TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0031
Art. 31
Collegialita' e lavoro di gruppo
1. L'attivita' del personale si svolge secondo il metodo del lavoro
di gruppo e il principio della collegialita', in stretta
collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuita'
degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle
diverse professionalita' degli operatori del servizio.
2. Le modalita' di collaborazione e di integrazione tra le diverse
figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori
nell'ambito della contrattazione di settore.