REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0031

          Art. 31                                                               
Collegialita' e lavoro di gruppo                                                
1. L'attivita' del personale si svolge secondo il metodo del lavoro             
di gruppo e il principio della collegialita', in stretta                        
collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuita'             
degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle                
diverse professionalita' degli operatori del servizio.                          
2. Le modalita' di collaborazione e di integrazione tra le diverse              
figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori                
nell'ambito della contrattazione di settore.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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