REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0025

          Art. 25                                                               
Caratteristiche generali dell'area                                              
1. I Comuni con la pianificazione urbanistica programmano e                     
individuano le aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia.              
2. I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile,            
soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da             
fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla               
presenza di ampie zone verdi.                                                   
3. I servizi devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno                 
attrezzato per i bambini.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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