DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA SANITA' 19 febbraio 2004, n. 3
Accreditamento in via provvisoria, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, DLgs 502/92, cosi' come introdotto dall'art. 8, DLgs 229/99 della Casa di cura Villa Regina
L'ASSESSORE
Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai
sensi del quale l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla
Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro
rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e
alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati
raggiunti;
considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso
di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per
l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento puo' essere concesso, in via provvisoria, per il
tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della
qualita' dei suoi risultati;
richiamata la deliberazione n. 594 dell'1 marzo 2000 con la quale la
Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per
l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i
requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
vista la nota del 30 ottobre 2003, conservata agli atti del Servizio
Presidi ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa
di cura "Villa Regina SpA" chiede l'accreditamento istituzionale per
detta Casa di cura ubicata in Bologna, Via Castiglione n. 115;
vista, altresi', la nota del 17 dicembre 2003, conservata agli atti
del Servizio Presidi ospedalieri, con la quale il legale
rappresentante della struttura di cui trattasi integra la nota del 29
dicembre 2003 dichiarando l'intenzione della proprieta' di procedere
ad una unificazione funzionale della Casa di cura "Villa Regina SpA",
con la Casa di cura Villa "Nigrisoli SpA" con l'obiettivo dichiarato
di rispondere in modo piu' adeguato alle esigenze di maggior
qualificazione complessiva delle attivita' e disporre, anche a
seguito di una parziale conversione delle attivita' per acuti in
attivita' riabilitative, di percorsi assistenziali piu' funzionali,
prevedendo altresi' una riduzione del numero complessivo di posti
letto delle due strutture pari a 10 unita';
preso atto che la Casa di cura "Villa Regina SpA", e' stata
autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune
di Bologna, prot. PG 18931 del 2/2/2001 in quanto in possesso dei
requisiti di cui alla deliberazione di Giunta regionale 125/99,
attuativa della L.R. 34/98, per attivita' specialistiche
ambulatoriali e per le seguenti funzioni di ricovero:
Chirurgia generale 15 pl
Ortopedia 8 pl
Oculistica 8 pl
Ostetricia Ginecologia 7 pl
Medicina Generale 5 pl
Otorinolaringoiatria 5 pl
Urologia 2 pl
tenuto conto del verbale della seduta del 23 dicembre 2003 della
Conferenza Sanitaria Regione-Area Metropolitana che assume una
valutazione positiva rispetto all'accreditamento di Villa Regina,
ritenendo conformi agli orientamenti precedentemente assunti la
succitata riduzione di 10 posti letto e la loro parziale
riconversione;
valutato come la dotazione di posti letto pubblici e privati
accreditati regionale rientri nei limiti complessivi di cui alla
programmazione e come la dotazione relativa alla provincia di
Bologna, comprensiva della quota ulteriore di posti letto derivanti
dall'accreditamento della struttura Villa Regina, rispetti tali
limiti complessivi, tenuto conto del saldo di mobilita' attiva che la
caratterizza per la concentrazione di funzioni di terzo livello;
ritenuto pertanto di concedere l'accreditamento provvisorio alla Casa
di cura "Villa Regina SpA", in attesa dell'espletamento delle
procedure di verifica e di valutazione dei volumi di attivita'
svolta, della qualita' dei suoi risultati e degli adeguamenti
strutturali, tecnologici e organizzativi per il rilascio
dell'accreditamento istituzionale, ai sensi del DLgs 502/92 e
successive modificazioni, e della delibera di Giunta regionale n. 594
dell'1 marzo 2000, per le seguenti funzioni di ricovero:
- Chirurgia generale
- Ortopedia e Traumatologia
- Urologia
- Otorinolaringoiatria
- Oculistica
- Medicina generale
- Ostetricia e Ginecologia limitatamente all'attivita' ginecologica;
ritenuto di non accreditare l'attivita' ambulatoriale se non per le
attivita' strettamente connesse alla degenza e i cui oneri rientrino
nella tariffa prevista per il corrispondente episodio di ricovero;
tenuto presente che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 quater del DLgs
502/92 sopra citato la qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, a corrispondere la remunerazione delle prestazioni
erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del medesimo decreto;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Franco Rossi ai
sensi dell'art.37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
decreta:
la struttura sanitaria privata Casa di cura "Villa Regina SpA" di
Bologna, per le motivazioni di cui in premessa, e' accreditata in via
provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, comma 7
del DLgs 502/92 e successive modificazioni con i seguenti vincoli:
- il numero di posti letto dovra' essere ridotto di 5 unita', la Casa
di cura Villa Regina avra' quindi una dotazione complessiva non
superiore a 45 posti letto, una ulteriore quota, pari a 5 p.l.,
dovra' essere ridotta rispetto alla dotazione complessiva delle
strutture Villa Regina e Villa Nigrisoli;
- 12 posti letto per acuti della dotazione complessiva delle
strutture Villa Regina e Villa Nigrisoli dovranno essere riconvertiti
in 12 posti letto riabilitativi entro un anno dalla data del presente
atto, di questi 7 posti letto saranno messi a disposizione delle
Aziende provinciali, che potranno avvalersene riconvertendo attivita'
per acuti gia' svolta dalla struttura Villa Nigrisoli;
- dal complesso di tali modifiche non dovranno derivare ricadute
incrementali ne' sul budget AIOP della Provincia di Bologna, ne' sul
budget AIOP extraprovinciale;
- l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comprende
l'attivita' ambulatoriale, se non per le attivita' strettamente
connesse alla degenza e i cui oneri rientrino nella tariffa prevista
per il corrispondente episodio di ricovero;
- l'accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi del
comma 2 dello stesso art. 8 quater sopracitato, non costituisce
vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo
decreto legislativo;
- ad un anno dalla data del presente atto si procedera' alla verifica
dell'avvenuta riconversione di posti letto e all'espletamento delle
procedure di verifica e di valutazione dei volumi di attivita'
svolta, della qualita' dei suoi risultati e degli adeguamenti
strutturali, tecnologici e organizzativi per il rilascio
dell'accreditamento istituzionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE
Giovanni Bissoni