TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0036
Art. 36
(sostituito da art. 20, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse
provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per
le politiche sociali, nonche' mediante la modifica o l'istituzione di
apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli nella parte
spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).