COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PIACENZA)

COMUNICATO

Approvazione Accordo di programma per la tutela di persone anziane ex L.R. 5/94. Decreto del Sindaco n. 5 del 13/2/2004

E' approvato, per i motivi espressi in premessa e in esecuzione                 
dell'art. 34 del DLgs 267/00, l'Accordo di programma sottoscritto in            
data 20 novembre 2003 tra i seguenti soggetti:                                  
- Comune di Castel San Giovanni;                                                
- Comune di Agazzano;                                                           
- Comune di Borgonovo Val Tidone;                                               
- Comune di Calendasco;                                                         
- Comune di Caminata;                                                           
- Comune di Gazzola;                                                            
- Comune di Gragnano Trebbiense;                                                
- Comune di Nibbiano;                                                           
- Comune di Pecorara;                                                           
- Comune di Pianello Val Tidone;                                                
- Comune di Piozzano;                                                           
- Comune di Rottofreno;                                                         
- Comune di Sarmato;                                                            
- Comune di Ziano Piacentino;                                                   
- Azienda sanitaria locale - Distretto Val Tidone;                              
- Casa protetta Albesani di Castel San Giovanni;                                
- Istituto E. Andreoli di Borgonovo Val Tidone;                                 
- Pia Casa Mons. Castagnetti di Pianello Val Tidone                             
per la gestione integrata dei Servizi sociali e sanitari a favore               
della popolazione anziana, nella zona sociale delle Valli Tidone e              
Luretta, per il triennio 2003/2006.                                             
IL SINDACO                                                                      
Aldo Bersani                                                                    
ACCORDO DI PROGRAMMA                                                            
Parte prima - Principi generali                                                 
Articolo 1                                                                      
Finalita' dell'Accordo di programma                                             
Il presente Accordo rappresenta lo strumento specifico per                      
assicurare, sul piano programmatico, attraverso l'allocazione delle             
risorse e la gestione degli accessi, la massima integrazione tra i              
servizi sociali e sanitari al fine di tutelare le persone anziane.              
Articolo 2                                                                      
Obiettivi generali                                                              
L'Accordo di programma si pone, come obiettivi principali,                      
l'esercizio comune ed integrato di funzioni la cui titolarita' rimane           
comunque in capo ad ogni singola Amministrazione contraente.                    
Piu' nello specifico cio' significa:                                            
a) promuovere l'ulteriore sostegno e l'incremento della rete                    
integrata dei servizi socio sanitari in risposta alla globalita' dei            
bisogni della persona anziana;                                                  
b) definire gli obiettivi, i programmi di medio periodo, i tempi e              
gli strumenti di verifica per realizzare la progressiva ed uniforme             
estensione sul territorio di un sistema integrato di prestazioni                
socio sanitarie differenziate, di gestione della domanda e di accesso           
alla rete stessa;                                                               
c) consolidare il Servizio Assistenza anziani istituito con i                   
precedenti Accordi di programma, nel rispetto degli articoli 15 e 16            
della L.R. 5/94, adeguando l'organizzazione ed il modello gestionale            
del Servizio, secondo programmi annuali che stabiliscano le risorse             
da destinare alle attivita' del SAA e i criteri di ripartizione tra             
gli enti aderenti;                                                              
d) confermare l'utilizzo dell'UVGT come organismo tecnico deputato a            
svolgere funzioni di carattere valutativo finalizzate ad ottimizzare            
la coerenza tra bisogno, domanda e risposta assistenziale ed a                  
potenziare la funzione di supporto e qualificazione della rete dei              
servizi;                                                                        
e) definire le funzioni ed i compiti del "Responsabile del caso" di             
cui all'articolo 18 della citata L.R. 5/94;                                     
f) favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita,            
utilizzando e potenziando le risorse disponibili, attuando progetti             
innovativi di sostegno alla domiciliarita';                                     
Articolo 3                                                                      
Rete dei servizi socio-sanitari integrati                                       
1. La rete dei servizi socio-sanitari integrati, ai sensi dell'art.             
20 della L.R. 5/94 e' cosi' articolata:                                         
a) assistenza domiciliare integrata                                             
b) Centro diurno                                                                
c) Casa protetta                                                                
2. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, consentono                   
l'utilizzo, da parte del SAA, della proprie strutture e risorse che             
erogano prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.                            
3. Gli stessi soggetti riconoscono e si impegnano a rispettare le               
funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione svolte dal                
SAA.                                                                            
4. L'accesso ai servizi della rete avviene secondo le modalita'                 
definite nell'apposito regolamento.                                             
Articolo 4                                                                      
Destinatari dei servizi                                                         
1. I destinatari delle prestazioni e dei servizi compresi nel                   
presente accordo sono gli anziani e gli adulti non autosufficienti, a           
causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche, e le loro             
famiglie che, sulla base di un programma assistenziale personalizzato           
(PAI), sono assistiti dalla rete dei servizi socio-sanitari.                    
Articolo 5                                                                      
Comitato attuativo dell'Accordo di programma                                    
1. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di programma                    
costituiscono il Comitato attuativo dell'Accordo di programma.                  
2. Esso e' composto da:                                                         
- i Sindaci dei Comuni di Agazzano, Borgonovo Val Tidone, Calendasco,           
Caminata, Castel San Giovanni, Gazzola, Gragnano Trebbiense,                    
Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Rottofreno,                  
Sarmato, Ziano Piacentino o i loro delegati, componenti gli Organi              
collegiali del Comune stesso;                                                   
- i legali rappresentanti delle IPAB "Casa protetta Albesani",                  
"Istituto Enrico Andreoli", Pia Casa mons. Castagnetti ONLUS, o i               
loro delegati, componenti il Consiglio di amministrazione, aderenti             
all'Accordo;                                                                    
- Il Direttore del Distretto Val Tidone della AUSL di Piacenza o un             
suo delegato.                                                                   
3) il Comitato attuativo dell'Accordo di programma e' presieduto da             
uno dei membri di provenienza elettiva nominato da tutti i membri               
firmatari o loro delegati, in seduta plenaria, tramite voto segreto e           
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto ed assume l'incarico           
di Presidente, delegato per i rapporti con il SAA; con la stessa                
modalita' viene eletto anche un vice-presidente che sostituisce il              
Presidente delegato in caso di impedimento di quest'ultimo.                     
4. Il Comitato di cui al comma 3 si riunisce, di norma, presso la               
Sala consiliare del Comune di Castel San Giovanni.                              
5. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato da apposito                    
regolamento, allegato al presente Accordo sub A.                                
6. Alle riunioni del Comitato attuativo dell'Accordo di programma,              
che sono pubbliche, partecipano, senza diritto di voto, il                      
Responsabile del SAA, il Direttore del Dipartimento delle Cure                  
Primarie ed il Responsabile dei Servizi sociali del Distretto Val               
Tidone. Sono invitati, se necessari, i Direttori e/o Responsabili               
delle strutture residenziali e semiresidenziali inserite nella rete             
dei Servizi socio-sanitari integrati del Distretto.                             
7. Il Comitato per l'attuazione dell'Accordo di programma potra'                
avvalersi, per le istruttorie relative ai propri compiti                        
istituzionali, di apposite Commissioni tecniche nominate all'uopo               
dallo stesso Comitato.                                                          
Articolo 6                                                                      
Funzioni del Comitato attuativo                                                 
dell'Accordo di programma                                                       
1. Le funzioni del Comitato attuativo dell'Accordo di programma sono            
le seguenti:                                                                    
a) indirizzo, programmazione, pianificazione e controllo, nonche'               
vigilanza sulla esecuzione dell'Accordo di programma;                           
b) controllo della operativita' del SAA sul piano politico/strategico           
ed emanazione delle relative linee di indirizzo;                                
c) definizione delle risorse e delle condizioni (di personale, spazi            
e strumenti ivi compreso il sistema informativo) necessarie per                 
l'attuazione degli interventi programmati e pianificati con                     
individuazione del dettaglio degli oneri a carico di ciascun soggetto           
aderente all'Accordo nel rispetto della normativa regionale e locale            
vigenti;                                                                        
d) promozione dello sviluppo quali-quantitativo dei servizi gestiti             
dagli Enti firmatari sulla base di indicazioni tecniche fornite dal             
SAA e verifica della disponibilita' delle risorse necessarie;                   
e) sostegno e facilitazione di modalita' di relazione e                         
collaborazione tra Servizi ed Istituzioni coinvolti secondo un'ottica           
di rete e di reciprocita' nella logica della integrazione                       
interistituzionale ed operativa;                                                
f) promozione e sostegno a sperimentazioni ed innovazioni                       
organizzative e di servizio in ordine a nuove tipologie di risposta e           
di modelli operativi da attivare sulla base delle evidenze                      
provenienti dai singoli servizi o dalle loro modalita' relazionali di           
rapporto reciproco ed integrato;                                                
g) approvazione di linee di guida e protocolli per le intese con gli            
Enti gestori di Presidi socio-sanitari e Servizi;                               
h) valutazione dei risultati raggiunti dagli organismi tecnici messi            
a disposizione dagli Enti firmatari dell'Accordo, dei risultati                 
ottenuti in termini di salute della popolazione destinataria, degli             
accordi stipulati con erogatori di servizi compresi negli strumenti             
dell'Accordo di programma stesso;                                               
i) esame e valutazione del programma annuale di attivita' del SAA.              
Articolo 7                                                                      
Compiti e funzioni del Presidente                                               
del Comitato attuativo dell'Accordo di programma                                
Il Presidente, di cui al comma 3, art. 5 del presente Accordo, dura             
in carica per il tempo di validita' dell'Accordo stesso, salvo                  
decadenza della funzione elettiva nell'Ente di appartenenza.                    
Egli ha il compito di:                                                          
- convocare tutte le sedute del Comitato secondo il regolamento                 
Allegato sub A;                                                                 
- presiederne il loro svolgimento;                                              
- rappresentare il Comitato nelle occasioni e nei luoghi                        
istituzionali di rappresentanza e ove fosse deputato a farlo                    
espressamente per conto del Comitato stesso;                                    
- curare i rapporti con i vari soggetti firmatari dell'Accordo                  
raccogliendo, eventualmente, le istanze e le richieste di inserimento           
di punti nell'ordine del giorno delle varie sedute;                             
- curare i rapporti con le organizzazioni di rappresentanza dei                 
cittadini e degli utenti;                                                       
- mantenere i rapporti con il Responsabile del Servizio Assistenza              
anziani ed eventualmente con le articolazioni distrettuali                      
dell'Azienda Unita' sanitaria locale;                                           
- convocare tutte le sedute dell'Ufficio di Presidenza, di cui al               
successivo articolo, anche su istanza di una delle parti aderenti               
all'Accordo.                                                                    
Articolo 8                                                                      
Ufficio di Presidenza                                                           
dell'Accordo di programma                                                       
Il Comitato attuativo dell'Accordo di programma, al proprio interno,            
identifica un gruppo ristretto, denominato Ufficio di Presidenza,               
composto da:                                                                    
- n. 6 Comuni, rappresentati dai Sindaci (o loro delegati);                     
- Il Direttore del Distretto Val Tidone (o suo delegato);                       
- il legale rappresentante di un ente assistenziale.                            
Funzioni:                                                                       
L'Ufficio di Presidenza ha il compito di collaborare con il                     
Presidente del Comitato attuativo dell'Accordo di programma nella:              
- preparazione degli argomenti da sottoporre ai lavori del Comitato             
stesso;                                                                         
- valutazione delle comunicazioni che provengono dal SAA.                       
L'Ufficio di Presidenza puo' avvalersi dell'apporto del Responsabile            
del SAA e di altre figure professionali, qualora ne ravvisi la                  
necessita'.                                                                     
Parte seconda - Servizio Assistenza anziani                                     
Articolo 9                                                                      
Definizione del Servizio Assistenza anziani (SAA)                               
1. Il Servizio Assistenza Anziani (di seguito denominato SAA) del               
Distretto e' l'organismo tecnico-operativo dell'Accordo di programma            
che, in diretto riferimento al medesimo, ha la responsabilita' di               
garantire l'operativita' delle linee di indirizzo e di programmazione           
espresse dal Comitato stesso, di garantire il coordinamento e                   
l'integrazione delle funzioni, sanitarie e sociali, a favore dei                
destinatari dell'Accordo di programma.                                          
2. Il SAA rappresenta il punto di riferimento nel quale giunge, sia             
da parte degli operatori del territorio e quindi delle istituzioni,             
sia da parte dei cittadini, la domanda di accesso alle prestazioni e            
ai servizi compresi nella rete.                                                 
3. Al SAA viene riconosciuto il compito di promuovere e stimolare la            
realizzazione dei programmi concordati e, in caso di inadempienze o             
ritardi, di sollecitare l'intervento dei responsabili degli Enti e/o            
del Comitato per l'attuazione dell'Accordo di programma.                        
4) Il funzionamento del SAA e' assicurato dalle risorse economiche e            
dal personale messo a disposizione dai Comuni, dall'Azienda Unita'              
sanitaria locale e dagli Enti gestori aderenti all'Accordo.                     
5) La sede distrettuale del SAA viene individuata presso locali                 
specificatamente attribuiti a tale servizio, individuati dal Comitato           
attuativo dell'Accordo.                                                         
Articolo 10                                                                     
Finalita' del Servizio Assistenza anziani                                       
Le finalita' del SAA, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 5/94 e               
della DGR 1379/99 sono:                                                         
a) garantire la valutazione del bisogno della popolazione anziana non           
autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, al fine di                  
massimizzare la coerenza tra domanda ed offerta di servizi;                     
b) garantire il coordinato ed imparziale utilizzo della rete,                   
attraverso la gestione degli accessi, tenuto conto delle                        
disponibilita' esistenti e delle opzioni del cittadino;                         
c) ottimizzare la qualita' degli interventi definendo, in modo                  
condiviso, percorsi semplici che evitino ogni duplicazione e tempi              
massimi per valutazione e per presa in carico;                                  
d) realizzare, congiuntamente con il Distretto, il collegamento                 
operativo e le sinergie professionali fra i servizi socio-sanitari              
integrati, i servizi sanitari del Distretto e del Presidio                      
ospedaliero di riferimento, al fine di assicurare continuita'                   
assistenziale e di cura e appropriatezza tra bisogni valutati e                 
servizi attivati;                                                               
e) monitorare la domanda attuale e potenziale della popolazione                 
anziana residente per offrire indicazioni e progettare - ipotizzare             
strumenti utili alla programmazione territoriale ed alla corretta               
allocazione delle risorse oltre che monitorare i tempi di attesa tra            
attivita' del SAA, valutazione, accesso e fruizione alle diverse                
tipologie dei servizi;                                                          
f) raccogliere ed elaborare dati informativi sul bisogno, sulla                 
domanda, sulle attivita' dell'UVGT e dei servizi della rete ed in               
generale sui servizi per gli anziani presenti sul territorio                    
distrettuale;                                                                   
g) realizzare programmi di controllo sul funzionamento della rete e             
di verifica della qualita' delle prestazioni anche assicurando la               
consulenza ai servizi;                                                          
h) svolgere attivita' di informazione sui servizi esistenti, sulle              
modalita' ed i criteri di accesso e di funzionamento;                           
i) promuovere ed organizzare, in collaborazione con gli Enti                    
istituzionalmente preposti, le attivita' di aggiornamento e di                  
formazione del personale della rete e dei caregivers, le attivita' di           
sostegno alle famiglie, mediante l'attivazione di consulenze                    
psicologiche, assistenziali, giuridico-legali, e mediante la                    
promozione ed il sostegno di gruppi di auto-aiuto;                              
j) promuovere ed organizzare, in accordo con il Distretto, le                   
campagne di informazione ed educazione alla salute rivolta alla                 
popolazione anziana ed alle famiglie;                                           
k) interagire con i SAA degli altri Distretti attivi nell'ambito del            
territorio provinciale, al fine di scambiare informazioni e di                  
sviluppare forme di collaborazione sovradistrettuali.                           
Articolo 11                                                                     
Assetto organizzativo del SAA                                                   
A) Responsabile SAA                                                             
Il Responsabile del SAA deve garantire una funzione autonoma del                
Servizio, dipendendo esclusivamente dal Comitato attuativo                      
dell'Accordo di programma ed acquisendo autonomia dal soggetto                  
istituzionale di provenienza e risponde in prima istanza al                     
Presidente del Comitato Attuativo dell'Accordo di programma.                    
Il Responsabile deve attenersi a quanto previsto nella L.R. 5/94,               
art. 16 e nello specifico:                                                      
1) svolgere funzioni di coordinamento e verifica delle attivita' del            
servizio;                                                                       
2) assumere la responsabilita', in via delegata, delle risorse anche            
prevedendo l'attivazione dei contratti per l'erogazione degli assegni           
di cura;                                                                        
3) curare le relazioni, anche in collaborazione con il Presidente del           
Comitato attuativo dell'Accordo di programma, tra il livello                    
politico-amministrativo ed il livello tecnico-operativo dei servizi,            
avendo il compito di: a) riferire periodicamente al Comitato                    
attuativo dell'Accordo di programma sull'andamento dei servizi, anche           
segnalando eventuali mancate o difformi applicazioni di azioni                  
previste nel programma annuale, evidenziando le specifiche                      
motivazioni e responsabilita'; b) sottoporre alla valutazione ed                
approvazione del Comitato attuativo dell'Accordo di programma i piani           
di lavoro e di sviluppo elaborati dal SAA; c) tradurre operativamente           
le linee strategiche generali; d) coordinare l'attivita' del gruppo             
degli operatori designati, nonche' di sovrintendere alla corretta               
gestione delle risorse assegnate rispetto alle quali dovra'                     
relazionare al Comitato attuativo dell'Accordo di programma.                    
Il Responsabile SAA e' nominato, su base fiduciaria e su proposta del           
Presidente, dal Comitato attuativo dell'Accordo di programma, dura in           
carica di norma per un anno e puo' essere riconfermato previa                   
verifica dei risultati. Se non viene convocato il Comitato attuativo            
entro fine anno, si intende riconfermato il Responsabile.                       
Deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla              
normativa vigente per l'accesso a qualifiche tecniche di                        
responsabilita' dei Servizi sociali negli Enti locali con esperienza            
nella gestione dei servizi socio sanitari e del lavoro di rete.                 
L'incarico comporta il trattamento giuridico ed economico previsto              
dal vigente Contratto del Comparto di appartenenza, se trattasi di              
dipendente con rapporto di lavoro subordinato, ivi comprese le                  
relative indennita' di posizione e di risultato, i cui importi e                
modalita' di erogazione verranno definiti dal Comitato attuativo, in            
sede di programmazione annuale.                                                 
La modalita' di applicazione degli istituti contrattuali verra'                 
stabilita dal Comitato attuativo secondo uno specifico protocollo.              
B) Ufficio di coordinamento                                                     
1) Per il funzionamento del SAA e per attuare le linee direttive del            
presente Accordo, viene istituito l'Ufficio di coordinamento del SAA,           
Organo tecnico, cosi' composto:                                                 
a) il Responsabile del SAA;                                                     
b) il Responsabile dei Servizi sociali distrettuale o un suo                    
delegato;                                                                       
e) il Direttore del dipartimento delle Cure primarie distrettuale o             
un suo delegato;                                                                
d) il medico componente dell'UVGT;                                              
e) il Coordinatore sanitario delle Case protette;                               
f) i Direttori delle strutture residenziali e semiresidenziali per              
anziani del Distretto, a seconda poi, degli argomenti all'ordine del            
giorno dei lavori dell'Ufficio Coordinamento stesso, potranno essere            
invitati esperti, collaboratori o comunque figure professionali                 
ritenute utili per i lavori stessi.                                             
2) L'Ufficio di Coordinamento e' convocato dal Responsabile del SAA e           
si incontra, in seduta plenaria, almeno due volte l'anno per la                 
predisposizione del piano di lavoro annuale e per la presentazione              
del consuntivo dell'attivita' annuale.                                          
Articolo 12                                                                     
Organico del Servizio di Assistenza anziani distrettuale                        
1. Per la durata del presente Accordo di programma, l'organico di               
base, salvo la possibilita' e necessita' di procedere ad integrazioni           
e modifiche derivanti da comprovate esigenze di carattere                       
organizzativo e funzionale, assegnato al SAA distrettuale e' cosi'              
composto:                                                                       
a) n. 1 Responsabile SAA;                                                       
b) n. 1 Amministrativo con compiti di segreteria del SAA e                      
dell'UVGT;                                                                      
c) assistenti sociali responsabili del caso, ai sensi dell'art. 18,             
Legge 5/94 e DGR 124/99;                                                        
d) medico componente l'UVGT.                                                    
  Il personale operante all'interno del SAA e dell'UVGT mantiene la             
qualifica e la dipendenza gerarchica dell'Ente di appartenenza. Sul             
piano funzionale rispondera' al Responsabile del SAA per le funzioni            
previste dall'Accordo di programma.                                             
Parte terza - Strumenti operativi                                               
Articolo 13                                                                     
Premessa: la funzione di valutazione                                            
La vantazione multidimensionale dell'anziano comporta la definizione,           
per ciascuno, di un piano assistenziale personalizzato o                        
individualizzato (PAI) che, considerata la situazione contingente di            
non autosufficienza, garantisca la migliore qualita' di vita, nel               
rispetto delle attese e dei desideri dell'anziano e della sua                   
famiglia.                                                                       
La finalita' principale della valutazione e' quella di avvicinare la            
cura, e quindi la risposta, ai bisogni del singolo anziano e della              
sua famiglia ed e' pertanto orientata alla predisposizione,                     
attuazione e verifica di un programma di assistenza personalizzato              
finalizzato a massimizzare la coerenza fra domanda e risposta                   
assistenziale.                                                                  
La funzione di valutazione, inoltre, contribuisce a creare un                   
osservatorio privilegiato atto a fornire un quadro della complessiva            
situazione socio sanitaria della popolazione anziana e dei suoi                 
effettivi bisogni. Cio' puo' essere oltremodo utile al fine di                  
garantire una operativita' basata sull'integrazione con il SAA che              
permetta al medesimo di studiare ed approntare proposte di linee di             
indirizzo e programmazione e pianificazione di carattere innovativo             
improntate dalla conoscenza in tempo reale dei bisogni emergenti.               
Articolo 14                                                                     
Unita' di valutazione geriatrica territoriale (UVGT)                            
1. L'UVGT e' lo strumento tecnico che, ai sensi dell'articolo 17,               
comma 1 della L.R. 5/94:                                                        
- valuta i bisogni socio-assistenziali degli anziani non                        
autosufficienti o a rischio di non autosufficienza e degli adulti non           
autosufficienti a causa di forme morbose equiparabili a quelle                  
geriatriche;                                                                    
- definisce per ciascun anziano, con il possibile coinvolgimento                
della famiglia, il programma assistenziale personalizzato, in                   
accordo, ove necessario, con il medico di Medicina generale e/o con             
l'assistente sociale responsabile del caso e, se si tratta di una               
persona dimessa da reparti di degenza ospedaliera, di concerto anche            
con il Responsabile terapeutico ospedaliero;                                    
- concorda con il Responsabile SAA l'utilizzo della rete dei servizi            
socio sanitari integrati e l'eventuale diversa destinazione                     
dell'anziano nella rete dei servizi sulla base della revisione                  
periodica del programma assistenziale personalizzato e tenuto conto             
della evoluzione del bisogno;                                                   
- provvede alla certificazione di non autosufficienza della persona             
anziana;                                                                        
- fornisce consulenza e supporto ai medici di Medicina generale anche           
attraverso percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di                   
competenza in materia di valutazione globale;                                   
- individua e propone, sulla scorta delle capacita' professionali dei           
suoi componenti, scale e strumenti di valutazione delle condizioni di           
non autosufficienza degli anziani e ne segue il corretto utilizzo da            
parte degli operatori della rete proponendoli, per l'adozione, al               
SAA;                                                                            
- svolge funzioni di supporto e qualificazione dei servizi della rete           
tramite la diffusione di un corretto approccio geriatrico e                     
gerontologico favorendo l'adozione di protocolli assistenziali, ad              
iniziare dalle problematiche assistenziali piu' rilevanti e                     
frequenti, in modo da sviluppare un radicamento territoriale e nella            
rete dei servizi qualificandosi come soggetto esperto-consulente                
della rete dei servizi e delle famiglie.                                        
Articolo 15                                                                     
L'assistente sociale responsabile del caso                                      
1. E' funzione prevista dall'art.18 della L.R. 5/94 ed e' chiamato ad           
accompagnare l'anziano, la sua famiglia e gli eventuali altri                   
caregivers lungo l'intero percorso assistenziale, attivando i ruoli,            
gli organismi ed i servizi necessari per la valutazione e la gestione           
della domanda e la eventuale gestione della risposta di cura                    
erogata.                                                                        
2. Tramite la propria attivita' il "Responsabile del caso" concorre             
al perseguimento delle finalita' proprie del SAA ed in particolare              
per:                                                                            
a) monitorare la domanda attuale e potenziale della popolazione                 
anziana residente per offrire indicazioni alla programmazione                   
territoriale ed alla corretta allocazione delle risorse;                        
b) segnalare le priorita' dei programmi di controllo sul                        
funzionamento della rete e di verifica della qualita' delle                     
prestazioni e dei servizi erogati;                                              
c) garantire l'informazione sui servizi esistenti sul territorio,               
sulle modalita' e sui criteri d'accesso;                                        
d) segnalare i bisogni di aggiornamento che emergono come prioritari            
dal costante rapporto con i servizi della rete, con una attenzione              
particolare ai bisogni degli anziani e della loro famiglie.                     
3) Inoltre il "Responsabile del caso" ha uno specifico ruolo per:               
- garantire la coerenza fra bisogni, domanda ed offerta dei servizi             
all'assistito, attraverso l'attivazione delle relazioni con l'anziano           
e la famiglia, la valutazione di primo livello congiuntamente con le            
altre figure professionali coinvolte, la partecipazione al programma            
di assistenza, l'accesso ai servizi (in caso di bisogni non complessi           
e di immediata accessibilita') o l'attivazione degli organismi di               
valutazione di livello piu' complesso, la verifica dell'attuazione              
degli interventi previsti dai PAI, la proposta di rivalutazione da              
parte dell'UVGT e l'adeguamento dei piani di assistenza                         
personalizzati in relazione ai mutati bisogni dell'anziano;                     
- garantire una forte integrazione con i ruoli professionali                    
coinvolti, in particolare in caso di bassa e media necessita'                   
assistenziale, nei confronti del MMG;                                           
- mantenere e sviluppare relazioni professionali ed operative con i             
servizi della rete integrata socio sanitaria e con i servizi sanitari           
al fine di incrementare la continuita' nell'azione di assistenza agli           
anziani ed alle famiglie.                                                       
4. Il "Responsabile del caso" e' chiamato ad assumere un rilevante              
ruolo nella prima valutazione della domanda in particolare in                   
considerazione del processo di semplificazione delle procedure                  
burocratiche, amministrative ed assistenziali.                                  
Parte quarta - Norme transitorie e finali                                       
Articolo 16                                                                     
Oneri                                                                           
1. I costi, su base annuale, di funzionamento del SAA saranno                   
ripartiti fra gli Enti secondo il seguente criterio: 80% ai Comuni              
sottoscrittori in modo proporzionale alla popolazione residente all'1           
gennaio dell'anno precedente all'esercizio di funzionamento, il 20% a           
carico delle strutture aderenti all'Accordo in modo proporzionale al            
numero dei posti convenzionati all'1 gennaio dell'anno precedente               
all'esercizio di funzionamento; sono a carico dell'Azienda Unita'               
sanitaria locale di Piacenza, Distretto della Val Tidone le spese               
relative al medico geriatra ed al personale amministrativo;                     
2. L'Azienda Unita' sanitaria locale, o altro Ente individuato dal              
Comitato, assume l'onere a nome di tutti e provvede agli aspetti                
amministrativi e contabili del funzionamento del SAA, alla quale                
vengono corrisposte le risorse definite nel bilancio finanziario                
annuale. A questo scopo il SAA predispone, entro il 30 dicembre di              
ogni anno, un quadro dei costi preventivi relativo all'esercizio                
successivo ed entro il 30 giugno un quadro dei costi a consuntivo che           
costituisce la base dei rimborsi da effettuarsi.                                
3. Gli oneri per il personale sanitario dell'Azienda Unita' sanitaria           
locale sono a carico della medesima cosi' come previsto dalla L.R.              
5/94, art. 15, comma 3.                                                         
Articolo 17                                                                     
Durata dell'Accordo di programma                                                
1. Il presente Accordo di programma decorre dall'1 marzo 2003 ed ha             
validita' triennale, fatta salva la necessaria revisione in sede di             
Comitato attuativo qualora venissero pubblicate norme specifiche o se           
ne ritenesse necessaria la modifica sulla base degli eventuali                  
mutamenti degli assetti territoriali, demografico-sociali e/o                   
organizzativi del Distretto.                                                    
2. L'Accordo potra' essere prorogato nei contenuti per volonta'                 
unanime degli aderenti da dichiararsi almeno due mesi prima della               
scadenza per tempi da concordarsi e non potra' essere modificato                
durante la sua vigenza se non per consenso unanime dei                          
sottoscrittori.                                                                 
Articolo 18                                                                     
Istituti di partecipazione                                                      
Gli Enti sottoscrittori possono convenire sull'opportunita' di far              
partecipare le organizzazioni del volontariato, le organizzazioni               
sindacali, le associazioni degli anziani e/o dei loro familiari, i              
soggetti del settore no-profit ed i privati gestori di servizi                  
socio-sanitari per il perseguimento degli obiettivi del presente                
accordo, attraverso specifici protocolli di intesa.                             
Articolo 19                                                                     
Estensione dell'Accordo di programma                                            
Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo possono convenire sull'adesione            
di nuovi soggetti convenzionati o funzionali ai servizi ed ai bisogni           
emersi dai piani di zona distrettuali.                                          
L'adesione viene disposta dal Comitato attuativo con le modalita'               
previste dal regolamento allegato sub. A.                                       
Articolo 20                                                                     
Recesso dall'Accordo                                                            
Ciascuno dei soggetti aderenti all'Accordo potra' recederne                     
dall'inizio di ogni anno solare, purche' comunichi la sua volonta' a            
tutti gli altri con almeno sei mesi di anticipo. Il recedente                   
restera' obbligato per gli oneri a lui incombenti fino al termine               
dell'anno antecedente quello da cui diviene efficace il recesso.                
Articolo 21                                                                     
Risoluzione di controversie                                                     
La risoluzione di controversie sull'interpretazione ed applicazione             
dell'Accordo, che non possano essere composte dal Comitato per                  
l'attuazione dell'Accordo di programma, sara' demandata ad un                   
Collegio di almeno 3 arbitri, dal Presidente del Tribunale di                   
Piacenza. Si applicheranno al procedimento ed al giudizio arbitrale             
le disposizioni del codice di procedura civile.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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