REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2003, n. 2626

Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di "Miglioria fondiaria a specchi d'acqua" area Chiavichino Ovest (RA), presentato da Agrisfera Soc. coop. a rl. Presa d'atto delle determinazioni della CDS (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto di riqualificazione ambientale tramite               
realizzazione di miglioria fondiaria e specchi d'acqua in area                  
Chiavichino Ovest, in Comune di Ravenna, presentato da Agrisfera Soc.           
coop. a rl, poiche' gli interventi previsti sono, secondo gli esiti             
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi l'1 dicembre 2003, nel           
complesso ambientalmente compatibili;                                           
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di cui al              
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai              
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del rapporto conclusivo della Conferenza di             
Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale           
della presente deliberazione, di seguito trascritte:                            
1) in sede di progetto esecutivo dovranno essere schermate sia l'area           
che ospitera' il terrapieno per i gruccioni, limitrofa allo stradello           
di accesso all'agriturismo, sia le aree facenti parte della                     
proprieta' che sono piu' vicine alla SS Romea, attraverso un'adeguata           
fascia di vegetazione;                                                          
2) gli scavi dei laghetti dovranno raggiungere la falda freatica, in            
modo da garantire la permanenza dell'acqua indipendentemente dalla              
piovosita';                                                                     
3) per le piantumazioni previste in progetto dovranno essere                    
utilizzate esclusivamente specie vegetali autoctone e mesoigrofile,             
non genericamente autorizzate per la zona litoranea, evitando,                  
quindi, le specie xero-termofile inadatte all'area e alla tipologia             
di intervento e le specie di dubbio indigenato ancorche' acclimatate            
(es. Tamarix gallica) e, peraltro, caratteristiche di altri paesaggi            
del Parco del Delta del Po; si riporta di seguito la tabella delle              
specie consigliate, cui dovra' attenersi il progetto esecutivo:                 
(segue allegato fotografato)                                                    
4) le piantumazioni dovranno essere realizzate con sesti d'impianto             
il piu' possibile d'aspetto naturale, assolutamente non rettilinei,             
seguendo linee curve o a spirale e diversificando la distanza tra le            
piante;                                                                         
5) le specie non dovranno essere alternate continuamente; dovranno              
essere realizzati in parte gruppi monospecifici di 3-5 esemplari, per           
le specie dominanti di alberi e raggruppate anche le macchie di                 
arbusti con insiemi dominati da una specie;                                     
6) dovranno essere scelte alcune specie arboree dominanti (Farnia,              
Pioppo bianco, Salice bianco, Frassino ossifillo) e realizzati almeno           
il 60% delle piantumazioni arboree esclusivamente con queste essenze,           
al fine di ricreare le associazioni vegetali tipiche dei luoghi                 
ossia: - per la macchia mesofila "aggruppamento a Quercus robur", in            
situazione di mesoigrofilia associato a Populus alba; - per la                  
macchia igrofila "Cladio fraxinetuym oxycarpae" (in suoli molto umidi           
sabbiosi) e "facies a Salix alba" (in suoli umidi argillosi);                   
7) dovranno essere scelte alcune specie arbustive dominanti (Salice             
grigio, Prugnolo) e realizzate almeno il 60% delle piantumazioni                
arbustive esclusivamente con queste essenze, al fine di ricreare le             
associazioni vegetali tipiche dei luoghi ossia: - per la macchia                
mesofila "Prunetalia", con Prunus spinosa associato a Rhamnus                   
catharticus, Sambucus nigra, Cornus sanguinea; - per la macchia                 
igrofila "Salicetum cinerea" (in suoli periodicamente inondati) con             
Salix cinerea associato con Frangula alnus e Viburnum opulus;                   
8) le macchie igrofile dovranno essere realizzate in continuita' con            
i bacini, in modo da ottenere paludi circondate da arbusteti e                  
boscaglie igrofile, habitat favorevole alla nidificazione di Aythya             
nyroca;                                                                         
9) i lavori dovranno essere organizzati avendo cura che il materiale            
escavato corrisponda di massima al quantitativo annuale autorizzato             
dal Comune di Ravenna per la commercializzazione, al fine di                    
conseguire un rapido allontanamento dei materiali verso le                      
destinazioni finali ed al fine di evitare la realizzazione di ingenti           
accumuli e quindi la dispersione di polveri nelle aree limitrofe, in            
particolare sulla SS 309 Romea;                                                 
10) la documentazione da presentare ai fini del rilascio della                  
concessione di derivazione dovra' tra l'altro contenere: - la                   
verifica della qualita' delle acque sotterranee (prima falda) in un             
intorno di circa 1 Km; - la verifica dell'esistenza di potenziali               
punti di interconnessione (sia naturali che artificiali) tra la falda           
freatica e le falde profonde; - la definizione in dettaglio del                 
programma di monitoraggio; - la definizione delle soluzioni da                  
adottarsi in caso si rilevi l'avvenuto inquinamento delle falde; - la           
definizione di dettaglio delle modalita' di ossigenazione artificiale           
delle acque, da attivare nel caso in cui, a seguito di eutrofia o               
distrofia, queste manifestino consistenti fenomeni anossici;                    
11) per limitare la proliferazione delle zanzare dovranno essere                
effettuati, trattamenti a base di Bacillus turhingensis Israelensis,            
che agisce selettivamente colpendo solo le larve di zanzara e                   
utilizzate specie ittiche autoctone;                                            
12) in sede di rilascio del permesso di costruire il Comune di                  
Ravenna, verifichera' il corretto recepimento progettuale delle                 
prescrizioni di cui alla presente procedura di VIA;                             
13) una volta ultimati i lavori dovra' esserne data immediata                   
comunicazione alla Provincia, al Comune di Ravenna e all'ARPA                   
competente per territorio al fine della verifica di quanto prescritto           
da parte di tecnici specializzati;                                              
c) di dare atto che il parere della Provincia di Ravenna e del Comune           
di Ravenna, espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile            
1996 e dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e                  
successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del              
sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.7;                                     
d) di dare atto che il parere espresso dal Consorzio del Parco                  
regionale del Delta del Po, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11            
e successive modifiche, in merito alla conformita' degli interventi             
in oggetto alle previsioni del Piano territoriale del Parco, e'                 
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto                
3.7;                                                                            
e) di dare atto che l'Autorizzazione Paesaggistica in data 28                   
novembre 2003, rilasciata dal Comune di Ravenna per il "progetto di             
riqualificazione ambientale di un'area sita in localita' Mandriole,             
gestita dalla cooperativa Agrisfera Soc. coop. consistente nella                
realizzazione di quattro specchi d'acqua, miglioramento fondiario e             
della viabilita' di accesso all'agriturismo Augusta su terreno di               
proprieta' comunale in affitto alla CAB S. Alberto di Mezzano",                 
costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della                  
presente deliberazione;                                                         
f) di dare atto che, come previsto all'art. 17, comma 1 della L.R. 18           
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente           
Valutazione di impatto ambientale (VIA) comprende e sostituisce:                
- l'autorizzazione alla costruzione degli sbarramenti di ritenuta e             
dei bacini di accumulo di cui alla delibera di Consiglio regionale n.           
3109 del 19 marzo 1990;                                                         
g) di dare atto che la presente procedura di VIA non accorpa la                 
concessione di derivazione di acqua pubblica per i n. 4 laghetti in             
previsione, che dovra' essere richiesta successivamente ai sensi                
della vigente normativa;                                                        
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla proponente Agrisfera Soc. coop. a rl;               
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione al Ministero per i Beni e le Attivita'                   
culturali - Soprintendenza per i Beni architettonici e per il                   
Paesaggio di Ravenna;                                                           
j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione al Consorzio del Parco regionale             
del Delta del Po; alla Provincia di Ravenna; al Comune di Ravenna; al           
Servizio Tecnico Bacino Fiumi romagnoli; all'ARPA Sezione provinciale           
di Ravenna;                                                                     
k) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 4                    
l'efficacia temporale della presente Valutazione di impatto                     
ambientale;                                                                     
l) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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