REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0035

          Art. 35                                                               
(aggiunto comma 3 bis) da art. 19,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                    
Formazione dei coordinatori pedagogicie degli operatori                         
1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere                 
adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i soggetti gestori, anche            
in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad                
attivita' ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento                
realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Universita' o da             
Centri di formazione e ricerca.                                                 
2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative            
per il personale educatore al momento dell'assunzione a tempo                   
indeterminato, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.              
3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresi' la formazione              
permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento               
annuale. Nell'ambito di tale attivita' dovranno essere previste anche           
iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.                       
3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento           
la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti                      
nell'attivita' istruttoria un'adeguata formazione.                              
TITOLO V                                                                        
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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