REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2004, n. 1734

Individuazione delle zone montane dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 5, L.R. 2/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, "Legge per la montagna";                       
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11, "Disciplina delle forme associative            
e altre disposizioni in materia di Enti locali";                                
visti in particolare:                                                           
- il comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/04, che recita: "Ai fini della            
presente legge, per zone montane si intendono i territori                       
appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati              
secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con                   
apposito atto della Giunta regionale";                                          
- l'art. 5 della L.R. 11/01, che detta norme in materia di                      
determinazione degli ambiti territoriali delle comunita' montane;               
- l'art. 7 della L.R. 11/01, che detta norme in materia di                      
istituzione di nuove Comunita' Montane e modifica delle delimitazioni           
territoriali delle comunita' montane;                                           
ritenuta l'urgenza di provvedere ai fini della delimitazione dei                
territori individuati come zone montane ai sensi del citato comma 5             
dell'art. 1 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2;                                   
considerato che, in conseguenza della perdurante giacenza presso i              
due rami del Parlamento di appositi, e pero' difformi, progetti di              
legge tesi a innovare la normativa quadro in materia di sviluppo                
delle zone montane e nelle more della loro approvazione, non si e'              
reso ancora disponibile un nuovo quadro di riferimento certo, sulla             
base del quale poter operare ai fini dell'individuazione di criteri             
condivisi per l'individuazione e definizione delle zone montane ai              
sensi del citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/04;                           
dato atto che la mancata approvazione e vigenza dell'atteso nuovo               
quadro normativo nazionale rende nei fatti difficilmente operabile la           
rideterminazione, sulla base di opportuni criteri, delle zone montane           
ai sensi del piu' volte citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/04;             
dato atto altresi':                                                             
- che il previgente art. 6 della L.R. 22/97 ("Ordinamento delle                 
Comunita' Montane e disposizioni a favore della montagna"), gia'                
abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11, aveva a suo             
tempo individuato i seguenti comuni quali costituenti, per l'intera             
parte dei rispettivi territori, i diversi ambiti delle Comunita'                
Montane dell'Emilia-Romagna:                                                    
- in provincia di Piacenza: Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte             
Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Ottone,                   
Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba, Vernasca;                                     
- in provincia di Parma: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore,               
Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Fornovo di Taro,             
Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli             
Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano            
Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi;                     
- in provincia di Reggio Emilia: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti,             
Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano,             
Vetto, Viano, Villa Minozzo;                                                    
- in provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama           
Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese,                  
Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla           
Secchia, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Zocca;                               
- in provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Camugnano,                         
Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio,                
Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio             
Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano,           
Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio,             
Monzuno, Pianoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso            
Marconi, Savigno, Vergato;                                                      
- in provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo                  
Terme;                                                                          
- in provincia di Forli'-Cesena: Bagno di Romagna, Borghi, Civitella            
di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana,           
Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano,            
Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio;              
Verghereto;                                                                     
- in provincia di Rimini: Torriana, Verucchio;                                  
- che i sopraelencati comuni, comunque appartenenti all'area                    
appenninica del territorio regionale, erano stati a suo tempo                   
selezionati avendo riguardo al possesso di caratteri di montanita',             
valutati con riferimento a criteri socio-economici inerenti la                  
variazione e l'invecchiamento della popolazione residente nonche' la            
stima del valore del reddito medio pro capite;                                  
richiamata, nel merito, la propria deliberazione del 12 giugno 2001,            
n. 1113, recante "Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R.             
26 aprile 2001, n. 11)";                                                        
richiamato in particolare il punto 6.1 del "Programma di riordino               
territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)" approvato con la            
richiamata propria deliberazione 1113/01, che recita: "L'art. 5,                
comma tre, ultimo periodo della L.R. 11/01, va interpretato nel senso           
che resta salva la disciplina di riparto dei "fondi per la montagna"            
previsto dalla L.R. 22/07, solo con riferimento ai Comuni gia'                  
appartenenti alle Comunita' Montane ai sensi della medesima L.R.                
22/97. Pertanto le nuove inclusioni di Comuni in Comunita' Montane              
sono irrilevanti ai fini del riparto del suddetto fondo.";                      
dato atto che, in applicazione dei richiamati artt. 5 e art. 7 della            
L.R. 11/01, alcuni ambiti di Comunita' montane sono stati in seguito            
ampliati, attraverso l'inclusione di territori di comuni non                    
ricompresi nel sopra riportato elenco di cui al previgente art. 6               
della L.R. 22/97;                                                               
richiamati in proposito:                                                        
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n.           
209, recante "Costituzione della Comunita' Montana Valle del Tidone",           
in applicazione del quale sono stati inseriti nell'ambito                       
territoriale della neocostituita Comunita' Montana Valle del Tidone,            
oltre al comune di Pecorara, gia' appartenente all'ambito                       
territoriale della Comunita' Montana dell'Appennino Piacentino, i               
comuni di Caminata, Nibbiano e Pianello Val Tidone;                             
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n.           
211, recante "Ridelimitazione della Comunita' Montana Valle del                 
Samoggia (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", in applicazione del             
quale sono stati inseriti ex novo nell'ambito territoriale della                
Comunita' Montana Valle del Samoggia i comuni di Bazzano e                      
Crespellano;                                                                    
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2001,            
n. 290, recante "Ridelimitazione della Comunita' Montana 'Valle del             
Marecchia' (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", in applicazione del           
quale sono stati inseriti ex novo nell'ambito territoriale della                
comunita' montana Valle del Marecchia i comuni di Poggio Berni e di             
Santarcangelo di Romagna;                                                       
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 aprile 2002, n.            
77, recante "Ridelimitazione della comunita' montana Valli del Nure e           
dell'Arda (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", in applicazione del            
quale e' stato inserito ex novo nell'ambito territoriale della                  
Comunita' Montana Valli del Nure e dell'Arda il comune di Lugagnano             
Val d'Arda;                                                                     
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 aprile 2002, n.            
78, recante "Ridelimitazione della comunita' montana Valli del Taro e           
del Ceno (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", in applicazione del             
quale e' stato inserito ex novo nell'ambito territoriale della                  
Comunita' Montana Valli del Taro e del Ceno il comune di Medesano;              
osservato che la disposizione di cui al richiamato punto 6.1 del                
citato  "Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile            
2001, n. 11)", approvato con propria deliberazione 1113/01, rende               
ininfluente ai fini del riparto dei "fondi per la montagna"                     
l'avvenuta inclusione in ambiti di Comunita' montane dei sopra                  
elencati comuni di: Caminata, Nibbiano e Pianello Val Tidone in                 
provincia di Piacenza, di Medesano in provincia di Parma, di Bazzano            
e Crespellano in provincia di Bologna e infine di Poggio Berni e                
Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini;                                
dato atto che la stessa citata disposizione di cui al punto 6.1 del             
"Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n.           
11)" e' da intendere a tutti gli effetti come concreto riconoscimento           
del mancato possesso di caratteri di montanita' da parte dei nuovi              
comuni inseriti in ambiti di Comunita' montane a seguito di                     
provvedimenti di riordino territoriale, essendo in effetti le                   
motivazioni della scelta dei nuovi inserimenti esclusivamente legate            
agli obiettivi caratteri di integrazione territoriale e funzionale              
dei piu' ampi ambiti rideterminati a seguito dei programmi di                   
riordino e non piuttosto al possesso di caratteri di montanita';                
ritenuto che le valutazioni a suo tempo effettuate ai fini della                
verifica del possesso di caratteri di montanita' da parte dei comuni            
inseriti, ai sensi del previgente art. 6 della L.R. 22/97, negli                
ambiti delle allora individuate Comunita' montane, peraltro                     
implicitamente riconfermate in sede di approvazione, con la piu'                
volte richiamata propria deliberazione 1113/01, del "Programma di               
riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)",                   
mantengano tuttora una sostanziale validita';                                   
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto ai fini                    
dell'individuazione provvisoria delle zone montane, attraverso la               
conferma degli ambiti a suo tempo definiti dal richiamato previgente            
art. 6 della L.R. 22/97, in attesa di pervenire ad una revisione                
della stessa individuazione sulla scorta di una puntuale e condivisa            
definizione di criteri geomorfologici e socio-economici, ai sensi del           
citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2;                    
dato atto che la provvisoria conferma degli ambiti a suo tempo                  
definiti risponde peraltro a opportuni obiettivi di equilibrio                  
economico e sociale, in considerazione della conseguente effettiva              
possibilita' di garantire continuita' all'attivita' di programmazione           
e intervento e quindi all'azione amministrativa delle singole                   
Comunita' Montane;                                                              
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24                
marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative           
e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                   
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa, espresso dal                
Direttore generale Programmazione territoriale e Sistemi di                     
mobilita', arch. Giovanni De Marchi, ai sensi dell'art. 37, quarto              
comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;                    
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale,                    
Politiche abitative, Riqualificazione urbana;                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di definire, in via provvisoria, quali zone montane, nelle more di           
attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 1 della               
L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, "Legge per la montagna", gli interi                 
territori appartenenti ai seguenti comuni, raggruppati per ambito               
provinciale di appartenenza:                                                    
- in provincia di Piacenza: Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte             
Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Ottone,                   
Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba, Vernasca;                                     
- in provincia di Parma: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore,               
Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Fornovo di Taro,             
Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli             
Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano            
Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi;                     
- in provincia di Reggio Emilia: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti,             
Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano,             
Vetto, Viano, Villa Minozzo;                                                    
- in provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama           
Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese,                  
Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla           
Secchia, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Zocca;                               
- in provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Camugnano,                         
Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio,                
Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio             
Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano,           
Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio,             
Monzuno, Pianoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso            
Marconi, Savigno, Vergato;                                                      
- in provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo                  
Terme;                                                                          
- in provincia di Forli'-Cesena: Bagno di Romagna, Borghi, Civitella            
di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana,           
Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano,            
Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio;              
Verghereto;                                                                     
- in provincia di Rimini: Torriana, Verucchio;                                  
2) di rimandare ad un proprio successivo atto la rideterminazione               
delle zone montane ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/04,            
sulla base di opportuni criteri morfologici e socio-economici da                
individuare a seguito della vigenza della nuova normativa quadro                
nazionale in materia di sviluppo delle zone montane;                            
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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