comodato d'uso siano redatti secondo uno schema-tipo
allegato alla convenzione medesima;
- che il programma operativo annuale elaborato in attuazione della
convenzione-quadro per l'anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. , ha previsto la concessione in comodato d'uso gratuito temporaneo
alla CRI-RER di alcuni beni, prevedendo altresi' i fondi necessari
per acquisirli, approntarli e gestirli;
tutto cio' premesso, si conviene quanto segue:
Articolo 1
Oggetto e finalita'
La Regione, in ottemperanza a quanto stabilito dal Programma
operativo annuale per l'anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . , al fine di contribuire alla realizzazione di quanto indicato in
premessa cede alla CRI-RER in comodato gratuito temporaneo i beni di
seguito indicati:
- ;
- ;
- .
Articolo 2
Proprieta' dei beni
La CRI-RER riconosce e dichiara che la proprieta' dei beni indicati
all'art. 1 della presente convenzione, rimane in capo alla Regione.
Articolo 3
Diligenza nell'uso dei beni
Le parti si danno reciprocamente atto che i beni, oggetto della
presente convenzione, sono in buone condizioni di funzionamento, e la
CRI-RER assume l'impegno di mantenerli tali relativamente allo stato
d'uso e ad utilizzarli unicamente per le finalita' di protezione
civile, osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella
custodia dei medesimi.
La CRI-RER si impegna inoltre a trasmettere periodicamente alla
Regione informazioni sullo stato di conservazione dei beni, nonche' a
comunicare tempestivamente al Centro operativo regionale (COR)
l'indisponibilita' operativa dei beni medesimi, dovuta ad esigenze
manutentive o ad altre cause.
Articolo 4
Gestione del bene
La CRI-RER ha l'obbligo di:
a) garantire (h. 24), su richiesta della Regione, interventi di
prevenzione, soccorso e per lo svolgimento di esercitazioni, un
numero sufficientemente congruo di personale volontario o permanente
immediatamente attivabile e dotato della patente o professionalita'
necessaria per la movimentazione dei mezzi e l'installazione delle
attrezzature concesse in comodato;
b) apporre sui beni il marchio identificativo della Protezione civile
della Regione e l'apposita etichetta inventariale;
c) provvedere alla manutenzione programmata e buona conservazione dei
mezzi e attrezzature assegnate;
d) concordare preventivamente con il Servizio regionale di Protezione
civile, eventuali manutenzioni straordinarie e migliorie ritenute
necessarie;
e) comunicare preventivamente per iscritto alla Regione con copia al
competente Servizio Patrimonio e Provveditorato, ogni eventuale
perdita o esigenza di alienazione del bene, indicando il relativo
numero di inventario e le motivazioni della richiesta e provvedere
alla rottamazione dei beni divenuti fuori uso qualora richiesto dalla
Regione;
f) trasmettere l'elenco informatizzato aggiornato delle attrezzature
e mezzi in dotazione e ricevuti in comodato entro il 31 dicembre di
ogni anno comunicando in tempo reale i relativi aggiornamenti, con
l'indicazione del loro luogo di ricovero;
g) comunicare eventuali casi di furto o perdita del bene allegando la
relativa denuncia e indicando il relativo numero di inventario.
La Regione si riserva la facolta' di effettuare in qualsiasi momento
il controllo sullo stato dell'attrezzatura tramite funzionari
incaricati dal Servizio regionale di Protezione civile.
Qualora la Regione riscontri grave carenza di manutenzione e di
diligenza nella conservazione la Regione puo' ordinare l'immediato
rientro del bene. Inoltre puo' richiedere, in caso di necessita', in
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, la restituzione del
bene concesso in comodato.
Articolo 5
Spese
Le parti convengono che la CRI-RER deve provvedere direttamente al
pagamento delle spese ordinarie; di quelle straordinarie nella misura
del 50%, di manutenzione e di ogni altro onere fiscale e legale
derivante dall'uso e dal possesso del bene oggetto della presente
convenzione e in particolare degli obblighi assicurativi previsti per
legge alle scadenze previste. Le spese derivanti da inadempimenti
della CRI-RER sono a carico esclusivo della CRI-RER stessa. Eventuali
rimborsi delle spese sostenute dalla CRI-RER potranno essere
finanziati, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, con le
modalita' definite dall'art. 2, comma 4 della convenzione-quadro.
Articolo 6
Esonero dalla responsabilita'
Le parti si danno reciprocamente atto che sono a carico della CRI-RER
tutti i danni che possano derivare alla stessa, ai suoi beni, al
personale utilizzatore o ai terzi dall'uso dei beni oggetto della
presente convenzione. La CRI-RER solleva la Regione da ogni
responsabilita' e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio
conseguente.
Qualora nell'utilizzazione dei beni concessi in comodato vengano
riscontrati vizi, difetti e difformita' in genere, la CRI-RER si
obbliga a darne immediata comunicazione scritta al Servizio
Protezione civile e comunque non oltre due giorni dalla loro
scoperta.
Articolo 7
Divieto di cessione dei beni
E' fatto assoluto divieto alla CRI-RER di cedere a qualsiasi titolo a
terzi l'uso dei beni concessi in comodato e di apportarvi modifiche
strutturali senza espressa autorizzazione scritta della Regione.
Articolo 8
Durata e risoluzione del comodato
La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione
della stessa fino alla data di scadenza della convenzione-quadro ed
e' rinnovabile qualora la convenzione-quadro venga rinnovata.
Ciascuna delle parti avra' diritto di risolvere la presente
convenzione in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, con
il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera raccomandata
a.r.
La Regione si riserva altresi' il diritto di chiedere l'immediata
restituzione del bene qualora riscontri carenza di manutenzione o
diligenza nella conservazione.
Alla scadenza o alla risoluzione della convenzione la CRI-RER si
impegna a restituire alla Regione i beni oggetto della presente
convenzione nelle normali condizioni di deterioramento derivanti dal
solo effetto dell'uso per cui sono stati consegnati, e senza colpa
della CRI-RER.
Articolo 9
Accordi per la gestione dei beni
oggetto del presente comodato
Le parti si impegnano a definire un'apposita disciplina per:
a) l'utilizzazione e la gestione dei mezzi e delle attrezzature
indicati all'art. 1;
b) l'impiego delle risorse umane e materiali della CRI-RER in
connessione con i beni di cui alla lettera a);
c) per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto,
le parti rinviano agli articoli del Codice civile (artt. 1803 e
seguenti) ed alle disposizioni di legge in materia.
La presente convenzione, redatta in triplice copia originale, e'
esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi
dell'art. 8, comma 1 della Legge 266/91.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL RESPONSABILE DEL
DELLA CRI-RER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE