TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0035
Art. 35
(aggiunto comma 3 bis) da art. 19,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Formazione dei coordinatori pedagogicie degli operatori
1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere
adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i soggetti gestori, anche
in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad
attivita' ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento
realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Universita' o da
Centri di formazione e ricerca.
2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative
per il personale educatore al momento dell'assunzione a tempo
indeterminato, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.
3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresi' la formazione
permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento
annuale. Nell'ambito di tale attivita' dovranno essere previste anche
iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.
3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento
la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti
nell'attivita' istruttoria un'adeguata formazione.
TITOLO V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI