REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 2045

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ISEA per la gestione dei finanziamenti di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 20 - Anno 2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione           
Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino            
centro-settentrionale - ISEA" ed in particolare l'art. 2 che                    
autorizza la Regione a sostenere l'attivita' dell'Istituto attraverso           
la concessione di finanziamenti per il raggiungimento delle finalita'           
statutarie;                                                                     
dato atto che la concessione di detti finanziamenti deve essere                 
disciplinata da apposita convenzione i cui contenuti sono                       
specificatamente indicati nel comma 3, del citato art. 2 della L.R.             
20/98;                                                                          
richiamate le proprie seguenti deliberazioni, con le quali e' stata             
disposta la concessione all'ISEA del finanziamento annuo da                     
utilizzare integralmente per l'attuazione di interventi per lo                  
sviluppo del settore agricolo nelle aree appenniniche poste in                  
Comunita' montane della regione, con particolare riferimento                    
all'agriturismo, ed e' stata autorizzata la stipula delle relative              
convenzioni:                                                                    
- n. 2105 del 28/11/2000 riferita all'esercizio 2000 (Euro                      
51.645,69);                                                                     
- n. 2457 del 19/11/2001 riferita all'esercizio 2001 (Euro                      
51.645,69);                                                                     
- n. 1965 del 28/10/2002 riferito all'esercizio 2002 (Euro                      
52.000,00);                                                                     
- n. 2158 del 03/11/2003 riferito all'esercizio 2003 (Euro                      
52.000,00);                                                                     
richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio           
Rurale n. 4095 del 30/3/2004 con la quale si e' preso atto della                
rendicontazione dei fondi assegnati relativi all'esercizio 2000 ed in           
particolare dell'effettivo importo utilizzato dall'ISEA per                     
l'attuazione di interventi a favore del settore agricolo nelle aree             
appenniniche;                                                                   
viste:                                                                          
- la L.R. n. 29 del 22 dicembre 2003 che quantifica in Euro 52.000,00           
l'entita' del finanziamento concedibile per l'esercizio 2004 sul                
Capitolo 18063 "Contributi per il finanziamento dell'Istituto per lo            
Sviluppo Economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA per il           
raggiungimento delle finalita' statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio                
1998, n. 20)", compreso nell'UPB 1.3.1.2.5530 "Contributi                       
all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro                    
settentrionale";                                                                
- la L.R. n. 18 del 28 luglio 2004 concernente l'assestamento del               
bilancio di previsione e pluriennale di cui alla sopra citata L.R.              
29/03;                                                                          
ritenuto, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 3,                
lett. c) della citata L.R. 20/98, di destinare integralmente il                 
finanziamento di cui al presente atto allo svolgimento da parte                 
dell'ISEA di interventi creditizi in favore delle aziende agricole;             
visto il DPR 3 giugno 1998, n.252 "Regolamento recante norme per la             
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle                     
comunicazioni e delle informazioni antimafia" ed in particolare                 
l'art. 1, comma 2, lett. e);                                                    
ritenuto di dover provvedere in attuazione della L.R. 20/98 piu'                
volte citata e di assumere, ricorrendo le condizioni di cui all'art.            
47, comma 2 della L.R. 40/01, il relativo impegno di spesa;                     
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'area Agricoltura;                                      
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle                
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" ed in particolare il                
punto 4.1.1. dell'Allegato;                                                     
dato atto, del parere favorevole di regolarita' amministrativa                  
espresso dal Direttore generale Agricoltura dr. Dario Manghi in                 
merito alla presente deliberazione, ai sensi del quarto comma                   
dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della citata deliberazione 447/03;              
dato atto, altresi', del parere di regolarita' contabile espresso               
dalla Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, d.ssa           
Amina Curti, ai sensi del predetto articolo di legge e                          
deliberazione;                                                                  
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di concedere, in riferimento all'esercizio finanziario 2004 ed in            
attuazione l'art. 2, della L.R. 3 luglio 1998, n. 20, all'Istituto              
per lo Sviluppo Economico dell'Appennino centro-settentrionale -                
ISEA, con sede in Bologna, un finanziamento di Euro 52.000,00 da                
utilizzare per le iniziative e con le modalita' previste nella                  
convenzione di cui al successivo punto 2);                                      
2) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione quale           
parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione che                    
disciplina l'utilizzo da parte dell'ISEA del finanziamento concesso,            
dando atto che alla sua sottoscrizione provvedera', per la Regione,             
il Dirigente regionale competente in attuazione della normativa                 
regionale vigente;                                                              
3) di stabilire, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma            
3, lett. c) della citata L.R. 20/98, che il finanziamento di cui al             
presente atto sia interamente destinato allo svolgimento da parte               
dell'ISEA di interventi creditizi in favore delle aziende agricole;             
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 52.000,00 registrata al            
n. 4114 di impegno sul Capitolo 18063 "Contributi per il                        
finanziamento dell'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino            
centro-settentrionale - ISEA per il raggiungimento delle finalita'              
statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)", compreso nell'UPB              
1.3.1.2.5530 "Contributi all'Istituto per lo sviluppo economico                 
dell'Appennino centro settentrionale" del Bilancio per l'esercizio              
finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilita';                     
5) di stabilire che alla liquidazione in unica soluzione e alla                 
richiesta di emissione del titolo di pagamento relativo al                      
finanziamento di cui al precedente punto 1), provvedera' con atto               
formale il Dirigente competente ad avvenuta sottoscrizione della                
convenzione al fine di consentire all'ISEA di porre in essere le                
procedure per i finanziamenti degli interventi nel settore                      
creditizio;                                                                     
6) di dare atto che, a norma di quanto previsto al comma quarto                 
dell'art. 2 della L.R. 20/98, la presente deliberazione sara'                   
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.               
ALLEGATO                                                                        
Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Istituto per lo              
Sviluppo Economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA                  
Vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione                
Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino            
centro-settentrionale - ISEA" ed in particolare l'art. 2;                       
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, (cap 40127) Viale Aldo           
Moro n. 52 - codice fiscale 80062590379 - rappresentata dal dott. . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliato per           
le sue funzioni presso la Regione che interviene nel presente atto              
per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n. . . . . . . . .             
del . . . . . . . . . . . . . . . .                                             
l'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino                             
centro-settentrionale - ISEA con sede in Bologna (cap 40126), Via               
Altabella n. 19 - codice fiscale 80014150371, partita IVA 03369800374           
- rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . che interviene nel presente atto nella sua qualita'           
di Presidente (come dai poteri previsti all'art. 9 dello Statuto);              
si conviene e si stipula quanto segue.                                          
Art. 1                                                                          
La Regione Emilia-Romagna, con riferimento all'esercizio finanziario            
2004, eroghera' all'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino           
centro-settentrionale - ISEA (di seguito denominato ISEA), ad                   
avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, un finanziamento            
di Euro 52.000,00 finalizzato all'attuazione di interventi per lo               
sviluppo del settore agricolo nelle aree appenniniche poste in                  
Comunita' montane della regione, con particolare riferimento al                 
settore agrituristico.                                                          
L'ISEA dovra' destinare l'intero finanziamento ad interventi                    
creditizi a favore di aziende agricole e non potra' utilizzare nessun           
importo per attivita' dirette.                                                  
Art. 2                                                                          
Il finanziamento di cui al precedente articolo 1 verra' utilizzato              
dall'ISEA per la concessione di contributi in conto interessi, da               
corrispondersi in forma attualizzata, su prestiti richiesti da                  
aziende agricole per la realizzazione degli interventi di seguito               
descritti, compatibili con il mercato comune europeo ai sensi degli             
artt. 92 e 93 del Trattato, e nel rispetto delle normative regionali,           
statali e comunitarie:                                                          
a) ristrutturazione, adeguamento o miglioramento igienico-sanitario             
di fabbricati di abitazione rurale e annessi servizi non destinati ad           
attivita' economiche;                                                           
b) interventi nel settore agrituristico: ristrutturazione,                      
miglioramento e recupero delle strutture aziendali e relative                   
pertinenze obsolete, al fine della conservazione;                               
c) interventi di conservazione e miglioramento al patrimonio agricolo           
(fabbricati, stalle, magazzini, ecc.) di importanza storica,                    
culturale, architettonica, paesaggistica e ambientale o comunque                
tipico del territorio emiliano-romagnolo, esclusa l'acquisizione di             
scorte vive o morte.                                                            
Art. 3                                                                          
L'ISEA potra' concedere i contributi di cui al precedente art. 2 a              
beneficiari finali che siano persone fisiche o giuridiche che abbiano           
la specifica qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135            
del Codice civile, cosi' come modificato dal DLgs 228/01.                       
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella "PMI"                   
(piccola e media impresa) cosi' come definita dalla disciplina                  
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e               
medie imprese.                                                                  
I beneficiari finali non dovranno aver ricevuto nell'ultimo triennio            
e si dovranno impegnare a non richiedere, per i tre anni successivi             
alla data di concessione del prestito, premi, contributi o                      
finanziamenti da parte della Unione Europea, dello Stato, della                 
Regione o di altri Enti pubblici che sommati a quelli ricevuti                  
superino i 100.000,00 Euro (Reg. CE n. 69/2001).                                
L'ISEA dovra' dare priorita' nell'assegnazione dei contributi ai                
richiedenti iscritti nell'elenco regionale degli operatori                      
agrituristici di cui all'art. 12 della L.R. 26/94.                              
Art. 4                                                                          
Le domande degli interessati dovranno pervenire all'ISEA tramite gli            
sportelli bancari delle Aziende di credito associate all'ISEA e                 
saranno vagliate dal Comitato Esecutivo dell'Istituto stesso che                
adottera' le deliberazioni conseguenti.                                         
I prestiti da ammettere a contributo, ammortizzabili fino a cinque              
anni, saranno concessi dalle predette Aziende di credito e dovranno             
rispettare i seguenti limiti:                                                   
a) per gli interventi di cui all'art. 2 - lett. a) - fino ad un                 
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite               
massimo di prestito concedibile di Euro 25.822,84;                              
b) per gli interventi di cui all'art. 2, lett. b) e c) - fino ad un             
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite               
massimo di prestito concedibile di Euro 51.645,69.                              
Per l'istruttoria delle domande di contributo si rimanda, per quanto            
non contemplato dalla presente convenzione, al Regolamento dell'ISEA            
per l'applicazione della Legge 8/8/1985, n. 417.                                
Art. 5                                                                          
La quota di tasso di interesse da porre a carico del beneficiario               
finale non puo' superare il tasso minimo sul rifinanziamento                    
principale determinato dalla Banca Centrale Europea, in vigore al               
momento dell'incasso.                                                           
Il contributo sugli interessi, da corrispondersi in forma                       
attualizzata, sara' stabilito con decisione del Consiglio di                    
amministrazione dell'ISEA e dovra' essere contenuto nel limite                  
massimo di ulteriori 2 punti percentuali.                                       
L'ISEA potra' richiedere al beneficiario il rimborso dei costi per              
l'istruttoria della pratica che non potranno comunque superare il               
cinque per mille dell'importo del prestito concesso.                            
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, l'ISEA                     
provvedera' ad erogare i fondi disponibili con le modalita' previste            
per il Fondo di cui alle Leggi 26/70 e 417/85.                                  
Art. 6                                                                          
Il finanziamento concesso dovra' essere impegnato dall'ISEA entro 18            
mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.                   
L'ISEA dovra' trasmettere entro i successivi 3 mesi prospetti                   
riepilogativi relativi all'utilizzo del finanziamento, corredati da             
copia delle deliberazioni di impegno assunte dal Comitato Esecutivo.            
Analogamente, entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al                
precedente comma, dovra' essere rendicontata la situazione contabile            
delle somme effettivamente erogate.                                             
Eventuali fondi non erogati entro il predetto termine dovranno essere           
restituiti alla Regione Emilia-Romagna entro il mese successivo.                
Art. 7                                                                          
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' civile           
e penale per qualsiasi evento dannoso derivante dall'utilizzo del               
finanziamento di cui alla presente convenzione.                                 
Art. 8                                                                          
L'ISEA realizzera' un monitoraggio dei risultati ottenuti con il                
finanziamento concesso. La relazione conclusiva sara' allegata alla             
rendicontazione contabile finale di cui all'art. 6 della presente               
convenzione.                                                                    
Art. 9                                                                          
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dalla presente convenzione.                                   
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo                    
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti                  
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione della               
presente convenzione, sara' risolta mediante arbitrato rituale ai               
sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice procedura civile ad opera           
di un Collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle             
parti e il terzo, che fungera' da Presidente del Collegio arbitrale,            
nominato dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di             
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due                      
contraenti, dal Presidente del Tribunale di Bologna.                            
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.                               
Art. 10                                                                         
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico           
dell'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino                          
centro-settentrionale - ISEA.                                                   
Bologna, . . . . . . . . . . . .                                                
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per L'ISTITUTO PER LO                            
IL DIRIGENTE  SVILUPPO ECONOMICO                                                
  DELL'APPENNINO CENTRO-                                                        
  SETTENTRIONALE - ISEA                                                         
  IL PRESIDENTE                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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