REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0027

          Art. 27                                                               
Criteri per la progettazionedelle strutture e l'arredamento                     
1. La progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia,                
fermo restando quanto previsto all'art. 16 della Legge 11 febbraio              
1994, n. 109 in materia di progettazione di opere pubbliche, si                 
realizza prendendo a riferimento anche il progetto pedagogico, dalle            
fasi iniziali di progettazione, fino all'attivazione del servizio.              
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi           
dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere ai                
requisiti di sicurezza meccanica e stabilita', sicurezza in caso di             
incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza                      
nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e                      
fruibilita'.                                                                    
3. Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere                
utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, ne' in                   
condizioni normali, ne' in condizioni critiche.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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