REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0029

          Art. 29                                                               
Requisiti del personale                                                         
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la                        
determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei                  
servizi educativi per la prima infanzia e' assicurato dal personale             
educatore e dal personale addetto ai servizi generali. Gli educatori            
dei servizi integrativi devono possedere lo stesso titolo di studio             
previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche al fine di                
garantire la fungibilita' delle prestazioni e la mobilita' tra i                
servizi.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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