REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2004, n. 1765

Approvazione dello schema di convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia-Romagna - per il concorso alle attivita' di protezione civile nell'ambito del territorio regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:a) di richiamare integralmente le premesse del              
presente atto;                                                                  
b) di approvare lo schema di convenzione-quadro di durata                       
quinquennale con la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale                   
Emilia-Romagna - per la reciproca collaborazione nelle attivita' di             
protezione civile di cui all'Allegato "A" nonche' lo schema tipo di             
atto di concessione in comodato d'uso gratuito temporaneo di                    
strutture, mezzi e attrezzature di cui all'Allegato "B", che                    
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto alla             
cui sottoscrizione provvedera' il Dirigente regionale competente;               
c) di stabilire che l'onere finanziario annuo a carico della Regione            
Emilia-Romagna per l'attuazione della presente convenzione-quadro               
viene determinato, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio            
regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali,                
nell'ambito di un apposito atto amministrativo adottato annualmente             
dalla Regione, nell'ambito della programmazione annuale di attivita'            
del Servizio Protezione civile;                                                 
d) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per             
tutte le attivita' regionali connesse con lo schema di cui agli                 
Allegati "A" e "B";                                                             
e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Schema di convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e la Croce           
Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia-Romagna - per il concorso            
alle attivita' di protezione civile nell'ambito del territorio                  
regionale                                                                       
L'anno 2004, il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . presso la sede della Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione           
civile, Viale Silvani n. 6 - Bologna;                                           
visto l'art. 117, comma 3 della Costituzione che individua la                   
protezione civile tra le materie di legislazione concorrente;                   
visto il RD 7 febbraio 1884, n. 1243, recante "Erezione in corpo                
morale dell'Associazione italiana Croce Rossa";                                 
vista la Legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul                  
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del                  
personale dipendente" e, in particolare, l'articolo 1;                          
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.             
613, concernente il "Riordinamento della Croce Rossa Italiana", e, in           
particolare l'articolo 1;                                                       
visto il DPCM del 5 luglio 2002, n. 208, recante "Approvazione del              
nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa";                    
vista la Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge-quadro sul                
volontariato", e, in particolare, gli artt. 1, 5, 6, 7, 10 e 13;                
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del               
Servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche             
ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 6, 11, 12 e 18;                   
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di                   
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli              
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.             
59", e, in particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni                  
conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di protezione              
civile;                                                                         
visto il DL 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti             
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte              
alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture               
logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con                    
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401, e in particolare            
l'art. 5;                                                                       
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la           
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che             
ha istituito il "Fondo regionale di Protezione civile", ripartito               
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato            
a "finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e           
degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le               
calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del DLgs 31            
marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione             
civile delle Regioni e degli Enti locali";                                      
visto il DPR 8 febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante              
nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di                   
volontariato alle attivita' di protezione civile", e, in particolare,           
gli artt. 2, 8, e 10;                                                           
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle                  
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia            
di protezione civile", e, in particolare, gli artt. 1, 3, 4, 7, 9,              
16-bis, 20 e 21;                                                                
vista la L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali           
di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul             
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", come               
modificata ed integrata dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3, e, in                  
particolare, gli artt. l, 8, 9, 10, 12;                                         
vista la L.R. 25 febbraio 2000, n. 10, recante "Disciplina dei beni             
regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11" e, in                 
particolare, l'art. 7, commi 3 e 4, che disciplina il ricorso da                
parte della Regione alla concessione di beni in comodato d'uso                  
gratuito, specificando che tale possibilita' trova attuazione anche             
nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione                 
civile;                                                                         
vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del              
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,                  
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di             
protezione civile", che nel sottolineare l'essenziale prospettiva               
collaborativa Stato-Regioni che e' racchiusa nel disegno complessivo            
delle relazioni che devono intercorrere tra le strutture statali,               
regionali e locali impegnate nelle attivita' di protezione civile               
afferma, tra l'altro, che "la specificita' delle esigenze relative              
alla protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una              
disciplina delle competenze basata sul principio collaborativo";                
vista la delibera della Giunta regionale n. 2320 del 10 dicembre 1998           
con la quale e' stato approvato il progetto per la costituzione di              
una colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile;             
preso atto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 agosto               
2003 tra il Dipartimento della Protezione civile e l'Associazione               
italiana della Croce Rossa per assicurare un ulteriore sviluppo ai              
rapporti istituzionali di collaborazione tra le parti;                          
dato atto che e' stata avviata la procedura di revisione del DPR 8              
febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante nuova disciplina            
della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle                  
attivita' di protezione civile" e che, pertanto, il riferimento a               
tale atto contenuto nella presente convenzione-quadro si intendera' -           
ove possibile ed in assenza di modificazioni sostanziali - riferito             
alle corrispondenti norme del nuovo provvedimento;                              
dato atto che la Croce Rossa Italiana, struttura operativa del                  
Servizio nazionale della Protezione civile, e' articolata in diverse            
e distinte componenti, talune delle quali a carattere volontario;               
dato atto, altresi', che in previsione od in occasione del                      
verificarsi di eventi calamitosi di protezione civile, le varie                 
componenti della Croce Rossa Italiana intervengono offrendo il                  
proprio qualificato contributo in termini tecnici ed operativi;                 
considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle           
citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da                
parte della Regione Emilia-Romagna, il massimo sforzo teso al                   
miglioramento della qualita' e della quantita' dei servizi resi alla            
popolazione in materia di protezione civile, dando priorita'                    
all'attivazione di ogni opportuna iniziativa di sostegno e supporto             
alla crescita del sistema regionale di protezione civile, anche                 
mediante tutte le componenti della Croce Rossa Italiana presenti sul            
territorio regionale;                                                           
considerato altresi' che tale sostegno deve opportunamente                      
articolarsi su un orizzonte temporale congruo, al fine di poter                 
conseguire gli obiettivi prefissati con la massima efficacia;                   
ritenuto che il perseguimento degli obiettivi posti dalle citate                
disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse              
impartiti, comporti la necessita' di procedere alla stipula di una              
convenzione-quadro che, sul modello di quanto fatto con altre                   
organizzazioni a composizione volontaria e con altre strutture                  
operative non volontarie, disciplini le modalita' di collaborazione e           
di raccordo tra la struttura regionale di protezione civile e la                
Croce Rossa Italiana regionale in tutti gli ambiti di attivita'                 
precedentemente richiamati, perseguendo la piu' razionale allocazione           
delle risorse finanziarie disponibili, in vista del piu' efficace               
potenziamento della capacita', dell'efficienza e della prontezza                
operativa delle strutture operative presenti sul territorio                     
regionale;                                                                      
dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente               
convenzione la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti delle             
proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle                       
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti           
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di             
protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia            
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica                  
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto              
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo con la              
Croce Rossa Italiana regionale;                                                 
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come Regione),                   
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile,                  
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6,                       
la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia-Romagna (in                 
seguito indicata come CRI-RER), P. IVA/C.F. n. . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . , con sede legale . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . .,  rappresentata dal legale rappresentante . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  in qualita' di . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
, domiciliato per la carica in Bologna, Via del Cane n. 9;                      
si conviene e si stipula la presente convenzione-quadro                         
Art. 1                                                                          
Finalita' ed oggetto                                                            
1. La presente convenzione-quadro ha come obiettivo il consolidamento           
ed il potenziamento della capacita' operativa e della qualificazione            
tecnica della CRI-RER, nonche' la definizione dei rapporti di                   
reciproca collaborazione tra la Regione e la CRI Emilia-Romagna, al             
fine di rafforzare e rendere sempre piu' moderno ed efficiente il               
sistema di protezione civile nella regione Emilia-Romagna.                      
2. La Regione e la CRI-RER attribuiscono il massimo interesse al                
raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla                 
presenza qualificata sul territorio regionale delle forze preposte              
agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi e di contrasto           
attivo alle pubbliche calamita'.                                                
3. Annualmente la Regione, con proprio atto, determina, sulla base              
delle disponibilita' di bilancio, le risorse disponibili per le                 
attivita' di protezione civile da svolgere in convenzione dalle                 
diverse componenti della CRI-RER sul territorio regionale.                      
Nell'ambito di tale quadro finanziario complessivo il Servizio                  
Protezione civile della Regione e la CRI-RER concordano, sul piano              
tecnico, un programma operativo annuale per l'attuazione della                  
presente convenzione-quadro. Il programma viene elaborato con le                
modalita' illustrate al successivo art. 2, tenendo conto delle                  
disponibilita' di bilancio e delle esigenze e delle disponibilita'              
operative delle parti e viene adottato dalla Regione con proprio atto           
amministrativo.                                                                 
4. In base alla presente convenzione-quadro, e nei limiti di cui al             
comma precedente, il programma operativo annuale puo' articolarsi               
nelle seguenti attivita':                                                       
a) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per            
la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture             
di protezione civile delle varie componenti della CRI-RER, a valere             
sulle disponibilita' iscritte ai pertinenti capitoli del bilancio               
della Regione, nei limiti determinati nel programma operativo                   
annuale;                                                                        
b) il concorso delle varie componenti della CRI-RER per l'attivazione           
degli interventi in previsione o in caso di eventi calamitosi di                
qualsiasi tipologia, secondo modalita' operative che verranno                   
stabilite dalle parti successivamente, prevedendo, in particolare, la           
costante reperibilita' di un proprio qualificato referente per le               
esigenze connesse con le situazioni di crisi e di emergenza;                    
c) la concessione di contributi finalizzati ad attivita' di                     
formazione, informazione e addestramento in un'ottica di                        
collaborazione e di reciproco interesse che consenta l'acquisizione             
ed il potenziamento delle competenze teoriche e pratiche del                    
personale che opera nell'ambito della protezione civile, con                    
particolare riguardo al personale volontario ed in raccordo con le              
strutture sanitarie regionali. In specifico formazione ed                       
addestramento del: - personale appartenente alla CRI-RER , con                  
specifico riferimento personale volontario, da parte del Servizio               
Protezione civile e delle altre strutture operative con esso all'uopo           
convenzionate - personale del Servizio regionale e del volontariato             
organizzato di protezione civile da parte della CRI-RER per talune              
attivita' formative e addestrative in materia socio sanitaria;                  
d) la definizione congiunta ed il costante aggiornamento di un                  
disciplinare d'uso per i mezzi della CRI-RER che verranno inseriti,             
d'intesa, nella colonna mobile del volontariato della Regione;                  
e) la definizione congiunta delle modalita' di partecipazione delle             
strutture, del personale e dei mezzi delle varie componenti della               
CRI-RER allo svolgimento di esercitazioni promosse dalla Regione,               
articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale           
anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;            
f) l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso                 
gratuito, da parte della Regione, di strutture, attrezzature e mezzi            
da impiegare per potenziare la capacita' operativa delle varie                  
componenti della CRI-RER per le attivita' di protezione civile sul              
territorio regionale, determinando la ripartizione dei connessi oneri           
di manutenzione e di assicurazione come di seguito indicato: f.l)               
tutti gli oneri relativi all'impiego ed alla manutenzione ordinaria             
delle strutture, attrezzature e mezzi in questione sono a carico del            
comodatario; f.2) gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria            
- ad esclusione della copertura assicurativa relativa ai mezzi in               
questione interamente posta a carico della CRI - sono ripartiti tra             
le parti nella misura del 50%, fatto salvo ogni connesso adempimento            
di ordine fiscale o tributario a carico della Regione nei limiti                
stabiliti dal programma operativo annuale di cui al successivo art.             
2; f.3) sono in capo al comodatario tutti i danni che possono                   
derivare dall'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei                
mezzi oggetto di comodato; f.4) il comodatario puo' utilizzare la               
struttura o il mezzo in comodato anche per i propri fini                        
istituzionali;                                                                  
g) condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento alle           
diverse tipologie di rischio, anche mediante mezzi informatici,                 
secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente            
definite, nonche' l'acquisizione, secondo le vigenti disposizioni               
normative, dei supporti hardware e software eventualmente necessari;            
h) 1'implementazione delle connessioni e delle radiocomunicazioni tra           
il Centro operativo regionale e le strutture delle varie componenti             
della CRI-RER, per assicurare i migliori collegamenti in situazioni             
di crisi;                                                                       
i) la definizione di procedure operative per migliorare e rendere               
sempre piu' efficaci le modalita' di informazione, attivazione e                
coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in                  
occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile, anche             
in relazione a quanto previsto dall'art. 108 del DLgs 112/98 o                  
dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della           
Legge 225/92;                                                                   
j) avvalimento, anche a titolo oneroso, di personale CRI per lo                 
svolgimento di attivita' regionali di protezione civile nell'ambito             
del Centro operativo regionale (COR), secondo modalita' che, di volta           
in volta, verranno stabilite nel programma operativo annuale.                   
5. L'attivita' di cui alla lettera f) avviene mediante la                       
sottoscrizione di atti di comodato d'uso gratuito relativi ai beni di           
cui trattasi, redatti secondo l'apposito modello "Allegato B" che e'            
parte integrante della presente convenzione, nei quali la Regione               
(comodante) e la CRI Emilia-Romagna (comodatario) convengono in                 
merito ai seguenti punti:                                                       
a. l'individuazione di strutture, attrezzature, e mezzi oggetto del             
comodato;                                                                       
b. la durata del comodato non puo' superare il periodo di vigenza               
della presente convenzione-quadro ed e' rinnovabile qualora la                  
convenzione-quadro medesima venga ulteriormente rinnovata;                      
c. il comodatario si impegna a ricevere quanto concordato, mantenere            
in esercizio o ad assicurare la cura della struttura,                           
dell'attrezzatura o del mezzo in questione osservando la massima                
diligenza e prudenza nell'utilizzo, garantendone la costante                    
efficienza e prontezza d'uso, unitamente alla custodia in luogo                 
idoneo e sicuro presso le strutture della CRI Emilia-Romagna                    
articolata in Comitati provinciali e locali CRI. Il comodatario                 
provvedera' alla targatura dei mezzi secondo la vigente disciplina,             
ferma restandone la proprieta' regionale;                                       
d. il comodatario si impegna a non apportare modifiche strutturali ai           
beni oggetto di comodato senza espressa autorizzazione scritta da               
parte del comodante.                                                            
6. La Regione potra' provvedere, altresi', ad adempiere alle                    
attivita' ed alle funzioni che potranno esserle attribuite dallo                
Stato ai sensi e per gli effetti del regolamento di attuazione                  
dell'art. 18, comma 3 della Legge 225/92, con particolare riguardo              
all'eventuale gestione di fondi e contributi disciplinati dal                   
medesimo provvedimento.                                                         
Art. 2                                                                          
Programma operativo annuale                                                     
1. Il Programma operativo annuale di attuazione della presente                  
convenzione-quadro viene elaborato, anche per stralci, secondo la               
seguente procedura:                                                             
a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una                  
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'             
operative delle parti con riguardo a tutte le attivita' di cui                  
all'art. 1, comma 4;                                                            
b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione             
di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a                 
verifica di compatibilita con le risorse disponibili nel bilancio               
regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e              
viene, quindi, congiuntamente definito lo schema di programma                   
operativo annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le            
tipologie di attivita' possibili;                                               
c) lo schema di programma operativo annuale viene quindi adeguato               
alle disponibilita' finanziarie determinate con l'atto della Regione            
riguardante le attivita' di protezione civile svolte dalle varie                
componenti della CRI-RER sul territorio regionale e viene                       
successivamente approvato dalla Regione con proprio atto                        
amministrativo;                                                                 
d) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli                    
eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza, con             
propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia;           
la CRI-RER assicura la ripartizione delle risorse strumentali                   
disponibili tra le proprie componenti, garantendone altresi' il                 
concorso coordinato in occasione di intervento.                                 
2. Il programma operativo annuale contiene anche le modalita'                   
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole                 
tipologie di attivita'.                                                         
3. In fase di prima applicazione, per l'anno 2004, il programma                 
operativo annuale viene definito, anche per stralci, entro il mese di           
ottobre.                                                                        
4. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attivita'                 
contenute nel programma operativo annuale per le quali sia previsto             
il rimborso alla CRI-RER da parte della Regione, avviene con le                 
seguenti modalita':                                                             
- l'erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo                     
complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo            
annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine                    
dell'avvio delle attivita', da disporre contestualmente                         
all'approvazione del programma medesimo;                                        
- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro                  
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria                
della spesa da parte della CRI Emilia-Romagna, anche tenendo conto              
dell'attivita' di verifica prevista.                                            
Art. 3                                                                          
Comitato tecnico a carattere temporaneo                                         
1. Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del           
programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un             
Comitato tecnico a carattere temporaneo e per la cui attivita' non e'           
previsto alcun compenso, composto dal delegato regionale alla                   
Protezione civile CRI Emilia-Romagna, dal Direttore regionale CRI               
Emilia-Romagna e dall'incaricato area socio-sanitaria CRI                       
Emilia-Romagna nonche' dal Responsabile del Servizio Protezione                 
civile della Regione e da due rappresentanti da lui designati.                  
2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato tecnico               
provvede anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al                 
riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del                  
livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi'           
proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed               
alle modalita' attuative del programma nonche' agli aspetti                     
organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di           
cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione             
dei successivi programmi annuali.                                               
Art. 4                                                                          
Responsabilita' ed oneri a carico della CRI-RER                                 
1. L'Organizzazione e' tenuta ad assolvere i compiti definiti nel               
programma operativo annuale rispettando i termini temporali ivi                 
previsti per le differenti attivazioni operative. In caso di mancato            
rispetto di tali termini e prescrizioni, il legale rappresentante               
della CRI-RER e' tenuto ad informare per iscritto il Servizio                   
Protezione civile delle cause che hanno impedito di adempiere a                 
quanto richiesto.                                                               
2. La CRI-RER si impegna ad assicurare, anche in regime ordinario, la           
presenza di un numero sufficiente di associati per sviluppare i                 
programmi concordati.                                                           
3. La CRI-RER si impegna affinche' le attivita' programmate siano               
rese con continuita' per il periodo concordato e si impegna a dare              
immediata comunicazione al Servizio Protezione civile delle                     
interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato                  
motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attivita'                 
concordate.                                                                     
4. La CRI-RER garantisce che gli operatori inseriti nelle attivita'             
oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni            
tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e/o                
delle prestazioni richieste.                                                    
5. La CRI-RER assicura, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266,            
art. 4, che i volontari inseriti nei programmi di attivita' e che               
intervengono in situazioni di crisi o di emergenza sono coperti da              
assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento              
dell'attivita' stessa e per la responsabilita' civile verso terzi,              
come da polizze assicurative stipulate singolarmente dai vari                   
soggetti aderenti alla CRI-RER.                                                 
Art. 5                                                                          
Oneri della Regione Emilia-Romagna                                              
e modalita' di impiego delle risorse disponibili                                
1. L'onere finanziario annuo a carico della Regione Emilia-Romagna              
per l'attuazione della presente convenzione-quadro viene determinato,           
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, anche              
provenienti da specifici trasferimenti statali, nell'ambito di un               
apposito atto amministrativo adottato annualmente dalla Regione,                
nell'ambito della programmazione annuale di attivita' del Servizio              
Protezione civile.                                                              
2. In particolare la Regione potra' provvedere, nell'ambito dei                 
programmi operativi annuali di attuazione della presente                        
convenzione-quadro, nei limiti stabiliti dal precedente comma 1, alle           
esigenze di natura finanziaria, adeguatamente documentate, relative             
al rimborso, con le modalita' e nei limiti di ammissibilita'                    
concordati, delle spese di viaggio, vitto, quant'altro previsto nei             
medesimi programmi operativi annuali.                                           
Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dei mezzi concessi           
in comodato d'uso gratuito da parte della Regione alla CRI                      
Emilia-Romagna sono a carico della Regione nella misura del 50%,                
cosi' come indicato nell'art. 1, comma 4, punto f.2).                           
Eventuali spese non documentate potranno essere rimborsate su                   
apposita dichiarazione fornita dal legale rappresentante della                  
CRI-RER, a condizione che il relativo importo sia comunque marginale            
rispetto a quelle globalmente sostenute in occasione dell'intervento            
o dell'attivita' in questione. La documentazione giustificativa delle           
spese sara' presentata dalla CRI-RER al Servizio Protezione civile              
entro il mese di dicembre di ciascun anno, al fine di consentire la             
tempestiva erogazione del saldo di cui all'art. 2, comma 3.                     
3. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attivita'            
previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate           
dalla Regione provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di           
contabilita' regionale, il Responsabile del Servizio regionale                  
competente.                                                                     
Art. 6                                                                          
Durata, decorrenza e modalita'                                                  
di risoluzione della convenzione                                                
Disposizione transitoria                                                        
1. La presente convenzione-quadro ha validita' quinquennale e decorre           
dalla data della sua stipula, ma vincola la Regione in termini                  
finanziari annualmente, secondo le disponibilita' arrecate nei                  
pertinenti capitoli di bilancio all'uopo istituiti. Inoltre, previo             
accordo fra le parti la stessa convenzione-quadro puo' essere                   
modificata.                                                                     
2. Il Servizio Protezione civile puo' risolvere la presente                     
convenzione-quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno                  
quindici giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti           
dalla liquidazione delle spese sostenute dalla CRI-RER stessa fino al           
ricevimento della diffida per provata inadempienza agli impegni                 
previsti nei precedenti articoli.                                               
3. La CRI-RER puo' risolvere la presente convenzione-quadro in ogni             
momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, per provata                
inadempienza da parte della Regione agli impegni previsti nei                   
precedenti articoli.                                                            
Art. 7                                                                          
Attivita' regionale di verifica amministrativa                                  
Il Servizio Protezione civile della Regione puo', in qualsiasi                  
momento, verificare le procedure amministrative messe in atto dalla             
CRI-RER per la gestione di interventi il cui finanziamento sia posto            
a carico dello specifico contributo regionale in misura superiore od            
uguale al trenta per cento dell'importo totale, formulando, all'uopo,           
richieste di informazioni anche agli organi nazionali di gestione e             
di controllo interno della CRI-RER medesima.                                    
Art. 8                                                                          
Controversie                                                                    
La sede competente per eventuali controversie derivanti dalla                   
applicazione della presente convenzione che non trovino composizione            
in seno al Comitato tecnico a carattere temporaneo di cui al                    
precedente art. 3, e' il Foro di Bologna.                                       
Art. 9                                                                          
Registrazione                                                                   
La presente convenzione, redatta in duplice originale, e' esente                
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.             
8, comma 1 della Legge 266/91.                                                  
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  IL RESPONSABILE DEL                                   
DELLA CRI-RER  SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                                       
ALLEGATO B                                                                      
Schema tipo di atto di concessione in comodato d'uso gratuito                   
temporaneo di strutture, mezzi e attrezzature ai sensi della                    
convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e la Croce Rossa               
Italiana regionale                                                              
L'anno . . . . . . . . . . . . , addi' del mese di . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . .  in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
(specificare)                                                                   
fra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna che in seguito per brevita' verra'                    
denominata "Regione" C.F. n. 80062590379 rappresentata dal                      
Responsabile del Servizio regionale di Protezione civile, domiciliato           
per la carica in Bologna, V.le Silvani n. 6                                     
la Croce Rossa Italiana regionale, che, in seguito, sara' chiamata              
"CRI-RER", P. IVA/C.F. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . , con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . ,rappresentata da . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , in qualita' di . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;                 
premesso:                                                                       
- che la Regione puo' stipulare, a norma della L.R. 19 aprile 1995,             
n. 45 convenzioni con strutture operative, anche a carattere                    
volontario, presenti sul territorio regionale al fine di assicurare             
la pronta disponibilita' di particolari attrezzature, mezzi,                    
macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi di                 
crisi, di pericolo e di emergenza a supporto delle strutture                    
regionali e locali di protezione civile;                                        
- che con delibera della Giunta regionale n. . . . . . . . del . . .            
. . . . e' stata approvata la convenzione-quadro tra la Regione                 
Emilia-Romagna e la CRI-RER che, all'art. 1, comma 4, lettera f),               
prevede la possibilita' che la Regione conceda in comodato d'uso                
gratuito strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare            
le capacita' operative per le attivita' di protezione civile sul                
territorio regionale, mantenendo a carico della Regione                         
esclusivamente l'onere del rimborso delle spese relative alla                   
manutenzione ordinaria e straordinaria, alle eventuali coperture                
assicurative necessarie e ad ogni connesso adempimento di ordine                
fiscale o tributario;                                                           
- che l'art. l, comma 5 della predetta convenzione-quadro prevede che           
gli atti di comodato d'uso siano redatti secondo uno schema-tipo                
allegato alla convenzione medesima;                                             
- che il programma operativo annuale elaborato in attuazione della              
convenzione-quadro per l'anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. , ha previsto la concessione in comodato d'uso gratuito temporaneo            
alla CRI-RER di alcuni beni, prevedendo altresi' i fondi necessari              
per acquisirli, approntarli e gestirli;                                         
tutto cio' premesso, si conviene quanto segue:                                  
Articolo 1                                                                      
Oggetto e finalita'                                                             
La Regione, in ottemperanza a quanto stabilito dal Programma                    
operativo annuale per l'anno . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .           
. . , al fine di contribuire alla realizzazione di quanto indicato in           
premessa cede alla CRI-RER in comodato gratuito temporaneo i beni di            
seguito indicati:                                                               
-   ;                                                                           
-   ;                                                                           
-   .                                                                           
Articolo 2                                                                      
Proprieta' dei beni                                                             
La CRI-RER riconosce e dichiara che la proprieta' dei beni indicati             
all'art. 1 della presente convenzione, rimane in capo alla Regione.             
Articolo 3                                                                      
Diligenza nell'uso dei beni                                                     
Le parti si danno reciprocamente atto che i beni, oggetto della                 
presente convenzione, sono in buone condizioni di funzionamento, e la           
CRI-RER assume l'impegno di mantenerli tali relativamente allo stato            
d'uso e ad utilizzarli unicamente per le finalita' di protezione                
civile, osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella             
custodia dei medesimi.                                                          
La CRI-RER si impegna inoltre a trasmettere periodicamente alla                 
Regione informazioni sullo stato di conservazione dei beni, nonche' a           
comunicare tempestivamente al Centro operativo regionale (COR)                  
l'indisponibilita' operativa dei beni medesimi, dovuta ad esigenze              
manutentive o ad altre cause.                                                   
Articolo 4                                                                      
Gestione del bene                                                               
La CRI-RER ha l'obbligo di:                                                     
a) garantire (h. 24), su richiesta della Regione, interventi di                 
prevenzione, soccorso e per lo svolgimento di esercitazioni, un                 
numero sufficientemente congruo di personale volontario o permanente            
immediatamente attivabile e dotato della patente o professionalita'             
necessaria per la movimentazione dei mezzi e l'installazione delle              
attrezzature concesse in comodato;                                              
b) apporre sui beni il marchio identificativo della Protezione civile           
della Regione e l'apposita etichetta inventariale;                              
c) provvedere alla manutenzione programmata e buona conservazione dei           
mezzi e attrezzature assegnate;                                                 
d) concordare preventivamente con il Servizio regionale di Protezione           
civile, eventuali manutenzioni straordinarie e migliorie ritenute               
necessarie;                                                                     
e) comunicare preventivamente per iscritto alla Regione con copia al            
competente Servizio Patrimonio e Provveditorato, ogni eventuale                 
perdita o esigenza di alienazione del bene, indicando il relativo               
numero di inventario e le motivazioni della richiesta e provvedere              
alla rottamazione dei beni divenuti fuori uso qualora richiesto dalla           
Regione;                                                                        
f) trasmettere l'elenco informatizzato aggiornato delle attrezzature            
e mezzi in dotazione e ricevuti in comodato entro il 31 dicembre di             
ogni anno comunicando in tempo reale i relativi aggiornamenti, con              
l'indicazione del loro luogo di ricovero;                                       
g) comunicare eventuali casi di furto o perdita del bene allegando la           
relativa denuncia e indicando il relativo numero di inventario.                 
La Regione si riserva la facolta' di effettuare in qualsiasi momento            
il controllo sullo stato dell'attrezzatura tramite funzionari                   
incaricati dal Servizio regionale di Protezione civile.                         
Qualora la Regione riscontri grave carenza di manutenzione e di                 
diligenza nella conservazione la Regione puo' ordinare l'immediato              
rientro del bene. Inoltre puo' richiedere, in caso di necessita', in            
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, la restituzione del             
bene concesso in comodato.                                                      
Articolo 5                                                                      
Spese                                                                           
Le parti convengono che la CRI-RER deve provvedere direttamente al              
pagamento delle spese ordinarie; di quelle straordinarie nella misura           
del 50%, di manutenzione e di ogni altro onere fiscale e legale                 
derivante dall'uso e dal possesso del bene oggetto della presente               
convenzione e in particolare degli obblighi assicurativi previsti per           
legge alle scadenze previste. Le spese derivanti da inadempimenti               
della CRI-RER sono a carico esclusivo della CRI-RER stessa. Eventuali           
rimborsi delle spese sostenute dalla CRI-RER potranno essere                    
finanziati, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, con le             
modalita' definite dall'art. 2, comma 4 della convenzione-quadro.               
Articolo 6                                                                      
Esonero dalla responsabilita'                                                   
Le parti si danno reciprocamente atto che sono a carico della CRI-RER           
tutti i danni che possano derivare alla stessa, ai suoi beni, al                
personale utilizzatore o ai terzi dall'uso dei beni oggetto della               
presente convenzione. La CRI-RER solleva la Regione da ogni                     
responsabilita' e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio                  
conseguente.                                                                    
Qualora nell'utilizzazione dei beni concessi in comodato vengano                
riscontrati vizi, difetti e difformita' in genere, la CRI-RER si                
obbliga a darne immediata comunicazione scritta al Servizio                     
Protezione civile e comunque non oltre due giorni dalla loro                    
scoperta.                                                                       
Articolo 7                                                                      
Divieto di cessione dei beni                                                    
E' fatto assoluto divieto alla CRI-RER di cedere a qualsiasi titolo a           
terzi l'uso dei beni concessi in comodato e di apportarvi modifiche             
strutturali senza espressa autorizzazione scritta della Regione.                
Articolo 8                                                                      
Durata e risoluzione del comodato                                               
La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione               
della stessa fino alla data di scadenza della convenzione-quadro ed             
e' rinnovabile qualora la convenzione-quadro venga rinnovata.                   
Ciascuna delle parti avra' diritto di risolvere la presente                     
convenzione in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, con             
il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera raccomandata             
a.r.                                                                            
La Regione si riserva altresi' il diritto di chiedere l'immediata               
restituzione del bene qualora riscontri carenza di manutenzione o               
diligenza nella conservazione.                                                  
Alla scadenza o alla risoluzione della convenzione la CRI-RER si                
impegna a restituire alla Regione i beni oggetto della presente                 
convenzione nelle normali condizioni di deterioramento derivanti dal            
solo effetto dell'uso per cui sono stati consegnati, e senza colpa              
della CRI-RER.                                                                  
Articolo 9                                                                      
Accordi per la gestione dei beni                                                
oggetto del presente comodato                                                   
Le parti si impegnano a definire un'apposita disciplina per:                    
a) l'utilizzazione e la gestione dei mezzi e delle attrezzature                 
indicati all'art. 1;                                                            
b) l'impiego delle risorse umane e materiali della CRI-RER in                   
connessione con i beni di cui alla lettera a);                                  
c) per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto,            
le parti rinviano agli articoli del Codice civile (artt. 1803 e                 
seguenti) ed alle disposizioni di legge in materia.                             
La presente convenzione, redatta in triplice copia originale, e'                
esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi                
dell'art. 8, comma 1 della Legge 266/91.                                        
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  IL RESPONSABILE DEL                                   
DELLA CRI-RER  SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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