TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0025
Art. 25
Caratteristiche generali dell'area
1. I Comuni con la pianificazione urbanistica programmano e
individuano le aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia.
2. I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile,
soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da
fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla
presenza di ampie zone verdi.
3. I servizi devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno
attrezzato per i bambini.